Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.SS Laura Brambilla R. Gen. N. 8556/2022
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8556/2022 Ruolo Generale promoSS
D A
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
OGGETTO: e difesa dall'Avv.to ALVINO FRANCESCA per procura in atti
Altri istituti e leggi ATTRICE - OPPONENTE
speciali c o n t r o
Parte_2 P.IVA_1 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to DI DIO
SIMONE per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
-accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 2994/2022 emesso da codesto Tribunale in data 21/10/2022 disponendo così la restituzione delle somme incaSSte dalla parte opposta dichiarando altresì
l'inesistenza o la nullità di qualsivoglia rapporto con la convenuta Parte_2
e per l'effetto dichiarare che l'attrice opponente nulla deve in ordine alle
[...]
fatture da questa emeSS disponendone lo storno;
- IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi venga ritenuta l'esistenza e/o validità del contratto, dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola di cui al punto 1.2. oppure,
- IN ULTERIORE SUBORDINE: dichiarare la penale di cui al ripetuto punto 1.2 manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c. con consequenziale equa diminuzione della steSS;
con condanna, in ogni caso, alla refusione delle spese e competenze di lite.
- IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione:
DELL'INTERROGATORIO FORMALE del Sig. Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore della società sui seguenti Parte_2
capitoli:
a) V.C. la società da lei rappresentata è stata contattata dalla Sig.ra nel dicembre 2021; Parte_1
b) V.C. i contatti sono stati tenuti dalle sue collaboratrici Sig.re e Persona_1 Persona_2
c) V.C. i contatti telefonici e lo scambio di mail sono sempre stati tenuti - 3 -
tra le predette ed il Sig. Persona_3
d) V.C. in data 23.12.2021, adducendo una certa fretta per le imminenti festività hanno invitato il Sig. a clickare su un link contenuto Persona_3
in una mail inviata all'indirizzo asserendo che si trattava Email_1
di semplice preventivo e che solo successivamente sarebbero pervenute mail per la
“realizzazione del progetto” e dunque per la conclusione del contratto;
e) V. C. le Sig.re e hanno fornito Persona_1 Persona_2
informazioni circa aspetti economici della proposta commerciale;
f) V.C. il preventivo non precisava i costi aggiuntivi per i servizi richiesti dal Persona_3
- PROVA PER TESTI, che si chiede assumersi ex art. 203 c.p.c.
delegando all'uopo il Tribunale di Lanciano (risiedendo il teste Sig. Per_3
in C.da Colle Pizzuto n. 101 di Lanciano), sui seguenti capitoli:
[...]
1) V.C. nel dicembre 2021 sua madre, Dott.SS Parte_1
prendeva contatti con la società per avere informazioni sulla Parte_2
realizzazione di un sito di e-commerce;
2) V.C. alle richieste seguivano colloqui e scambi di mail non esaustivi tanto da indurre sua madre a chiedere aiuto e la sua collaborazione nella faccenda;
3) da quel momento ha avuto contatti con le Sig.re Pt_3 Parte_4
e durante i quali sono state prospettate condizioni economiche;
Persona_2
4) V.C. le condizioni economiche illustrate sono state oggetto di - 4 -
trattative tra sua madre e gli operatori della;
Pt_2
5) V.C. in data 23.12.2021, durante un colloquio telefonico, la Sig.ra
[... la sollecitava, a cliccare su un link inviato a mezzo mail sulla casella Per_2
, rassicurandola che si trattava di un paSSggio Email_2
intermedio per procedere alla fase successiva;
6) V.C. le è stato detto che la formalizzazione del contratto sarebbe avvenuta in seguito;
7) V.C. il 29 dicembre 2021 ha contestato a mezzo mail alla società la presenza di voci taciute nonché di costi elevati aggiuntivi mai riferiti;
8) V.C. dopo la contestazione la adducendo vari Parte_2
pretesti, sosteneva che il contratto era ormai definitivo;
9) V.C. nessun servizio è stato predisposto e reso dalla Parte_2
in favore di sua madre né sono mai stati erogati altri tipi di servizi;
10) V.C. da parte della nessun sito è stato realizzato per Parte_2
la Farmacia di sua madre né sono stati erogati altri tipi di servizi.
Opponendosi, sin da ora all'ammissione dei mezzi istruttori indicati da controparte per i motivi già addotti nella memoria ex art. 183 n.3 c.p.c. del
16.6.2023.”
Della convenuta - opposta
“In via principale e di merito:
rigettarsi l'opposizione formulata da Parte_5
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
[...] - 5 -
esposte in atti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
2994/2022 ING. e per l'effetto condannarsi l'opponente
[...]
al pagamento in favore di Parte_5 Parte_2
della somma capitale dovuta di Euro 9.714,49, o della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, dichiarata l'esistenza e validità del contratto tra e , Parte_2 Parte_5
oltre che il corretto adempimento di accertarsi il credito Parte_2
capitale di Euro 9.714,49, o della diversa somma accertata in giudizio, vantato da nei confronti di Parte_2 Parte_5
e per l'effetto condannarsi quest'ultima in persona del titolare al
[...]
pagamento in favore di ella somma capitale dovuta di Euro Parte_2
9.714,49, o della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora ex
D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre Rimborso Spese
Forfetario 15%, IVA e C.p.A. come per legge.
In via istruttoria:
A) ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostante:
1) Vero che il contratto per la sottoscrizione venne inviato all'indirizzo e-mail Email_3 - 6 -
2) Vero che le credenziali di accesso al backend e front end non sono state trasmesse il 27.12.2023, come dimostra il documento 4 di parte opposta che mi si mostra;
3) Vero che la licenza è stata attivata;
4) Vero che dal 27.12.2021, allorquando il contratto era già stato sottoscritto e le credenziali di accesso al backend e al frontend erano già in possesso della farmacista, ha intrapreso uno scambio di CP_2
corrispondenza e-mail con per chiedere modifiche non possibili e Pt_2
non previste da contratto, oltre che personalizzazioni del proprio E-commerce,
come dimostra il documento 5 di parte opposta che mi si mostra;
5) Vero che di ha fornito le istruzioni per Persona_1 Pt_2
il caricamento del catalogo dei prodotti non presenti nella banca dati
“ mentre i prodotti in “ vengono invece caricati Parte_6 Parte_6
automaticamente;
6) Vero che di ha pure fornito tutti i Persona_1 Pt_2
chiarimenti neceSSri alla farmacista per le personalizzazioni possibili, per i servizi di spedizione dei prodotti ai clienti della farmacia tramite corriere, per i servizi di pagamento tramite Nexi o altra piattaforma gradita al farmacista, per la
Privacy, inviando i relativi moduli documentali da sottoscrivere ove richiesti i relativi servizi, esclusi dalla licenza base come dimostra il documento 5 di parte opposta che mi si mostra.
7) Vero che per consentire la meSS on-line dell'E-commerce, la - 7 -
farmacia avrebbe dovuto fornire a : CP_2 Pt_2
- dominio registrato per il puntamento del server (es.
www.pellicano.com da far puntare, ossia collegare, al sito www.farmakom.it);
- logo del farmacista;
- estrazione catalogo prodotti per il caricamento;
- dati per l'utilizzo del gateway di pagamento prescelto, ove prevista la modalità di acquisto on-line.
Indica a testi:
- collaboratrice, addetta dell'ufficio operation Testimone_1
e messe online, c/o Parte_2
- legale rappresentante della Testimone_2 Controparte_3
società che fornisce supporto tecnico/informatico a , c/o Pt_2 CP_3
sita in Bergamo via Galimberti n. 8.
[...]
