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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
224 /2024 R.G.
All'udienza del 08/04/2025 alle ore 09.30, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice
Parte_1
l'Avv. Adele Pipitone in sostituzione dell'Avv. CACCHIARELLI STEFANO per parte convenuta
[...]
Controparte_1
entrambi i procuratori chiedono di poter precisare e discutere.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Bonanno conclude e discute la causa riportandosi alla memoria conclusiva già depositata.
L'Avv. Adele Pipitone si riporta alle note, contestando le memorie da ultimo depositate da parte attrice.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.44, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria-mutuo vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dagli Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e ANTONIO BONANNO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori,
-attore-
E
C.F. e P. IV , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Napoli, Via Santa Brigida n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, giusta procura conferita con atto autenticato nelle firme dal Notaio i Milano in data 09.08.2022, Persona_1
(Rep. 55.500 - Racc. 25.804), C.F. e P. IV ), Parte_2 P.IVA_2
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede a Bologna, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa, CP_3
come da procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Stefano Cacchiarelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale Accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo fondiario n.
741408471.29 del 19/09/2008 concluso tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_4
che , l'indeterminatezza delle clausole di cui agli artt. 1 e 4 aventi ad oggetto la disciplina sulla
[...] determinazione degli interessi, in quanto le stesse non esplicitano il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento del rispettivo contratto mutuo e, quindi, non soddisfa/no, da un punto di vista giuridico, il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c.; 2. Previa dichiarazione di nullità delle clausole aventi ad oggetto la disciplina sulla determinazione degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento, del contratto di mutuo fondiario n.
741408471.29 concluso il 19/09/2008 al tasso legale con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
3. All'esito dei ricalcoli, ed in relazione a quanto finora pagato dall'odierno attore,
a titolo di preammortamento e/o ammortamento, verificare quante rate del rapporto mutuo fondiario n.
741408471.29 concluso il 19/09/2008, restano ancora da pagare (suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo stesso rapporto di mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se parte attrice sia passata a credito;
4. Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008 , in quanto, nella stessa è indicato un TAEG-ISC inesatto poiché non esprime correttamente le singole voci di costo che concorrono alla sua formazione ed i costi occulti concretamente sostenuti dal soggetto finanziato;
5. Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del TAEG-ISC determina l'applicazione del tasso legale sostitutivo determinato ex art. 117, comma 7° lett. a), Testo Unico Bancari;
6. Previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista nel contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, rideterminare il TAEG-ISC ai sensi dell'art. 117, comma 7° Testo Unico Bancario, ossia al tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso che nel caso in esame è pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento ( 3,412 %), conseguente conformare il piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
7. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, in quanto nelle stesse manca l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo (TAE);
8. Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del TAE determina l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ai sensi dell'art. 117, comma VII, T.U.B.; Previa dichiarazione di nullità delle relative clausole previste nel contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, rideterminare il contratto di mutuo fondiario al tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso e pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento (3,412
%), conseguente conformare il piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
10. A seguito dei ricalcoli sopraindicati , in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il rapporto di mutuo di cui sopra, risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
11. A seguito dei ricalcoli sopraindicati, in via principale e/o subordinata, ove dovesse risultare che l'istituto sia a debito nei confronti di parte attrice, accertare e dichiarare la somma percepita in eccedenza e che tale somma debba essere utilizzata per compensare l'eventuale debito residuo, ove sussista oppure condannare l'istituto di credito a rimborsare tale somma al Sig. ; 12. Qualora permanga comunque un debito, dichiarare che parte Parte_1
attrice può ancora corrispondere il residuo debito, per le restanti rate, alla luce del nuovo piano di pagamento rateale;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Convenuto: Voglia il Tribunale acclarata l'infondatezza e pretestuosità delle domande formulate da
, riconosciuta altresì la validità delle motivazioni esposte dalla società convenuta, in via Parte_1
pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle domande di CP_1
natura restitutoria proposte da;
nel merito, rigettare in toto le domande di parte attrice Parte_1
poiché infondate sia in fatto che in diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore agisce al fine di contestare la legittimità della posizione creditoria vantata dalla controparte, lamentando la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso in data 19/09/2008, con la Controparte_5
Sostiene infatti che l'indeterminatezza della clausola sugli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli stessi, deriverebbe dall'applicazione alla metodologia di ammortamento alla francese del regime di capitalizzazione composta degli interessi, non esplicitamente pattuito nel contratto, con conseguente nullità di tale clausola e ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale con capitalizzazione semplice degli interessi.
Altra doglianza riguarderebbe l'inesatta indicazione del TAEG-ISC, per mancata inclusione dell'incidenza dei premi assicurativi, con conseguente rideterminazione del TAEG- ISC in applicazione del tasso legale sostitutivo determinato ex art. 117, comma 7° lett. a), Testo Unico Bancari (ossia del tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso contratto e che nel caso in esame è pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento ( 3,412 %)) e, quindi, la rideterminazione del piano di ammortamento originale.
Infine, asserisce la mancata indicazione del TAE ( Tasso Annuo Effettivo), con conseguente nullità parziale del predetto contratto di mutuo, per il quale chiede applicarsi i tassi massimi dei BOT (buoni ordinari del tesoro).
La convenuta contestati tutti gli assunti avversari ed eccepito in via preliminare il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande di natura restitutoria avanzate da parte attrice, ha richiamato l'orientamento da ultimo sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 per confutare le dedotte nullità in relazione al regime di capitalizzazione nell'ipotesi di ammortamento alla francese.
Anche in relazione alle ulteriori doglianze relative al TAEG/ISC e TAE, si è riportata agli orientamenti giurisprudenziali che hanno sancito l'ininfluenza di tali doglianze ai fini della validità delle clausole contrattuali e, comunque, l'inapplicabilità dell'invocata disciplina, non trattandosi di credito al consumo.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione, ritenuto superfluo l'accertamento econometrico richiesto da parte attrice.
******
L'azione è infondata e non merita di essere accolta.
Sull'indeterminatezza della clausola sugli interessi per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione Parte attrice sostiene l'applicazione di interessi in misura non pattuita insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
A detta della parte ricorrente, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede cioè il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Il meccanismo sopra richiamato non produce una capitalizzazione di interessi, “poichè questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi, inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata..." (v. Trib. Bologna
n.1902/2016, la cui motivazione risulta poi ripresa quasi letteralmente da Trib. Trento 26/1/2017).
A fronte di tale quadro coerente, le osservazioni contrarie sostenute dal mutuatario non valgono ad inficiare la piena validità del meccanismo in esame ove il sistema di ammortamento prevede il rimborso a rate costanti posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo ancora non restituito: il metodo garantisce una rata costante e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre al contrario la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
La nozione di anatocismo infatti non può ravvisarsi quando gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti sul numero delle rate previste, mentre la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata, alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.
In definitiva, se è vero che gli interessi pagati dal mutuatario risultano infine di entità maggiore - in quanto nel mutuo "alla francese" il rimborso del capitale si realizza più lentamente - tuttavia il medesimo gode pur sempre del vantaggio di pagare rate sempre uguali, ma soprattutto evita il versamento delle rate più
onerose all'inizio del finanziamento (quando maggiore è il capitale su cui "rientrare" e più alto l'importo degli interessi, come appunto avviene nel mutuo con ammortamento "all'italiana").
Tanto peraltro è stato ribadito da autorevole giurisprudenza di merito che ha affermato che è evidente
“che il metodo alla francese – che comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata – non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. Ed infatti, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, importo che viene pagato con la rata mentre la residua quota di essa va ad estinguere la rata;
gli interessi conglobati sulla rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Neppure può ritenersi che sussista una maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese (a rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costante). Il primo, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e il secondo, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsato, comporta una maggiore 10 onerosità finanziaria delle rate di rimborso. L'uno e l'altro, però, non violano l'art. 1283 c.c. e dunque la scelta fra queste tipologie di ammortamento dipende dalle capacità economiche e finanziarie del mutuatario” (vedi Tribunale
Torino sez. I, 03/04/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 03/04/2019), n.1636).
Tale orientamento ha visto l'intervento nomofilattico della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione che ha confermato la validità del mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese sancendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile, sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni degli attori.
Inesatta indicazione del TAEG/ISC
Altrettanto infondata è la contestazione relativa al presunto scostamento tra l dichiarato nel Pt_3
contratto di mutuo per cui è causa con quello effettivo calcolato dalla parte attrice nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vigeva, e vige, una distinta disciplina.
