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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 1873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Federico MONTAGNA
nei confronti di
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], contumace C.F._2
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso:
1) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, anche parziale,
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e comunicazioni di rito;
2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la Per_1
madre, con la quale manterrà la residenza;
3) starà con il padre, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed Per_1
extrascolastici a week end alternati il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio.
Per ogni altro diverso momento di incontro con il padre, , infra sedicenne, si Per_1
accorderà direttamente con i genitori;
4) darsi atto che il figlio maggiorenne continuerà a vivere e risiedere nella Per_2
abitazione familiare, unitamente alla madre, e sarà libero di determinarsi nella frequentazione con il padre;
5) assegnarsi la casa coniugale, con ogni arredo e corredo, alla ricorrente in quanto genitore convivente con entrambi i figli;
6) disporsi che il resistente rilasci la casa coniugale entro 30 giorni dalla prima udienza di comparizione dei coniugi;
7) disporsi a carico del signor ed a favore della signora Controparte_1 Parte_1
un contributo al mantenimento ordinario mensile per ciascun figlio di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese. Spese
2 straordinarie nella misura del 50% sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale
di Vicenza, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta;
8) l'automobile Ford Fiesta tg. DB268RT, intestata alla signora rimarrà in uso ed Pt_1
in proprietà alla stessa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.4.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco il 3.8.2005; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_2
(23.7.2006) e (21.1.2009); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile Per_1
e che la convivenza nella casa familiare di VI VI non era più sostenibile;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente Per_1
presso essa ricorrente e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale condotta in locazione;
che fosse regolamentato il diritto di visita del padre e determinato in euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio) il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. che, decorso il termine di legge,
fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Benché ritualmente citato presso il luogo di residenza, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 16.10.2025, fissata avanti il
Giudice Relatore per gli adempimenti di cu all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
3 Senza alcuna attività istruttoria, nella contumacia del resistente, la causa veniva discussa oralmente dal procuratore di e rimessa al Collegio per la Parte_1
decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
chiede che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, Parte_1 Per_1
secondo la regola dell'affido condiviso .
Non vi sono ragioni per disattendere detta richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter II comma c.c. e non avendo la ricorrente dimostrato situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per la minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , ritiene il Collegio, considerato che il resistente ha Per_1
scelto di rimanere contumace in causa e di non contrastare sul punto le richieste di controparte, che questo debba essere previsto presso nella casa di Parte_1
VI VI via Lago di Carezza n. 11, che costituisce il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia.
Quanto alle visite padre – figlia, ritiene il Collegio, che queste possano svolgersi nei week end secondo la regola dell'alternanza, dal sabato mattina alla domenica sera,
4 con pernotto presso l'abitazione della madre almeno fino a quando il resistente non avrà fornito indicazioni circa il luogo dove intende stabilire la propria residenza una volta lasciata la casa coniugale .
La casa familiare sita in VI VI, via Lago di Carezza n. 11 va assegnata ad in qualità di genitore collocatario della figlia minore, nonché convivente Parte_1
con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente , con termine Per_2
di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza a per Controparte_1
rilasciarla.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere,
istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori,
anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della
5 capacità lavorativa generica.
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei figli correlate alla loro età, della condizione della madre (la quale lavora con contratto part time in un centro estetico,
verso una retribuzione netta mensile inferiore ai 1.000 euro e deve farsi carico del pagamento del canone di locazione della casa familiare di 550 euro al mese), nonché
della capacità potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), e degli altri criteri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare in euro 200 mensili il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale Parte_1
domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Marocco il 3.8.2005;
[...]
b)affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1
presso la madre;
c)assegna la casa familiare, sita in VI VI, via Lago di Carezza n. 11 a
6 , con termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza Parte_1
a per rilasciarla;
Controparte_1
d)dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore nei week end secondo la regola dell'alternanza, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto presso l'abitazione della madre;
e)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli con un Controparte_1
assegno di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere Parte_1
al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
f)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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