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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1285/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2817/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011303237000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249011303237000, notificata in data 23 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa alla cartella di pagamento n. 09420110006690175001, avente ad oggetto il Diritto
Annuale Camera di Commercio per l'anno 2008, per un importo complessivo di € 558,58.
Il ricorrente deduceva: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella presupposta, asseritamente notificata in data 3 aprile 2014 ma mai ricevuta;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, comma 4, cod. civ., in assenza di prova della notifica di atti interruttivi tra la data della cartella e quella dell'intimazione impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni in data 2 luglio
2025, con le quali riconosceva espressamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'Agenzia dichiarava che, compiute le opportune verifiche, la pretesa appariva effettivamente interessata dal decorso della prescrizione quinquennale e che nulla era dovuto dalla parte ricorrente. Formulava pertanto istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/1992, con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite.
A sostegno della propria costituzione, la resistente produceva documentazione dalla quale emerge che la cartella di pagamento n. 09420110006690175001 risulta notificata in data 3 aprile 2014, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 23 gennaio 2025. Non è stata prodotta alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorso tra le due date.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non può trovare accoglimento nella forma richiesta, atteso che la resistente non ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato anteriormente alla propria costituzione in giudizio, limitandosi a riconoscere in sede processuale l'intervenuta prescrizione del credito. Tale riconoscimento non Banca_1 i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede un formale atto di annullamento dell'atto impositivo.
Occorre pertanto esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione.
Sulla prescrizione del credito per Diritto Annuale Camera di Commercio
Al Diritto Annuale Camera di Commercio si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto trattasi di prestazione tributaria a carattere periodico dovuta annualmente. Tale orientamento è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di diritto annuale camerale, il credito ha natura tributaria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289 del 2002 ed è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi come obbligazione periodica o di durata. Conseguentemente, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ." (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 34890 del
13 dicembre 2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che la cartella di pagamento n. 09420110006690175001 risulta notificata in data 3 aprile 2014, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 23 gennaio 2025. Tra le due date sono decorsi oltre dieci anni, periodo ampiamente superiore al termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto esclusivamente la prova della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 3 aprile 2014 e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 23 gennaio 2025. Non è stata fornita alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorso tra le due date e, in particolare, nel quinquennio successivo alla notifica della cartella (3 aprile 2014 - 3 aprile 2019).
Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nelle proprie controdeduzioni, laddove ha dichiarato che "compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione, deve ammettere che le pretese in questione appaiono effettivamente interessate dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, in effetti, dovuto dalla parte ricorrente".
Deve pertanto concludersi che, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento (3 aprile 2014) senza che siano stati notificati atti idonei ad interrompere tale termine, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420110006690175001 deve ritenersi estinto per prescrizione.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, risultata integralmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse" (Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 9860 del 15 aprile 2025).
Nel caso di specie, il ricorrente è risultato integralmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito. Tale esito è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nelle proprie controdeduzioni, ove ha ammesso che "nulla
è dovuto dalla parte ricorrente".
La compensazione delle spese richiesta dalla resistente non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che "in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono riguardare specifiche circostanze della controversia" (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 6068 del 6 marzo 2025). Inoltre, "non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali quando la pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria sia fondata su un credito prescritto e lo sgravio venga comunicato solo tramite la costituzione in giudizio, dopo che il processo sia già stato instaurato" (ibidem).
Nel caso di specie, la pretesa dell'Agenzia era fondata su un credito manifestamente prescritto, come dalla stessa riconosciuto, e il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa è intervenuto solo in sede di costituzione in giudizio, dopo che il contribuente aveva già dovuto instaurare il presente giudizio e sostenere le relative spese. Tale circostanza Banca_1 il principio di causalità della lite, che impone la condanna della parte che ha dato causa al giudizio al rimborso delle spese in favore della controparte.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese di Ader, che si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e annulla l'intimazione impugnata;
condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2817/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011303237000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249011303237000, notificata in data 23 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa alla cartella di pagamento n. 09420110006690175001, avente ad oggetto il Diritto
Annuale Camera di Commercio per l'anno 2008, per un importo complessivo di € 558,58.
Il ricorrente deduceva: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella presupposta, asseritamente notificata in data 3 aprile 2014 ma mai ricevuta;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, comma 4, cod. civ., in assenza di prova della notifica di atti interruttivi tra la data della cartella e quella dell'intimazione impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni in data 2 luglio
2025, con le quali riconosceva espressamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'Agenzia dichiarava che, compiute le opportune verifiche, la pretesa appariva effettivamente interessata dal decorso della prescrizione quinquennale e che nulla era dovuto dalla parte ricorrente. Formulava pertanto istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/1992, con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite.
A sostegno della propria costituzione, la resistente produceva documentazione dalla quale emerge che la cartella di pagamento n. 09420110006690175001 risulta notificata in data 3 aprile 2014, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 23 gennaio 2025. Non è stata prodotta alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorso tra le due date.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non può trovare accoglimento nella forma richiesta, atteso che la resistente non ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato anteriormente alla propria costituzione in giudizio, limitandosi a riconoscere in sede processuale l'intervenuta prescrizione del credito. Tale riconoscimento non Banca_1 i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede un formale atto di annullamento dell'atto impositivo.
Occorre pertanto esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione.
Sulla prescrizione del credito per Diritto Annuale Camera di Commercio
Al Diritto Annuale Camera di Commercio si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto trattasi di prestazione tributaria a carattere periodico dovuta annualmente. Tale orientamento è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di diritto annuale camerale, il credito ha natura tributaria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289 del 2002 ed è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi come obbligazione periodica o di durata. Conseguentemente, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ." (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 34890 del
13 dicembre 2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che la cartella di pagamento n. 09420110006690175001 risulta notificata in data 3 aprile 2014, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 23 gennaio 2025. Tra le due date sono decorsi oltre dieci anni, periodo ampiamente superiore al termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto esclusivamente la prova della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 3 aprile 2014 e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 23 gennaio 2025. Non è stata fornita alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorso tra le due date e, in particolare, nel quinquennio successivo alla notifica della cartella (3 aprile 2014 - 3 aprile 2019).
Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nelle proprie controdeduzioni, laddove ha dichiarato che "compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione, deve ammettere che le pretese in questione appaiono effettivamente interessate dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, in effetti, dovuto dalla parte ricorrente".
Deve pertanto concludersi che, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento (3 aprile 2014) senza che siano stati notificati atti idonei ad interrompere tale termine, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420110006690175001 deve ritenersi estinto per prescrizione.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, risultata integralmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse" (Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 9860 del 15 aprile 2025).
Nel caso di specie, il ricorrente è risultato integralmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito. Tale esito è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nelle proprie controdeduzioni, ove ha ammesso che "nulla
è dovuto dalla parte ricorrente".
La compensazione delle spese richiesta dalla resistente non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che "in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono riguardare specifiche circostanze della controversia" (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 6068 del 6 marzo 2025). Inoltre, "non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali quando la pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria sia fondata su un credito prescritto e lo sgravio venga comunicato solo tramite la costituzione in giudizio, dopo che il processo sia già stato instaurato" (ibidem).
Nel caso di specie, la pretesa dell'Agenzia era fondata su un credito manifestamente prescritto, come dalla stessa riconosciuto, e il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa è intervenuto solo in sede di costituzione in giudizio, dopo che il contribuente aveva già dovuto instaurare il presente giudizio e sostenere le relative spese. Tale circostanza Banca_1 il principio di causalità della lite, che impone la condanna della parte che ha dato causa al giudizio al rimborso delle spese in favore della controparte.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese di Ader, che si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e annulla l'intimazione impugnata;
condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2026