Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 2882/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Tiziana Ciardi, ed elettivamente domiciliata presso in Lucca, Piazza San Salvatore, 10
-attore-
contro
, con sede in Viareggio (LU), Piazza Nieri e Paolini n. 1, C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Stefano Pinzauti del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. 5
-convenuto-
nonché contro
, C.F. , con sede in Lungo Canale est n. 11, Controparte_2 P.IVA_2
Viareggio (LU), in persona del suo Segretario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Anna Masutti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via M. D'Azeglio, 19;
-terzo chiamato-
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Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da preverbali di udienza del 10.04.2024.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il
[...]
e l'Autorità Portuale Regionale, al fine di sentir dichiarare che CP_1
l'incidente occorsole in Viareggio in data 16/08/2020, ove l'attrice riportava lesioni personali e danni, si verificava per esclusivo fatto e colpa del Controparte_1
e/o dell'Autorità Portuale Regionale, quali enti proprietario/custode e/o comunque preposti alla gestione e manutenzione dell'area ove il sinistro si verificava e, conseguentemente, condannare parti convenute anche in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice al risarcimento della complessiva somma di Euro
8.367,00= per capitale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata come per legge dal dì del dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente eccepiva la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, contestando poi nel merito la domanda proposta dall'attrice sia in punto di an che di quantum debeatur.
L'Autorità Portuale Regionale, successivamente alla dichiarata contumacia della medesima, si costituiva in cancelleria in data 27.6.2022 chiedendo, in tesi, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate sia nell'an che nel quantum ed in ipotesi contenendo l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attrice nei limiti di quanto provato in corso di causa e comunque riducendolo in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della stessa nella causazione del fatto dannoso nonché defalcando dall'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto gli importi degli indennizzi eventualmente percepiti dall'attrice da parte di assicuratori sociali o in forza di polizze assicurative contro i danni dalla stessa contratte o di cui la stessa potesse, comunque, beneficiare. Per tutte le parti in giudizio con vittoria delle relative spese.
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All'udienza del 3.12.2021, venivano concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma cpc, ammesse le prove per interrogatorio formale e testimoniali con ordinanza del 4.3.2022, svolte dette prove all'udienza del 5.7.2022
e disposta CTU tecnica in pari data, all' udienza del 02.10.2023, veniva rigettava richiesta istruttoria ex art. 210 cpc avanzata dall'Autorità Portuale Regionale in quanto tardiva, e, ritenuta a causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 10.04.2024 udienza nella quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
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La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
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Ai fini della chiarezza espositiva e argomentativa giova operare un preliminare inquadramento della fattispecie di cui è causa: ai sensi dell'art.2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Sez. III, 12/4/2013, n.8935; Cass. 18753/2017; Cass.
11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015) ovvero dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 7805/2017). La norma in esame, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso Cass., 1677/2016).
La causa esterna potrà essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass., Sez. III, 287/2015; Cass., Sez. VI, n. 10010/2020).
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Ciò detto, venendo all'esame del caso specifico per cui pende l'odierno procedimento, osserva questo giudice come dal compendio probatorio emergente dall'espletata istruttoria si possa senz'altro affermare la responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'ente convenuto quale ente gestore e custode Controparte_2 della zona ove avvenuto il sinistro, zona di competenza di tale ente nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge 88/2001 regolante il demanio marittimo delegato alle
Regioni (cfr. doc. 5 fascicolo ) e dal quale è semplice ricavare Controparte_1 che tale area, e segnatamente il Piazzale Don Siro Politi, luogo dell'evento, rientra tra i piazzali centrali lungo lo specchio d'acqua della RS . CP_1
E' da rilevarsi altresì che lo stesso Ente, inizialmente contumace, nel costituirsi tardivamente, non ha mai contestato la propria legittimazione passiva e ciò anche a fronte della mancata risposta di cui all'interrogatorio formale del legale rappresentante di cui all'udienza del 5.7.2022.
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Le circostanze dedotte dall'attrice in atto di citazione hanno trovato piena e puntuale conferma nell'istruttoria svolta, avendo la comparente assolto il proprio onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro nonché in ordine alla relativa situazione di pericolo non visibile e non prevedibile ed al nesso causale tra l'insidia e il danno subito. Dall'esame delle risultanze istruttorie, in particolare delle foto in atti docc.1, 13 e 14 di parte attrice), emerge chiaramente che nel caso di specie non si è trattato di una mera imperfezione del manto stradale ma di una fessurazione dello stesso contiguo ad un tombino, a causa della quale, la bicicletta della comparente s'impuntava improvvisamente, provocando la caduta della conducente. Detto stato dei luoghi, come emerso dall'istruttoria non era né segnalato, né protetto, né visibile, attesa la scarsa illuminazione, per cui era tale da rendere, in quelle precise circostanze, inevitabile o quanto meno molto probabile il verificarsi del sinistro. Che la situazione costituisse un vero e proprio pericolo occulto per gli utenti della strada è confermata dal fatto che l'area sia stata successivamente messa in sicurezza con l'eliminazione dell'insidia, come emerge dalle foto allegate sub 14) e che rappresentano il luogo del sinistro attualmente.
I testimoni hanno altresì confermato integralmente la dinamica del sinistro e le condizioni del manto stradale con riferimento alla pericolosità e non visibilità della fessura posta al mergine di contatto del tombino con le pietre della pavimentazione.