Pa Parte attrice ha dedotto l'erroneità dell' , affermando che la banca avrebbe dichiarato nel contratto di mutuo un indice sintetico di costo diverso da quello effettivo e sostenendo che tale discrasia renderebbe applicabili le disposizioni di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Tale tesi non è condivisibile, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ISC, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accedervi.
Pa Pertanto, l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (vedi così
Tribunale Verbania, sez. I, 20/07/2021, n. 314).
Ne deriva che la violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l'ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c. 6 TUB, fattispecie che non ricorre nel caso in analisi), ma al più può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019; Tribunale di Torino sent. del 14/11/2018; cfr. Tribunale Sulmona, sez. I, 16/11/2020, n. 219; Tribunale Torino, sez. I,
05/03/2021, n. 1168; Tribunale Roma, 20/02/2020, n. 3721: “Il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del
Pa TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'
(Indicatore Sintetico di Ca.), la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale”). Mancata indicazione del TAE
Anche tale ultima doglianza è infondata.
Non può infatti che rimarcarsi l'inesistenza di un qualsivoglia obbligo normativo di indicazione del TAE
(tasso annuo effettivo) nei contratti di mutuo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice.
Invero, la delibera del CICR del 9.2.2000 prevede all'art. 6 la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
La mancata indicazione del T.A.E. non comporta quindi la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., costituendo tale indicatore uno strumento informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento contrattuale.
Dunque, anche se nel contratto di mutuo non è indicato il TAE (tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione), richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000, il contratto di finanziamento è perfettamente valido in quanto la previsione di cui all'art. 6 della delibera CICR è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che in questi casi non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib. Bari n. 3662 del 22.9.2023; Trib. Milano
16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Concludendo, la mancata indicazione del TAE non può produrre alcun effetto patologico, perché nel nostro ordinamento giuridico non esistono disposizioni normative, né di grado primario né secondario, che impongano l'espressa menzione del tasso annuo effettivo nei contratti di mutuo.
Per tutti i motivi sin qui esposti, le domande avanzate dall'attore non vengono accolte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 224 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; condanna l'attore a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
224 /2024 R.G.
All'udienza del 08/04/2025 alle ore 09.30, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice
Parte_1
l'Avv. Adele Pipitone in sostituzione dell'Avv. CACCHIARELLI STEFANO per parte convenuta
[...]
Controparte_1
entrambi i procuratori chiedono di poter precisare e discutere.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Bonanno conclude e discute la causa riportandosi alla memoria conclusiva già depositata.
L'Avv. Adele Pipitone si riporta alle note, contestando le memorie da ultimo depositate da parte attrice.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.44, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria-mutuo vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dagli Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e ANTONIO BONANNO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori,
-attore-
E
C.F. e P. IV , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Napoli, Via Santa Brigida n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, giusta procura conferita con atto autenticato nelle firme dal Notaio i Milano in data 09.08.2022, Persona_1
(Rep. 55.500 - Racc. 25.804), C.F. e P. IV ), Parte_2 P.IVA_2
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede a Bologna, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa, CP_3
come da procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Stefano Cacchiarelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale Accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo fondiario n.
741408471.29 del 19/09/2008 concluso tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_4
che , l'indeterminatezza delle clausole di cui agli artt. 1 e 4 aventi ad oggetto la disciplina sulla
[...] determinazione degli interessi, in quanto le stesse non esplicitano il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento del rispettivo contratto mutuo e, quindi, non soddisfa/no, da un punto di vista giuridico, il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c.; 2. Previa dichiarazione di nullità delle clausole aventi ad oggetto la disciplina sulla determinazione degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento, del contratto di mutuo fondiario n.
741408471.29 concluso il 19/09/2008 al tasso legale con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
3. All'esito dei ricalcoli, ed in relazione a quanto finora pagato dall'odierno attore,
a titolo di preammortamento e/o ammortamento, verificare quante rate del rapporto mutuo fondiario n.
