Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34283
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Sentenza 24 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18792/2019, affronta una controversia tra l'INPS e un lavoratore riguardante il diritto a ricevere le ultime tre mensilità di retribuzione tramite il Fondo di garanzia. L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che aveva confermato l'obbligo dell'ente previdenziale di corrispondere le somme dovute, sostenendo che il termine per il riconoscimento delle mensilità dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di adozione della diffida accertativa. La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, argomentando che il computo dei dodici mesi non può includere il tempo intercorso tra la richiesta di intervento ispettivo e l'emissione della diffida, poiché ciò potrebbe prolungare indefinitamente il diritto all'indennizzo, contravvenendo ai principi di certezza e rapidità del procedimento. La Corte ha quindi stabilito un principio di diritto chiaro, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bari per una nuova valutazione, in conformità con le sue indicazioni.

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Massime1

In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il tempo trascorso tra la richiesta d'intervento ispettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro e l'adozione, da parte di quest'ultima, della diffida accertativa di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 non può essere considerato nel computo dei dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, previsto all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80 del 1992, ai fini dell'individuazione delle tre mensilità di retribuzione indennizzabili dal Fondo anzidetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34283
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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