B) La scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale articolata dall'opponente, in primis perché contraria al contenuto del contratto sottoscritto e quindi in violazione dell'art. 2722 c.c.,
essendo tutte circostanze che hanno preceduto la stipula del contratto stesso in data 23.12.2021 (cfr. doc. 1), oltre che per le seguenti ragioni di inammissibilità:
Capitolo A): pacifico e irrilevante;
Capitolo B): pacifico e irrilevante;
Capitolo C): irrilevante e generico, oltre che contrario a prova documentale certa, ossia al documento 1 di da cui risulta che Pt_2 - 8 -
l'indirizzo a cui è stato spedito il contratto da sottoscrivere, tramite il quale è
stato sottoscritto e dal quale è stato inviato il contratto sottoscritto a non è bensì Pt_2 Email_1
Email_3
Capitolo D): irrilevante ai fini del giudizio e contrario a prova documentale certa, ossia al documento 1 di da cui risulta che Pt_2
l'indirizzo a cui è stato spedito il contratto da sottoscrivere, tramite il quale è
stato sottoscritto e dal quale è stato inviato il contratto sottoscritto a non è bensì Pt_2 Email_1
Email_3
Capitolo E): irrilevante e generico;
Capitolo F): irrilevante, generico, formulato negativamente e contrario a prova documentale certa, ossia il contratto sottoscritto dalla Dr.SS
[...]
, prodotto da (cfr. doc. 1) da cui risultano tutti i costi Parte_5 Pt_2
pattuiti e oggetto di fatturazione.
C) La scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova per testimoni articolata dall'opponente, in primis perché contraria al contenuto del contratto sottoscritto e quindi in violazione dell'art. 2722 c.c., essendo tutte circostanze che hanno preceduto la stipula del contratto stesso in data 23.12.2021 (cfr. doc. 1), oltre che per le seguenti ragioni di inammissibilità:
Capitolo 1): pacifico e irrilevante;
- 9 -
Capitolo 2): irrilevante, generico e documentale;
Capitolo 3): pacifico e irrilevante;
Capitolo 4): pacifico e documentale, poiché è lo stesso contratto sottoscritto del 23.12.2021 (cfr. doc. 1) che contempla la dichiarazione della
Dr.SS di aver trattato ogni condizione con;
Parte_1 Pt_2
Capitolo 5): irrilevante ai fini del giudizio e contrario a prova documentale certa, ossia al contratto sottoscritto il 23.12.2021 (cfr. doc. 1 di
) da cui risulta che l'indirizzo a cui è stato spedito il contratto da Pt_2
sottoscrivere, tramite il quale è stato sottoscritto e dal quale è stato inviato il contratto sottoscritto a non è bensì Pt_2 Email_1
Email_3
Capitolo 6): irrilevante ai fini del giudizio e documentale, essendo la stipula del contratto già documentata in atti con data 23.12.2021 (cfr. doc. 1);
Capitoli 7): irrilevante perché le contestazioni non sono state formalizzate dalla Dr.SS , generico perché non specifica quali costi o Parte_1
spese sarebbero stati taciuti, formulato negativamente, documentale poiché
contrario al contenuto del contratto del 23.12.2021 prodotto (cfr. doc. 1) che precisa ogni costo oggetto di pattuizione e di successiva fatturazione;
Capitoli 8): documentale poiché la pattuizione intercorsa è formalizzata nel contratto del 23.12.2021 prodotto (cfr. doc. 1) che precisa ogni costo oggetto di pattuizione e di successiva fatturazione;
Capitolo 9): negativo e generico;
- 10 -
Capitolo 10): negativo, generico e contrario a prova documentale di
, ossia alla comunicazione delle credenziali di accesso a Pt_2
avvenuta il 27.12.2021 (cfr. doc. 4), che dimostra l'attivazione della CP_2
licenza, attivazione peraltro mai contestata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 novembre
2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_5
ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Parte_2
per il complessivo importo di euro 9.714,49, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture n. 143 del
31.01.2022, n. 441 del 31.03.2022, n. 599 del 30.04.2022, n. 773 del
31.05.2022 e n. 1015 del 14.07.2022, emesse in esecuzione dell'offerta E-
Commerce sottoscritta in data 23 dicembre 2021 (doc. 2 fascicolo monitorio).
