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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1417/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COSTAGLIOLA CECILIA;
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TONINI SILVIA;
RICORRENTE
Oggetto: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 02.12.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
Le odierne parti hanno adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., chiedendo regolarsi i rapporti scaturenti dalla crisi familiare in ordine all'affidamento del figlio minore , nato il [...], secondo Persona_1
le seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
1.Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le Persona_1
disposizioni. dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione sita in Orbetello (GR), fraz.Albinia, via De Witt n.38; 2.Per effetto di quanto sopra, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
3.Stabilire che il Signor potrà vedere e tenere con sé ogni Per_1 Per_1
lunedì e giovedì con pernottamento, prelevandolo all'uscita da scuola alle ore 16.00, durante i periodi di attività scolastica. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (a mero titolo esemplificativo, durante le vacanze estive), il Signor potrà vedere e tenere con sé il Per_1
figlio ogni lunedì e ogni giovedì, con pernottamento, a partire dalle ore 10:00 e provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 10 del giorno successivo. Stabilire, inoltre, che il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a settimane alterne con la madre, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì. In tali occasioni, durante i periodi scolastici, il lunedì mattina il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola e lo riprenderà all'uscita, accompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore
20:00. La medesima modalità di rientro presso la residenza materna entro le ore 20:00 si applicherà anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (quali, a titolo esemplificativo, le vacanze estive).
4.Per quanto concerne le festività, stabilire che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad anni alterni con la madre, i giorni del 25 Dicembre, del 31 Dicembre, 1 Gennaio
e del 6 Gennaio, previo accordo sugli orari e, relativamente alle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e di pasquetta affinché potrà trascorrere alternativamente le sopra Per_1
indicate festività un anno con la madre e l'anno successivo, viceversa, con il padre;
5.Prevedere, in ordine alle vacanze estive, che il padre possa trascorrere con il figlio almeno
15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
in tali ipotesi, ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro con congruo anticipo, l'indirizzo delle località ove condurranno il figlio, anche nei casi in cui decidano, compatibilmente con gli impegni scolastici di , di trascorrere ulteriori periodi di vacanza durante l'anno Per_1
(anche solo per i fine settimana).
6.Valutate tutte le circostanze sopra descritte, disporre che il padre debba corrispondere a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di
€300,00 (euro trecento/00) da valutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
Istat. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Pt_1
7.Stabilire che spetterà unicamente alla Signora il diritto a percepire l'assegno unico Pt_1
nonché le ulteriori detrazioni per i figli a carico non rientranti nel primo.
8.Disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti il figlio con rimando specifico al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Grosseto;
9.Stabilire che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Per_1
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12.Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse del figlio delle parti, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti, tenuto conto del parere favorevole del P.M. in sede.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1417/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso congiunto depositato il 09.10.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 04.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1417/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COSTAGLIOLA CECILIA;
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TONINI SILVIA;
RICORRENTE
Oggetto: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 02.12.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
Le odierne parti hanno adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., chiedendo regolarsi i rapporti scaturenti dalla crisi familiare in ordine all'affidamento del figlio minore , nato il [...], secondo Persona_1
le seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
1.Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le Persona_1
disposizioni. dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione sita in Orbetello (GR), fraz.Albinia, via De Witt n.38; 2.Per effetto di quanto sopra, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
3.Stabilire che il Signor potrà vedere e tenere con sé ogni Per_1 Per_1
lunedì e giovedì con pernottamento, prelevandolo all'uscita da scuola alle ore 16.00, durante i periodi di attività scolastica. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (a mero titolo esemplificativo, durante le vacanze estive), il Signor potrà vedere e tenere con sé il Per_1
figlio ogni lunedì e ogni giovedì, con pernottamento, a partire dalle ore 10:00 e provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 10 del giorno successivo. Stabilire, inoltre, che il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a settimane alterne con la madre, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì. In tali occasioni, durante i periodi scolastici, il lunedì mattina il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola e lo riprenderà all'uscita, accompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore
20:00. La medesima modalità di rientro presso la residenza materna entro le ore 20:00 si applicherà anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (quali, a titolo esemplificativo, le vacanze estive).
4.Per quanto concerne le festività, stabilire che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad anni alterni con la madre, i giorni del 25 Dicembre, del 31 Dicembre, 1 Gennaio
e del 6 Gennaio, previo accordo sugli orari e, relativamente alle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e di pasquetta affinché potrà trascorrere alternativamente le sopra Per_1
indicate festività un anno con la madre e l'anno successivo, viceversa, con il padre;
5.Prevedere, in ordine alle vacanze estive, che il padre possa trascorrere con il figlio almeno
15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
in tali ipotesi, ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro con congruo anticipo, l'indirizzo delle località ove condurranno il figlio, anche nei casi in cui decidano, compatibilmente con gli impegni scolastici di , di trascorrere ulteriori periodi di vacanza durante l'anno Per_1
(anche solo per i fine settimana).
6.Valutate tutte le circostanze sopra descritte, disporre che il padre debba corrispondere a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di
€300,00 (euro trecento/00) da valutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
Istat. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Pt_1
7.Stabilire che spetterà unicamente alla Signora il diritto a percepire l'assegno unico Pt_1
nonché le ulteriori detrazioni per i figli a carico non rientranti nel primo.
8.Disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti il figlio con rimando specifico al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Grosseto;
9.Stabilire che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Per_1
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12.Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse del figlio delle parti, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti, tenuto conto del parere favorevole del P.M. in sede.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1417/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso congiunto depositato il 09.10.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 04.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia