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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco e Anna Rosaria Accoto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 C.F._2
Dimitry Conte, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/11/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Marittima di Diso (LE) il 29/06/2023 CP_1
e che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale con addebito al coniuge, con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
1 Con memoria depositata il 2/04/2025 si è costituito contestando CP_1 le avverse deduzioni e chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, diversamente opinando sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunci sullo status e sull'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, sicché il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza dovrà essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza essi abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Inoltre, la pronuncia di addebito della separazione non potrà fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare una non più tollerabile prosecuzione della convivenza.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Marittima di Diso il 29/06/2023, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2023, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente
dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco e Anna Rosaria Accoto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 C.F._2
Dimitry Conte, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/11/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Marittima di Diso (LE) il 29/06/2023 CP_1
e che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale con addebito al coniuge, con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
1 Con memoria depositata il 2/04/2025 si è costituito contestando CP_1 le avverse deduzioni e chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, diversamente opinando sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunci sullo status e sull'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, sicché il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza dovrà essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza essi abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Inoltre, la pronuncia di addebito della separazione non potrà fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare una non più tollerabile prosecuzione della convivenza.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Marittima di Diso il 29/06/2023, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2023, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente
dott. Gianluca Fiorella
3