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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3553/2021 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli del 4.02.2021, n. 1058) vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Massimo Alfonso Coppola giusta mandato in atti
Appellante
E
(c.f. , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Ferraro, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dall'LL in data 21.3.2025 e dall'appellata il 09.4.2025.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, di aveva agito in giudizio nei Parte_1 Pt_1 confronti di nella qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la Controparte_1 Regione Campania, deducendo che, in data 17.9.2011, alle ore 11-11.30 circa, mentre era alla guida della propria bicicletta in via Cuma - Licola in Bacoli (NA), era stato travolto da tergo da un autoveicolo rimasto sconosciuto, rovinando al suolo e perdendo conoscenza. Aveva dedotto, altresì, che le lesioni riportate in seguito al sinistro avevano reso necessario il trasporto presso il P.O. Santa
Maria delle Grazie in Pozzuoli (NA) e, successivamente, il ricovero.
L'istante, affermato di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali in seguito all'evento e affermato, altresì, che dell'evento dannoso doveva essere ritenuto esclusivamente responsabile il conducente del veicolo non identificato, aveva agito per sentire: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva ed unica responsabilità del conducente del veicolo non identificato per il sinistro per cui è causa;
2) conseguentemente, condannare le , n.q. impresa designata F.G.V.S. per la Controparte_2
Campania al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti/sostenuti dal Sig.
[...]
, il tutto così quantificato in maniera prudenziale;
3) €56.969,22 a titolo di risarcimento del Pt_1 danno non patrimoniale subito dal Sig. a seguito del sinistro per cui si controverte, Parte_1 Pt_1 così come rilevato dalle tabelle del Tribunale di Milano 2011; a tale importo, vanno inoltre sommate le spese mediche sostenute e documentate, per l'importo di €77,50 giungendo così ad un totale complessivo di €57.046,72 o nella misura minore o maggiore, così come sarà accertato o provato in corso di causa. Inoltre sono da considerare le spese che dovranno in futuro essere sostenute dall'istante per i trattamenti medici necessari a causa del sinistro de quo, così come saranno accertare in corso di causa, nonché il danno patrimoniale così come sarà dimostrato e accertato in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria al soddisfo;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
2.Si era costituita in giudizio nella predetta qualità. In via preliminare, la compagnia Controparte_1 convenuta aveva eccepito: -la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc;
-
l'improponibilità della domanda per violazione di quanto prescritto dall'art. 287 del d. lgs. n.
209/2005; -l'improcedibilità del giudizio per mancato invio della richiesta risarcitoria preventiva alla
Consap, così come prescritto dalla normativa vigente.
Nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda, deducendone la la Controparte_1 mancanza di prova, ed aveva impugnato il quantum debeatur così come prospettato dall'attore, ritenendolo eccessivo. La compagnia aveva concluso, perciò, chiedendo di: “1) in via preliminare, rigettare le avverse richieste risarcitorie per esser la domanda nulla, improponibile ed in via ancor più graduata giacché improcedibile;
2) in via principale, rigettare la domanda ex avverso introdotta poiché infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata;
3) in ogni caso, applicarsi l'art.
2054, co. II e/o l'art. 1227 cc.” 3.Con sentenza n. 1058/2021, pubblicata il 4.02.2021, il tribunale di Napoli rigettava le domande risarcitorie avanzate da di con condanna del medesimo al pagamento delle Parte_1 Pt_1 spese di lite, oltre quelle di ctu.
In motivazione, il tribunale, dopo aver accertato la proponibilità della domanda (stante la produzione in giudizio delle raccomandate inviate dall'attore, conformi alle prescrizioni dell'art. 148 CdA) e aver esposto i principi in materia di onere della prova applicabili al caso di specie (in particolare, il maggior rigore richiesto nella valutazione delle prove in caso di azioni di risarcimento contro il Fondo di Garanzia e il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione di denuncia-querela), evidenziava i seguenti elementi:
-l'attore aveva allegato unicamente un documento della Procura della Repubblica di Napoli datato
17.06.2014, non riconducibile ad un'eventuale denuncia sporta, della quale, perciò, non c'era prova;
-dall'esame del referto risultava che, al momento dell'ingresso al P.S., l'attore non aveva riferito di una omissione di soccorso, limitandosi a riferire di essersi procurato le lesioni a seguito di incidente stradale;
-non v'era prova del coinvolgimento della pubblica autorità;
-dall'esame delle deposizioni testimoniali, era emerso, per un verso, che il teste
[...] non aveva assistito al sinistro e, per altro verso, che il teste aveva Tes_1 Testimone_2 assistito all'incidente da una distanza che non gli consentiva una visione chiara della dinamica e dei soggetti coinvolti (in particolare, aveva dichiarato di aver assistito al fatto dall'attico del palazzo in cui risiedeva all'epoca e che, però, era distante dal luogo del sinistro, in linea d'aria, circa 400-500 metri);
-pertanto, non poteva ritenersi raggiunta la prova che l'accaduto si fosse verificato a causa di una vettura rimasta non identificata.
Il giudizio di appello.
4.Avverso la sentenza, ha proposto appello di formulando un unico articolato Parte_1 Pt_1 motivo di gravame.
Con la prima censura, l'LL ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente attributo rilevanza decisiva alla mancata presentazione, da parte di esso danneggiato, di una denuncia-querela. L'LL ha dedotto di non aver provveduto al deposito di querela poiché, alla luce della gravità delle lesioni riportate, erano stati avviati d'ufficio due procedimenti penali (n. 608461/2011 e n. 607015/2011, archiviati rispettivamente il 02.02.2015 e il 29.07.2015).
Al riguardo, di ha evidenziato come fosse venuto subito a conoscenza di tali Parte_1 Pt_1 procedimenti e delle indagini in corso poiché era stato interrogato dagli agenti della Polizia di Stato mentre era ancora ricoverato in ospedale, in data 23.9.2011; ha sostenuto che quanto riferito agli operanti in quella occasione (ossia che era stato investito da un'autovettura sconosciuta) proverebbe la veridicità della prospettazione. L'LL ha evidenziato pure come il giudice di primo grado, nutrendo dubbi sulla dinamica dei fatti, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire gli atti del procedimento penale, considerato anche che il teste aveva espressamente dichiarato di Tes_1 essere stato ascoltato dalla Polizia presso il Commissariato di Pozzuoli.
Con la seconda censura, di ha lamentato l'erronea valutazione delle Parte_1 Pt_1 deposizioni testimoniali. Nella specie, l'LL ha ribadito l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal teste il quale, pur non avendo assistito direttamente all'incidente Tes_1 in quanto giunto sul luogo soltanto dopo l'accadimento, ne avrebbe comunque confermato il verificarsi nelle circostanze di tempo, luogo e modo riferite in citazione. Con riferimento, poi, alla deposizione del teste l'LL ne ha sottolineato la completezza e la precisione, rilevando Tes_2 soprattutto che lo stesso ebbe modo di osservare l'accaduto da una distanza - in linea d'aria - di circa
110 metri (e non 400-500, come erroneamente affermato dal teste). Tale distanza, secondo l'istante, aveva consentito ad di cogliere i dettagli dell'accaduto, considerato anche che tra l'LL Tes_2
e il teste vi era un pregresso rapporto di conoscenza, sicché quest'ultimo non aveva avuto difficoltà
a riconoscere la persona dell'attore di vedendolo uscire con la bicicletta da quello che Pt_1 Pt_1 sapeva essere il viale della sua abitazione.
