Articolo 83 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 82Articolo 84
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23 aprile 1958
Art. 83.

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958