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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n.644/2023 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.329/2023, promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Speciale, dr. rappresentata e difesa - anche disgiuntamente tra loro - dagli Controparte_2
avvocati Luca Matteo Daffra e Luca Montesarchio, come da procura in atti:
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Controparte_3 CodiceFiscale_1
Piccinini e dall'Avv. Stefania Mangione del foro di Bologna, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: retribuzione;
CONCLUSIONI: come in atti;
posta in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2025, udita la relazione, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - in sede di opposizione a D.I. provvisoriamente esecutivo n.347/2022 - in accoglimento parziale dell'opposizione spiegata dalla società revocava il D.I. cit. – per accertato errore nella determinazione del credito, come Controparte_1 riconosciuto dallo stesso lavoratore – comunque condannando parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di euro 127.463,60, a titolo di retribuzioni dovute dalla data delle sentenza di I grado
(16/09/2018) sino al ricorso monitorio (31/05/2022), con spese compensate per 1/3 e condanna per la parte
1 residua delle spese la società al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per euro CP_1
3000,00, oltre accessori.
Proponeva tempestivo appello la società la quale, tramite la formulazione di Controparte_1 quattro motivi di gravame, veicolava le deduzioni già svolte in sede di I grado;
concludendo instando per la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda creditoria avanzata da controparte in I grado, o comunque per la riduzione del quantum richiesto, con il favore delle spese.
Si costituiva ritualmente che avversava le argomentazioni di controparte, chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 06/02/2025, la Corte, dato atto della regolare costituzione delle parti e dell'intenzione delle stesse di addivenire alla conciliazione della controversia, disponeva – previa concorde richiesta delle medesime – rinvio, da ultimo, all'udienza odierna.
In tale sede le parti - come legittimate (cfr. procura speciale in atti quanto ad ) - Controparte_1 hanno conciliato la controversia, sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, come peraltro da regolamentazione già concordata dalle parti nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ. n.34025/2023)
P. Q. M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 644/2023 RGA, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta conciliazione;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) compensa le spese del grado tra le parti.
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n.644/2023 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.329/2023, promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Speciale, dr. rappresentata e difesa - anche disgiuntamente tra loro - dagli Controparte_2
avvocati Luca Matteo Daffra e Luca Montesarchio, come da procura in atti:
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Controparte_3 CodiceFiscale_1
Piccinini e dall'Avv. Stefania Mangione del foro di Bologna, come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: retribuzione;
CONCLUSIONI: come in atti;
posta in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2025, udita la relazione, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - in sede di opposizione a D.I. provvisoriamente esecutivo n.347/2022 - in accoglimento parziale dell'opposizione spiegata dalla società revocava il D.I. cit. – per accertato errore nella determinazione del credito, come Controparte_1 riconosciuto dallo stesso lavoratore – comunque condannando parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di euro 127.463,60, a titolo di retribuzioni dovute dalla data delle sentenza di I grado
(16/09/2018) sino al ricorso monitorio (31/05/2022), con spese compensate per 1/3 e condanna per la parte
1 residua delle spese la società al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per euro CP_1
3000,00, oltre accessori.
Proponeva tempestivo appello la società la quale, tramite la formulazione di Controparte_1 quattro motivi di gravame, veicolava le deduzioni già svolte in sede di I grado;
concludendo instando per la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda creditoria avanzata da controparte in I grado, o comunque per la riduzione del quantum richiesto, con il favore delle spese.
Si costituiva ritualmente che avversava le argomentazioni di controparte, chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 06/02/2025, la Corte, dato atto della regolare costituzione delle parti e dell'intenzione delle stesse di addivenire alla conciliazione della controversia, disponeva – previa concorde richiesta delle medesime – rinvio, da ultimo, all'udienza odierna.
In tale sede le parti - come legittimate (cfr. procura speciale in atti quanto ad ) - Controparte_1 hanno conciliato la controversia, sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, come peraltro da regolamentazione già concordata dalle parti nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ. n.34025/2023)
P. Q. M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 644/2023 RGA, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta conciliazione;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) compensa le spese del grado tra le parti.
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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