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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
La Mimosa Societa' Cooperativa Sociale - Onlus - Impresa Soc - 00464810779
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09284202500001356001 ENTRATE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Inammissibilità e/o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1 – PEC: Email_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/B - 00195, come da procura in calce all' atto introduttivo, proponeva opposizione avverso Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi n.
09284202500001356/001, notificato il 03/02/2025 ed eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con le sottostanti 8 (otto) cartelle esattoriali del provvedimento esecutivo, di seguito riportate:
1. n. 09220110016810486000 (all. n. 2),
2. n. 09220140001341707000 (all. n. 3),
3. n. 09220140010044883000 (all. n. 4),
4. n. 09220160001426577000 (all. n. 5),
5. n. 09220160008082953000 (all. n. 6),
6. n. 09220180008291559000 (all. n. 7),
7. n. 09220220000264674000 (all. n. 8),
8. n. 09220230009043453000 (all. n. 9).
L'importo complessivamente azionato ammonta ad € 2.450,25.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva:
1) l'illegittimità del pignoramento impugnato per genericità del provvedimento;
2) l'illegittimità dell'atto esecutivo per omessa notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione presupposti.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 05/06/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare. Priva di pregio si appalesa la doglianza afferente la presunta genericità del provvedimento impugnato. Compulsando la documentazione si rileva che l'atto risulta adeguatamente motivato, atteso che richiama ciascuna cartella notificata recando l'indicazione del debito scaduto, della sua composizione, le relative causali, la descrizione degli importi inevasi, il credito verso terzi pignorato nel rispetto degli adempimenti previsti dal Dpr n. 602/1973, le modalità di estinzione della posizione debitoria, l'avvertimento sia al debitore che al terzo di non procedere alla sottrazione dei crediti pignorati sino all'intero soddisfo del credito totale azionato.
Da sottolineare che nessuna disposizione di legge prescriva l'obbligo di precisare i crediti riportati da ciascuna cartella richiamata nell'atto né prevede l'obbligo di allegazione delle cartelle di pagamento al pignoramento.
Dunque, nessuna violazione della legge n.212/2000, la cui disciplina, peraltro, non è applicabile al caso che ci occupa.
Anche il secondo motivo di doglianza afferente la presunta omessa notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione presupposti si rivela infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica degli atti sottostanti opposti, come si evince dalla documentazione allegata. Le Cartelle, compulsando la documentazione allegata dalla resistente risultano regolarmente e ritualmente notificate negli anni dal 2012 al 2024.
Va sottolineato, peraltro, che dopo la regolare notifica degli atti impugnati, sottostanti all'Atto di Pignoramento, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte, tra i quali vengono qui richiamati:
1. l'intimazione di pagamento n. 09220159001403140000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220110016810486000, notificata in data 01/07/2015 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 30/06/2015, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22/11/2012) con espletamento da parte del messo abilitato delle procedure previste dall'art. 140 c.p.c., stante l'assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate al ricevimento dell'atto, tra cui l'invio della comunicazione informativa con racc. a.r. n. 689171844178, ritirata il 07/07/2015;
2. l'intimazione di pagamento n. 09220169002402162000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000 e n. 09220140001341707000, notificata in data 05/10/2016 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Tito, avvenuto il 04/10/2016;
3. il pignoramento dei crediti verso terzi n. 09284201700000435001, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr
n. 602/73 per il recupero delle somme riportate degli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n. 09220140001341707000, n. 09220140010044883000
e n. 09220160001426577000, notificato mediante invio di raccomandata a.r. n. 614518994360 recapitata il
21/01/2017 a mani di familiare convivente del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro del plico;
4. l'intimazione di pagamento n. 09220189002805159000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220160001426577000, notificata in data 05/06/2019 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 04/06/2019, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
5. l'intimazione di pagamento n. 09220199000565357000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220160008082953000, notificata in data 06/06/2019 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 05/06/2019, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
6. l'intimazione di pagamento n. 09220219000189881000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n. 09220140001341707000, n. 09220140010044883000, n.
09220160001426577000, n. 09220160008082953000 e n. 09220180008291559000, notificata in data
15/12/2021 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Tito, avvenuto il 14/12/2021, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
7. l'intimazione di pagamento n. 09220249000751971000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalle cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n.
09220140001341707000, n. 09220140010044883000, n. 09220160001426577000, n. 09220160008082953000,
n. 09220180008291559000 e n. 09220220000264674000, notificata mediante invio di raccomandata a.r. n.
673940668748 recapitata l'11/03/2024 a mani proprie del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro del plico.
Ne deriva che quand'anche, si dimostrasse omessa o irrituale la notifica degli atti esattoriali opposti, il provvedimento di Pignoramento opposto non costituisce il “c.d. primo atto” con cui il contribuente sarebbe stato posto nella condizione di conoscere – soltanto con l'acquisizione dello stesso– la pretesa tributaria vantata dall'Agente, avendo avuto piena cognizione dell'esistenza di tali crediti con ulteriori atti , emessi e notificati regolarmente, che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per contestare gli atti precedenti e presupposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (secondo periodo).
Al contrario, anche successivamente alla notifica delle intimazioni e del pignoramento, notificato il
21/01/2017, succedutisi alle Cartelle, nessun giudizio è stato intrapreso dal contribuente, determinandosi la definitività degli stessi. Come è noto, le relate di notifica costituiscono atti pubblici che, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in base all'art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Per i motivi rappresentati, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione della Basilicata. Potenza, 03/02/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
La Mimosa Societa' Cooperativa Sociale - Onlus - Impresa Soc - 00464810779
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09284202500001356001 ENTRATE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Inammissibilità e/o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1 – PEC: Email_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/B - 00195, come da procura in calce all' atto introduttivo, proponeva opposizione avverso Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi n.
