Articolo 38 della Legge 26 giugno 1990, n. 162
Articolo 37Articolo 39
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11 luglio 1990
Art. 38. 1. Gli articoli 2 , 8 , 9 , 75 , 80 , 80 bis , 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono abrogati.
2. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall' articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 il richiamo si intende riferito all'articolo 71-bis della stessa legge.
Nota all'art. 38
Per il testo dell' art. 71-bis della legge n. 685/1975 si veda all'art. 14 della presente legge.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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