Ancora, l'LL ha criticato l'interpretazione operata dal tribunale del contenuto del referto di
Pronto Soccorso (n. 3945 del 17.9.2011) e, in particolare, il fatto per cui il giudice aveva valorizzato la mancata indicazione della circostanza dell'omissione di soccorso. Al riguardo ha evidenziato come ciò sia imputabile esclusivamente alla personale scelta del professionista sanitario che, dopo aver segnato la voce “incidente stradale” tra quelle predisposte dal modulo di referto, aveva omesso di indicare l'omissione di soccorso nella voce “altro”.
Infine, l'LL ha censurato la sentenza nella parte in cui erano state omesse le conclusioni del ctu il quale, rispondendo a specifico quesito, avrebbe confermato la sussistenza del nesso causale tra i danni riportati e l'evento così come rappresentato dall'attore. di UZ ha così Parte_1 concluso: “Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata: In via preliminare, riformare la impugnata sentenza, nelle parti sopra indicate, lasciandola per il resto inalterata, ed all'uopo così statuire: "accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata: condanna la soc. Controparte_3
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei
[...] danni a carico del in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del CP_4 sig. di della somma pari ad € 107.248,58, calcolata sulla base della CTU Pt_1 Parte_1 eseguita nel giudizio di primo grado dal Dott. oltre interessi legali dalla data Persona_1 dell'evento lesivo (17 settembre 2011) fino al soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria"; riformare la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di primo grado. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio;
pertanto, stante l'ammissione, in via anticipata
e provvisoria, al Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del 17.03.2021 (Prot. 1955/2021) del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, si chiede espressamente la condanna dell'erario al pagamento delle spese di lite.”
5.Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 342 cpc e contestandone, nel merito, la fondatezza.
La compagnia appellata ha chiesto perciò, di: “
1. fissare la cosiddetta "udienza filtro" ex rt. 348 bis
c.p.c., all'esito della quale dichiarare immediatamente la inammissibilità dell'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via subordinata - nel merito:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico giuridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
3. per effetto di quanto al capo che precede, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte, condannando parte LL alla refusione in favore di in persona del L.r.p.t., delle spese e competenze di Controparte_1 questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P., per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via ulteriormente subordinata:
4. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, Il co., cod. civ. e ridurre il quantum in ragione di quanto ritenuto di giustizia.”
6.Con decreto presidenziale del 19.3.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per la udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del
15.4.2025 con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc. Controparte_1
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l.
7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'LL alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, parte LL ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed hanno argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
8.Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Ad avviso di questa Corte, l'appello proposto non merita accoglimento in virtù della mancanza di una prova convincente circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo quanto prospettato dall'istante.
9.Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto
(cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011). Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ciò premesso, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), attraverso l'istruttoria espletata e, in particolare, attraverso l'escussione dei testi ammessi, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe, secondo quanto prospettato, travolto da dietro l'LL mentre era alla guida della propria bicicletta.
10.Innanzitutto, sono inammissibili i documenti depositati dall'LL per la prima volta nel presente grado di giudizio, poiché la loro produzione viola il divieto di cui all'art. 345, co. 3, cpc, secondo il quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Sì precisa, peraltro, che il potere di cui all'art. 213 cpc di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo non può essere esercitato per acquisire atti o documenti che la parte è in condizione di produrre. La richiesta alla
Pubblica Amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass., n.
26547/2024).
11.Elemento principale del compendio probatorio offerto dall'LL è dato dalle testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
sentito all'udienza del 13.3.2017, ha affermato di non aver direttamente Testimone_1 assistito al sinistro, ma di essersi casualmente trovato sui luoghi immediatamente dopo il suo verificarsi e di avere soccorso l'attore (il quale gli avrebbe, in quella circostanza, riferito di essere stato investito), aiutandolo a rialzarsi e trasportandolo con la propria autovettura presso il vicino ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Tali dichiarazioni non provano gli accadimenti prospettati in giudizio: Testimone_1 infatti, non era presente al momento del presunto scontro, sicché nulla di rilevante, sotto il profilo probatorio, ha potuto riferire circa i soggetti coinvolti nel sinistro o in merito alla sua dinamica.
Nessuna rilevanza probatoria, poi, può attribuirsi al fatto per cui l'attore gli avrebbe, in quelle circostanze, riferito di essere stato investito, trattandosi, in questa parte, di testimonianza de relato ex parte actoris (“In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”, Cass., n.
4530/2025).
Similmente, non sono decisive le dichiarazioni di Testimone_2
Il teste, infatti, ha affermato di aver assistito allo scontro mentre si trovava sul terrazzo posto al terzo piano di una palazzina posta ad una “distanza, in linea d'aria, di circa 400-500 metri”: non è ragionevole, in base alla comune esperienza, ritenere che, a quella distanza, il teste abbia potuto apprezzare i fatti con la chiarezza sufficiente ad attribuire efficacia probatoria decisiva alle sue dichiarazioni. Ciò vale anche per l'ipotesi, prospettata dall'LL nel proprio atto di gravame, secondo cui la reale distanza tra il teste e il luogo del sinistro fosse di 107 metri in linea d'aria (e non di 400-500): anche quella, infatti, sarebbe una distanza tale da non consentire una valutazione di piena affidabilità delle sue dichiarazioni. Peraltro, che la reale distanza tra la posizione del teste e il luogo del sinistro fosse 107-100 metri e non 400-500 metri (come riferito dallo stesso teste) non è provata, non essendo a tal fine sufficiente la riproduzione grafica della mappa dei luoghi, dalla quale non è possibile desumere con certezza che la distanza ivi riportata sia effettivamente quella tra la posizione di e il luogo dell'impatto (quest'ultimo, indicato sempre genericamente, sia dall'attore che dai Tes_2 testi). Infine, giova segnalare che ha riferito di aver visto un'autovettura di grossa Testimone_2 cilindrata, presumibilmente un SUV, che, nel superare la bicicletta su cui viaggiava l'LL, lo aveva colpito “con la parte laterale”: tale dinamica è radicalmente diversa da quella prospettata dall'LL , il quale, non parlando di manovre di sorpasso, ha prospettato di essere Parte_1 stato “travolto da tergo”.
12. di ha prodotto in giudizio le fotografie della bicicletta a bordo della quale Parte_1 Pt_1
- in tesi - viaggiava al momento dello scontro. Nulla dimostrano tali fotografie, considerato che dalle stesse non si evincono danni di alcun genere al veicolo.
Nessun altro elemento probatorio è stato fornito da di a dimostrazione dei Parte_1 Pt_1 fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
13.Per i motivi esposti, l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
14. Le spese del grado, poste a carico dell'LL secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, determinato in base alla somma oggetto di domanda (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello). Non rileva, al riguardo, la circostanza che di sia stato ammesso Parte_1 Pt_1
(provvisoriamente) al patrocinio a spese dello Stato, come documentato dalla difesa dello stesso LL producendo telematicamente (il 07.8.2021) la relativa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata il 17.3.2021 (e dovendo provvedere sulla relativa istanza di liquidazione dei compensi con separato decreto, ex art. 82 D.p.r. n.115/2002). Infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass., nn. 25653/2020 e 8388/2017).
15.Deve essere rigettata la richiesta di condanna dell'LL ai sensi dell'art. 96 cpc, formulata dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale. CP_1
Non è, infatti, dato riscontrare in capo all'istante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n. 22208/2021, che richiama
Cass., n. 27623/2017). 16.Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
Non rileva, neanche sul punto, la circostanza che di sia stato ammesso Parte_1 Pt_1
(provvisoriamente) al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass., Sez.
Unite, n. 4315/2020). In altri termini, per l'attestazione dell'obbligo suddetto, ancorché in caso di ammissione, da parte di chi proponga impugnazione, in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rileva soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (cfr. Cass., n. 27867/2019).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1058/2021, pubblicata il 4.02.2021, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1 favore della nella indicata qualità, che liquida in € 7.113,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte dell'LL.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa