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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2595/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2595/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. TIZIANA LOMBARDI per parte appellante l'avv. FEDERICO SICONOLFI, per parte Parte_1 appellata . Controparte_1
L'avv. Lombardi chiede di non tenere conto del deposito telematico delle note effettuato dalla controparte, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ribadisce che la Compagnia non ha formulato invito a sottoposizione alla visita medica, contravvenendo a quanto stabilito dal Codice ass.ni, che in fase di primo grado era stato chiesto l'espletamento di CTU al Giudice che rigettava la richiesta dopo pochi minuti senza motivazione;
per quanto riguarda la prova, si precisa che sin dal primo grado venivano allegati la Denuncia ai Carabinieri, il referto ospedaliero, il preventivo di riparazione della bicicletta e le foto;
per quanto riguarda la prova, non si ritiene attendibile e giusta la motivazione di primo grado in quanto, essendo la bici un veicolo leggero, non si può con esattezza stabilire dove cadrà in quanto il conducente avrebbe potuto porre in essere manovre tali al fine di evitare la caduta. Conclude per l'accoglimento della domanda, in subordine solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento delle lesioni e non del danno alla bicicletta, con vittoria di spese. L'avv. Siconolfi insiste per il rigetto dell'appello per tutte le ragioni analiticamente illustrate in fatto e in diritto in atti cui integralmente si riporta. La prova richiesta nel caso di specie deve essere particolarmente rigorosa così come richiesto dalla legge e di fatto l'appellante non ha fornito alcun elemento tale da poter consentire l'accoglimento della domanda stessa. Con vittoria di spese e diritti. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
1 R.G. n. 2595/2023
Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2595/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1 C.F._1 Sant'IM (NA) alla Via Jugoslavia n.9, elett.te dom.to in Sant'IM (Na), alla Via G. Galilei n.41, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Lombardi (C.F. , dalla C.F._2 quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante – E
c.f. ], con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_2 P.IVA_1 (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei procuratori Sigg.ri e Parte_2 [...]
muniti degli occorrenti poteri, quale impresa designata a provvedere alla Pt_3 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la NI (provv. IVASS n. 32 del 19 maggio 2015), elett.te dom.ta in Avellino alla via Circumvallazione n° 77 presso e nello studio legale dell'Avv. Federico Siconolfi [c.f.:
] che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a rogito Notaio C.F._3 [...] in Milano del 14.10.2019 (Rep. n. 22644 / Rac. n. 7785) in calce alla Comparsa di Per_1 costituzione in appello;
- appellato
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n.112/2023, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 31/01/2023 e mai notificata, per il giudizio portante RG. 4019/2021 promosso nei confronti delle
, n.q. FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., con la quale il Giudice Controparte_1 respingeva la propria domanda di risarcimento danni. L'appellante esponeva, quanto ai fatti di causa: di avere, con atto di citazione ritualmente notificato, convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Avellino Controparte_1
n.q. FGVS, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni e delle lesioni subite in
[...] seguito al sinistro stradale avvenuto il giorno 06/09/2020, verso le ore 15:00 circa, in Serino (AV), alla Via Giffoni Valle Piana, allorquando egli percorreva regolarmente la detta Via in sella alla sua bici da corsa e, giunto ad un incrocio, nel momento in cui si accingeva a svoltare a
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sinistra, veniva improvvisamente investito da un'autovettura che urtava la bici nella parte posteriore e laterale sinistra facendola cadere rovinosamente al suolo unitamente al suo conducente e poi si allontanava rapidamente senza rilasciare le proprie generalità ed omettendo di prestare il dovuto soccorso;
di avere, a fondamento della pretesa risarcitoria, prodotto in atti, oltre alle richieste di risarcimento danno e lesione, anche foto della bici da corsa danneggiata, preventivo di riparazione della stessa, referto di pronto Soccorso Ospedaliero, certificati medici e di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, denuncia-querela dell'avvenuto sinistro redatta dal Comando dei Carabinieri di Sant'IM (NA); che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta impresa assicuratrice Controparte_1
n.q. FGVS, che insisteva per il rigetto della domanda;
che, espletata prova
