Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1979, n. 93
CASS
Sentenza 8 gennaio 1979

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Poiche il regolamento di Competenza costituisce un rimedio generale esperibile contro ogni pronuncia giurisdizionale che risolva una questione di Competenza, e impugnabile con tale mezzo il provvedimento con il quale il pretore - adito per l'emanazione del decreto previsto dall'art 28, comma primo, dello statuto dei lavoratori, per la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei relativi effetti - statuisca sulla propria Competenza delineandola. ( V 4404/76, mass n 383121; ( V 2173/76, mass n 380971).*

Ai fini dell'ammissibilita di un mezzo di impugnazione, si deve avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento impugnato e non gia allo schema formale utilizzato dal giudice che lo ha emesso purche, beninteso, il provvedimento stesso abbia i requisiti indispensabili per l'esistenza dell'atto che il giudice medesimo avrebbe dovuto emanare in rapporto a quel contenuto. ( V 3453/73, mass n 367450; ( V 356/73, mass n 362298).*

La Competenza per territorio ad adottare i provvedimenti di repressione della condotta antisindacale di cui all'art 28, comma primo, della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) appartiene al pretore "del luogo ove e posto in essere il comportamento denunziato", e cioe al pretore del luogo dove di fatto viene ad essere impedito al lavoratore di svolgere attivita di Rilevanza sindacale, e quindi al pretore nel cui mandamento ha Sede lo stabilimento al quale il lavoratore era addetto e presso il quale svolgeva ed era stata impedita la sua attivita sindacale, mentre e irrilevante ai suddetti fini il luogo di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1979, n. 93
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 93
    Data del deposito : 8 gennaio 1979

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