Articolo 78 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 71 bisArticolo 71 quater
Versione
19 aprile 1942
Art. 78.

Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformita' del successivo art. 1212, n. 3 , e dell' art. 126 del codice di procedura civile , e consegnarne copia al depositario, nonche' al creditore comparso, se la richiede.

Se il creditore non e' stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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