Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Olga Perugini e Giuseppe Pecorilla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Francesco Guarracino e udita per la parte appellante l’avv. Olga Perugini;
Considerato che i motivi di appello non appaiono, prima facie , supportati da argomentazioni tali da superare le motivazioni poste alla base della reiezione in primo grado della domanda cautelare, tanto alla luce dell’assenza di certezza della genuinità del campione analizzato presso il laboratorio privato accreditato, che delle considerazioni svolte dal collegio medico legale nel verbale del 5 giugno 2024 in merito alle possibili ragioni della negatività di quest’ultimo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.