Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.
Commentario • 1
- 1. Chiamate in correità valgono se dichiarate attendibile e confermate da altri elementi (Cass. 6251/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento: infatti, le dichiarazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 17370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17370 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
1 7370-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA - Presidente - Sent. n. sez. 919/2023 - Relatrice - UP 12/09/2023 TERESA LIUNI R.G.N. 11269/2023 IO CI AN VA NN EV TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. SERGIO LAPIS conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. EMILIO CHIARENZA conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. È presente l'avvocato GIROLAMO D'AZZO' del foro di PALERMO, in difesa di AL IN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso cui si riporta. D RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/9/2022 la Corte di Assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza della Corte di Assise di primo grado in data 2/7/2021, che aveva condannato DO NA alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, per gli omicidi premeditati ed aggravati anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, in danno di ES NC, commesso in Villagrazia di Carini il 16/12/2000 (capo A); di PI OC, commesso in Torretta il 26/11/2000 (capo B); e di IC ND, commesso a Palermo il 17/11/1999 (capo C). -1.1. A tenore delle imputazioni, l'omicidio di ES NC commesso in concorso con AN e ZO ON e GA ZI, giudicati separatamente, nonché NN LD, deceduto era avvenuto attirando la vittima in un magazzino del LD, ove NC veniva colpito ripetutamente alla testa con un bastone in legno, fino a determinarne il decesso.
1.2. L'omicidio di PI OC, attribuito ad EL AR (deceduto), VA GO, AN, OV TA e ZO ON, nonché a NN VA e DR Lo CO, IA LA, GA ZI e ES RI, giudicati separatamente, era stato preceduto dal sequestro della vittima simulando un posto di blocco delle Forze dell'ordine, così da prelevare il OC e condurlo presso un'abitazione di Torretta, ove veniva sottoposto ad interrogatorio e infine ucciso, e il cadavere sciolto nell'acido.
1.3. L'omicidio di IC ND era stato materialmente perpetrato da GA Di GG e DO NA, i quali avevano attinto la vittima con numerosi colpi di arma da fuoco in parti vitali del corpo, in concorso altresì con VA e DR Lo CO, ZO ed AN ON, e GA ZI, separatamente giudicati.
1.4. Le prove di tali imputazioni sono state tratte dalle indagini svolte dagli operatori di Polizia giudiziaria, illustrate nelle relative testimonianze, e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in special modo GA ZI e ES RI, nonché AN ON, a riscontro individualizzante del ZI. Sono state altresì acquisite svariate sentenze definitive, tra cui quella di condanna per la partecipazione del NA all'associazione mafiosa capeggiata da VA e DR Lo CO, e quelle di condanna dei concorrenti negli omicidi per cui è processo.
1.5. Va riferito che con ordinanza del 1°/6/2022, ribadita nella sentenza impugnata, la Corte di secondo grado si era pronunciata negativamente sulla eccezione di nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. sollevata dalla difesa, che lamentava l'omessa notifica all'imputato del decreto di giudizio 2 immediato, con lesione del diritto di difesa per non avere potuto richiedere l'accesso a riti alternativi. Tale eccezione poggiava sul rilievo che le autorità giurisdizionali statunitensi, essendo NA fuggito negli USA, ove era stato tratto in arresto per gli omicidi in contestazione ed estradato in Italia, non avrebbero notificato al ricorrente il decreto di giudizio immediato. In ogni caso, NA aveva disconosciuto la sottoscrizione in calce alla relata di notifica, sempre che si trattasse della notifica del decreto in questione, così determinando la lamentata nullità radicale dell'intero processo. Nel motivare il rigetto dell'eccepita nullità, la Corte territoriale, in armonia con la decisione della prima Corte di Assise, ha rilevato che la notifica del decreto di giudizio immediato era avvenuta il 23 agosto 2018, alle ore 13.00, come risultava dal documento statunitense "Record of Service of Foreign Judicial Documents", e si riferiva precisamente al decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018, di apertura del processo di primo grado, come aveva certificato una nota del magistrato di collegamento tra USA ed Italia, dr.ssa Cristina Posa, in data 20 agosto 2018. Sono state altresì respinte le doglianze che individuavano conferme del vizio di notifica nella nuova notifica del medesimo decreto di citazione al NA disposta dal Presidente della Corte di Assise di primo grado, e nella nota del magistrato di collegamento (dott. Josh Cavinato) del 18/6/2020, illustrando il contesto e le ragioni giuridiche di tali passaggi. Del resto, dalla stessa nota da ultimo citata emergeva che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018 era stato "regolarmente notificato a tempo debito".
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Girolamo D'Azzò, articolando i seguenti motivi di impugnazione, che saranno di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si ripropone l'eccezione di nullità del processo per l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato. Secondo il ricorrente, l'ordinanza che rigettava detta eccezione risulta motivata in modo illogico ed apparente, affermando la ritenuta regolarità della notifica, senza però argomentare sul tema centrale della contestata riconducibilità della sottoscrizione in capo all'imputato, circostanza contrastata dalla consulenza di parte della dr.ssa Dessì. -ritenutaLa prova dell'omessa notifica del decreto di giudizio immediato invece insita nella notifica del documento denominato "Record of Service for Foreign Judicial Document", su cui era stata apposta la contestata firma dell'interessato - dovrebbe trarsi dalla nota del 18/6/2020 del US Department of 3 е Justice, a firma del Magistrato di collegamento Dr. Josh Cavinato, che conteneva un elenco degli atti allegati alla richiesta di estradizione, notificati al NA, tra i quali non era menzionato il decreto di giudizio immediato. Sul punto, la difesa non ha ritenuto dirimente la motivazione dell'ordi- nanza (riportata nella sentenza) alla cui stregua l'elencazione ivi contenuta riguardava soltanto gli atti relativi alla procedura estradizionale, così risultando giustificata la mancata menzione della notificazione all'estradando del decreto di giudizio immediato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, indicata nella perizia grafica sulla sottoscrizione dell'imputato in calce alla relata di notifica del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo in data 12/7/2018, e correlato vizio di motivazione. Infatti, NA aveva disconosciuto la firma apposta in detto documento, ed erano altresì emersi molteplici dubbi che una notifica vi fosse effettivamente stata. La motivazione reiettiva ha semplicemente affermato che tale richiesta istruttoria non era in linea con le scansioni procedurali e normative vigenti, ed è ritenuta insufficiente ed apodittica.
2.3. Nel terzo motivo si lamenta violazione delle regole di valutazione della prova e correlato vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'omicidio di PI OC (capo B). Evidenziato che l'impianto motivazionale poggia sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia GA ZI assunto ad architrave e AN ON, a riscontro del - primo, si censura che non si sia correttamente operata la valutazione di attendi- bilità di detti collaboratori, dei quali si indicano falle e contraddizioni, in specie escludendo che la fuga del NA negli USA fosse stata determinata dalla collaborazione del ON, in quanto costui aveva iniziato a collaborare con gli investigatori nel settembre 2016, mentre il "trasferimento" dell'imputato risaliva al gennaio di quell'anno. Né si è considerata la testimonianza di NN UD, Colonnello dei ROS e all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia di Carini, che aveva dato corpo alla questione della circolarità della prova, attestata dallo stesso ON, il quale aveva ammesso di avere letto prima della sua collaborazione - le dichiarazioni del collaboratore GA ZI rese in diversi procedimenti penali e pubblicate su giornali e riviste circolanti presso le strutture penitenziarie. Anche la deposizione del Mar. VA TA (udienza del 24/7/2020) indirizzava verso una valutazione di inattendibilità del ON e del ZI. Detto ufficiale di Pg ebbe modo di ascoltare in diretta, nella serata del 26/10/2000, tramite captazioni all'interno della vettura del OC, i momenti Ol immediatamente antecedenti il sequestro della vittima, descrivendo un quadro difforme da quello narrato dai due collaboratori, e invece riscontrando le dichiarazioni della teste oculare dell'agguato, VA OC, figlia di PI. Da un canto, ciò induceva a dubitare della effettiva presenza all'azione del propalante ON, dall'altro nessun collaboratore aveva riferito il dato, invece richiamato dal teste qualificato TA, che uno dei finti poliziotti avesse una cadenza catanese. Ancora, si evidenzia che la ricostruzione del ZI, che asseriva di avere visto PI OC nei momenti precedenti sequestro uscire dalla sua macelleria, è stata smentita sia dalla figlia VA che dal Mar. TA, i quali hanno affermato che quella sera OC non si era affatto recato nella macelleria, ma dopo avere rilevato la figlia e un suo amichetto riaccompagnandolo a casa, si era diretto verso la propria abitazione ed era stato bloccato dai finti poliziotti appena terminata una telefonata intercorsa con l'aiutante di macelleria. Ulteriore discrasia è stata indicata nel ruolo che i due collaboratori ave- vano disegnato per NA, che secondo ZI oscillerebbe tra quello di avere chiuso il corteo delle cinque vetture utilizzate per il finto posto di blocco, e quello di avere battuto la strada per bonifica a DR Lo CO, che si trovava in auto con RI;
mentre, secondo ON, NA avrebbe effettuato dei sopral- luoghi e fatto parte dell'equipaggio di una delle vetture coinvolte nel finto posto di blocco. Ruoli all'evidenza inconciliabili. Si deplora poi che non si sia considerata nella sua valenza scardinante l'assoluzione del coimputato VA GO, con ampia formula liberatoria, pronunciata con la sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 14 novembre 2019, in cui si era dato atto della inattendibilità del collaboratore di giustizia AN ON. Inattendibilità conclamata dalla impossibilità che il giorno dell'omicidio di PI OC ci fosse anche AN Di GG, come aveva attestato ON, in quanto all'epoca costui si trovava invece detenuto. In sintesi, le censure intendono accreditare la tesi per cui i collaboratori, lungi dal rendere informazioni convergenti, abbiano riferito due diverse versioni su tutti i profili della vicenda, in ordine alla causale dell'omicidio del OC e alle fasi del sequestro della vittima, dell'arrivo del NA a casa di EL NN, delle modalità di uccisione e delle operazioni di scioglimento del cadavere in località Dominici, così da pregiudicare la valenza processuale delle due principali ed uniche fonti di prova di detto omicidio.
