Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 17370
CASS
Sentenza 12 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 919/2023 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Prima Sezione Penale, presieduta dal giudice Filippo Casa e relatore Teresa Liuni. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha sollevato eccezioni di nullità del processo per omessa notifica del decreto di giudizio immediato e ha contestato la responsabilità per tre omicidi, sostenendo l'inattendibilità delle prove testimoniali e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Dall'altra parte, l'Avvocato generale e i difensori delle parti civili hanno chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di condanna.

La Corte ha respinto il ricorso, argomentando che non sussistevano le nullità eccepite, poiché la notifica era avvenuta regolarmente e le prove a carico dell'imputato erano state valutate in modo conforme e logico nei gradi di merito. La Corte ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori, sebbene non perfettamente sovrapponibili, erano sufficientemente convergenti sui fatti essenziali, e che l'imputato era partecipe di un'organizzazione mafiosa, il che giustificava l'aggravante di premeditazione. La sentenza ha quindi confermato la condanna all'ergastolo per gli omicidi contestati, ritenendo che le prove fossero adeguate e che non vi fossero vizi di legittimità.

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Massime1

Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.

Commentario1

  • 1Chiamate in correità valgono se dichiarate attendibile e confermate da altri elementi (Cass. 6251/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025

    Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento: infatti, le dichiarazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 17370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17370
Data del deposito : 12 settembre 2023

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