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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 23 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 590 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cresimino Paniccia, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia CP_1
Bontempo e Massimo Guiducci,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 913/2021 del 14.10.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.19.2019, ha chiesto accertarsi la natura Parte_1 professionale delle patologie asseritamente contratte ed il danno biologico da esse derivatogli, in particolare, spondilodiscoartrosi LS e sindrome del tunnel carpale bilaterale, rispettivamente valutabili – secondo l'assunto attoreo – ciascuna nel 6% dell'integrità psico-fisica, e, per l'effetto, condannarsi l' all'erogazione della conseguente prestazione di legge. CP_1
A sostegno della domanda, ha precisato di aver lavorato dal 1969 al 2015 in qualità di operaio edile, con mansioni di carpentiere, occupandosi di trasporto e allestimento cantiere con carichi
1 pesanti, quali la preparazione di tondini in ferro, e di essere stato pertanto esposto, per 8 ore al giorno e per quasi 50 anni, “a posizioni e posture incongrue, a macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo, a vibrazioni dei carichi;
a movimenti ripetuti con movimentazioni dei carichi e impegno funzionale gravoso;
a movimenti ripetuti e prolungati dei polsi o di prensione delle mani … ripetuti microtraumi”; di aver contratto dunque le patologie lamentate a causa dell'attività lavorativa espletata secondo le modalità specificate;
di aver pertanto presentato in data 19.9.2018 la denuncia di malattia professionale all' , senza esito. CP_1
L' si è costituito, precisando di non aver riconosciuto alcuna menomazione fisica CP_1 perché il ricorrente non si era presentato a visita, nonostante i ripetuti inviti, e, contestando l'eziologia professionale delle patologie lamentate, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Frosinone con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso. Infatti, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU dott. , ha Persona_1 accertato che il è affetto dalla malattia professionale della spondilodiscoartrosi del rachide Parte_1 lombosacrale, in parte dovuta a fattori di rischio extralavorativi preesistenti ed in parte causata dall'attività di lavoro, quantificando dunque il danno biologico riconducibile alla causa lavorativa nella misura non indennizzabile del 3%; ha invece evidenziato come per la sindrome del tunnel carpale, il CTU, in difetto di esami strumentali radiografici e elettromiografici, si fosse trovato nell'impossibilità di individuare la malattia denunciata ed accertarne l'eziologia professionale. Infine, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal ricorrente, il Tribunale ha dichiarato le spese di lite irripetibili e posto le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il contestando le risultanze della CTU Parte_1 medico-legale espletata in primo grado, ed insistendo per l'accoglimento integrale delle domande proposte con il ricorso introduttivo, con conseguente accertamento di un danno biologico del 6% per ciascuna delle due malattie professionali, ovvero della percentuale da accertarsi in corso di causa all'esito di CTU, di cui ha chiesto il rinnovo. A sostegno della propria domanda, il ha Parte_1 lamentato la contraddittorietà ed incompletezza della CTU posta alla base della decisione, richiamando le osservazioni critiche del proprio CTP.
L' ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello, stante la correttezza delle conclusioni CP_1 rassegnate dal CTU e la mancanza di documentazione relativa alla sindrome del tunnel carpale, prodotta invece per la prima volta solo in grado d'appello e, pertanto, inammissibile.
Nel corso del giudizio, ritenutane l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di verificare la sussistenza delle patologie e dell'eventuale nesso causale rispetto all'attività lavorativa, nonché di quantificare il relativo danno biologico.
Depositata dal CTU la relazione peritale, a seguito di rinvii dovuti alla necessità di sostituire più volte il CTU nonché al ritardo nel deposito dell'elaborato, all'udienza del 23.9.2025 la causa,
2 matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione in udienza.
2. Ebbene, in via preliminare, benché non vi sia prova in atti che l'elettromiografia del
25.9.2018 sia stata prodotta tempestivamente nel giudizio di primo grado, ritiene il Collegio che essa debba essere in ogni caso acquisita ai fini dell'accertamento della verità materiale (cfr. Cass. n.
6201/2024) e di una compiuta valutazione delle patologie lamentate dall'appellante e della loro eziologia.
Sennonché, anche all'esito delle rinnovate operazioni peritali, esaminata l'elettromiografia del
25.9.2018, il CTU nominato dott. ha escluso l'eziologia professionale della Persona_2 sindrome del tunnel carpale bilaterale, “in quanto il pz presenta patologie che possono essere cause della stessa. Artrosi, diabete, malattie sistemiche, obesità, età (tabelle inail DL 38/200.cod.163) scarsamente documentata agli atti: è presente solo una EMG del 2018 che evidenzia una alterazione compressiva del n. mediano > a dx, lieve a sin, di probabile genesi dismetabolica-diabetica, inoltre non ci sono riscontri clinici, né strumentali (Rx – RMN – TC – ulteriori EMG, controlli clinici) che dimostrano il quadro anatomo-funzionale”.
Ebbene, l'appellante non risulta aver sollevato osservazioni critiche avverso tali conclusioni, dalle quali pertanto non v'è motivo di discostarsi.
3. Quanto all'ulteriore patologia della spondiloscoartrosi del rachide lombare, il CTU ha invece osservato: “Il pz ha svolto una attività lavorativa dal 1969 al 2015 come operaio edile e carpentiere andando in pensione nel 2015. La malattia professionale è contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, protratta nel tempo e a causa delle lavorazioni esercitate. Non ha quindi una origine violenta o traumatica. È causata o concausata dall'esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici, ovvero presenti nell'ambiente di lavoro. Essi, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo possono determinare effetti cronici che provocano danno biologico. Tra le condizioni causale
e concausali ci sono fattori di rischio che possono generare una spondilodiscoartrosi. 1) movimentazione di carichi senza ausilio di strumenti adeguati, 2) torsioni e movimenti ripetuti del tronco che aumentano lo stress sulla colonna vertebrale 3) posture incongrue 4) vibrazioni trasmesse da macchinari”.
Ed ancora: “la patologia riconosciuta in 1° grado “spondiloartrosi” patologia insorta x la prestazione lavorativa, in concausa delle condizioni cliniche presenti nel paz. (metaboliche, diabete, artrosiche, traumatiche, obesità), aggravata successivamente dopo la pensione del 2015, gli esami certificano il peggioramento dal 2019, Pertanto si ritiene equa una quantificazione del 6% …”.
Il CTU ha quindi concluso: “il pz ha lavorato nel settore dell'edilizia come carpentiere con carichi e posture incongrue che ha contribuito nello sviluppo della spondiloartrosi in concausa con età, sesso, obesità, malattie dismetaboliche diabete, traumatismi, ha accertato con gli esami effettuati
3 una decorrenza dal 2015. Il peggioramento si è accentuato dopo il 2015 epoca in cui il pz cessava
l'attività lavorativa. Si ritiene pertanto equo un inquadramento etiologico x l'attività lavorativa in comorbilità di patologie presenti, di danno biologico del 6%”.
In riscontro alle osservazioni critiche dell' – che ha sollecitato il consulente a chiarire CP_1
i criteri sulla base dei quali il danno biologico riconducibile alla causa lavorativa fosse stato aumentato dal 3% al 6%, nonché ad indicare i codici di menomazione di cui alle tabelle allegate al d.l. n. 38/2000 applicati, ed infine a precisare l'epoca di insorgenza della patologia –, il CTU ha chiarito che: il “risulta affetto da spondiloartrosi con condromalacia e protrusioni discali Parte_1 accertati sin dal 2015, patologia riconducibile a malattia professionale”; tale malattia rappresenta l'esito delle patologie personali sofferte dal paziente – quali malattie metaboliche, diabete, obesità – ma altresì della concausa lavorativa, da individuarsi nel lavoro gravoso di movimentazione di carichi pesanti, quale rischio professionale;
il danno biologico si è “aggravato nel tempo”. Ha inoltre precisato che “non [è] possibile determinare con certezza le cause in percentuali delle patologie sofferte”; ha poi indicato il codice di menomazione nel 193-213 di cui al DL 38/2000; ed infine dichiarato che “l'epoca di insorgenza della patologia [è] di difficile determinazione temporale, sicuramente dal 2015 epoca in cui il pz effettuava accertamenti e cure”.
Ebbene, da tali conclusioni e chiarimenti, sufficientemente motivati, non si ha ragione di discostarsi, considerato che l'apporto causale di più concause, tra loro interagenti, ben può aver cagionato nel tempo un aggravamento complessivo e unitario, che non è possibile ricondurre specificamente all'una o all'altra concausa, ipotesi ricostruttiva – questa – avverso la quale l' CP_1 non ha sollevato ulteriori contestazioni neppure all'odierna udienza.
Di tal ché può essere riconosciuto per la malattia spondilodiscoartrosi del rachide lombosacrale un danno biologico del 6% riconducibile alla concausa lavorativa.
Quanto alla decorrenza, tuttavia, poiché il CTU ha accertato che l'insorgenza della malattia risale al 2015 ma che “gli esami certificano il peggioramento dal 2019, Pertanto si ritiene equa una quantificazione del 6%”, ritiene il Collegio di collocare la decorrenza della patologia indennizzabile all'epoca dell'accertato peggioramento, ovverosia alla data dell'8.9.2019 cui risale la “RM colonna lombosacrale” esaminata dal CTU ed attestante il quadro clinico più complesso (come risultante dall'elaborato peritale).
4. L'appello va in tali limiti accolto, con condanna dell' a corrispondere al CP_1 Parte_1
l'indennizzo in capitale nella misura del 6%, maggiorato di interessi a decorrere dall'8.9.2019, atteso che la domanda amministrativa risulta presentata in epoca anteriore (il 19.9.2018).
Le spese di lite del doppio grado, stante il parziale accoglimento, vanno compensate in ragione della metà e, per il residuo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
4 Parimenti, le spese di CTU del grado, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
1. dichiara che dalla malattia professionale “spondilodiscoartrosi del rachide lombo- sacrale” è derivato all'appellante a decorrere dall'8.9.2019 un danno biologico pari al 6% dell'integrità psico-fisica;
2. condanna l' al pagamento del conseguente indennizzo in capitale, oltre interessi CP_1 legali a decorrere dall'8.9.2019;
3. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione della metà e, per il residuo, condanna l' alla refusione in favore dell'appellante di € 1.500,00 per il primo grado ed € CP_1
1.750,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4. pone in via definitiva le spese di CTU del grado, liquidate come da separato decreto, a carico di parte appellata.
Roma, 23.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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