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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4385 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Paola Luigia Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 giugno 2025, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. BAIO ELENA, del foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e c.f. ) nato in [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Per Parte_1
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Controparte_1
Dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c.;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Motivi della decisione In data 21 giugno 2025 ha adito il Tribunale di Monza per ottenere la pronuncia di divorzio nei Parte_1 confronti di dando atto che dall'unione non sono nati figli e che il resistente, da Controparte_1 quando si è allontanato dalla casa coniugale, non ha più dato notizie di sé.
Ciò premesso, deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di l Controparte_1 quale, nonostante regolare notifica non si è costituito in giudizio e neppure è comparso all'udienza del 5 novembre 2025. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Monza n. 1782/2024, emessa in data 13 giugno 2024 e contro la quale non è stato interposto appello. Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non devono essere assunti ulteriori provvedimenti non essendo state formulate istanze accessorie, preso atto che dall'unione coniugale non sono nati figli. Le spese di lite, stante la contumacia del resistente e la sua non opposizione alla domanda di divorzio, devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] osì provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in Monza, in data 30 giugno 2024 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Monza, all'atto n. 75, Parte I;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Paola Luigia Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 giugno 2025, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. BAIO ELENA, del foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e c.f. ) nato in [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Per Parte_1
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Controparte_1
Dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c.;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Motivi della decisione In data 21 giugno 2025 ha adito il Tribunale di Monza per ottenere la pronuncia di divorzio nei Parte_1 confronti di dando atto che dall'unione non sono nati figli e che il resistente, da Controparte_1 quando si è allontanato dalla casa coniugale, non ha più dato notizie di sé.
Ciò premesso, deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di l Controparte_1 quale, nonostante regolare notifica non si è costituito in giudizio e neppure è comparso all'udienza del 5 novembre 2025. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Monza n. 1782/2024, emessa in data 13 giugno 2024 e contro la quale non è stato interposto appello. Non è poi contestato che non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non devono essere assunti ulteriori provvedimenti non essendo state formulate istanze accessorie, preso atto che dall'unione coniugale non sono nati figli. Le spese di lite, stante la contumacia del resistente e la sua non opposizione alla domanda di divorzio, devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] osì provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in Monza, in data 30 giugno 2024 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Monza, all'atto n. 75, Parte I;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Gaggiotti