CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 83/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 83 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea SI Parte_1
e RE SI giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11217/2024, pubblicata in data 07/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 7.5.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per chiedere il riconoscimento del diritto ad Controparte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, da utilizzare sotto forma di carta docente, prevista dall'art.1, comma 121, legge n.107/2015, con conseguente condanna del al pagamento di un valore CP_1 corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, pari a complessivi € 1.500,00, oltre accessori. A fondamento della domanda, l'allora ricorrente esponeva:
- di aver svolto per il l'attività d'insegnante in forza Controparte_1 di successivi contratti a tempo determinato di supplenza per gli anni scolastici:
a.s. 2021/2022 dal 23.9.2021 al 30.6.2022; a.s. 2022/2023 dal 8.9.2022 al 30.6.2023; a.s. 2023/2024 dal 11.9.2023 al 30.6.2024;
- che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art.1, comma
121, legge n.107/2015 finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- che l'esclusione da tale beneficio palesava un'evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione in contrasto con la normativa in materia e con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_1
Disposta la riunione con altro analogo giudizio, il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva totalmente le domande formulate dall'altra lavoratrice mentre accoglieva solo in parte quelle proposte da Pt_1
, limitatamente all'a.s. 2022/2023, compensando così nei suoi confronti
[...] le spese processuali. Osservava il Tribunale che la negli a.s. 2021/2022 Pt_1
e 2023/2024 aveva lavorato in forza di plurimi e ripetuti contratti a termine e, 3
richiamava i seguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 che di seguito si riportano:
- La Carta Docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.4, comma 1, L. n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
A fondamento del rigetto della domanda in relazione agli a.s. 2021/2022 e 2023/2024 il Tribunale richiamava le argomentazioni di cui alla suddetta sentenza della S.C. n. 29961/2023 rilevando che in caso di stipulazione di contratti temporanei ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non era possibile l'attivazione della carta trattandosi di attività didattiche non continuative e in 4
difetto di certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività scolastiche di durata quantomeno annuale.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accertamento del proprio diritto alla carta docente anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del alla corrispondente erogazione in misura pari a CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre accessori e con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi. Con un unico motivo di gravame ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per non aver considerato che, come emergente dallo stato matricolare allegato all'originario ricorso introduttivo, la aveva Pt_1 avuto contratti di supplenza per periodi superiori ai 180 giorni consecutivi.
Il appellato si è costituito senza replicare alle avverse CP_1 doglianze.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appellante ripropone la questione del diritto alla Carta elettronica docente che, seppur riconosciuto in via astratta dal Tribunale, non è stato concesso stante la carenza di prova del presupposto inerente lo svolgimento dell'attività annuale per un servizio non inferiore a sei mesi (180 giorni).
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ha ottenuto amplio riconoscimento giudiziale dopo l'intervento delle pronunce del Consiglio di Stato (v. sent. n.1842 del 18.03.2022) e della Corte di Cassazione
(v. sent. n. 29961 del 27.10.2023) nonché della Corte di Giustizia Europea (CGUE C-450-21 del 18.05.22 e C-72-18 - punti 40 e41).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare che nell'a.s. 2021/2022 la , dapprima assunta dal 23.9.2021 al 25.10.2021, dal 26.10.2021 al Pt_1
22.12.2021 è stata poi assunta per il periodo continuativo dal 23.12.2021 al 30.6.2022. Parimenti, nell'a.s. 2023/2024 dopo le assunzioni per i periodi dal
11.9.2023 al 28.9.2023, dal 29.9.2023 al 9.10.2023, dal 10.10.2023 al 5
26.10.2023, dal 27.10.2023 al 11.11.2023 e dal 12.11.2023 al 31.12.2023, è stata infine assunta per il periodo continuativo dal 1.1.2024 al 30.6.2024.
Dunque, per gli anni in questione, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nella pronuncia richiamata dallo stesso Tribunale, deve essere riconosciuto il diritto della al beneficio, avendo ella espletato l'attività Pt_1 lavorativa per l'Amministrazione in maniera significativa e continuativa
(praticamente da settembre a giugno e comunque in misura pari o superiore a 180 giorni) sino al 30 giugno, come richiesto dalla normativa.
Si richiama sul punto quanto evidenziato dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, in data 19.3.2024, nella pronuncia di rigetto per inammissibilità del rinvio pregiudiziale, sollevato con ordinanza da parte del Tribunale di Novara, secondo cui «… occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo».
In conformità ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica l'appello deve pertanto trovare accoglimento e, essendo incontroverso che la sia stata nuovamente assunta a termine e Pt_1 sia comunque inscritta nelle graduatorie per le supplenze, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, deve essere dichiarato il diritto di 6
a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica CP_1 mediante inserimento nel sistema di provvista per gli acquisti dell'importo di
€ 500,00 per ciascuno degli anni in questione, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della controversia in primo grado (rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00) e del valore della causa devoluta al grado (rientrante nello scaglione fino ad € 1.100,00) con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021)
e con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: dichiara il diritto di alla carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge 107/2015 e condanna il appellato all'erogazione di detta Carta CP_1 elettronica per € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna il appellato al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida quanto al primo grado in € 1.030,00 e quanto all'appello in € 250,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR RE
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 83/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 83 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea SI Parte_1
e RE SI giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11217/2024, pubblicata in data 07/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 7.5.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per chiedere il riconoscimento del diritto ad Controparte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, da utilizzare sotto forma di carta docente, prevista dall'art.1, comma 121, legge n.107/2015, con conseguente condanna del al pagamento di un valore CP_1 corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, pari a complessivi € 1.500,00, oltre accessori. A fondamento della domanda, l'allora ricorrente esponeva:
- di aver svolto per il l'attività d'insegnante in forza Controparte_1 di successivi contratti a tempo determinato di supplenza per gli anni scolastici:
a.s. 2021/2022 dal 23.9.2021 al 30.6.2022; a.s. 2022/2023 dal 8.9.2022 al 30.6.2023; a.s. 2023/2024 dal 11.9.2023 al 30.6.2024;
- che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art.1, comma
121, legge n.107/2015 finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- che l'esclusione da tale beneficio palesava un'evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione in contrasto con la normativa in materia e con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_1
Disposta la riunione con altro analogo giudizio, il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva totalmente le domande formulate dall'altra lavoratrice mentre accoglieva solo in parte quelle proposte da Pt_1
, limitatamente all'a.s. 2022/2023, compensando così nei suoi confronti
[...] le spese processuali. Osservava il Tribunale che la negli a.s. 2021/2022 Pt_1
e 2023/2024 aveva lavorato in forza di plurimi e ripetuti contratti a termine e, 3
richiamava i seguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 che di seguito si riportano:
- La Carta Docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.4, comma 1, L. n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
A fondamento del rigetto della domanda in relazione agli a.s. 2021/2022 e 2023/2024 il Tribunale richiamava le argomentazioni di cui alla suddetta sentenza della S.C. n. 29961/2023 rilevando che in caso di stipulazione di contratti temporanei ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non era possibile l'attivazione della carta trattandosi di attività didattiche non continuative e in 4
difetto di certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività scolastiche di durata quantomeno annuale.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accertamento del proprio diritto alla carta docente anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del alla corrispondente erogazione in misura pari a CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre accessori e con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi. Con un unico motivo di gravame ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per non aver considerato che, come emergente dallo stato matricolare allegato all'originario ricorso introduttivo, la aveva Pt_1 avuto contratti di supplenza per periodi superiori ai 180 giorni consecutivi.
Il appellato si è costituito senza replicare alle avverse CP_1 doglianze.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appellante ripropone la questione del diritto alla Carta elettronica docente che, seppur riconosciuto in via astratta dal Tribunale, non è stato concesso stante la carenza di prova del presupposto inerente lo svolgimento dell'attività annuale per un servizio non inferiore a sei mesi (180 giorni).
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ha ottenuto amplio riconoscimento giudiziale dopo l'intervento delle pronunce del Consiglio di Stato (v. sent. n.1842 del 18.03.2022) e della Corte di Cassazione
(v. sent. n. 29961 del 27.10.2023) nonché della Corte di Giustizia Europea (CGUE C-450-21 del 18.05.22 e C-72-18 - punti 40 e41).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare che nell'a.s. 2021/2022 la , dapprima assunta dal 23.9.2021 al 25.10.2021, dal 26.10.2021 al Pt_1
22.12.2021 è stata poi assunta per il periodo continuativo dal 23.12.2021 al 30.6.2022. Parimenti, nell'a.s. 2023/2024 dopo le assunzioni per i periodi dal
11.9.2023 al 28.9.2023, dal 29.9.2023 al 9.10.2023, dal 10.10.2023 al 5
26.10.2023, dal 27.10.2023 al 11.11.2023 e dal 12.11.2023 al 31.12.2023, è stata infine assunta per il periodo continuativo dal 1.1.2024 al 30.6.2024.
Dunque, per gli anni in questione, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nella pronuncia richiamata dallo stesso Tribunale, deve essere riconosciuto il diritto della al beneficio, avendo ella espletato l'attività Pt_1 lavorativa per l'Amministrazione in maniera significativa e continuativa
(praticamente da settembre a giugno e comunque in misura pari o superiore a 180 giorni) sino al 30 giugno, come richiesto dalla normativa.
Si richiama sul punto quanto evidenziato dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, in data 19.3.2024, nella pronuncia di rigetto per inammissibilità del rinvio pregiudiziale, sollevato con ordinanza da parte del Tribunale di Novara, secondo cui «… occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo».
In conformità ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica l'appello deve pertanto trovare accoglimento e, essendo incontroverso che la sia stata nuovamente assunta a termine e Pt_1 sia comunque inscritta nelle graduatorie per le supplenze, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, deve essere dichiarato il diritto di 6
a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica CP_1 mediante inserimento nel sistema di provvista per gli acquisti dell'importo di
€ 500,00 per ciascuno degli anni in questione, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della controversia in primo grado (rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00) e del valore della causa devoluta al grado (rientrante nello scaglione fino ad € 1.100,00) con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021)
e con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: dichiara il diritto di alla carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge 107/2015 e condanna il appellato all'erogazione di detta Carta CP_1 elettronica per € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna il appellato al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida quanto al primo grado in € 1.030,00 e quanto all'appello in € 250,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR RE
( F.to dig.te)