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Articolo 2 della Legge 6 ottobre 1998, n. 344
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Legge 6 ottobre 1998, n. 344
Articolo 2 della Legge 6 ottobre 1998, n. 344
Versione
9 ottobre 1998
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1998
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