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_5
eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della litispendenza con un precedente giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Lanciano;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione della mancanza di una prova scritta valevole ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ed in ogni caso per mancato perfezionamento del contratto, atteso che la proposta E-commerce è in realtà un mero preventivo mai accettato, nonché per omeSS esecuzione dei servizi - 11 -
prospettati.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto Parte_2
che in diritto l'avversa opposizione, ed ha evidenziato come il credito oggetto del presente giudizio ecceda la competenza per valore (competenza funzionale) del Giudice di Pace di Lanciano preventivamente adito dall'opponente, ed ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la competenza per continenza della causa pendente innanzi al Giudice di
Pace di Lanciano;
nel merito ha invece concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il tema della litispendenza è già stato risolto da questo Tribunale con l'ordinanza datata 21 marzo 2023, in forza della quale è stata dichiarata la competenza per continenza dell'intestato
Tribunale a decidere la controversia, dal momento in cui il Giudice di Pace
di Lanciano, ancorché sia stato previamente adito con una domanda di accertamento negativo del diritto di credito, non è competente per valore per la presente causa (cfr. anche ordinanza del Giudice di Pace di Lanciano
del 12 aprile 2023).
Ancora in via preliminare si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto per carenza dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c.. - 12 -
In primo luogo, ancorché le fatture di causa siano state emesse in formato elettronico, la produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti non determina di certo una nullità del decreto opposto.
PaSSndo all'esame del merito, si evidenzia che la documentazione agli atti consente di ritenere provata la conclusione del contratto tra e , quale titolare dell'omonima farmacia Parte_2 Parte_5
(cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Dall'esame del contratto emerge che il contratto è stato spedito all'odierna opponente per la firma il 23.12.2021 ore 15.58 (orario di
Greenwich - UTC, ore 16.58 italiane), è stato visionato da in pari Parte_1
data ore 15.59 (orario di Greenwich - UTC, ore 16.59 italiane), e da quest'ultima è stato sottoscritto in pari data alle 16.01 (orario di Greenwich
- UTC, ore 17.01 italiane) e la verifica di intervenuta sottoscrizione si è
completata sempre il 23.12.2021 ore 16.01 (orario di Greenwich - UTC, ore
17.01 italiane).
La sottoscrizione per accettazione è intervenuta tramite firma elettronica certificata, tramite il sistema “Hellosign”, cosicché non possono esservi dubbi in ordine al fatto che il contratto sia stato validamente sottoscritto.
Ferma la superiore considerazione, - a seguito Parte_2 - 13 -
dell'omeSS esecuzione del contratto da parte dell'opponente - ha evidenziato di aver fatto applicazione delle condizioni contrattuali fiSSte
all'art.
1.2 del contratto per l'ipotesi di mancato pagamento e risoluzione del contratto, nonché dell'art.
1.4 per l'ipotesi di ritardo nella comunicazione dei dati e dei documenti del farmacista neceSSri per la meSS on-line dell'E-commerce.
Le fatture azionate in sede monitoria si fondano, pertanto, sull'art.
1.2 del contratto, secondo cui “in caso di mancato pagamento da parte del cliente, la società può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che il pagamento sia stato effettuato e/o l'obbligo adempiuto (…)
Ove l'inadempimento del cliente si protragga per oltre 10 giorni la società
può risolvere il contratto ed esigere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute dal cliente in esecuzione del presente contratto a titolo di corrispettivo, da intendersi scadute, perciò liquide ed esigibili, alla data del primo inadempimento, quale formale decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., maggiorate dai relativi interessi moratori”, nonché
sull'art.