La teste sui capp.1 e 2 ha dichiarato: “Confermo integralmente la circostanza Tes_1
e l'evento di cui mi viene domandato;
eravamo stati a cena fuori in darsena e ci dirigevamo verso Viareggio… dalla darsena svoltammo a sinistra e nei pressi esiste uno slargo dopodiché vidi la bicicletta della mia amica letteralmente impuntarsi con caduta della conducente. Verificammo subito che intorno al tombino vi era un'insidia, una fessura nella quale la bici aveva trovato ostacolo”; sui capitoli 3 e 4 :
“Ribadisco, la bicicletta si impuntò … e la cadde, lamentava dolore ad un Parte_1 gomito;
sui capitoli 5, 6 e 7: “L'illuminazione pubblica c'era ancorché un po' fioca, non ricordo che il tombino fosse segnalato, così come non lo vidi anche perché seguivo da dietro la ” sul capitolo 11: “Riconosco i luoghi per come si presentano adesso, Parte_1 rilevavo tempo fa con mio marito che il tombino era stato riparato e sistemato”.
Analoghe dichiarazioni quanto al loro sostanziale contenuto ha reso il teste Tes_2
Si aggiunga che nella dinamica del sinistro non è dato riscontrare nessun comportamento imprudente o negligente da parte della danneggiata che transitava a bordo del proprio velocipede da detto piazzale in direzione viale a mare. Fermo restando che nessun elemento nemmeno indiziario ha trovato riscontro in atti circa eventuali disattenzioni o negligenze tali da poter attribuire alla danneggiata un concorso di colpa nella verificazione del sinistro, appare opportuno precisarsi che, anche in tal caso, detto concorso avrebbe potuto integrarsi solo a fronte di un riscontrato comportamento abnorme da parte dell'attrice e cio' in applicazione del principio recentemente affermato dalla Cassazione con una propria recente sentenza (cfr. Cass n. 19078/2024).
La richiamata sentenza ha precisato che, per escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada, è necessario che la disattenzione del danneggiato sia davvero imprevedibile e imponderabile, condizione che si verifica quando il danneggiato è, o dovrebbe essere, pienamente consapevole del pericolo.
*** Circa l'ammontare dei danni e del risarcimento richiesto, valutata come esaustiva la relazione peritale in merito al suo contenuto e alle sue conclusioni anche con riferimento alle osservazioni del CTP di parte convenuta, le risultanze della CTU espletata in corso di causa hanno confermato la fondatezza delle doglianze della danneggiata;
il medico legale incaricato, al termine di articolate indagini peritali - esaustive quanto al loro contenuto e ampiamente motivate - ha evidenziato come l'attrice ebbe a riportare la frattura capitello radiale sinistro.
Il sopra richiamato elaborato medico-legale rappresenta specificatamente le componenti del danno biologico subito dalla danneggiata riconoscendole, “in considerazione della natura ed entità delle lesioni riportate, un danno biologico temporaneo di 30 (trenta) giorni al 75% e giorni 14 (quattordici) al 50%. Alle lesioni sono residuati dei modesti reliquati di ordine anatomico e funzionale che motivano il riconoscimento di un danno biologico permanente nell'ordine del 2 (due) per cento.
In atti sono presenti i seguenti documenti di spesa da considerare congrui ed attinenti:
1. Fattura n. 179/A del 25/09/2020 rilasciata dal Dott. Persona_1 dell'importo di 102,00 € per “riabilitazione post traumatica”;
2. Fattura n. 1 del
04/01/2021 di euro 305,00 rilasciata dal Dott. per “visita e relazione medico Per_2 legale”.
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2024 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n.
25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile all'attrice è quantificabile in complessivi euro 4.340,09 secondo la percentuale di invalidità permanente e dei giorni di invalidità temporanea sopra indicati. L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dall'attrice a causa dell'evento dannoso. A detta somma dovranno essere riconosciute le spese mediche di cui alle fatture sopraindicate per euro 407,00.
Nessuna somma dovrà, al contrario, essere riconosciuta a titolo di vestiario danneggiato per come richiesta da parte attrice, risultando i relativi importi genericamente quantificati e non provati nel loro effettivo ammontare.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell'Autorità
Portuale mentre, a fronte della dedotta carenza di legittimazione passiva da parte del , eccezione che è rimasta fondata e provata, le spese di Controparte_1 giudizio di detta parte dovranno essere poste a carico di parte attrice dato che la stessa ha frettolosamente convenuto il medesimo pur a fronte della CP_1
comunicazione in merito da questo ricevuta (cfr. doc. 7 di parte attrice) e di come fosse comunque nella facoltà della stessa, prima di intraprendere il giudizio per come introdotto, verificare la fondatezza di quanto affermato nella richiamata lettera ed accertare esaustivamente chi fosse il responsabile della gestione e della custodia della zona ove avvenuto il sinistro.
Si aggiunga come, una volta costituitasi in giudizio l'Autorità Portuale e chiaritosi chi fosse l'effettivo legittimato passivo, parte attrice abbia comunque insistito nelle proprie conclusioni potendo invece, al fine di attenuare l'indebita vocatio in ius del rinunciare alla relativa domanda. CP_1
Le spese di CTU restano a carico integrale della soccombente Autorità Portuale per come nell'importo assegnato a titolo di acconto per euro 700,00 al CTU all'udienza del 4.4.2023.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiarata la responsabilità di parte convenuta Controparte_2 nella verificazione del sinistro la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 4.747,09, in favore dell'attrice, oltre rivalutazione e interessi su tale somma dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
2. condanna parte convenuta Autorità Portuale Regionale al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice da liquidarsi in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 264,00;
3. condanna parte convenuta Autorità Portuale Regionale al pagamento delle spese di CTU per come quantificate all'udienza del 4.4.2023 per euro 700,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
4. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore del da liquidarsi in euro 2.552,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Lucca, 29 maggio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri