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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Settima Sezione Civile
composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario ha emesso la seguente Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1681/2021 RG., trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 429 cpc, all'udienza del 2.4.2025 e vertente tra le seguenti parti
Appellante
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Mora, Nicola Lais e Pier Paolo Montosi, come da delega in atti. Appellata
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Lucio Ghia, come da delega in atti.
Oggetto: locazione. Fatto e diritto
§ L'appello è stato proposto contro la sentenza del tribunale di Latina n. 340/2021.
Nelle more, la società appellante, con note depositate il 24.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio e questa Corte, con ordinanza del successivo 26 marzo, ha fissato nuova data al 02.04.2025, ai sensi del citato art. 127ter, per verificare se la società appellata avesse ugualmente interesse alla decisione.
La società, con le note dell'1aprile 2025 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado. L'estinzione del giudizio di appello determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, “salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”; ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250/2018).
La regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c. costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali ed attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06).
Ciò detto il processo viene dichiarato estinto.
Quanto alle spese, ferma la pronuncia di condanna, nella sentenza impugnata, per il grado di appello, si applica lo scaglione, di cui al d.m. 55/2014, previsto per le cause di valore fino a 260.000,00 euro.
I compensi vengono liquidati nella misura medio/minima, in considerazione del numero delle questioni trattate, ampiamente sviscerate nel giudizio innanzi al tribunale.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc, e liquida le spese di lite, in favore della società appellata, in complessivi € 8000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
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Roma, 2.4.2024 IL PRESIDENTE rel