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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3237 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opponente contro Controparte_1
(p. iva ,), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tabacco, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 695/24 del 18.07.2024, notificato in data 19.07.2024, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 295.275,23 oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della
[...]
a titolo di saldo creditorio del rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 11328.00, accertato alla data del 24.03.2010 con sentenza del Tribunae di Messina n. 1760/13, confermata, da ultimo, dalla sentenza n. 4214/24, emessa dalla Corte di Cassazione in data 15.02.2024. A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato l'attualità della stutuizione di mero accertamento contenuta nella sentenza de qua, essendo trascorsi oltre quattordici anni tra l'accertamento peritale e la chiusura del conto (11.06.2024) con conseguente mutamento dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ha convenuto, pertanto, la chiedendo la CP_1 Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, lamentando che, nonostante la sentenza di accertamento sia passata in giudicato, l'istituto di credito non ha provveduto alla rettifica del saldo. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, allegando il titolo giudiziale su cui si fonda la pretesa monitoria e producendo in atti gli estratti conto al 24 marzo 2010 e alla chiusura del conto con l'azzeramento del saldo, in data 18 giugno 2024. Di contro, è incontestato ed emerge documentalmente la circostanza che l'istituto di credito opponente non ha adempiuto alle statuizioni della sentenza di accertamento non avendo provveduto a rettificare il saldo del conto con l'esatto dare ed avere tra le parti. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le
2 somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/2024 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/2024; conf. Cass. Civ., S.U. n. 24418/2010:
“occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. [...] Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito
– e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista,
o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento […]. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso […]. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”). Tale principio si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ne consegue che il diritto alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. Ebbene, nel caso di specie, è pacifica la chiusura del rapporto bancario con l'azzeramento del saldo in data 18.06.2024 e la circostanza che la sentenza n. 1760/13 del Tribunale di Messina confermata dalla Corte d'appello di Messina e, da ultimo, dalla sentenza n. 4214/24 della Corte di Cassazione del 15.02.2024, ha accertato l'esistenza, alla data del 24.03.2010, di un saldo a credito per la società correntista di € 347.873,89, rispetto al saldo risultante dagli estratti conto della banca pari ad € 52.598,66, con una differenza a favore della correntista di € 295.275,23. Da ciò discende il diritto della , una volta chiuso il Controparte_1 rapporto di conto corrente, ad ottenere la ripetizione dell'indebito oggetto di accertamento giudiziale. Sebbene, infatti, il conto sia stato chiuso con saldo finale pari a zero, non emerge dagli estratti conto in atti che la banca abbia provveduto, in seguito alla sentenza di accertamento, alla rettifica del saldo, non avendo la società opponente smentito quanto allegato dall'opposta, nè fornito una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza al fine di dimostrare l'adeguamento del saldo finale rispetto le risultanze
3 dell'accertamento peritale e la corrispondenza dello stesso alle movimentazioni successive alla rettifica, sia in entrata che in uscita. L'opposizione proposta dalla deve, Parte_1 pertanto, essere rigettata e confermato e dichiarato definitivamente escutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Tabacco.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3237/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 695/24, emesso dal Tribunale di Messina in data del 18.07.2024;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Tabacco. Si comunichi. Così deciso in Messina il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
(p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opponente contro Controparte_1
(p. iva ,), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tabacco, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 695/24 del 18.07.2024, notificato in data 19.07.2024, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 295.275,23 oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della
[...]
a titolo di saldo creditorio del rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 11328.00, accertato alla data del 24.03.2010 con sentenza del Tribunae di Messina n. 1760/13, confermata, da ultimo, dalla sentenza n. 4214/24, emessa dalla Corte di Cassazione in data 15.02.2024. A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato l'attualità della stutuizione di mero accertamento contenuta nella sentenza de qua, essendo trascorsi oltre quattordici anni tra l'accertamento peritale e la chiusura del conto (11.06.2024) con conseguente mutamento dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ha convenuto, pertanto, la chiedendo la CP_1 Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, lamentando che, nonostante la sentenza di accertamento sia passata in giudicato, l'istituto di credito non ha provveduto alla rettifica del saldo. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, allegando il titolo giudiziale su cui si fonda la pretesa monitoria e producendo in atti gli estratti conto al 24 marzo 2010 e alla chiusura del conto con l'azzeramento del saldo, in data 18 giugno 2024. Di contro, è incontestato ed emerge documentalmente la circostanza che l'istituto di credito opponente non ha adempiuto alle statuizioni della sentenza di accertamento non avendo provveduto a rettificare il saldo del conto con l'esatto dare ed avere tra le parti. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le
2 somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/2024 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/2024; conf. Cass. Civ., S.U. n. 24418/2010:
“occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. [...] Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito
– e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista,
o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento […]. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso […]. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”). Tale principio si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ne consegue che il diritto alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. Ebbene, nel caso di specie, è pacifica la chiusura del rapporto bancario con l'azzeramento del saldo in data 18.06.2024 e la circostanza che la sentenza n. 1760/13 del Tribunale di Messina confermata dalla Corte d'appello di Messina e, da ultimo, dalla sentenza n. 4214/24 della Corte di Cassazione del 15.02.2024, ha accertato l'esistenza, alla data del 24.03.2010, di un saldo a credito per la società correntista di € 347.873,89, rispetto al saldo risultante dagli estratti conto della banca pari ad € 52.598,66, con una differenza a favore della correntista di € 295.275,23. Da ciò discende il diritto della , una volta chiuso il Controparte_1 rapporto di conto corrente, ad ottenere la ripetizione dell'indebito oggetto di accertamento giudiziale. Sebbene, infatti, il conto sia stato chiuso con saldo finale pari a zero, non emerge dagli estratti conto in atti che la banca abbia provveduto, in seguito alla sentenza di accertamento, alla rettifica del saldo, non avendo la società opponente smentito quanto allegato dall'opposta, nè fornito una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza al fine di dimostrare l'adeguamento del saldo finale rispetto le risultanze
3 dell'accertamento peritale e la corrispondenza dello stesso alle movimentazioni successive alla rettifica, sia in entrata che in uscita. L'opposizione proposta dalla deve, Parte_1 pertanto, essere rigettata e confermato e dichiarato definitivamente escutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Tabacco.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3237/2024 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 695/24, emesso dal Tribunale di Messina in data del 18.07.2024;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Tabacco. Si comunichi. Così deciso in Messina il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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