1.4. secondo cui “in caso di ritardo del cliente che ecceda 10
(dieci) giorni, la Società si riserva il diritto di risolvere il contratto e di pretendere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute dal cliente in esecuzione del presente contratto a titolo di corrispettivo (…)”.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non vi è
prova di una specifica trattativa tra le parti in ordine a tali specifiche - 14 -
clausole, essendo invero evidente come il contratto si sia perfezionato mediante l'adesione da parte della dott.SS , tramite l'apposizione Parte_1
della firma elettronica, al modulo prestampato di Parte_7
sicuramente riconducibile allo schema normativo di cui all'art. 1342 c.c.
Ed, infatti, un contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell'art. 1341, comma primo, c.c. e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma secondo di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'ntero contenuto del contratto, ma
è neceSSrio che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fiSSte - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale (cfr. Trib. Brescia, 8 ottobre 2024, n. 4104).
La presunzione di veSStorietà della clausola può, dunque, essere superata solo in caso di raggiungimento della prova che tra le parti si sia svolta una trattativa non soltanto formale ma che dovrà integrare i requisiti - 15 -
dell'individualità, della serietà e dell'effettività.
Trattasi di prova che non è stata in alcun modo offerta nel caso concreto, in quanto si è limitata ad invocare la previsione Parte_2
dell'art.
1.1. del contratto, laddove è pattuito: “Il Cliente dichiara di aver negoziato il contratto direttamente con la Società, ricevendone adeguata illustrazione della Piattaforma e delle sue caratteristiche Pt_2
tecniche che ha esaminato al link https://www.farmakom.it/farmakom-
digitalhub e che approva espreSSmente con la sottoscrizione del presente contratto”. Non può invero sfuggire l'inidoneità di una tale previsione a fornire la prova di una trattativa seria, individuale ed effettiva con la dott.SS , stante anche i tempi molto ristretti intercorrenti tra Parte_1
l'invio del modulo e l'accettazione da parte dell'odierna opponente.
Ferma la riconducibilità della fattispecie di causa allo schema normativo degli artt. 1341 e 1342 c.c., si fa rilevare come gli articoli sopra riportati consentono al proponente di sospendere la propria esecuzione e di pretendere dalla controparte a titolo di clausola penale l'intero corrispettivo che avrebbe dovuto essere versato in caso di fisiologica esecuzione del contratto.
La clausola penale assume, pertanto, carattere veSStorio dal momento in cui appare sproporzionata rispetto all'equilibrio sinallagmatico del contratto, anche qualora di per sé non rivesta natura veSStoria e non rientri tra le clausole di cui all'art 1341 c.c. (Trib. Milano, 9 gennaio 2023, - 16 -
n. 109). Ed, infatti, una simile pattuizione, svincolando il diritto al compenso dall'effettivo svolgimento dell'attività, conduce al risultato di costituire in favore di una rendita di posizione, andando ad Parte_2
incidere negativamente sul sinallagma contrattuale.
A nulla peraltro rileva che la dott.SS non sia formalmente Parte_1
qualificabile in termini di consumatrice, atteso che ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c. le clausole sono comunque veSStorie ed inefficaci in caso di omeSS specifica sottoscrizione, che nel caso concreto è appunto mancata.
A conferma di quanto sin qui argomentato, si ritiene infine opportuno evidenziare come nel corso dell'intero giudizio Parte_2
non abbia mai contestato la natura veSStoria delle clausole in forza delle quali sono state emesse le fatture azionate, essendosi invero limitata ad invocare la negoziazione tra le parti delle clausole, in luogo, della mera adesione dell'odierna opponente al modulo dalla steSS unilateralmente predisposto.
Alla luce delle ragioni che seguono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato, con conseguente condanna di Parte_2
alla restituzione di quanto ricevuto a seguito dell'errata concessione
[...]
della provvisoria esecuzione.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00. - 17 -
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione promoSS da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_5
2. per l'effetto, condanna a restituire in favore di Parte_2
quanto ricevuto a seguito della concessione della Parte_5
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_2
di , liquidandone l'ammontare in euro 5.077,00 per Parte_5
compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 145,50 per spese,
oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
(Dott.SS Laura Brambilla)