[...] testimoniale, il Giudice di Pace non ammetteva la richiesta di consulenza medico-legale e con la Sentenza emessa nella udienza del 19/01/2023 rigettava la domanda. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA” contestando l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, dall'espletata istruttoria fosse, invece, emersa la prova piena delle asserzioni e della pretesa risarcitoria avanzata, in base alle risultanze della prova testimoniale, non sussistendo nessuna contraddizione e/o contrasto o illogicità; “2) SULLA MANCATA CONCESSIONE DELLA CTU.” contestando l'appellante che la negata ammissione di CTU avrebbe dovuto essere motivata;
“3) SULLA VALUTAZIONE DELLE LESIONI E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI” evidenziandosi che l'attore non fosse mai stato invitato a sottoporsi a visita medica dalla convenuta Compagnia, in totale spregio con quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e che, per quanto riguardante il danno al veicolo, fosse stato depositato preventivo di riparazione dal quale si evincevano sia i pezzi da sostituire che la manodopera occorrente;
“4) SULLE SPESE DEL GIUDIZIO” contestando l'appellante che anche nella regolamentazione delle spese, il Giudice di Pace avesse errato, quale conseguenza dell'erronea valutazione dell'intero contesto e quindi, sul punto, la sentenza andava riformata. dovendosi condannare l'appellata Compagnia;
“5) RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITà DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART. 351 C.2 E 283 CPC.”. L'appellante concludeva chiedendo “sentir accogliere l'appello e, per l'effetto, riformata l'impugnata sentenza, accogliere tutte le richieste formulate dall'attuale appellante sia con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, sia comunque in corso di causa, nessuna esclusa e/o eccettuata, che abbiansi per ripetute e trascritte in questa sede parola per parola, ed, ogni caso, per sentir, previa riforma della sentenza di primo grado: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in merito al pagamento delle spese di lite;
2) In via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 112/2023 emessa dal Giudice di Pace di Avellino (AV), nel giudizio recante R.G. 4019/2021 riconoscere e dichiarare, previa declaratoria di responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro della EN
[...]
, il diritto dell'istante a conseguire il risarcimento delle lesioni e Controparte_3 deidanni, derivatigli nel sinistro de quo e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Condannare, dunque, per l'effetto essa convenuta , n.q. FGVS, Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento ed alla liquidazione di tutti i suddetti danni e lesioni derivati alla persona del Sig. ed al veicolo dell'istante Parte_1 riportati nel sinistro “de quo” e, pertanto, al pronto ed immediato pagamento, in favore dell'istante medesimo, per le causali di cui sopra, della somma che apparirà di giustizia;
4) Per conseguenza, accogliere tutte le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nessuna esclusa e/o eccettuata e che abbiansi qui per formalmente riportate e trascritte;
5) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
6) Condannare, sempre per l'effetto, essa intimata . N.q FGVS, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
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tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del primo, che del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo.”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/12/2023 si costituiva in giudizio la Società quale impresa designata a provvedere alla Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la NI, chiedendo il rigetto dell'appello domanda in quanto manifestamente infondato, deducendo che la doglianza di erronea valutazione delle prove fosse priva di qualsivoglia fondamento e doveva essere rigettata e che il Giudice di pace avesse giudicato inattendibile il teste escusso poiché lo stesso aveva reso dichiarazioni valutate illogiche e non convincenti, che il giudice avesse correttamente ritenuto l'insussistenza della prova certa che il sinistro si fosse verificato per la condotta colposa, o dolosa, riconducibile esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta, che, inoltre, l'attore avrebbe dovuto anche dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia dimostrare di non aver posto in essere alcun comportamento colposo, cioè non improntato a negligenza, imprudenza e/o imperizia, con accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito, che, anche all'esito dell'istruttoria espletata, non fosse emerso alcun elemento con il quale poter imputare la responsabilità in via esclusiva al presunto conducente del veicolo pirata dal momento che l'attore aveva asserito solo di essere stato investito dal un veicolo mentre si trovava in sella alla sua bici, senza precisare nient'altro, che non fossero emerse affatto le modalità precise con cui si sarebbe verificato l'investimento idonee a superare la responsabilità concorsuale ex art 2054 co. 2 c.c.; in ordine alla quantificazione dei danni, deducendo che, sin dall'inizio, fosse stata contestata la richiesta di risarcimento, genericamente indicata e limitata in € 5.200,00; che alcun danno alla bicicletta può essere risarcito per espressa previsione normativa, secondo quanto stabilito dall'art. 283 co. 2, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che la valutazione della bici fosse stata effettuata sulla scorta di un preventivo contestato integralmente, operando, in ogni caso, la franchigia di € 500,00 come per legge;
