Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 03/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 178/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. CU SA, nato ad [...] il [...], e residente in [...], C.F. [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale (P.IVA 03823970920), rappresentato e difeso dall’Avvocato Monia CU (C.F. [...]pec m.marrocu@pec.abclex.it), presso il cui studio in Arbus, nella via Cavalotti n. 91, è elettivamente domiciliato;
Visto l’atto di citazione depositato il 17 ottobre 2024, iscritto al n. 26256 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l’Avvocato Monia CU nell’interesse del convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 17 ottobre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. CU SA, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale di pesca, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 91.725,02 o di quella diversa che si riterrà di giustizia; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, nota n. 186418 del 21 ottobre 2023, come integrata con nota n. 89607 del 17 maggio 2024 e come rettificata con nota n. 97124 del 29 maggio 2024, avente a oggetto l’illegittima percezione di indennizzi, riconosciuti alle imprese per le limitazioni all’attività di pesca di cui all’art. 332 del D. Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”), relativi all’area del poligono di Capo Frasca, per un importo complessivo di euro 91.725,02, percepiti dal convenuto relativamente agli anni dal 2019 al 2021. Gli indennizzi sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Autonomo della Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune di Arbus, nel cui territorio insistono le aree ammesse ai benefici.
Sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di Oristano (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare). I beneficiari degli stessi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 3 del sopra citato Protocollo d’intesa integrativo: “- Comma 1, la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi - Comma 2, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi - Comma 3, l’esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità”.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, come chiarito nel parere espresso dal Comando Militare autonomo della Sardegna del 28 ottobre 1999, il soggetto beneficiario è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati. Sono, infatti, il legale rappresentante della società o il titolare dell’impresa individuale, esercenti l’attività di pesca, a presentare la domanda di indennizzo per gli imbarcati e per i relativi periodi nel corso dell’anno di cui si tratta. Lo scopo dei contributi in questione è quello di ristorare le imprese di pesca operanti nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari.
Si tratta di operazioni invasive, che pregiudicano forme di sviluppo economico legate allo sfruttamento di specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli indennizzi evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto, che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare i territori sardi prescelti per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
L’automatismo della determinazione del quantum dell’indennizzo, legato al personale impiegato, non significa che non debba essere fornita “la prova del pregiudizio e del nesso causale con l’attività lecita dell’Amministrazione: deve quindi essere data prova del sacrificio del singolo sopportato in conseguenza dell’attività lecita dell’Amministrazione” (Cass. civ. n. 32227 del 13 dicembre 2018).
Semmai, il criterio di determinazione della misura del beneficio è espressione del collegamento tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, dello svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il conseguente detrimento economico che ne deriva, che si traduce in una perdita di un fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la cui salvaguardia assurge a valore da tutelare. Non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi, pertanto, un’impresa che, pur rispettato il requisito formale della residenza e dell’appartenenza a una Capitaneria nelle aree interessate, svolga concretamente la propria attività abituale in mari diversi da quelli interdetti. Né può accedere ai benefici un soggetto che non svolga un’attività di pesca professionale marittima che, seppure non integrata necessariamente da un’attività connessa ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 2 del d.lgs. n. 4/2012, quale la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, deve essere comunque prima preordinata e poi indirizzata concretamente allo sbocco sul mercato. Il concetto di “professionalità” è richiamato anche dalla normativa previdenziale (vds. art. 1 della l. n. 250/1958, dedicata alle “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che delimita l’ambito di applicazione a coloro che, in forma cooperativa o in proprio, esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, e art. 4 della l. n. 413/1984, dedicato al “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”).
L’indebito incremento del reddito di un’impresa di pesca che non ha patito i sacrifici oggetto del ristoro in esame per non essere stata privata della possibilità di pescare nella propria zona abituale, o, a maggior ragione, la percezione di un generico beneficio finanziario slegato da un’attività di impresa, determina la violazione del rapporto di servizio che s’instaura tra il percettore del contributo e l’Erario, volto alla conservazione di un’attività imprenditoriale in un’area altrimenti negletta a causa della scelta di soddisfare esigenze ritenute dallo Stato superiori rispetto a quelle dello sviluppo economico e occupazionale del territorio sardo.
La Procura ha rappresentato in particolare che, dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che il sig. CU SA, titolare dell’omonima impresa individuale di pesca e armatore dell’imbarcazione “Santa Rosalia” OS1291, di mt. 5,36 con motore entrobordo di 20hp, iscritta al Registro Navi minori e galleggianti di Oristano, avrebbe percepito i detti indennizzi per gli anni dal 2019 al 2021.
Nelle domande di accesso ai contributi il prevenuto ha dichiarato di aver condotto l’esercizio abituale della pesca nella zona di mare compresa tra Capo Pecora e Capo San Marco, nelle acque marine del Comune di Arbus, con luogo di ormeggio in Gutturu Flumini, e di aver subito, pertanto, le limitazioni dovute alle esercitazioni militari presso il poligono di Capo Frasca e che il natante è stato in armamento dal 18 gennaio 2019.
Nei Ruolini di equipaggio allegati alle domande, per il periodo considerato, sono indicati, oltre a CU SA, IS TO e CU RO.
Secondo la prospettazione attorea, CU SA avrebbe attestato falsamente il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici in questione.
In primo luogo, CU RO e IS TO non erano iscritti all’INPS come lavoratori dipendenti di CU SA negli anni in cui compaiono nei Ruolini dell’equipaggio prodotti per l’accesso ai contributi, con violazione del comma 2 dell’art. 3 del citato Protocollo d’intesa integrativo del 2016.
Inoltre, CU SA ha intrapreso l’esercizio dell’attività di pesca solo agli inizi del 2019 (come risulta dalla domanda di contribuzione per l’annualità 2019), pertanto, non avrebbe rispettato il requisito di cui al comma 3 dell’art. 3 del Protocollo disciplinante la materia, che impone un minimo di 120 giorni di navigazione nell’area militare nel biennio antecedente alla prima domanda di accesso ai contributi.
A ciò si deve aggiungere l’esiguità di documentazione comprovante la pesca nel periodo della contribuzione: la Guardia di Finanza, sulla base delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni del sig. CU, ha reperito soltanto nove fatture di vendita.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, per la Procura si deve accertare la responsabilità di CU SA per l’indebita percezione dei contributi di cui al combinato disposto degli artt. 332 e 325, comma 15, d.lgs. n. 66/2010, con correlato danno per l’Erario, di euro 91.725,02 (come da certificazioni del Comune di Arbus).
Secondo la prospettazione attorea, la condotta dannosa in considerazione sarebbe connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione documentale dei requisiti, in realtà assenti, per l’ottenimento di benefici pubblici non dovuti.
Il sig. CU è stato invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 C.G.C..
Con atto del 22 luglio 2024, la difesa dell’invitato ha sostenuto che sussistevano i requisiti legittimanti l’ottenimento del contributo, considerata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’ente istruttore e la genericità e la difficile interpretazione del Protocollo d’intesa.
Tuttavia, le argomentazioni svolte non sono state ritenute idonee, dalla Procura, a superare la necessità dell’azione erariale, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.
L’ufficio requirente ha, infatti, replicato che, in merito alla mancata iscrizione all’INPS degli imbarcati, il sig. CU ha dichiarato espressamente di aver arruolato i membri dell’equipaggio con contratto ai sensi dell’art. 330 del Codice della navigazione, ossia con un ordinario contratto di lavoro del settore della pesca, avente quale peculiarità la deroga alla forma scritta, consentita per l’arruolamento nelle navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate; tanto dicasi per IS TO, che CU ha dichiarato di aver arruolato dal 18 gennaio 2019; a conferma, compare la dicitura “contratto verbale” nei ruolini d’equipaggio, con chiaro riferimento al dettato di cui all’art. 330 del Codice della navigazione.
Con riguardo al requisito dei 120 giorni, neppure un principio di prova contraria sarebbe stato allegato dal sig. CU a superamento della prova costituita dal numero di fatture emesse nel periodo considerato visto che l’asserita natura cumulativa di detta documentazione giustificativa non può essere in alcun modo desunta dal contenuto della stessa, né può essere ragionevolmente ammissibile considerata l’alta deperibilità del pescato; inoltre, alcuna prova sarebbe stata fornita dalla difesa circa l’asserita avvenuta distribuzione del pesce tra gli imbarcati o il consumo familiare.
Non rileverebbero neppure le peculiarità della complessa e rischiosa attività della pesca e della vendita dei suoi frutti ai fini della corretta destinazione di risorse pubbliche a sostegno di un settore delicato da tutelare, ma secondo criteri e finalità prescelti dal Legislatore, non genericamente afferenti a un generalizzato supporto dello stesso.
Infine, alcun rilievo potrebbe assumere la mancata richiesta di documentazione integrativa o rettificativa da parte dell’amministrazione, posto che soltanto grazie alle indagini della Guardia di Finanza, condotte con sopralluoghi in loco, acquisizione di documentazione INPS ai fini di un controllo incrociato, audizione del soggetto interessato e confronto con altre richieste di contribuzione da parte degli imbarcati, è stato possibile accertare la carenza dei requisiti dichiarati dal convenuto.
Il sig. SA CU si è costituito in giudizio a ministero dell’Avvocato Monia CU con memoria depositata il 30 giugno 2025, nella quale, con riferimento alla contestata violazione dell’art 3, comma 2, del Protocollo di intesa per la mancata iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi, sia per il titolare dell’impresa, che per il personale imbarcato, la difesa ha richiamato l’art. 332 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, laddove, per quel che rileva, al comma 6 è dato leggere testualmente: “La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.” Dal tenore letterale del disposto richiamato, aldilà delle condizioni contenute nel Protocollo d'Intesa che ha natura di atto di indirizzo politico-amministrativo, si evince che la legge contempla e non esclude la possibilità che gli indennizzi siano riconosciuti anche a favore di lavoratori autonomi, per i quali la misura dell’indennizzo è ragguagliata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti.
La difesa ha, poi, osservato che la domanda del sig. CU è stata presentata su un modulo prestampato, predisposto dall’amministrazione che, per gli imbarcati, fa esclusivo riferimento alla condizione di imbarcato e non anche alla natura del rapporto di lavoro tra armatore e imbarcati. D’altra parte, nella prima istanza il sig. CU, anziché compilare il modulo predisposto dal Ministero, ha allegato le dichiarazioni rese dallo stesso armatore e dal IS, titolare di partita iva n. 03837220924, dalle quali, in modo inequivocabile, si evince che tra gli stessi vi era un rapporto di lavoro autonomo, “alla pari” senza alcun vincolo di subordinazione.
Le domande inoltrate dal sig. CU per l’erogazione degli indennizzi sono state oggetto di attenta verifica istruttoria da parte del competente ufficio del Comando Militare Esercito Sardegna. Evidentemente l’ufficio preposto ha correttamente inquadrato il rapporto tra il sig. CU e gli imbarcati nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo, dovendo in difetto procedere alla richiesta di integrazione della documentazione afferente al rapporto di lavoro subordinato a pena di diniego dell’accoglimento della domanda.
Nella memoria è evidenziato che, negli anni oggetto di accertamento, il sig. SA CU ha svolto la sua attività di pesca con l’ausilio dei componenti dell'equipaggio IS TO, domande 2019-2020-2021, collaboratore autonomo, e CU RO, figlio del convenuto, per pochi mesi, domanda 2021, in qualità di collaboratore nell’impresa familiare, ripartendo, come da intese, quanto ricavato dalla pesca e gli indennizzi di loro spettanza (pesca alla parte).
Nella prima istanza (2019) il sig. CU e il sig. IS TO hanno depositato una dichiarazione sottoscritta da entrambi dalla quale si evince chiaramente che si tratta di lavoro autonomo. Successivamente è stato utilizzato il modulo di dichiarazione fornito e predisposto dall’amministrazione erogante, ma è fuor di dubbio che il sig. CU abbia semplicemente attestato l’identificazione dei soggetti imbarcati e la qualifica o specializzazione corrispondente o affine (al rapporto di lavoro subordinato), come espressamente previsto dal richiamato art. 332 D.lgs. 15 marzo 2010 n.66.
La circostanza che gli altri collaboratori si siano eventualmente resi inadempienti nel versamento delle somme dovute agli enti assicurativi e/o previdenziali non sarebbe certamente imputabile al convenuto, che ha correttamente destinato le somme percepite a titolo di indennizzo, tramite il Comune di Arbus, che ha effettuato le relative trattenute quale sostituto di imposta, al personale imbarcato.
Richiedere al sig. CU il rimborso dell’intero importo compreso quello destinato agli imbarcati, neppure coinvolti nel presente giudizio, al lordo delle imposte versate e delle trattenute di legge, costituirebbe quanto meno un’ipotesi di arricchimento senza causa della pubblica amministrazione.
In merito al mancato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca nelle zone interessate nei due anni precedenti alla richiesta di indennizzo, la difesa ha osservato che il convenuto, con domanda datata 30/01/2020 (decorsi ampiamente 120 gironi dalla presentazione della domanda), ha presentato la richiesta di liquidazione degli indennizzi relativa all’anno 2019 e ha correttamente compilato la domanda su modulo prestampato predisposto dal Ministero, indicando fedelmente tutti i dati relativi all’attività di pesca e specificando i dati della licenza di pesca, la data di rilascio e la costituzione dell’impresa individuale. Ne consegue che, al momento della presentazione della domanda di liquidazione degli indennizzi per l’anno 2019, che rappresenta per il CU la prima istanza di accesso al beneficio, era decorso il termine di 120 giorni per lo svolgimento dell’attività di pesca.
Inoltre, SA CU era già iscritto come pescatore marittimo e negli anni precedenti ha sempre operato come imbarcato presso altre imprese, pertanto, ha sempre svolto detta attività negli anni antecedenti alla domanda.
Nessuna falsa dichiarazione e/o attestazione è stata resa dal sig. CU al fine di ottenere indebitamente il beneficio erogato tramite le distinte domande di liquidazione inviate al Comando Militare Esercito Sardegna. Del pari, alcuna omissione sarebbe imputabile al convenuto che ha correttamente allegato tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda che, peraltro, nulla prevedeva o imponeva riguardo all’esibizione delle fatture emesse.
Infine, con riferimento agli anni 2020 e 2021 nella memoria sono richiamate le devastanti conseguenze conseguenti alla diffusione della pandemia anche in materia di esercizio di pesca.
Nel libello difensivo, inoltre, si fa presente che nessuna falsa dichiarazione è stata resa dal signor CU sul luogo in cui la sua barca veniva ammainata, non potendo essere diversamente ancorata non disponendo la località marina di Arbus di un porticciolo o in alternativa di strutture fisse come un pontile o un molo in cui ormeggiare la barca in mare. Tenere le piccole imbarcazioni ormeggiate in mare significherebbe esporle alla distruzione in caso di violente mareggiate. Del tutto irrilevante appare, dunque la circostanza che all’esito dei sopralluoghi degli agenti della Guardia di Finanza, nella dichiarata località di ormeggio (Gutturu e Flumini), l’imbarcazione di proprietà del signor CU risultasse “alata su un carrello privo di targhe o segni distintivi” e non ormeggiata in acqua.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la difesa ha evidenziato che occorrerebbe esaminare le singole domande di liquidazione che hanno dato avvio ad autonomi procedimenti istruttori ai sensi della L. n. 241/1990 e che sono confluite, a seguito di apposita istruttoria e procedimento amministrativo, nell’erogazione di autonomi benefici, e bisognerebbe distinguere i requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennizzo in favore dell’armatore da quelli richiesti per l’indennizzo in favore degli imbarcati, mentre nella citazione si fa una contestazione cumulativa.
Tra l’altro, tutte le contestazioni sollevate dalla Procura, sulla base delle “presunzioni” effettuate dalla Guardia di Finanza, erano già evincibili, perché ampiamente documentate nelle domande di liquidazione presentate dal sig. CU, sin dal 2020 per l'anno 2019.
Ai sensi della L. n. 241/1990 incombeva pertanto sull’ente erogante il controllo sui documenti allegati alle relative domande. E ciò invero, ha fatto l’ente erogante, come si evince dalle richieste istruttorie allegate dalla Guardia di Finanza alle singole domande di liquidazione.
In ogni caso, la negligenza o l’omesso controllo da parte di chi ne aveva l’onere non può configurarsi come una responsabilità in capo a chi ha semplicemente proposto una domanda, allegando documentazione veritiera atta a consentire il controllo sull’esistenza dei requisiti e l’ha vista accolta da chi aveva piena discrezionalità di accoglimento o rigetto.
Di conseguenza, secondo la difesa sarebbe del tutto assente, sia l'elemento soggettivo del dolo, che della colpa grave, avendo tenuto il sig. CU una condotta informata al canone di diligenza e al principio di buona fede. Il convenuto avrebbe, infatti, fatto legittimo affidamento sulle specifiche competenze giuridiche dell'organismo preposto. Emergerebbe, altresì l’assenza del nesso di causalità tra la condotta contestata posta in essere dal sig. CU, che in concreto è costituita dalla compilazione di un modulo di domanda predisposto dall’amministrazione e dall’allegazione della copia dei documenti richiesti, e il danno a lui erroneamente attribuito per l’indebita percezione.
Considerato che nel vademecum di compilazione della domanda si afferma che l’assenza dei documenti da allegare comporta il rigetto della domanda, l’Ente che ha istruito la domanda ha evidentemente ritenuto sussistere il diritto all’indennizzo dell’imbarcato sulla base del dato oggettivo dell’imbarco e dell'effettività dell'attività svolta e non sulla base della qualificazione del rapporto con l’armatore. Lo stesso Protocollo d’intesa nulla prevede sul rapporto di lavoro dell’imbarcato e menziona la copertura assicurativa e previdenziale con riferimento al solo armatore-richiedente.
Le somme di spettanza dei collaboratori imbarcati, come risulta dagli atti di indagine, sono state tutte regolarmente corrisposte agli stessi. Né può ascriversi a dolo dell’armatore la dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che l’imbarcato è stato assunto con contratto verbale ai sensi del codice della navigazione. Infatti, la suddetta dichiarazione (già predisposta dall’Ente erogatore) può, al limite, aver indotto in errore l’armatore, il quale ha inteso dichiarare che, in deroga alla forma scritta e all’atto pubblico, con accordi verbali erano stati stipulati contratti di imbarco tra armatore e imbarcati, con individuazione ciascuno della propria mansione e ruolo “affine”.
Inoltre, ove si ritenga sussistere il rapporto di servizio tra PA e armatore, dovrebbe altresì ritenersi sussistente il rapporto di servizio di secondo livello con l’imbarcato. Ma vi è di più. Anche ove si ritenesse la responsabilità dell'armatore con riferimento all’erogazione della quota di indennizzo spettante all’imbarcato, la richiesta di restituzione dovrebbe limitarsi a detto importo e non all’intero contributo erogato e la richiesta di restituzione andrebbe avanzata in concorso con il soggetto che effettivamente l’ha percepita (l’imbarcato). Ipotesi diverse farebbero emergere una responsabilità di tipo oggettivo in capo al solo armatore.
In conclusione, nella memoria si chiede: nel merito, di rigettare integralmente la domanda della Procura; in via subordinata, mediante l’esercizio del relativo potere, di ridurre al minimo l’eventuale addebito posto a carico del convenuto, con ogni consequenziale pronuncia di legge; in via di ulteriore subordine, nell’ipotesi di ritenuto accertamento dell’assenza di requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o in concorso con l’ente preposto all’erogazione; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria, si deduce prova per testi come indicato alle pagine 12 e 13 della memoria.
Il 15 luglio 2025 la difesa ha depositato l’atto costitutivo dell’impresa familiare.
Il 17 luglio 2025 il patrocinatore, a sostegno del compimento dei 120 giorni di navigazione nel biennio antecedente alla presentazione della domanda relativa agli indennizzi, ha depositato domande attestanti l’imbarco di CU SA presso l’armatore LI CU nel periodo di interesse.
All’udienza del 17 settembre 2025 il P.M. ha ricordato che le eccezioni relative a giurisdizione, responsabilità esclusiva dell'armatore e configurazione della natura subordinata dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 330 del codice della navigazione sono state oggetto di analisi da parte di questa Sezione su casi sostanzialmente identici e si è opposto alle acquisizioni testimoniali ritenendole irrilevanti ai fini del decidere.
In relazione al requisito dei 120 giorni, la Procura ha richiamato il ragionamento svolto da questa Sezione in merito allo slittamento dello stesso rispetto alle annualità successive, sviluppato al fine di riconoscere il requisito per annualità ulteriori rispetto a quella iniziale.
Per il resto, la Procura ha richiamato le considerazioni svolte nell'atto di citazione, pur nella consapevolezza della delicatezza della materia, e ha confermato le conclusioni come in atti.
L’Avvocato Monia CU ha dichiarato che, pur non disconoscendo l'indubbio pregio giuridico dell'interpretazione del Protocollo d'intesa fornita dalla Procura e dalla Corte, tuttavia la medesima interpretazione non era stata adottata anche da chi doveva istruire le domande, come si evincerebbe dall’analisi dei documenti allegati alla domanda stessa.
La difesa ha sostenuto che nella materia di cui si discute vi sia una difficoltà interpretativa nota a tutti, soprattutto in assenza di un bando regolatore; l’unico strumento conoscitivo di cui poteva disporre il convenuto era il vademecum di compilazione della domanda dove l’interpretazione dei requisiti adottata diverge da quella propugnata dalla Procura.
Il bando, qualora si adotti un’interpretazione letterale, riconosce, ad avviso della difesa, quali destinatari degli indennizzi i pescatori, ossia qualunque persona che svolga un'attività di pesca e che sia iscritta negli uffici circondariali marittimi.
Il patrocinatore ha sostenuto che la prassi applicativa aveva a oggetto la verifica dell’iscrizione dei pescatori nei registri circondariali marittimi allegati alle domande e nessun altro adempimento, e che il convenuto era pescatore dal 2012 e la documentazione allegata era veritiera.
Di conseguenza, o chi era preposto alla verifica ha omesso i controlli, oppure i requisiti sono stati interpretati in modo difforme rispetto all’interpretazione proposta dalla Procura.
Il solo fatto oggettivo di aver ottenuto contributi senza aver rilasciato false attestazioni non può essere inteso quale indice di responsabilità in assenza di dolo o colpa grave.
La difesa ha riconosciuto che la Corte dei conti ha cercato di disvelare la complessità della materia e ha richiamato sul punto le sentenze n. 132 e 133 di questa Sezione, nelle quali sono state valutate le singole domande.
SA CU, inoltre, nel 2019 non ha utilizzato il modulo, ma ha dichiarato che il rapporto era di lavoro autonomo e sulla base dell’interpretazione letterale del Protocollo, in quanto iscritto come pescatore marittimo dal 2012, aveva i requisiti per l’accesso agli indennizzi.
In merito alle dichiarazioni rese, il difensore ha evidenziato che il convenuto è stato sentito dalla Guardia di Finanza senza assistenza legale.
La difesa ha ricordato che il dato normativo, art. 332 Cod. Ord. Militare, riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi a condizione che, ai fini della quantificazione della liquidazione, venga indicata la categoria affine o similare e ha richiamato la sentenza n. 109 di questa Sezione.
