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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11761/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cita Stefania in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ago Chiara e dell'avv. Battaglia Federico in virtù CP_1 di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 10.03.2025
Per il P.M. nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
RAVELLO il 26/07/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 28/06/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 6.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo pronunciarsi, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito della separazione e disporsi un contributo a carico della moglie per il proprio mantenimento di E 500 al mese.
All'udienza in data 10.03.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito le stesse raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni conformemente e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a viverre separati, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, le dichiarazioni rese in udienza consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo economico delle parti, nulla ostandovi.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE che la corrisponda a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento, l'assegno mensile di euro 500,00 a decorrere dal 10.03.2025 sino al mese di settembre 2027 (incluso), entro il 15 di ogni mese;
DÀ ATTO che il resistente dichiara di rinunciare all'aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che la ricorrente si obbliga a restituire al marito la pelliccia donatale durante il matrimonio;
DÀ ATTO che il resistente rinuncia alla domanda di addebito e ad ogni azione in sede civile, connessa a rimborsi di prestiti, liberalità o donazioni comunque denominate e dichiara espressamente di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale, all'infuori dell'assegno di mantenimento e della restituzione della pelliccia;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11761/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cita Stefania in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ago Chiara e dell'avv. Battaglia Federico in virtù CP_1 di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 10.03.2025
Per il P.M. nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
RAVELLO il 26/07/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 28/06/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 6.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo pronunciarsi, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito della separazione e disporsi un contributo a carico della moglie per il proprio mantenimento di E 500 al mese.
All'udienza in data 10.03.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito le stesse raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni conformemente e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a viverre separati, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, le dichiarazioni rese in udienza consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo economico delle parti, nulla ostandovi.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE che la corrisponda a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento, l'assegno mensile di euro 500,00 a decorrere dal 10.03.2025 sino al mese di settembre 2027 (incluso), entro il 15 di ogni mese;
DÀ ATTO che il resistente dichiara di rinunciare all'aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che la ricorrente si obbliga a restituire al marito la pelliccia donatale durante il matrimonio;
DÀ ATTO che il resistente rinuncia alla domanda di addebito e ad ogni azione in sede civile, connessa a rimborsi di prestiti, liberalità o donazioni comunque denominate e dichiara espressamente di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale, all'infuori dell'assegno di mantenimento e della restituzione della pelliccia;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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