che, quanto al danno alla persona, la richiesta fosse manifestamente spropositata;
deducendo, inoltre, che, in assenza di qualsivoglia prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio era inammissibile in quanto mera indagine esplorativa;
contestando l'inammissibilità della richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso ed ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare l'appello proposto dal sig. , con consequenziale conferma del contenuto della sentenza n. Parte_1 112/2023 resa dal Giudice di Pace di Avellino, Dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, depositata in data 31.01.2023, per le motivazioni sopra esposte;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., per i motivi illustrati;
c) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”. Con l'Ordinanza del 15/04/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva e la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, come primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la “1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA”, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, fosse emersa la prova piena delle asserzioni e della pretesa risarcitoria avanzata. Il motivo non è fondato. Anzitutto, vi è da rilevare che la circostanza evidenziata dalla difesa appellante per cui lo avesse provveduto anche a sporgere formale denuncia presso i Carabinieri di Pt_1 Sant'IM (NA) al fine di individuare il “cd pirata della strada”, che lo aveva investito omettendo di prestare il dovuto soccorso, non assumesse rilevanza ai fini del giudizio, avendo in proposito, a più riprese, la giurisprudenza chiarito che “"l'accertamento da compiere non deve
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concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda .." (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021). Ciò posto, quanto alla deposizione del teste escusso in primo grado, Controparte_4 vanno integralmente condivise le osservazioni svolte dal Giudice di Pace. Non è chi non veda, difatti, come il ragionamento ampiamente esposto dal primo Giudice, sintetizzabile nella notazione secondo cui un urto sul lato sinistro della bicicletta avrebbe dovuto comportare la caduta del mezzo dal lato opposto e quindi destro, sia del tutto logico e non presti il fianco ad alcuna delle critiche mosse dall'appellante, peraltro del tutto generiche. Ad ulteriore suffragio delle valutazioni espresse dal primo giudice circa l'inattendibilità del teste escusso, ritiene poi il Tribunale di aggiungere le seguenti considerazioni. In primo luogo, va notata la scarsa precisione o contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine al punto di impatto tra l'auto e la bicicletta dell'attore, dapprima indicato nel lato sinistro e poi nel lato posteriore sinistro. Considerando le circostanze narrate dal teste, ovvero che il sinistro sarebbe avvenuto ad un incrocio, mentre le bici stavano svoltando e quindi tenendo conto della velocità certamente ridotta delle stesse, della vicinanza dei mezzi e della presenza anche di altre persone, oltre che dell'orario diurno, generica appare anche la descrizione del presunto veicolo investitore, di cui veniva riferito solo il colore scuro, senza alcun altro elemento pure facilmente individuabile, quanto meno con riferimento alla marca, al modello o alle caratteristiche dell'automobile. Pertanto, alla luce di quanto sopra, stima il Tribunale che il primo Giudice abbia congruamente motivato circa l'insufficienza della deposizione testimoniale a formare il proprio convincimento in ordine al fondamento della domanda attorea e la motivazione risulta immune dai lamentati vizi e censure. In aggiunta alla motivazione addotta dal primo giudice, val la pena, poi, ricordare che, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere della parte attrice provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. Deve aggiungersi che, in materia di sinistri stradali, la regola di giudizio è data dall'articolo 2054, comma 1 c.c., in virtù del quale è onere incombente su chi agisce dimostrare che il conducente del veicolo abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per ciò che attiene alla specifica ipotesi di sinistro coinvolgente veicolo rimasto non identificato, deve poi richiamarsi l'articolo 283 co. 1 D.L.vo 209/05, secondo cui il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CP_5 risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione, sicché la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto" (Cfr. Cass. n. 15367/2011; v. anche, di recente, Cass. civile sez.
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III, 15/02/2024, n.4213 “In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo.”). La giurisprudenza espressasi in casi similari ha poi ulteriormente precisato che, nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nel dettaglio, è stato affermato che "Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza” (Cass. civile sez. III, 22/11/2016, n. 23710). Sulla scorta delle riportate coordinate giurisprudenziali, la domanda attorea era da giudicarsi parimenti infondata, non apparendo adeguatamente dimostrato né il fatto che il sinistro si fosse verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, né che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da negligenza. Nemmeno può indurre a diverse conclusioni il rilievo dell'appellante di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ad affermare la piena ragione della sua domanda. Fermo quanto già detto in ordine allo scarso rilievo probatorio della denuncia-querela, trattandosi di prospettazione unilaterale proveniente dalla stessa parte, vi è da considerare come nemmeno potessero assurgere a prova del fatto storico i certificati medici, ivi compreso quello del P.S. o il preventivo di riparazione danni, attenendo al più gli stessi ai danni-conseguenza, ma non alla dimostrazione dell'evento. Da quanto sopra deriva, quindi, il rigetto anche del secondo motivo di appello, relativo al mancato espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di logica conseguenza delle rilevate carenze probatorie circa la dinamica dei fatti ed avendo ben motivato il GdP anche circa il fatto che tale mezzo non costituisce un mezzo di prova, bensì strumento di valutazione della prova acquisita e non possa essere utilizzato al fine di supplire alle lacune istruttorie ed agli oneri probatori gravanti sulla parte. L'ordine di considerazioni che precede induce, pertanto, al risultato della conferma del rigetto delle domande attoree, sia pure con le integrazioni di cui alla presente sentenza, consentite al giudice di appello (v. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 (Rv. 652131
- 01) per cui “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.”; v. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017 (Rv. 643150 - 01)
“La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice
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di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.”). L'appello proposto nell'interesse di va, dunque, rigettato, per Parte_1 infondatezza dei relativi motivi di gravame. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida”. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite del presente grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in favore della parte appellata in base alle vigenti tariffe Controparte_1 forensi e tenuto conto del valore della causa (fino a €5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto della rapidità della fase istruttoria svolta a mezzo di discussione orale. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1 B. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in €852,00, per compensi Controparte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2595/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. TIZIANA LOMBARDI per parte appellante l'avv. FEDERICO SICONOLFI, per parte Parte_1 appellata . Controparte_1
L'avv. Lombardi chiede di non tenere conto del deposito telematico delle note effettuato dalla controparte, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ribadisce che la Compagnia non ha formulato invito a sottoposizione alla visita medica, contravvenendo a quanto stabilito dal Codice ass.ni, che in fase di primo grado era stato chiesto l'espletamento di CTU al Giudice che rigettava la richiesta dopo pochi minuti senza motivazione;
per quanto riguarda la prova, si precisa che sin dal primo grado venivano allegati la Denuncia ai Carabinieri, il referto ospedaliero, il preventivo di riparazione della bicicletta e le foto;
per quanto riguarda la prova, non si ritiene attendibile e giusta la motivazione di primo grado in quanto, essendo la bici un veicolo leggero, non si può con esattezza stabilire dove cadrà in quanto il conducente avrebbe potuto porre in essere manovre tali al fine di evitare la caduta. Conclude per l'accoglimento della domanda, in subordine solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento delle lesioni e non del danno alla bicicletta, con vittoria di spese. L'avv. Siconolfi insiste per il rigetto dell'appello per tutte le ragioni analiticamente illustrate in fatto e in diritto in atti cui integralmente si riporta. La prova richiesta nel caso di specie deve essere particolarmente rigorosa così come richiesto dalla legge e di fatto l'appellante non ha fornito alcun elemento tale da poter consentire l'accoglimento della domanda stessa. Con vittoria di spese e diritti. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
1 R.G. n. 2595/2023
Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2595/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1 C.F._1 Sant'IM (NA) alla Via Jugoslavia n.9, elett.te dom.to in Sant'IM (Na), alla Via G. Galilei n.41, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Lombardi (C.F. , dalla C.F._2 quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante – E
c.f. ], con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_2 P.IVA_1 (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei procuratori Sigg.ri e Parte_2 [...]