2.4. Nel quarto motivo si illustrano censure in ordine all'affermazione di responsabilità per l'omicidio di IC ND (capo C). 5 Ge In particolare, si valorizzano le discrasie tra i collaboratori ZI e ON in ordine alle vetture utilizzate dal commando per raggiungere il luogo dell'omicidio, ai cappellini usati dai killer, all'uso di guanti (non ricordato dal ZI, a differenza del ON), al ruolo di IU Lo CI, e soprattutto riguardo al numero e alla tipologia delle armi impiegate nel delitto. Ci si sofferma sulle deposizioni dei testi presenti all'agguato omicidiario, la cassiera AF SP ed il banconista VA AL, oltre che sulle dichiarazioni del fratello della vittima, AN ND, acquisite agli atti, per denunciarne l'inconciliabilità, avendo i primi due parlato di una vettura Y10 sulla quale i killer si erano dileguati, mentre il terzo aveva indicato una vettura Fiat Uno verde che fuggiva in direzione Tommaso Natale. Si deplora il mancato rilievo del dato che i testi oculari avevano indicato che un solo soggetto aveva sparato
contro
IC ND, mentre le evidenze balistiche avevano dato conto dell'uso di due distinte pistole;
nonché la mancata considerazione della testimonianza del OR CH, il quale aveva svolto le prime indagini senza evidenziare alcun elemento a carico di DO NA. Anche per detto omicidio, dunque, si è concluso per la frammentarietà e contraddittorietà del quadro probatorio, tale da escludere una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
2.5. Nel quinto motivo si censura l'affermazione di responsabilità del NA per l'omicidio di ES NC (capo A). Anche per tale imputazione, la critica difensiva si appunta sulle discrasie delle propalazioni dei collaboratori ZI e ON, con riguardo all'incertezza della causale dell'omicidio, riferita da un canto alla presunta relazione inter- corrente tra la vittima e la moglie di tale FE VI, cosa che turbava la pax mafiosa dell'area, dall'altro all'attività del NC, ritenuto l'autore di danneggiamenti di macchinari della ditta di NN LD, che era organico ai Lo CO. Altre incongruenze riguardavano la sottoposizione o meno ad interro- gatorio del NC una volta giunto nel magazzino del LD;
il colloca- mento del cadavere avvolto in sacchi neri nel portabagagli della sua Jeep, senza che i collaboratori avessero menzionato la presenza di una ingombrante bombola di anidride carbonica;
le circostanze del rinvenimento di detta vettura incendiata non nei luoghi (diversi) indicati dai due collaboratori, bensì in contrada Milioti, come attestato dai testi di Polizia giudiziaria IG Costanzo e AN AL;
il luogo in cui furono lasciati ZI e NA dopo l'omicidio e quello di recupero della propria automobile da parte del ZI. Ol Si lamenta l'assenza di ogni riferimento alla deposizione del Ten. Col. Carmelo Grasso, il quale aveva indicato la ricezione di ulteriori chiamate al cellulare del NC dopo le ore 20,09, con inserimento della segreteria telefonica, chiaro indice che a quell'ora la vittima era ancora viva ed impegnata in altra conversazione telefonica. Invece, i due collaboratori avevano riferito che a quell'ora NC era già stato ucciso. In definitiva, anche quest'ultimo omicidio è ritenuto privo di una idonea base probatoria a sostegno della condanna del ricorrente.
2.6. Nel sesto motivo di impugnazione si censura il riconoscimento della premeditazione per ciascuno degli omicidi in accertamento. Il ricorrente esclude la sussistenza dei presupposti di detta aggravante, in quanto i collaboratori non hanno indicato la partecipazione del NA ai momenti preparatori degli omicidi. Inoltre, sia ZI che ON avrebbero manifestato concreti dubbi circa un collegamento tra l'omicidio di PI OC e la sparizione di ON Di GG, seguita dal suo omicidio. Anche la evanescente causale degli omicidi NC ed ND costituisce un dato probatorio inidoneo a fondare la prova della premeditazione di detti delitti. Né si registrano emergenze processuali dalle quali dedurre una perdurante determinazione criminosa da parte del NA, secondo i criteri che presidiano il riconoscimento di detta aggravante.
2.7. Il settimo motivo di ricorso contesta la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, per ciascuno dei contestati omicidi. Si contesta che detta aggravante sia stata adeguatamente dimostrata, poiché sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza si attesta su asserzioni apodittiche e argomentazioni prive di efficacia dimostrativa, senza considerare peraltro che all'epoca degli omicidi in esame l'imputato era persona incensurata, avendo subito il primo arresto in data 19/3/2008. Vi erano, inoltre, indici contrari alla mafiosità dei delitti, come attestato dal collaboratore RI per l'omicidio OC, in quanto detto omicidio era stato deciso da VA Lo CO, legato ad un diverso contesto mafioso, la vittima era di Cinisi e non di Carini, e l'omicidio era avvenuto a Torretta, il che postulava l'autorizzazione del reggente di quella famiglia per competenza terri- toriale;
infine, il commando dell'azione era costituito da soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Palermo - Santa Maria del Gesù, nonché di Terrasini.
2.8. L'ultimo motivo di impugnazione contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale considerato soltanto gli elementi negativi, trascurando di valorizzare quelli a favore dell'imputato, tra i quali la corretta condotta processuale. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. Le prime due censure procedurali sono manifestamente infondate.
1.1.1. Non sussiste alcuna nullità per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato. La sentenza impugnata ne ha illustrato la radicale esclusione alla luce dei passaggi burocratici intervenuti tra autorità di collegamento USA - Italia, e sono state altresì spiegate le ragioni per cui non rileva né la disposta rinotifica da parte del primo Presidente di CdA, né l'elencazione degli atti notificati al NA nell'ambito della distinta procedura di estradizione. Ogni argomento sul punto esposto nel ricorso costituisce pedis- sequa riproposizione del corrispondente motivo di appello ed ha trovato specifica confutazione nella sentenza, così che anche in questa sede va ribadito che: 1) la nota del magistrato di collegamento tra USA e Italia in data 20/8/2018 ha certificato che la notifica del decreto di giudizio immediato era avvenuta il 23 agosto 2018, alle ore 13.00, come risultava dal documento statunitense "Record of Service of Foreign Judicial Documents", e si riferiva precisamente al decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018, di apertura del processo di primo grado;
2) ciò non trova contraddizione nella nuova notifica al NA del medesimo decreto di citazione disposta dal Presidente della Corte di Assise di primo grado: invero, tale adempimento era stato fatto ad abundantiam in quanto nell'udienza del 24/1/2019 era occorsa la contingente mancata attivazione del video-collegamento intercontinentale che aveva causato il legittimo impedimento dell'imputato ancora ristretto negli USA - a partecipare a detta udienza, deter- minando il rinvio del processo ad altra udienza, della quale si era dato avviso al NA unitamente alla rinotifica del decreto di citazione, come da prassi;
3) quanto alla nota del 18/6/2020 del magistrato di collegamento (dott. Josh Cavinato), si trattava della parallela ed autonoma procedura di estradizione del NA, nel cui ambito l'elenco di documenti ivi riportato legittimamente non faceva menzione del decreto di citazione a giudizio, estraneo a quella procedura, e comunque nella medesima nota vi era un riferimento a tale punto, laddove si affermava che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018 era stato "regolarmente notificato a tempo debito".
1.1.2. Il secondo motivo procedurale, che si interseca con il precedente, è imperniato sul disconoscimento della sottoscrizione apposta da DO NA sulla relata di notifica del decreto di citazione, ed è parimenti radicalmente infondato. Come ha correttamente rilevato l'impugnata sentenza, con effetto travolgente di ogni ulteriore doglianza, per inficiare l'autenticità della sottoscrizione dell'imputato apposta in calce alla notificazione vi è l'unico rimedio della proposizione della querela di falso, a norma dell'art. 221 cod. proc. civ., strada che non è stata intrapresa nel caso in esame, essendosi il NA limitato a produrre una consulenza di parte che avrebbe acclarato una difformità tra la firma apposta sul documento "Record of Service of Foreign Judicial Document" ed altre sottoscrizioni riconducibili al medesimo apposte su documenti valutati nell'ambito della citata consulenza di parte. Per quanto concerne il disconoscimento della firma relativa alla ricevuta notifica a mani proprie, rileva questa Corte che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra i quali va compresa la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati (così Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949). Pertanto, nel caso si intenda contestare l'autenticità della sotto- scrizione apposta sull'avviso di ricevimento o di ritiro dell'atto, è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto in ipotesi falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente neppure la presentazione di una denuncia penale di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512; Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, De Martino, Rv. 277026; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279). La giurisprudenza di legittimità è granitica in tale affermazione, sicché la doglianza deve essere dichiarata inammissibile. Peraltro, va respinta anche la censura di apparenza ed illogicità della motivazione sulla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale diretta all'espletamento di una perizia grafica onde verificare il carattere apocrifo della sottoscrizione del NA. Al contrario, l'impugnata sentenza ha illustrato analiticamente, alle pagine 43/44, le ragioni per cui la richiesta doveva essere disattesa, ragioni da rinvenirsi proprio nella irrilevanza ai fini di interesse - di una perizia sull'autenticità della firma dell'imputato, dovendosi lo snodo giuridico contrastare con l'unico rimedio previsto dall'ordinamento, ossia la querela di falso.
2. Quanto ai motivi di censura diretti all'affermazione di responsabilità per i tre omicidi, si rileva in primo luogo che il vizio denunciato per ciascuno di essi travisamento della prova non si concilia con il principio della pronuncia - - cosiddetta "doppia conforme", situazione verificatasi nella specie e che riduce notevolmente l'ambito applicativo di detta censura, poiché il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi proba- tori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; A Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nei casi in esame, in entrambi i gradi l'esito del giudizio è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. In tale valutazione va, poi, evidenziato che le ricostruzioni degli omicidi sono risultate coerenti con le sentenze di condanna riguardanti i correi, ormai definitive, sicché anche sotto questo profilo è dato cogliere un elemento di esclusione di illogicità motivazionali degne di rilievo. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.
3. Omicidio di PI OC (capo B) 3.1. Preliminarmente, si ricapitolano i principi elaborati dall'esegesi di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, in risposta alla critica di carattere generale del ricorrente secondo cui i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo dei criteri giuridici in ordine alla formazione e valutazione della prova, "così ignorando uno dei pilastri fonda- mentali della civiltà giuridica che regolano il nuovo processo penale". Sul punto, va premesso in linea generale che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, 10 Cl Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti.
3.2. L'impugnata sentenza ha operato nel pieno rispetto di tali linee- guida, dando adeguatamente conto dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca tributata sia alle propalazioni del collaboratore GA ZI, ritenute l'asse portante del compendio probatorio, che a quelle del collaboratore AN ON, assunto a riscontro estrinseco del primo, con argomentazioni scevre da vizi logici di sorta e diffusamente illustrate alle pagine 46/53 della motivazione. In tali spazi sono state affrontate tutte le censure della difesa, qui riproposte, in particolar modo analizzando la genesi dei contributi informativi alla luce della storia criminale dei propalanti e delle ragioni della decisione collaborativa, nonché degli ulteriori parametri richiesti per vagliare la validità delle informazioni. Per ZI, in termini generali, è stato rimarcato anche il risalente esordio della collaborazione, iniziata nel 2008, mentre la prima testimonianza in questo processo è avvenuta nel 2021, a giustificazione di marginali imprecisioni. 11 е Quanto alla collaborazione del ON, iniziata il 26/9/2016, sebbene egli fosse stato arrestato fin dal 27 gennaio 2007, va segnalato che per gli omicidi ND, NC e OC, per cui è processo, ON è stato condannato con rito abbreviato a quattordici anni di reclusione dal GUP di Palermo con sentenza del 27/5/2019, irrevocabile 16/10/2019, in cui gli è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione per la validità del contributo prestato, e tale circostanza riveste indubbio rilievo anche in ordine alle valutazioni da effettuarsi in questa sede.
3.3. Non è qui possibile ripercorrere pedissequamente le argomentazioni con cui la Corte di Assise di appello ha confutato le critiche difensive, dovendosi però rimarcare, per quelle maggiormente suggestive, che l'attestata presenza di AN Di GG agli omicidi di OC e NC, impossibile perché all'epoca costui era detenuto, è stata spiegata con il cattivo ricordo, giustificato poiché al tempo di detti omicidi 1999/2000 il gruppo era sempre insieme e non era agevole ricordare chi fosse stato presente ad uno specifico evento. Del resto, ON ha attestato una mera presenza del Di GG e non precise condotte, come sarebbe avvenuto in caso di intento calunniatorio: infatti, la sentenza ha rimarcato che nel corso dell'esame dibattimentale reso nel processo a carico di OV TA ON ed altri, esitato in pronunce di condanna irrevocabili anche per i fatti qui in esame (come da sentenza n. 45167 dell'8/7/2022 di questa Corte), il collaboratore ha rivendicato di non essere stato affatto certo della presenza di AN Di GG in casa del NN, allorché vi era transitato il commando dei rapitori del OC. È stato considerato dai giudici di appello anche il problema della circo- larità della prova che pregiudicherebbe le propalazioni di ZI e ON, segnalando che quest'ultimo, pur a conoscenza dei contenuti della collaborazione del ZI, aveva aggiunto elementi di novità mai emersi prima, così da dimo- strare la genuinità e l'autonomia del contributo informativo del ON, e da disinnescare l'accusa di "imbeccate" da parte di NN UD, Colonnello dei ROS e all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia di Carini, che hanno alimentato la questione della circolarità della prova. Peraltro, non si può seria- mente ritenere che i colloqui investigativi avvenuti undici anni prima per indurre il ON alla collaborazione, oppure la sommnaria conoscenza delle più risalenti dichiarazioni del ZI - come si osserva alla pagina 26 della sentenza di questa Corte n. 45167 dell'8/7/2022 - abbiano lasciato così profonda traccia nei conte- nuti della collaborazione successivamente intrapresa dal ON da pregiudi- carne la genuinità. Invero, dal frammento di deposizione riportato alle pagine 16/17 del ricorso, ON afferma di avere sentito meri "accenni" delle dichiarazioni processuali del ZI su vari omicidi, tra cui quello di OC. 12 Va piuttosto rammentato che i due collaboratori sono stati entrambi irrevocabilmente condannati per i medesimi omicidi, dovendo dunque conoscere a fondo le vicende in questione. Né l'assoluzione in altro processo del coimputato VA GO con formula ampia, fondata sulla asserita non genuinità delle propalazioni del ON e comunque sulle sue perplessità in ordine alla chiamata in correità del GO, può incidere sulle valutazioni demandate a questa sede, in considerazione dell'attenuante speciale della collaborazione che è stata riconosciuta al ON in base a valutazioni opposte nella sentenza di condanna a carico di quest'ultimo. Sulla questione dell'assoluzione di GO, l'impugnata sentenza si è dilungata, alle pagine 58/59, illustrando le ragioni della ritenuta irrilevanza sulla sorte processuale del NA e, soprattutto, chiarendo che in detta sentenza non si era affatto definito ON "inattendibile alla radice", espressione di mero conio difensivo, bensì se ne erano segnalate le insufficienze ai fini dell'affermazione di responsabilità di quell'imputato. In ordine alla testimonianza del Maresciallo VA TA, pure invo- cata per dedurre l'inattendibilità del ON e del ZI, le generiche accuse di discrasia della ricostruzione operata dai collaboratori rispetto alle informazioni rese dalla figlia del OC, presente all'agguato e al rapimento del padre quando aveva appena sei anni, si riducono al rilievo che nessun collaboratore aveva riferito il dato, invece richiamato dal teste qualificato TA, che uno dei finti poliziotti avesse una cadenza catanese. Il dato non pare di alcun rilievo, considerato che l'unica testimone oculare era all'epoca dei fatti una bambina molto piccola, che pure aveva avuto la capa- cità di illustrare, anche con disegni, la dinamica della vicenda e certamente - nel contesto di un evento estremamente traumatizzante non avrebbe potuto fare caso all'accento dei criminali travestiti da poliziotti;
il Mar. TA era invece intento a seguire l'agguato, in una sorta di agghiacciante "diretta", tramite l'intercettazione in corso nella vettura del OC e perciò poteva disporre soltanto dei particolari fonici dell'evento, gli unici da lui percepibili nella data situazione. Peraltro, le registrazioni di tali captazioni sono risultate di cattiva qualità, tanto da non essere state utili all'individuazione vocale dei soggetti parlanti, sicché anche il riferimento in questione potrebbe averne risentito, ingannando il teste sulla origine geografica degli accenti dei parlanti. Sul punto, la sentenza impu- gnata ha comunque rilevato che si tratta di una mera valutazione soggettiva del Mar. TA e di dichiarazioni evidentemente imprecise. Ne deriva che tale rilievo non è capace di elidere o incidere in alcun modo sulla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia che hanno riferito sui fatti di interesse. Infine, è malriposta l'enfasi del ricorso sul fatto che quella sera PI OC non fosse passato dalla macelleria, affermazione diretta a privare di fonda- 13 mento l'informazione del ZI di avere visto il medesimo, prima dell'agguato, nelle vicinanze della sua macelleria. Su tale snodo si è soffermata l'impugnata sentenza (pag. 57/58), richiamando la ricostruzione già asseverata dalla sentenza irrevocabile di condanna per la medesima vicenda dei coimputati VA e DR Lo CO, laddove si era appurato che quella sera OC era andato a prelevare la figlia VA dalla scuola di danza e quindi era ripassato dalla macelleria, ivi trattenendosi dalle ore 20.00 alle ore 20.25: ciò era emerso dalla testimonianza di VI NN, collaboratore del OC nell'esercizio commer- ciale, il quale aveva specificato che, in quel frangente, insieme al datore di lavoro aveva chiuso la cassa, esibendo a riprova lo scontrino di chiusura. Ne consegue che risulta confermata l'attendibilità del ZI, anche laddove aveva riferito di avere atteso fuori dalla macelleria, onde verificare l'uscita della vittima ed il suo dirigersi verso il posto di blocco predisposto dalla finta pattuglia della polizia.
4. Omicidio di IC ND (capo C) Anche per tale delitto, il ricorso ripercorre i motivi di gravame, indicando elementi di contraddizione tra le propalazioni di ZI e ON, nonché presunte svalorizzazioni di altre evidenze probatorie che contrasterebbero la ricostruzione di detti collaboratori. Trattasi di impostazione fallace. La sentenza ha passato minuziosamente in rassegna (alle pagine 66 - 74) i passaggi indicati dalla difesa a pretesa dimostrazione dell'insanabile contrasto ricostruttivo tra le dichiarazioni di ZI e ON, smontandone ogni consi- stenza ed individuando invece la piena corrispondenza in relazione alla causale dell'omicidio, alle fasi organizzative consistite in vari sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il NA, all'indicazione degli esecutori materiale - DO NA e GA Di GG su ordine di ZO ON (zio del collabora- tore), all'accertato uso da parte dei killer di cappellini con visiera, particolare emerso non soltanto dalle propalazioni dei collaboratori, ma anche dalle testi- monianze di coloro che erano presenti nella macelleria dell'ND al quartiere Zen di Palermo come riportato dal teste Comm. Leoluca CH, il quale ebbe - a svolgere le prime indagini sul caso pur se non era stato da costoro riferito - l'accessorio della visiera;
parimenti privo di ogni rilevanza ed anzi riprova di - genuinità ed autonomia delle propalazioni si è ritenuto il fatto che ZI, a differenza del ON, non avesse riferito dell'uso di guanti da parte dei due sicari, a distanza di anni dalla verificazione degli eventi rievocati. Quanto all'uso di vetture proprie da parte degli uomini di scorta al commando, mentre i sicari viaggiavano a bordo di una Fiat Uno verde di provenienza furtiva, la spiegazione resa in sentenza appare di estrema logicità, 14 ed ulteriormente vanno richiamate le perspicue osservazioni dirette a confermare l'attendibilità del riferimento dei collaboratori alla Fiat Uno verde, dagli stessi personalmente trafugata, rispetto all'indicazione di una vettura Y10, frutto di mero passaparola tra i presenti all'azione di fuoco e informazione veicolata dalla stampa locale. Il tema della dotazione di armi, che il ZI ha indicato in due pistole calibro 38 a tamburo, mentre il ON in tre rivoltelle, non dà luogo ad alcun insanabile contrasto, come ha agevolmente illustrato l'impugnata sentenza, spiegando che le armi erano celate nella vettura condotta da ZO ON, mentre ZI era a bordo della sua automobile, ed entrambi i collaboratori non erano entrati nella macelleria durante l'esecuzione di ND. Si è invece sottolineato che le verifiche balistiche ed autoptiche hanno riscontrato le dichiarazioni dei collaboratori circa l'uso di due armi corte cal. 38, essendo risultata l'esplosione di undici colpi di tale tipo, come concordemente riferito dai collaboratori ZI e ON. Infine, quanto al ruolo di IU Lo CI, la sentenza rende piena ragione del fatto che ON ne abbia parlato e ZI invece no, trattandosi di un personaggio marginale del quartiere Zen, che verosimilmente aveva offerto indicazioni su una via di fuga della Fiat Uno dopo il delitto, nel dedalo di viuzze di cui si compone il popoloso e labirintico quartiere Zen, personaggio il cui limitato spessore, in ogni caso, non costituiva un elemento di necessaria conoscenza da parte del ZI. Ciò che rileva, in conclusione e con visuale complessiva, è che le censure avanzate dal ricorrente non scalfiscono le acquisizioni istruttorie su cui si è basata la condanna del NA per l'omicidio ND, né inficiano sub specie di vizi di legittimità le diffuse spiegazioni già rese dall'impugnata sentenza sui punti essenziali del resoconto dei collaboratori di giustizia e sulle inesistenti contrad- dizioni che si sono intese ribadire da parte della difesa, senza curarsi degli argomenti con cui esse erano già state superate dai giudici di merito.
5. Omicidio di ES NC (capo A) Con identica impostazione rivalutativa e di merito, il ricorso ha criticato la ricostruzione del delitto in esame, riproponendo censure di pretese contraddizioni ed omissioni da parte dei due collaboratori, che hanno trovato chiara e -tutte- diffusa illustrazione e confutazione nell'impugnata sentenza, alle pagine 74 - 82, addirittura con impiego di piantine topografiche e di fotografie di raffronto tra modelli di vetture SUV. Ciò, da un canto, rende ragione della inesistenza di omissioni motivazionali ad eventuale fondamento di dedotti vizi argomentativi, dall'altro evidenzia che non vi sono spazi per rinvenire pretesi travisamenti della 15 prova, in quanto il materiale probatorio è stato oggetto di completa e conforme, oltre che logica, valutazione in entrambi i gradi di giudizio. Non essendo utile ripercorrere puntualmente, avendolo già fatto i giudici di merito, i punti in cui si sarebbero manifestati i pretesi contrasti tra i due colla- boratori, va qui per sommi capi riassunto che in ordine alla causale del delitto, da ZI indicata in plurimi fattori un movente "di donne" ed uno derivante da autonome iniziative delittuose del NC, che interferivano con gli interessi dei Lo CO nessuna contraddizione è dato cogliere con le propalazioni del - ON, quale, pur deducendo sul punto un ricordo impreciso, ha comunque affermato che NC "faceva cose personali", furti e danneggiamenti, inoltre aveva riferito la circostanza che EN AT stava intrattenendo una storia sentimentale con FE VÌ causale collegata alla sparizione di quest'ultimo - - in ciò riscontrando pienamente il ZI. Quanto al luogo di ritrovamento della vettura incendiata del NC, contenente le sue spoglie, le pretese contraddizioni relative alle diverse vie in cui si sarebbe rinvenuta detta vettura sono state fugate dal rilievo, supportato da schema topografico, che sia via Magellano (indicata dal ON) che via Chio- varo (indicata dal ZI) si trovano nella contrada Milioti di Villagrazia di Carini, trattandosi di due strade parallele che delimitano detta contrada. Come ha osservato l'impugnata sentenza a pag. 78, ciò era stato illustrato dal Ten. Col. Carmelo Grasso, sentito nel dibattimento di primo grado, il quale aveva riferito - riscontrando entrambi i collaboratori di giustizia - che la vettura della vittima fu ritrovata il 3 gennaio 2001 in contrada Milioti di Villagrazia di Carini. Quanto al significato da attribuire alla ricezione di ulteriori chiamate dal telefono cellulare della vittima, con inserimento della segreteria telefonica, dopo le ore 20.09, quando a detta dei collaboratori la vittima era già stata uccisa, l'impugnata sentenza ha chiarito che il cellulare era rimasto addosso al Giam- banco, ormai deceduto, e che le continue chiamate della moglie e di varie altre persone, rimaste senza risposta, avevano innescato il funzionamento della segreteria telefonica, mentre non implicavano affatto che a quell'ora NC fosse ancora vivo ed impegnato in altre conversazioni.
6. In ordine al motivo che ha contestato la configurabilità dell'aggravante della premeditazione, che è stata riconosciuta per ciascuno dei delitti in esame, si osserva quanto segue. Le critiche relative all'incertezza dei moventi degli omicidi si sono infrante sulla specifica ricostruzione di dette causali, e peraltro non può essere questo il criterio per escludere che si sia trattato di omicidi premeditati. Invero, va respinta ogni commistione tra premeditazione e movente, essendo noto che 16 Non può ravvisarsi ipotesi alcuna di incompatibilità fra il mancato accertamento del movente di un omicidio e la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, posto che questa ultima può ben essere dimostrata, e quindi legittimamente ritenuta sussistente prendendo a base la ricostruzione delle modalità di consu- mazione del delitto, indipendentemente dal fatto che venga individuato il motivo per cui esso è stato commesso» (Sez. 1, n. 7948 del 25/05/1992, Trainito, Rv. 191243). L'impugnata sentenza ha dato atto della premeditazione del NA, quanto all'omicidio OC, argomentando dall'articolata organizzazione del delitto in varie fasi, sviluppatesi in un finto posto di blocco di polizia, nel rapimento della vittima, nel suo interrogatorio e quindi nell'omicidio e nello scioglimento del cadavere nell'acido. A queste scansioni, NA prese parte fin dalle prime fasi, avendo partecipato ai sopralluoghi preliminari per studiare la fattibilità del rapimento del OC ed avendo a disposizione un congruo lasso di tempo per riflettere sulla sua adesione al progetto omicidiario e sull'eventualità di tirarsi indietro, evidentemente senza essere mai sfiorato da tale possibilità. Quanto agli ulteriori omicidi, l'impugnata sentenza ha illustrato, in ade- renza alle acquisizioni istruttorie, che tali delitti costituivano il risultato di delibe- razioni condivise tra i concorrenti e non revocate in dubbio nel corso del tempo, poiché anche in questi casi si era trattato di omicidi preceduti da attività preparatorie alle quali aveva preso attivamente parte il NA, effettuando sopralluoghi al quartiere Zen per studiare i luoghi dell'azione di fuoco contro l'ND, ovvero accogliendo il mandato ornicidiario in danno del NC senza recedere dalla determinazione delittuosa. Trattasi di considerazioni in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di premeditazione e già illustrate compiutamente dai giudici di merito, sicché il motivo deve essere respinto.
7. Del tutto infondate risultano le censure dirette ad escludere l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., che certamente non potrebbe trovare ostacolo al suo riconoscimento nella incensuratezza del NA all'epoca degli omicidi in esame, ovvero in considerazione dei luoghi in cui erano stati commessi detti delitti. All'epoca dei fatti, pur essendo il NA ancora formalmente incensurato, egli era già organicamente inserito nella compagine associativa, essendo stato poi riconosciuto partecipe dell'organizzazione 'cosa nostra' con ambito temporale individuato "fino al marzo 2008", dunque ampiamente inclusivo dei momenti di consumazione dei delitti per cui è processo. In sintesi, l'impugnata sentenza ha ben evidenziato che l'omicidio di PI OC rispondeva ad una chiara logica mafiosa, ed alla finalità di 17 agevolare le attività dell'organizzazione 'cosa nostra', essendo diretto a punire le responsabilità in ordine all'omicidio di un affiliato -ON Di GG, figlio di e per tale ragione ordinato da VA PR, storico capo-mafia di Cinisi - Lo CO in qualità di capo del mandamento Anche gli ulteriori omicidi erano stati commessi da appartenenti alla famiglia mafiosa di Carini, facente parte del mandamento capeggiato da Salva- tore Lo CO, e rispondevano alle dinamiche territoriali di detta articolazione mafiosa: infatti, il macellaio ND aveva avviato attività invasive del predominio criminale dei Lo CO, ed addirittura aveva espresso apprezzamenti negativi nei confronti del capo mandamento;
nella vicenda del NC, costui era stato accusato di attentati alle aziende di un capo-mafia del territorio, perciò era stato attirato in un tranello, torturato e ucciso, con occultamento del cada- ere. Risulta evidente l'integrazione dell'aggravante in questione, non a caso riconosciuta anche per tutti i concorrenti agli omicidi in contestazione giudicati con separate sentenze.
8. L'ultimo motivo di ricorso è diretto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anch'esso è privo di fondamento, essendo stata congrua- mente motivata la relativa determinazione negativa dei giudici di merito, in base ai rilievi della estrema gravità dei fatti accertati, ai negativi precedenti penali dell'imputato, condannato per estorsione e per partecipazione ad associazione mafiosa, all'assenza di ogni sintomo di resipiscenza. Né potrebbe in alcun modo valutarsi con favore la condotta processuale del NA, fuggito negli USA e sottoposto a procedura estradizionale, ostacolata dal medesimo fino all'ultimo.
9. In conclusione, ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese processuali affrontate dalle parti civili costituite, nelle rispettive qualità, liquidate nel dispositivo soltanto per OC VA e OC ER, e riservando alla Corte di Assise di appello di Palermo la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato EL NA, OC VA IC e OC VA AN, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a tenore dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760. 18 е
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappre- sentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili OC VA e OC ER, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato EL NA, OC VA IC e OC VA AN nella misura che per questi ultimi sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il giorno 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Teresa LiuniGensaliu r DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 APR 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 19