741408471.29 concluso il 19/09/2008, restano ancora da pagare (suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo stesso rapporto di mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se parte attrice sia passata a credito;
4. Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008 , in quanto, nella stessa è indicato un TAEG-ISC inesatto poiché non esprime correttamente le singole voci di costo che concorrono alla sua formazione ed i costi occulti concretamente sostenuti dal soggetto finanziato;
5. Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del TAEG-ISC determina l'applicazione del tasso legale sostitutivo determinato ex art. 117, comma 7° lett. a), Testo Unico Bancari;
6. Previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista nel contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, rideterminare il TAEG-ISC ai sensi dell'art. 117, comma 7° Testo Unico Bancario, ossia al tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso che nel caso in esame è pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento ( 3,412 %), conseguente conformare il piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
7. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, in quanto nelle stesse manca l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo (TAE);
8. Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del TAE determina l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ai sensi dell'art. 117, comma VII, T.U.B.; Previa dichiarazione di nullità delle relative clausole previste nel contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso il 19/09/2008, rideterminare il contratto di mutuo fondiario al tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso e pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento (3,412
%), conseguente conformare il piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
10. A seguito dei ricalcoli sopraindicati , in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il rapporto di mutuo di cui sopra, risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
11. A seguito dei ricalcoli sopraindicati, in via principale e/o subordinata, ove dovesse risultare che l'istituto sia a debito nei confronti di parte attrice, accertare e dichiarare la somma percepita in eccedenza e che tale somma debba essere utilizzata per compensare l'eventuale debito residuo, ove sussista oppure condannare l'istituto di credito a rimborsare tale somma al Sig. ; 12. Qualora permanga comunque un debito, dichiarare che parte Parte_1
attrice può ancora corrispondere il residuo debito, per le restanti rate, alla luce del nuovo piano di pagamento rateale;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Convenuto: Voglia il Tribunale acclarata l'infondatezza e pretestuosità delle domande formulate da
, riconosciuta altresì la validità delle motivazioni esposte dalla società convenuta, in via Parte_1
pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle domande di CP_1
natura restitutoria proposte da;
nel merito, rigettare in toto le domande di parte attrice Parte_1
poiché infondate sia in fatto che in diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore agisce al fine di contestare la legittimità della posizione creditoria vantata dalla controparte, lamentando la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario n. 741408471.29 concluso in data 19/09/2008, con la Controparte_5
Sostiene infatti che l'indeterminatezza della clausola sugli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli stessi, deriverebbe dall'applicazione alla metodologia di ammortamento alla francese del regime di capitalizzazione composta degli interessi, non esplicitamente pattuito nel contratto, con conseguente nullità di tale clausola e ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale con capitalizzazione semplice degli interessi.
Altra doglianza riguarderebbe l'inesatta indicazione del TAEG-ISC, per mancata inclusione dell'incidenza dei premi assicurativi, con conseguente rideterminazione del TAEG- ISC in applicazione del tasso legale sostitutivo determinato ex art. 117, comma 7° lett. a), Testo Unico Bancari (ossia del tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso contratto e che nel caso in esame è pari al tasso del tre virgola quattrocentododici per cento ( 3,412 %)) e, quindi, la rideterminazione del piano di ammortamento originale.
Infine, asserisce la mancata indicazione del TAE ( Tasso Annuo Effettivo), con conseguente nullità parziale del predetto contratto di mutuo, per il quale chiede applicarsi i tassi massimi dei BOT (buoni ordinari del tesoro).
La convenuta contestati tutti gli assunti avversari ed eccepito in via preliminare il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande di natura restitutoria avanzate da parte attrice, ha richiamato l'orientamento da ultimo sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 per confutare le dedotte nullità in relazione al regime di capitalizzazione nell'ipotesi di ammortamento alla francese.
Anche in relazione alle ulteriori doglianze relative al TAEG/ISC e TAE, si è riportata agli orientamenti giurisprudenziali che hanno sancito l'ininfluenza di tali doglianze ai fini della validità delle clausole contrattuali e, comunque, l'inapplicabilità dell'invocata disciplina, non trattandosi di credito al consumo.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione, ritenuto superfluo l'accertamento econometrico richiesto da parte attrice.
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L'azione è infondata e non merita di essere accolta.
Sull'indeterminatezza della clausola sugli interessi per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione Parte attrice sostiene l'applicazione di interessi in misura non pattuita insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
A detta della parte ricorrente, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede cioè il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Il meccanismo sopra richiamato non produce una capitalizzazione di interessi, “poichè questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi, inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata..." (v. Trib. Bologna
n.1902/2016, la cui motivazione risulta poi ripresa quasi letteralmente da Trib. Trento 26/1/2017).
A fronte di tale quadro coerente, le osservazioni contrarie sostenute dal mutuatario non valgono ad inficiare la piena validità del meccanismo in esame ove il sistema di ammortamento prevede il rimborso a rate costanti posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo ancora non restituito: il metodo garantisce una rata costante e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre al contrario la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
La nozione di anatocismo infatti non può ravvisarsi quando gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti sul numero delle rate previste, mentre la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata, alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.
In definitiva, se è vero che gli interessi pagati dal mutuatario risultano infine di entità maggiore - in quanto nel mutuo "alla francese" il rimborso del capitale si realizza più lentamente - tuttavia il medesimo gode pur sempre del vantaggio di pagare rate sempre uguali, ma soprattutto evita il versamento delle rate più
onerose all'inizio del finanziamento (quando maggiore è il capitale su cui "rientrare" e più alto l'importo degli interessi, come appunto avviene nel mutuo con ammortamento "all'italiana").
Tanto peraltro è stato ribadito da autorevole giurisprudenza di merito che ha affermato che è evidente
“che il metodo alla francese – che comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata – non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. Ed infatti, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, importo che viene pagato con la rata mentre la residua quota di essa va ad estinguere la rata;
gli interessi conglobati sulla rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Neppure può ritenersi che sussista una maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese (a rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costante). Il primo, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e il secondo, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsato, comporta una maggiore 10 onerosità finanziaria delle rate di rimborso. L'uno e l'altro, però, non violano l'art. 1283 c.c. e dunque la scelta fra queste tipologie di ammortamento dipende dalle capacità economiche e finanziarie del mutuatario” (vedi Tribunale
Torino sez. I, 03/04/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 03/04/2019), n.1636).
Tale orientamento ha visto l'intervento nomofilattico della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione che ha confermato la validità del mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese sancendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile, sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni degli attori.
Inesatta indicazione del TAEG/ISC
Altrettanto infondata è la contestazione relativa al presunto scostamento tra l dichiarato nel Pt_3
contratto di mutuo per cui è causa con quello effettivo calcolato dalla parte attrice nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vigeva, e vige, una distinta disciplina.
Pa Parte attrice ha dedotto l'erroneità dell' , affermando che la banca avrebbe dichiarato nel contratto di mutuo un indice sintetico di costo diverso da quello effettivo e sostenendo che tale discrasia renderebbe applicabili le disposizioni di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Tale tesi non è condivisibile, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ISC, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accedervi.
Pa Pertanto, l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (vedi così
Tribunale Verbania, sez. I, 20/07/2021, n. 314).
Ne deriva che la violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l'ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c. 6 TUB, fattispecie che non ricorre nel caso in analisi), ma al più può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019; Tribunale di Torino sent. del 14/11/2018; cfr. Tribunale Sulmona, sez. I, 16/11/2020, n. 219; Tribunale Torino, sez. I,
05/03/2021, n. 1168; Tribunale Roma, 20/02/2020, n. 3721: “Il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del
Pa TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'
(Indicatore Sintetico di Ca.), la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale”). Mancata indicazione del TAE
Anche tale ultima doglianza è infondata.
Non può infatti che rimarcarsi l'inesistenza di un qualsivoglia obbligo normativo di indicazione del TAE
(tasso annuo effettivo) nei contratti di mutuo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice.
Invero, la delibera del CICR del 9.2.2000 prevede all'art. 6 la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
La mancata indicazione del T.A.E. non comporta quindi la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., costituendo tale indicatore uno strumento informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento contrattuale.
Dunque, anche se nel contratto di mutuo non è indicato il TAE (tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione), richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000, il contratto di finanziamento è perfettamente valido in quanto la previsione di cui all'art. 6 della delibera CICR è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che in questi casi non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib. Bari n. 3662 del 22.9.2023; Trib. Milano
16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Concludendo, la mancata indicazione del TAE non può produrre alcun effetto patologico, perché nel nostro ordinamento giuridico non esistono disposizioni normative, né di grado primario né secondario, che impongano l'espressa menzione del tasso annuo effettivo nei contratti di mutuo.
Per tutti i motivi sin qui esposti, le domande avanzate dall'attore non vengono accolte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 224 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; condanna l'attore a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.