Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 509 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO GIACOMO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita altresì istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli.
Si allegano Istanza liquidazione compensi, nota spese e delibera ammissione P.S.S. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della D.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/04/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado moderato con necessità di ventilazione meccanica non invasiva (in modalità autoCPAP) durante la notte;
Ipertensione arteriosa. Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dall'esame della certificazione presente agli atti si sono riscontrate le seguenti infermità: Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado moderato con necessità di ventilazione meccanica non invasiva (in modalità autoCPAP) durante la notte;
Ipertensione arteriosa.
Nella propria valutazione, facendo riferimento alle Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 05-02-1992, si ritiene che la diagnosi di “Sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS) di grado moderato con necessità di ventilazione meccanica non invasiva (in modalità autoCPAP) durante la notte” vada analogicamente assimilate alla diagnosi tabellata al codice
6407, con percentuale fissa del 45% e che la diagnosi di “Ipertensione arteriosa” vada analogicamente assimilata a quella tabellata al codice 6445, che prevede un range di percentuale che va dall' 11 al 20%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 15%.
Valutata separatamente ogni singola menomazione, in base al D.M. 05-02-1992 secondo il quale la valutazione complessiva non deve consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato, trattandosi di multiple menomazioni in coesistenza in quanto interessano organi ed apparati distinti tra loro, abbiamo eseguito il calcolo riduzionistico applicando la formula “a scalare” di Balthazard - IT= IP1+IP2 – ( IP1 x IP2 ) - ed abbiamo ottenuto una percentuale complessiva di invalidità del 53%.
Pertanto, si è in sostanziale accordo con la valutazione effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile delle Condizioni Visive e della Sordità della ASL di Ribera e dal C.T.U. nominato in fase di A.T.P:, il Dott. , riconoscendo, tuttavia, alla ricorrente Persona_1
una percentuale di invalidità del 53% e non del 40. Firmato Da: Testimone_1
Cod Emesso Da: Qualified Certificates CA Serial#: CP_2
CodiceFiscale_3
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Riguardo alla decorrenza di tale beneficio, si ritiene che esso sussista dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa all' e cioè al mese di marzo 2023, poiché valutando il quadro CP_1 morboso nella sua interezza sulla scorta della clinica e dell'analisi della documentazione presente agli atti, si evince che le patologie poste in diagnosi erano già presenti e invalidanti fin da allora.
Pertanto, il ricorrente è da ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al
53%, senza tuttavia diritto alla pensione ordinaria di inabilità, né all'assegno mensile di assistenza, dal mese di marzo 2023.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame della certificazione presente agli atti, la sig.ra nata a [...] lo [...] e Parte_1
residente a [...], risulta essere affetta da:
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado moderato con necessità di ventilazione meccanica non invasiva (in modalità autoCPAP) durante la notte;
Ipertensione arteriosa.
La ricorrente è da considerarsi invalida al 53%, senza tuttavia diritto alla pensione ordinaria di inabilità, né all'assegno mensile di assistenza, dal mese di marzo 2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
All'esito del giudizio deve pertanto rigettarsi la domanda, la ricorrente soccombente, può tuttavia essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo costei allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dell'esatto reddito percepito nell'anno antecedente il deposito del ricorso, -, prevista dall' art..42 c.XI del D.L.30/09/03 conv. in L. 24/11/03 n.326 (che ha riformulato l'art.152 cit.)- valutabile ai sensi degli artt.76 e77
d.p.r. 115/02 )- riferito all'intero nucleo familiare CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto –
Così deciso in Sciacca 13/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini