Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60, 36, co.2, 34, co.5, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento scolastico emesso in data 17.11.2025 – Reg. Cert. -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS-” di -OMISSIS- e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale in particolare anche il PEI 2025/2026 del 24.10.2025 ed il verbale GLO del 24.10.2025) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi legittimi del minore, nonchè per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di: 1) riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’adozione di una legittima e/o motivata procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di un adeguato sostegno scolastico; 2) risarcimento danni per mancata sostegno specializzato dall’inizio dell’anno scolastico 2025-2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 36, co.2, 34, co,5, c.p.a.;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente è la madre, esercente potestà genitoriale, sul minore -OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- (-OMISSIS-) l’-OMISSIS- affetto da “disturbo del neurosviluppo – disabilità intellettiva”, patologia per la quale il Centro Medico Legale dell’INPS di -OMISSIS- lo ha riconosciuto come portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/92; che il minore frequenta, per l’anno scolastico 2025/2026, la scuola di primo grado – -OMISSIS-, presso l’Istituto Scolastico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-; che la Commissione medica dell’ASL di -OMISSIS- –-OMISSIS-, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 104/92 e dell’art. 2 del DPR del 24.02.94, ha confermato la patologia sofferta dal minore, nonché certificato la necessità di un sostegno scolastico specializzato, con rapporto in deroga per gravità, oltre che di assistenza specialistica (all. 6 del ric.);
Tanto premesso, la ricorrente osserva, dunque, che a causa della sua patologia clinica il minore ha la necessità di essere seguito sia da un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore (stante il riferito rapporto in deroga per gravità di cui alla d. f. in atti) e/o comunque certamente adeguate alla sua patologia, ovvero da un numero di ore deciso dal gruppo GLO e poi richiesto nella formazione e stesura del PEI 2025/2026, il quale definisce le linee della politica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, e sia da un’assistente specializzato, per le ore che devono essere quantificate e motivate dalla stessa Scuola, per poi essere richieste all’Ente Comunale di competenza; e lamenta che l’Istituto Scolastico frequentato dal medesimo, tuttavia, nonostante la sussistenza della certificata e documentata patologia clinica di soggetto diversamente abile, a fronte di un ordinario e ministeriale orario di frequenza scolastica settimanale, gli ha riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, un sostegno di sole 18 ore settimanali, come appunto certificato nel provvedimento impugnato del 17.11.2025 – reg. cert. 400 e nel PEI a.s. 2025; laddove non ha affatto quantificato il fabbisogno settimanale di ore di assistenza specialistica, come emerge dalla lettura del P.E.I. di cui sopra;
Rilevato che, frattanto, l’Istituto scolastico -OMISSIS-, in sede di elaborazione del PEI 2025/2026 ha quantificato il sostegno in misura adeguata (30 ore), stante la diagnosi funzionale prescrivente rapporto in deroga per gravità;
Rilevato, quanto alle censure che investono la mancata assegnazione dell’assistenza specialistica, che il ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di -OMISSIS-, ai fini della provvista dell’assistente specialistico comunale, ragion per cui parte ricorrente dovrà provvedere a notificare il gravame anche al citato Comune, entro il termine di sette giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, depositando in giudizio prova dell’avvenuta notifica, entro i successivi tre giorni;
Ritenuto comunque che, intanto, in ossequio ai principi ordinamentali in materia di assicurazione ai minori disabili sia del sostegno scolastico che dell’AEC di competenza comunale, nonché in ossequio ai principi di leale collaborazione, valevoli non solo nei rapporti tra cittadino e Amministrazione, ma anche tra Amministrazioni, l’Istituto scolastico resistente debba stabilire, in sede di riformulazione del P.E.I. a.s. 2025-2026, di quante ore di assistenza specialistica comunale il minore per cui si procede necessita, in misura adeguata alla sua patologia, ai fini della sua migliore integrazione scolastica; ciò, onde porre successivamente il Comune di -OMISSIS- in condizioni di assicurare la provvista dell’AEC, per l’appunto nel numero di ore, stabilito dall’Istituto scolastico;
Rilevato che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 24.02.2026, la Sezione accoglieva la domanda cautelare relativamente al sostegno scolastico, sancendo che “ Ritenuto, pertanto, che l’Istituto scolastico resistente dovrà riesaminare i provvedimenti gravati, e segnatamente il P.E.I. per l’a.s. 2025/2026, attribuendo, in sede di rielaborazione di tale provvedimento, al minore, il massimo delle ore di sostegno scolastico possibili, auspicabilmente in numero pari all’orario scolastico, effettivamente frequentato dal medesimo, stante il rapporto in deroga per gravità, prescritto dalla sopra richiamata diagnosi funzionale”;
Evidenziato che analogo accoglimento veniva pronunciato, nel corpo della predetta ordinanza anche relativamente all’obbligo dell’Istituto scolastico di quantificare in sede di riformulazione del PEI 2025/2026, le ore di AEC da parte del Comune di -OMISSIS-, sancendo: “Ritenuto comunque che intanto, in ossequio ai principi ordinamentali in materia di assicurazione ai minori disabili sia del sostegno scolastico che dell’AEC di competenza comunale, nonché in ossequio ai principi di leale collaborazione, valevoli non solo nei rapporti tra cittadino e Amministrazione, ma anche tra Amministrazioni, l’Istituto scolastico resistente debba stabilire, in sede di riformulazione del P.E.I. a.s. 2025-2026, come sopra ordinata, di quante ore di assistenza specialistica comunale il minore per cui si procede necessita, in misura adeguata alla sua patologia, ai fini della sua migliore integrazione scolastica; ciò, onde porre successivamente il Comune di -OMISSIS- in condizioni di assicurare la provvista dell’AEC, per l’appunto nel numero di ore, stabilito dall’Istituto scolastico
Considerato che il difensore della ricorrente con note di udienza del 16 marzo 2026, dando atto che l’Istituto scolastico ha attribuito al minore -OMISSIS- il sostegno scolastico integrale fino a coprire le 30 orre di tempo scuola, ha dichiarato la cessazione della materia sul punto, ma ha insistito acciocché la Sezione accolga la domanda cautelare anche nei riguardi della quantificazione delle ore di AEC, in sede di riformulazione del PEI 2025/2026;
Ritenuto che siffatta richiesta impatta il principio del ne bis in idem , avendo la Sezione come dianzi rilevato, già statuito l’obbligo dell’Istituto di indicare in seno al PEI da riformulare, il numero di ore di AEC da riconoscere al minore;
Ritenuto pertanto che debba essere pronunciata sentenza non definitiva dichiarativa, ex art 36, co. 2, c.p.a., di cessata materia del contendere ex artt. 34, co. 5 c.p.a., relativamente alla domanda di assegnazione delle ore di sostegno, mentre la causa deve essere rimessa sul ruolo cautelare, ai fini della verifica dell’adempimento alla parte di ordinanza, sancente l’obbligo di indicazione nel PEI delle ore di AEC a carico del Comune di -OMISSIS-, alla camera di consiglio di cui al dispositivo; Atteso infatti che nel PEI del 24/10/2025 da ultimo prodotto dalla scuola il 17.3.2026, manca ancora l’indicazione delle ore di AEC;
Ritenuto che le spese della presente fase debbano porsi a carico dell’Istituto scolastico nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
Rilevato che resta altresì allo stato impregiudicata la decisione circa l’istanza risarcitoria, avanzata da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara cessata la materia del contendere, relativamente alla domanda di assegnazione del sostegno scolastico;
rinvia, per la verifica dell’ottemperanza all’ordine di indicazione nel riformulando PEI (ovvero nella sua verifica finale) 2025/2026, delle ore di AEC necessarie al minore, alla Camera di consiglio del 20 maggio 2026;
riserva, all’esito, ogni determinazione circa l’istanza risarcitoria, avanzata da parte ricorrente.
Condanna le Amministrazioni scolastiche convenute, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente le spese di fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.