09284202500001356/001, notificato il 03/02/2025 ed eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme già richieste in pagamento con le sottostanti 8 (otto) cartelle esattoriali del provvedimento esecutivo, di seguito riportate:
1. n. 09220110016810486000 (all. n. 2),
2. n. 09220140001341707000 (all. n. 3),
3. n. 09220140010044883000 (all. n. 4),
4. n. 09220160001426577000 (all. n. 5),
5. n. 09220160008082953000 (all. n. 6),
6. n. 09220180008291559000 (all. n. 7),
7. n. 09220220000264674000 (all. n. 8),
8. n. 09220230009043453000 (all. n. 9).
L'importo complessivamente azionato ammonta ad € 2.450,25.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva:
1) l'illegittimità del pignoramento impugnato per genericità del provvedimento;
2) l'illegittimità dell'atto esecutivo per omessa notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione presupposti.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 05/06/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare. Priva di pregio si appalesa la doglianza afferente la presunta genericità del provvedimento impugnato. Compulsando la documentazione si rileva che l'atto risulta adeguatamente motivato, atteso che richiama ciascuna cartella notificata recando l'indicazione del debito scaduto, della sua composizione, le relative causali, la descrizione degli importi inevasi, il credito verso terzi pignorato nel rispetto degli adempimenti previsti dal Dpr n. 602/1973, le modalità di estinzione della posizione debitoria, l'avvertimento sia al debitore che al terzo di non procedere alla sottrazione dei crediti pignorati sino all'intero soddisfo del credito totale azionato.
Da sottolineare che nessuna disposizione di legge prescriva l'obbligo di precisare i crediti riportati da ciascuna cartella richiamata nell'atto né prevede l'obbligo di allegazione delle cartelle di pagamento al pignoramento.
Dunque, nessuna violazione della legge n.212/2000, la cui disciplina, peraltro, non è applicabile al caso che ci occupa.
Anche il secondo motivo di doglianza afferente la presunta omessa notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione presupposti si rivela infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica degli atti sottostanti opposti, come si evince dalla documentazione allegata. Le Cartelle, compulsando la documentazione allegata dalla resistente risultano regolarmente e ritualmente notificate negli anni dal 2012 al 2024.
Va sottolineato, peraltro, che dopo la regolare notifica degli atti impugnati, sottostanti all'Atto di Pignoramento, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte, tra i quali vengono qui richiamati:
1. l'intimazione di pagamento n. 09220159001403140000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220110016810486000, notificata in data 01/07/2015 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 30/06/2015, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22/11/2012) con espletamento da parte del messo abilitato delle procedure previste dall'art. 140 c.p.c., stante l'assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate al ricevimento dell'atto, tra cui l'invio della comunicazione informativa con racc. a.r. n. 689171844178, ritirata il 07/07/2015;
2. l'intimazione di pagamento n. 09220169002402162000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000 e n. 09220140001341707000, notificata in data 05/10/2016 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Tito, avvenuto il 04/10/2016;
3. il pignoramento dei crediti verso terzi n. 09284201700000435001, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis Dpr
n. 602/73 per il recupero delle somme riportate degli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n. 09220140001341707000, n. 09220140010044883000
e n. 09220160001426577000, notificato mediante invio di raccomandata a.r. n. 614518994360 recapitata il
21/01/2017 a mani di familiare convivente del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro del plico;
4. l'intimazione di pagamento n. 09220189002805159000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220160001426577000, notificata in data 05/06/2019 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 04/06/2019, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
5. l'intimazione di pagamento n. 09220199000565357000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali è compresa la cartella impugnata n. 09220160008082953000, notificata in data 06/06/2019 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella
Casa Comunale di Tito, avvenuto il 05/06/2019, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
6. l'intimazione di pagamento n. 09220219000189881000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dagli atti dettagliatamente elencati, tra i quali sono comprese le cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n. 09220140001341707000, n. 09220140010044883000, n.
09220160001426577000, n. 09220160008082953000 e n. 09220180008291559000, notificata in data
15/12/2021 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Tito, avvenuto il 14/12/2021, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73;
7. l'intimazione di pagamento n. 09220249000751971000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalle cartelle impugnate n. 09220110016810486000, n.
09220140001341707000, n. 09220140010044883000, n. 09220160001426577000, n. 09220160008082953000,
n. 09220180008291559000 e n. 09220220000264674000, notificata mediante invio di raccomandata a.r. n.
673940668748 recapitata l'11/03/2024 a mani proprie del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a conferma dell'avvenuto ritiro del plico.
Ne deriva che quand'anche, si dimostrasse omessa o irrituale la notifica degli atti esattoriali opposti, il provvedimento di Pignoramento opposto non costituisce il “c.d. primo atto” con cui il contribuente sarebbe stato posto nella condizione di conoscere – soltanto con l'acquisizione dello stesso– la pretesa tributaria vantata dall'Agente, avendo avuto piena cognizione dell'esistenza di tali crediti con ulteriori atti , emessi e notificati regolarmente, che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per contestare gli atti precedenti e presupposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (secondo periodo).
Al contrario, anche successivamente alla notifica delle intimazioni e del pignoramento, notificato il
21/01/2017, succedutisi alle Cartelle, nessun giudizio è stato intrapreso dal contribuente, determinandosi la definitività degli stessi. Come è noto, le relate di notifica costituiscono atti pubblici che, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in base all'art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Per i motivi rappresentati, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione della Basilicata. Potenza, 03/02/2026