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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8609 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 15793/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
, nata a [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Salvatore C.F._1
AN e ND AN, con cui elettivamente domicilia in Castellammare di
ST (NA) alla via S. Allende 36/A (comunicazioni alla PEC:
- ) Email_1 Email_2
-ricorrente-
E
Controparte_1
in
[...] persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' , in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena n. 55
- convenuti –
Oggetto: personale docente a tempo determinato – indennità ferie non godute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.7.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 61,17 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la Controparte_2 somma di € 3.853,80, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 61,17 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Ha rappresentato: - di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione Scolastica resistente durante gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24 come docente precaria di scuola secondaria di II grado;
- che, segnatamente, ha prestato servizio ad orario pieno (18 ore settimanali) per i seguenti periodi (come documentato nei contratti a tempo determinato allegati al ricorso): nell'a.s. 2019/20 dal 09/10/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2021/22 dal 06/10/2021 al 30/06/2022; nell'a.s. 2023/24 dal 20/10/2023 al 30/06/2024;
- che negli anni di servizio suindicati, pur avendo accumulato un residuo di ferie non godute, non ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- che durante i prefati anni di servizio, decurtando i giorni di ferie usufruiti su richiesta, ha maturato un monte ferie non godute pari a n. 61,17 giorni.
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Fissata udienza di discussione al 18.2.2025, con memoria depositata il 31.1.2025 si è tempestivamente costituito il , in uno con l' Controparte_1 [...]
resistendo al Controparte_3 giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dalla notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali, e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla base di articolate deduzioni in fatto e in diritto. Indi ha concluso “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.” All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2019/20, 2021/22 e 2023/24).
La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate.
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere, mancando nella specie l'espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019- 2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il non ha CP_1 specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente.
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 20.12.2024, deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 20.12.2019. Dal computo attoreo andranno quindi sottratte le giornate di ferie maturate nell'a.s. 2019/2020 dal 9.10.2019 al 20.12.2019 (perché prescritte). Per il resto, risulta incontestato che parte ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, ossia
- di gg. 6 per l'anno scolastico 2019/2020 per il periodo non prescritto,
- di gg. 22,33 per l'anno scolastico 2021/2022,
- di gg. 22,67 per l'anno scolastico 2023/2024, risultando corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati (assumendo quale base di calcolo: gg. 266 di servizio nell'anno scolastico 2019/2020, decorrenti dal 9.10.2019 al 30.6.2020, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2020; gg. 268 di servizio nell'anno scolastico 2021/2022, decorrenti dal 6.10.2021 al 30.6.2022, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2022; gg. 255 nell'anno scolastico 2023/2024, decorrenti dal 20.10.2023 al 30.6.2024, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2024). Ne risulta un complessivo credito in favore della ricorrente pari a euro 3.225,63, di cui euro 370,56 per l'anno scolastico 2019/2020, euro 1.379,21 per l'anno scolastico 2021/2022 ed euro 1.475,86 per l'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, il va condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 3.225,63 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Non si fa luogo all'incremento delle spese richiesto ai sensi dell'art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato in modo significativo, in questo specifico caso, lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 5.7.2024, così decide: Parte_1 1) dichiara il diritto della ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'importo di euro 3.225,63, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2023/24, oltre interessi legali come in parte motiva;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 CP_4 della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali e C.U., I.VA e C.P.A., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 21.11.2025
Il giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 15793/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
, nata a [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Salvatore C.F._1
AN e ND AN, con cui elettivamente domicilia in Castellammare di
ST (NA) alla via S. Allende 36/A (comunicazioni alla PEC:
- ) Email_1 Email_2
-ricorrente-
E
Controparte_1
in
[...] persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' , in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena n. 55
- convenuti –
Oggetto: personale docente a tempo determinato – indennità ferie non godute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.7.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 61,17 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la Controparte_2 somma di € 3.853,80, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 61,17 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Ha rappresentato: - di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione Scolastica resistente durante gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24 come docente precaria di scuola secondaria di II grado;
- che, segnatamente, ha prestato servizio ad orario pieno (18 ore settimanali) per i seguenti periodi (come documentato nei contratti a tempo determinato allegati al ricorso): nell'a.s. 2019/20 dal 09/10/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2021/22 dal 06/10/2021 al 30/06/2022; nell'a.s. 2023/24 dal 20/10/2023 al 30/06/2024;
- che negli anni di servizio suindicati, pur avendo accumulato un residuo di ferie non godute, non ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- che durante i prefati anni di servizio, decurtando i giorni di ferie usufruiti su richiesta, ha maturato un monte ferie non godute pari a n. 61,17 giorni.
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato. Fissata udienza di discussione al 18.2.2025, con memoria depositata il 31.1.2025 si è tempestivamente costituito il , in uno con l' Controparte_1 [...]
resistendo al Controparte_3 giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dalla notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali, e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla base di articolate deduzioni in fatto e in diritto. Indi ha concluso “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.” All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2019/20, 2021/22 e 2023/24).
La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate.
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere, mancando nella specie l'espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019- 2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il non ha CP_1 specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente.
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 20.12.2024, deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 20.12.2019. Dal computo attoreo andranno quindi sottratte le giornate di ferie maturate nell'a.s. 2019/2020 dal 9.10.2019 al 20.12.2019 (perché prescritte). Per il resto, risulta incontestato che parte ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, ossia
- di gg. 6 per l'anno scolastico 2019/2020 per il periodo non prescritto,
- di gg. 22,33 per l'anno scolastico 2021/2022,
- di gg. 22,67 per l'anno scolastico 2023/2024, risultando corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati (assumendo quale base di calcolo: gg. 266 di servizio nell'anno scolastico 2019/2020, decorrenti dal 9.10.2019 al 30.6.2020, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2020; gg. 268 di servizio nell'anno scolastico 2021/2022, decorrenti dal 6.10.2021 al 30.6.2022, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2022; gg. 255 nell'anno scolastico 2023/2024, decorrenti dal 20.10.2023 al 30.6.2024, come si evince dal contratto di lavoro e dal cedolino di giugno 2024). Ne risulta un complessivo credito in favore della ricorrente pari a euro 3.225,63, di cui euro 370,56 per l'anno scolastico 2019/2020, euro 1.379,21 per l'anno scolastico 2021/2022 ed euro 1.475,86 per l'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, il va condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 3.225,63 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo. Non si fa luogo all'incremento delle spese richiesto ai sensi dell'art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato in modo significativo, in questo specifico caso, lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 5.7.2024, così decide: Parte_1 1) dichiara il diritto della ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'importo di euro 3.225,63, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2023/24, oltre interessi legali come in parte motiva;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 CP_4 della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali e C.U., I.VA e C.P.A., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 21.11.2025
Il giudice dott. Federico Bile