muniti degli occorrenti poteri, quale impresa designata a provvedere alla Pt_3 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la NI (provv. IVASS n. 32 del 19 maggio 2015), elett.te dom.ta in Avellino alla via Circumvallazione n° 77 presso e nello studio legale dell'Avv. Federico Siconolfi [c.f.:
] che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a rogito Notaio C.F._3 [...] in Milano del 14.10.2019 (Rep. n. 22644 / Rac. n. 7785) in calce alla Comparsa di Per_1 costituzione in appello;
- appellato
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n.112/2023, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 31/01/2023 e mai notificata, per il giudizio portante RG. 4019/2021 promosso nei confronti delle
, n.q. FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., con la quale il Giudice Controparte_1 respingeva la propria domanda di risarcimento danni. L'appellante esponeva, quanto ai fatti di causa: di avere, con atto di citazione ritualmente notificato, convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Avellino Controparte_1
n.q. FGVS, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni e delle lesioni subite in
[...] seguito al sinistro stradale avvenuto il giorno 06/09/2020, verso le ore 15:00 circa, in Serino (AV), alla Via Giffoni Valle Piana, allorquando egli percorreva regolarmente la detta Via in sella alla sua bici da corsa e, giunto ad un incrocio, nel momento in cui si accingeva a svoltare a
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sinistra, veniva improvvisamente investito da un'autovettura che urtava la bici nella parte posteriore e laterale sinistra facendola cadere rovinosamente al suolo unitamente al suo conducente e poi si allontanava rapidamente senza rilasciare le proprie generalità ed omettendo di prestare il dovuto soccorso;
di avere, a fondamento della pretesa risarcitoria, prodotto in atti, oltre alle richieste di risarcimento danno e lesione, anche foto della bici da corsa danneggiata, preventivo di riparazione della stessa, referto di pronto Soccorso Ospedaliero, certificati medici e di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, denuncia-querela dell'avvenuto sinistro redatta dal Comando dei Carabinieri di Sant'IM (NA); che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta impresa assicuratrice Controparte_1
n.q. FGVS, che insisteva per il rigetto della domanda;
che, espletata prova
[...] testimoniale, il Giudice di Pace non ammetteva la richiesta di consulenza medico-legale e con la Sentenza emessa nella udienza del 19/01/2023 rigettava la domanda. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA” contestando l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, dall'espletata istruttoria fosse, invece, emersa la prova piena delle asserzioni e della pretesa risarcitoria avanzata, in base alle risultanze della prova testimoniale, non sussistendo nessuna contraddizione e/o contrasto o illogicità; “2) SULLA MANCATA CONCESSIONE DELLA CTU.” contestando l'appellante che la negata ammissione di CTU avrebbe dovuto essere motivata;
“3) SULLA VALUTAZIONE DELLE LESIONI E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI” evidenziandosi che l'attore non fosse mai stato invitato a sottoporsi a visita medica dalla convenuta Compagnia, in totale spregio con quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e che, per quanto riguardante il danno al veicolo, fosse stato depositato preventivo di riparazione dal quale si evincevano sia i pezzi da sostituire che la manodopera occorrente;
“4) SULLE SPESE DEL GIUDIZIO” contestando l'appellante che anche nella regolamentazione delle spese, il Giudice di Pace avesse errato, quale conseguenza dell'erronea valutazione dell'intero contesto e quindi, sul punto, la sentenza andava riformata. dovendosi condannare l'appellata Compagnia;
“5) RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITà DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART. 351 C.2 E 283 CPC.”. L'appellante concludeva chiedendo “sentir accogliere l'appello e, per l'effetto, riformata l'impugnata sentenza, accogliere tutte le richieste formulate dall'attuale appellante sia con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, sia comunque in corso di causa, nessuna esclusa e/o eccettuata, che abbiansi per ripetute e trascritte in questa sede parola per parola, ed, ogni caso, per sentir, previa riforma della sentenza di primo grado: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in merito al pagamento delle spese di lite;
2) In via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 112/2023 emessa dal Giudice di Pace di Avellino (AV), nel giudizio recante R.G. 4019/2021 riconoscere e dichiarare, previa declaratoria di responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro della EN
[...]
, il diritto dell'istante a conseguire il risarcimento delle lesioni e Controparte_3 deidanni, derivatigli nel sinistro de quo e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Condannare, dunque, per l'effetto essa convenuta , n.q. FGVS, Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento ed alla liquidazione di tutti i suddetti danni e lesioni derivati alla persona del Sig. ed al veicolo dell'istante Parte_1 riportati nel sinistro “de quo” e, pertanto, al pronto ed immediato pagamento, in favore dell'istante medesimo, per le causali di cui sopra, della somma che apparirà di giustizia;
4) Per conseguenza, accogliere tutte le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nessuna esclusa e/o eccettuata e che abbiansi qui per formalmente riportate e trascritte;
5) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
6) Condannare, sempre per l'effetto, essa intimata . N.q FGVS, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
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tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del primo, che del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo.”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/12/2023 si costituiva in giudizio la Società quale impresa designata a provvedere alla Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la NI, chiedendo il rigetto dell'appello domanda in quanto manifestamente infondato, deducendo che la doglianza di erronea valutazione delle prove fosse priva di qualsivoglia fondamento e doveva essere rigettata e che il Giudice di pace avesse giudicato inattendibile il teste escusso poiché lo stesso aveva reso dichiarazioni valutate illogiche e non convincenti, che il giudice avesse correttamente ritenuto l'insussistenza della prova certa che il sinistro si fosse verificato per la condotta colposa, o dolosa, riconducibile esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta, che, inoltre, l'attore avrebbe dovuto anche dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia dimostrare di non aver posto in essere alcun comportamento colposo, cioè non improntato a negligenza, imprudenza e/o imperizia, con accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito, che, anche all'esito dell'istruttoria espletata, non fosse emerso alcun elemento con il quale poter imputare la responsabilità in via esclusiva al presunto conducente del veicolo pirata dal momento che l'attore aveva asserito solo di essere stato investito dal un veicolo mentre si trovava in sella alla sua bici, senza precisare nient'altro, che non fossero emerse affatto le modalità precise con cui si sarebbe verificato l'investimento idonee a superare la responsabilità concorsuale ex art 2054 co. 2 c.c.; in ordine alla quantificazione dei danni, deducendo che, sin dall'inizio, fosse stata contestata la richiesta di risarcimento, genericamente indicata e limitata in € 5.200,00; che alcun danno alla bicicletta può essere risarcito per espressa previsione normativa, secondo quanto stabilito dall'art. 283 co. 2, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che la valutazione della bici fosse stata effettuata sulla scorta di un preventivo contestato integralmente, operando, in ogni caso, la franchigia di € 500,00 come per legge;
che, quanto al danno alla persona, la richiesta fosse manifestamente spropositata;
deducendo, inoltre, che, in assenza di qualsivoglia prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio era inammissibile in quanto mera indagine esplorativa;
contestando l'inammissibilità della richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso ed ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare l'appello proposto dal sig. , con consequenziale conferma del contenuto della sentenza n. Parte_1 112/2023 resa dal Giudice di Pace di Avellino, Dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, depositata in data 31.01.2023, per le motivazioni sopra esposte;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., per i motivi illustrati;
c) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”. Con l'Ordinanza del 15/04/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva e la causa veniva rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, come primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la “1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA”, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, fosse emersa la prova piena delle asserzioni e della pretesa risarcitoria avanzata. Il motivo non è fondato. Anzitutto, vi è da rilevare che la circostanza evidenziata dalla difesa appellante per cui lo avesse provveduto anche a sporgere formale denuncia presso i Carabinieri di Pt_1 Sant'IM (NA) al fine di individuare il “cd pirata della strada”, che lo aveva investito omettendo di prestare il dovuto soccorso, non assumesse rilevanza ai fini del giudizio, avendo in proposito, a più riprese, la giurisprudenza chiarito che “"l'accertamento da compiere non deve
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concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda .." (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021). Ciò posto, quanto alla deposizione del teste escusso in primo grado, Controparte_4 vanno integralmente condivise le osservazioni svolte dal Giudice di Pace. Non è chi non veda, difatti, come il ragionamento ampiamente esposto dal primo Giudice, sintetizzabile nella notazione secondo cui un urto sul lato sinistro della bicicletta avrebbe dovuto comportare la caduta del mezzo dal lato opposto e quindi destro, sia del tutto logico e non presti il fianco ad alcuna delle critiche mosse dall'appellante, peraltro del tutto generiche. Ad ulteriore suffragio delle valutazioni espresse dal primo giudice circa l'inattendibilità del teste escusso, ritiene poi il Tribunale di aggiungere le seguenti considerazioni. In primo luogo, va notata la scarsa precisione o contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine al punto di impatto tra l'auto e la bicicletta dell'attore, dapprima indicato nel lato sinistro e poi nel lato posteriore sinistro. Considerando le circostanze narrate dal teste, ovvero che il sinistro sarebbe avvenuto ad un incrocio, mentre le bici stavano svoltando e quindi tenendo conto della velocità certamente ridotta delle stesse, della vicinanza dei mezzi e della presenza anche di altre persone, oltre che dell'orario diurno, generica appare anche la descrizione del presunto veicolo investitore, di cui veniva riferito solo il colore scuro, senza alcun altro elemento pure facilmente individuabile, quanto meno con riferimento alla marca, al modello o alle caratteristiche dell'automobile. Pertanto, alla luce di quanto sopra, stima il Tribunale che il primo Giudice abbia congruamente motivato circa l'insufficienza della deposizione testimoniale a formare il proprio convincimento in ordine al fondamento della domanda attorea e la motivazione risulta immune dai lamentati vizi e censure. In aggiunta alla motivazione addotta dal primo giudice, val la pena, poi, ricordare che, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere della parte attrice provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. Deve aggiungersi che, in materia di sinistri stradali, la regola di giudizio è data dall'articolo 2054, comma 1 c.c., in virtù del quale è onere incombente su chi agisce dimostrare che il conducente del veicolo abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per ciò che attiene alla specifica ipotesi di sinistro coinvolgente veicolo rimasto non identificato, deve poi richiamarsi l'articolo 283 co. 1 D.L.vo 209/05, secondo cui il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CP_5 risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione, sicché la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto" (Cfr. Cass. n. 15367/2011; v. anche, di recente, Cass. civile sez.
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III, 15/02/2024, n.4213 “In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo.”). La giurisprudenza espressasi in casi similari ha poi ulteriormente precisato che, nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nel dettaglio, è stato affermato che "Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza” (Cass. civile sez. III, 22/11/2016, n. 23710). Sulla scorta delle riportate coordinate giurisprudenziali, la domanda attorea era da giudicarsi parimenti infondata, non apparendo adeguatamente dimostrato né il fatto che il sinistro si fosse verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, né che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da negligenza. Nemmeno può indurre a diverse conclusioni il rilievo dell'appellante di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ad affermare la piena ragione della sua domanda. Fermo quanto già detto in ordine allo scarso rilievo probatorio della denuncia-querela, trattandosi di prospettazione unilaterale proveniente dalla stessa parte, vi è da considerare come nemmeno potessero assurgere a prova del fatto storico i certificati medici, ivi compreso quello del P.S. o il preventivo di riparazione danni, attenendo al più gli stessi ai danni-conseguenza, ma non alla dimostrazione dell'evento. Da quanto sopra deriva, quindi, il rigetto anche del secondo motivo di appello, relativo al mancato espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di logica conseguenza delle rilevate carenze probatorie circa la dinamica dei fatti ed avendo ben motivato il GdP anche circa il fatto che tale mezzo non costituisce un mezzo di prova, bensì strumento di valutazione della prova acquisita e non possa essere utilizzato al fine di supplire alle lacune istruttorie ed agli oneri probatori gravanti sulla parte. L'ordine di considerazioni che precede induce, pertanto, al risultato della conferma del rigetto delle domande attoree, sia pure con le integrazioni di cui alla presente sentenza, consentite al giudice di appello (v. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 (Rv. 652131
- 01) per cui “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.”; v. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017 (Rv. 643150 - 01)
“La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice
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di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.”). L'appello proposto nell'interesse di va, dunque, rigettato, per Parte_1 infondatezza dei relativi motivi di gravame. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida”. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite del presente grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in favore della parte appellata in base alle vigenti tariffe Controparte_1 forensi e tenuto conto del valore della causa (fino a €5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto della rapidità della fase istruttoria svolta a mezzo di discussione orale. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1 B. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in €852,00, per compensi Controparte_1 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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