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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22796/2024
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Taurasi (Cod. Fisc. ), C.F._1
PEC: . oma.it; tel. 0667106892 fax: 066781417), in virtù Email_1 Email_2 CP_1
di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Via del Tempio di Giove n. 2; Pt_1
opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe D'Apollonio (C.F. , PEC: C.F._3
domiciliato presso il suo studio sito in via Email_3 Pt_1
Fulcieri Paolucci De Calboli n. 60; opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo per crediti residui di contratti di appalto.
Eccezione di intervenuta prescrizione del credito avanzata dalla parte opponente.
pagina 1 di 6 FATTO
In data 19.04.2024, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo, non Parte_1
immediatamente esecutivo, n. 4871/2024 - R.G. n. 7538/2024 - emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 17.04.2024, a seguito del ricorso promosso dal Sig. CP_2
[...]
Con il predetto decreto ingiuntivo, il Giudice condannava a pagare, in Parte_1
favore del ricorrente, la somma di € 56.407,54, pari al valore del credito residuo vantato in relazione ai contratti di appalto rep. n. 79116 del 16.04.1984 e n. 82612 del
11.06.1987, oltre interessi come da domanda ex D.lgs. n. 231/2002 e le spese per la procedura monitoria.
In data 28.05.2024 presentava l'opposizione al suddetto decreto Parte_1
ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale delle somme residue dovute in relazione ai citati contratti di appalto. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi moratori in considerazione della sopravvenienza solo nel 2002 del relativo D.lgs. n.
231, dunque non applicabile a crediti sorti in data certamente antecedente.
L'opponente produceva i documenti e presentava le proprie conclusioni, chiedendo di revocare interamente il decreto ingiuntivo n. 4871/2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma nei confronti di all'interno del giudizio avente R.G. Parte_1
n. 7538/2024 e di respingere, se proposte, l'istanza di provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con conseguente condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 15 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_2 sottolineando che l'Avvocatura di non aveva contestato la debenza Parte_1
della somma e, inoltre, confutava il decorso del termine di prescrizione per aver sistematicamente posto in essere gli atti interruttivi, di cui produceva le relative attestazioni. Infine presentava le proprie conclusioni chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e di dichiarare pagina 2 di 6 inammissibile l'opposizione proposta dal con condanna alle spese Parte_2
di lite, anche per lite temeraria;
mentre in caso di annullamento parziale o totale del decreto ingiuntivo chiedeva di accertare l'esistenza di crediti per complessivi euro
56.407,54, ovvero altro importo ritenuto dal giudice, oltre interessi moratori e con vittoria di spese.
Questo giudice, ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione ex art.183 c.p.c. al giorno 3.12.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. L'avvocatura di
[...]
depositava la memoria 171 ter-1 c.p.c. in data 24 ottobre 2024. Pt_1
In seguito ad un breve rinvio, la prima udienza si svolgeva in data 10.02.2025 ed il giudice, rilevata la presenza delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non viene contestato il credito nel merito;
parte opponente solleva solo l'eccezione di prescrizione.
Occorre, pertanto, valutare se i documenti depositati dalla parte opposta costituiscano prova certa dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto la parte opponente dichiara sostanzialmente di non aver ricevuto tutti gli atti depositati dalla controparte, deducendo il difetto della prova dell'effettivo invio dei medesimi a
[...]
. Ad es. si cita il tema dell'apposizione di timbri e numero di protocolli, Pt_1
presenti sui documenti in allegato nn. 9 e 10 depositati dal Sig. i quali non CP_2
sembrano ricondurre, inequivocabilmente, all'esatto credito azionato.
Il documento n.1, denominato “atto di significazione diffida e messa in mora”, secondo quanto sostenuto dalla parte opponente dovrebbe essere stato notificato al
Comune in data 02.02.1996 a mezzo ufficiale giudiziario. Tuttavia, non si riscontra all'interno del documento stesso la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte di in quanto non sono visibili i timbri e nemmeno la relata di notifica. Parte_1
Inoltre, nel depositato allegato n.2 il rileva che non appare possibile Parte_2
pagina 3 di 6 rilevare a quale atto di messa in mora possa essere ricondotta la interruzione.
Considerata la presenza di plurimi appalti stipulati tra le parti in quegli anni, non si può ritenere che quel documento costituisca una prova univoca dell'avvenuta ricezione della messa in mora rispetto ai contratti nn.79116 e 82612. L'atto di messa in mora del 1996 non potrebbe in ogni caso avere l'effetto interruttivo auspicato sui contratti in oggetto, in quanto non appare ad essi univocamente riferito. Infatti, il documento ha ad oggetto la richiesta di pagamento per 7 contratti d'appalto stipulati tra le parti negli anni tra il 1984 e il 1987, tra questi contratti figurano il n.77116 del 6 aprile 1984 (poi corretto a penna senza sbarrare con il n. 79116 del 16 aprile 1984) e n.35907 serie 1B dell'11 giugno 1987 (poi corretto senza sbarrare con il n. 82612).
Preso atto, quindi, dell'esistenza di molteplici contratti d'appalto intercorsi tra le parti in quegli anni, non si ritiene che l'apposizione a penna dei numeri dei contratti in oggetto, per altro senza barrare i precedenti e correggendo anche la data, possa ritenersi una prova sufficiente della esistenza di una valida messa in mora rispetto a quei contratti.
Nel documento contrassegnato dal n.3, datato 8 ottobre 1998, è presente la notifica al ma emergono delle criticità in quanto, nel reiterare le richieste Parte_2 contenute nel documento n.1, l'indicazione dei contratti nn.79116 e 82612 era nuovamente apposta a penna su un documento redatto in formato digitale.
La ripetizione del medesimo errore a distanza di due anni non milita a sostegno del giuridico utile impiego ai fini probatori: anche qui non vi è prova certa che esso si riferisca allo specifico contratto oggetto della presente opposizione.
Il successivo atto di messa in mora, secondo l'opponente, sarebbe quello contenuto nel documento contrassegnato dal n.4 datato 03.06.2002, contenente il timbro del protocollo del Effettivamente vi è la presenza del timbro di Parte_2 [...]
sull'atto, circostanza non smentita dall'opponente in sede di memorie 171 ter Pt_1
1 c.p.c.: tuttavia, tale atto interviene su una prescrizione già maturata.
pagina 4 di 6 Infatti, considerato che le richieste afferiscono a diritti di pagamento del saldo finale della revisione dei prezzi per i lavori dell'anno 1985 per il contratto n. 79116 del 16 aprile 1984, e del saldo finale della revisione dei prezzi per i lavori dell'anno 1989 e
1990 per il contratto n. 82612 dell'11 giugno 1987 ed essendo emerso che il primo atto dotato di efficacia interruttiva veniva effettuato nel 2002, già a tale data risultava spirato il termine di prescrizione.
Complessivamente si ritiene di dover accogliere l'eccezione avanzata da
[...]
e dichiarare prescritto il credito descritto nel decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Per questi motivi
, il giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 4871/2024 - R.G. n.
7538/2024) emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza. La somma da liquidare in favore di
[...]
è così quantificata: Pt_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022).
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: €2.127,00 per un compenso tabellare €4.217,00 oltre gli accessori di legge.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di prescrizione e per l'effetto l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
b) dispone la revoca del decreto ingiuntivo (n. 4871/2024 - R.G. n. 7538/2024)
emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Controparte_2
c) condanna la parte soccombente opposta al pagamento delle spese di lite in favore di per euro € 4.217,00 oltre gli accessori di legge. Parte_1
pagina 5 di 6 Roma,11.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Elettra Pizzi. CP_3
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Taurasi (Cod. Fisc. ), C.F._1
PEC: . oma.it; tel. 0667106892 fax: 066781417), in virtù Email_1 Email_2 CP_1
di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Via del Tempio di Giove n. 2; Pt_1
opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe D'Apollonio (C.F. , PEC: C.F._3
domiciliato presso il suo studio sito in via Email_3 Pt_1
Fulcieri Paolucci De Calboli n. 60; opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo per crediti residui di contratti di appalto.
Eccezione di intervenuta prescrizione del credito avanzata dalla parte opponente.
pagina 1 di 6 FATTO
In data 19.04.2024, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo, non Parte_1
immediatamente esecutivo, n. 4871/2024 - R.G. n. 7538/2024 - emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 17.04.2024, a seguito del ricorso promosso dal Sig. CP_2
[...]
Con il predetto decreto ingiuntivo, il Giudice condannava a pagare, in Parte_1
favore del ricorrente, la somma di € 56.407,54, pari al valore del credito residuo vantato in relazione ai contratti di appalto rep. n. 79116 del 16.04.1984 e n. 82612 del
11.06.1987, oltre interessi come da domanda ex D.lgs. n. 231/2002 e le spese per la procedura monitoria.
In data 28.05.2024 presentava l'opposizione al suddetto decreto Parte_1
ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale delle somme residue dovute in relazione ai citati contratti di appalto. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi moratori in considerazione della sopravvenienza solo nel 2002 del relativo D.lgs. n.
231, dunque non applicabile a crediti sorti in data certamente antecedente.
L'opponente produceva i documenti e presentava le proprie conclusioni, chiedendo di revocare interamente il decreto ingiuntivo n. 4871/2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma nei confronti di all'interno del giudizio avente R.G. Parte_1
n. 7538/2024 e di respingere, se proposte, l'istanza di provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con conseguente condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 15 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_2 sottolineando che l'Avvocatura di non aveva contestato la debenza Parte_1
della somma e, inoltre, confutava il decorso del termine di prescrizione per aver sistematicamente posto in essere gli atti interruttivi, di cui produceva le relative attestazioni. Infine presentava le proprie conclusioni chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e di dichiarare pagina 2 di 6 inammissibile l'opposizione proposta dal con condanna alle spese Parte_2
di lite, anche per lite temeraria;
mentre in caso di annullamento parziale o totale del decreto ingiuntivo chiedeva di accertare l'esistenza di crediti per complessivi euro
56.407,54, ovvero altro importo ritenuto dal giudice, oltre interessi moratori e con vittoria di spese.
Questo giudice, ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione ex art.183 c.p.c. al giorno 3.12.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. L'avvocatura di
[...]
depositava la memoria 171 ter-1 c.p.c. in data 24 ottobre 2024. Pt_1
In seguito ad un breve rinvio, la prima udienza si svolgeva in data 10.02.2025 ed il giudice, rilevata la presenza delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non viene contestato il credito nel merito;
parte opponente solleva solo l'eccezione di prescrizione.
Occorre, pertanto, valutare se i documenti depositati dalla parte opposta costituiscano prova certa dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto la parte opponente dichiara sostanzialmente di non aver ricevuto tutti gli atti depositati dalla controparte, deducendo il difetto della prova dell'effettivo invio dei medesimi a
[...]
. Ad es. si cita il tema dell'apposizione di timbri e numero di protocolli, Pt_1
presenti sui documenti in allegato nn. 9 e 10 depositati dal Sig. i quali non CP_2
sembrano ricondurre, inequivocabilmente, all'esatto credito azionato.
Il documento n.1, denominato “atto di significazione diffida e messa in mora”, secondo quanto sostenuto dalla parte opponente dovrebbe essere stato notificato al
Comune in data 02.02.1996 a mezzo ufficiale giudiziario. Tuttavia, non si riscontra all'interno del documento stesso la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte di in quanto non sono visibili i timbri e nemmeno la relata di notifica. Parte_1
Inoltre, nel depositato allegato n.2 il rileva che non appare possibile Parte_2
pagina 3 di 6 rilevare a quale atto di messa in mora possa essere ricondotta la interruzione.
Considerata la presenza di plurimi appalti stipulati tra le parti in quegli anni, non si può ritenere che quel documento costituisca una prova univoca dell'avvenuta ricezione della messa in mora rispetto ai contratti nn.79116 e 82612. L'atto di messa in mora del 1996 non potrebbe in ogni caso avere l'effetto interruttivo auspicato sui contratti in oggetto, in quanto non appare ad essi univocamente riferito. Infatti, il documento ha ad oggetto la richiesta di pagamento per 7 contratti d'appalto stipulati tra le parti negli anni tra il 1984 e il 1987, tra questi contratti figurano il n.77116 del 6 aprile 1984 (poi corretto a penna senza sbarrare con il n. 79116 del 16 aprile 1984) e n.35907 serie 1B dell'11 giugno 1987 (poi corretto senza sbarrare con il n. 82612).
Preso atto, quindi, dell'esistenza di molteplici contratti d'appalto intercorsi tra le parti in quegli anni, non si ritiene che l'apposizione a penna dei numeri dei contratti in oggetto, per altro senza barrare i precedenti e correggendo anche la data, possa ritenersi una prova sufficiente della esistenza di una valida messa in mora rispetto a quei contratti.
Nel documento contrassegnato dal n.3, datato 8 ottobre 1998, è presente la notifica al ma emergono delle criticità in quanto, nel reiterare le richieste Parte_2 contenute nel documento n.1, l'indicazione dei contratti nn.79116 e 82612 era nuovamente apposta a penna su un documento redatto in formato digitale.
La ripetizione del medesimo errore a distanza di due anni non milita a sostegno del giuridico utile impiego ai fini probatori: anche qui non vi è prova certa che esso si riferisca allo specifico contratto oggetto della presente opposizione.
Il successivo atto di messa in mora, secondo l'opponente, sarebbe quello contenuto nel documento contrassegnato dal n.4 datato 03.06.2002, contenente il timbro del protocollo del Effettivamente vi è la presenza del timbro di Parte_2 [...]
sull'atto, circostanza non smentita dall'opponente in sede di memorie 171 ter Pt_1
1 c.p.c.: tuttavia, tale atto interviene su una prescrizione già maturata.
pagina 4 di 6 Infatti, considerato che le richieste afferiscono a diritti di pagamento del saldo finale della revisione dei prezzi per i lavori dell'anno 1985 per il contratto n. 79116 del 16 aprile 1984, e del saldo finale della revisione dei prezzi per i lavori dell'anno 1989 e
1990 per il contratto n. 82612 dell'11 giugno 1987 ed essendo emerso che il primo atto dotato di efficacia interruttiva veniva effettuato nel 2002, già a tale data risultava spirato il termine di prescrizione.
Complessivamente si ritiene di dover accogliere l'eccezione avanzata da
[...]
e dichiarare prescritto il credito descritto nel decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Per questi motivi
, il giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 4871/2024 - R.G. n.
7538/2024) emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza. La somma da liquidare in favore di
[...]
è così quantificata: Pt_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022).
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: €2.127,00 per un compenso tabellare €4.217,00 oltre gli accessori di legge.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di prescrizione e per l'effetto l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
b) dispone la revoca del decreto ingiuntivo (n. 4871/2024 - R.G. n. 7538/2024)
emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Controparte_2
c) condanna la parte soccombente opposta al pagamento delle spese di lite in favore di per euro € 4.217,00 oltre gli accessori di legge. Parte_1
pagina 5 di 6 Roma,11.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Elettra Pizzi. CP_3
pagina 6 di 6