L’art. 332 è la ragion d’essere delle certificazioni allegate dai pescatori, dove si dà atto della presenza di contratti verbali e delle qualifiche assegnate e a tali certificazioni si dovrebbe attribuire valore giuridico, in quanto necessarie per individuare la qualifica del pescatore ai fini della quantificazione della liquidazione.
Il patrocinatore ha, quindi, insistito sull’opportunità che si distinguano gli indennizzi dell’armatore da quelli degli imbarcati, poiché sarebbe emerso che in alcuni casi i requisiti esistevano per gli armatori e non per gli imbarcati o viceversa, ritenendo non condivisibile l’eventuale condanna cumulativa all'intero.
In relazione al requisito dei 120 giorni, la difesa ha osservato, altresì, che il requisito in parola non è stato oggetto di una vera e propria dichiarazione, ma si tratterebbe di un dato desumibile.
L’Avvocato Monia CU ha precisato che, nei due anni precedenti, non avendo la disponibilità di una barca e di attrezzatura propria, il convenuto era imbarcato presso altri armatori, svolgendo pur sempre attività di pesca, e che il Protocollo non specifica la necessità della qualifica di armatore, ma, in via generale, individua quali destinatari degli indennizzi i pescatori o, meglio, qualunque persona che svolga attività di pesca.
Ha, quindi, ribadito l’effettiva presenza dei requisiti per accedere agli indennizzi, ritenendo non imputabile ai pescatori l’eventuale errata interpretazione data al Protocollo e sottolineando la necessità di un’interlocuzione con il Ministero competente per dirimere definitivamente la questione.
In sede di replica, il P.M. ha precisato di aver esaminato le singole domande e le singole posizioni degli imbarcati, anche attraverso l’acquisizione di ulteriore documentazione, quando non immediatamente prodotta dalla Guardia di Finanza, che ha condotto un'indagine di ampie dimensioni.
In relazione al requisito dei 120 giorni, poi, l’attività richiesta non è da intendersi come semplice attività di pesca, ma deve esserci prova dell’effettivo esercizio della stessa. L’ufficio requirente ha evidenziato, altresì, che la prova è semplificata, considerate le dimensioni del natante, e che ha ritenuto di non contestare il requisito quando c'era anche un minimo appiglio sull’esistenza del pescato.
In ordine all’esercizio del potere riduttivo, il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Collegio.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all’esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un’eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).
Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024, sentenza n. 109 del 2025), è d’uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che “Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l’esercizio di un’impresa economica di pesca, sia l’avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.
L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.
Gli indennizzi sono diretti a sostenere l’attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza).”
In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.
Venendo al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.
In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, nota prot. n. 186418 del 21 ottobre 2023, come integrata con nota n. 89607 del 17 maggio 2024 e come rettificata con nota n. 97124 del 29 maggio 2024, si deduce che il sig. CU ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.
In particolare, viene in evidenza la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con l’imbarcazione “Santa Rosalia” OS1291, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo. Dall’istruttoria svolta sono state reperite: - una fattura del 2019 relativa a merce pescata il 10 e il 12 ottobre 2019 (totale imponibile 832 euro), una del 2020 relativa alle giornate del 12 e 13 dicembre 2020 (totale imponibile 843 euro), una del 2021 relativa alle giornate del 18 e 22 dicembre 2021 (totale imponibile 664 euro), nei confronti della Soc. DAFNE SAS di RU ER & C. di Arbus, mentre altre tre sono state emesse nel 2022 per conferimenti avvenuti oltre il periodo oggetto di discussione; - una fattura del 2019 relativa a merce pescata il 16, il 19 e il 21 ottobre 2019 (totale imponibile 582 euro), una del 2020 relativa alle giornate del 17 e 18 dicembre 2020 (totale imponibile 587 euro), una del 2021 relativa alle giornate del 5, 12 e 18 dicembre 2021(totale imponibile 719,50) nei confronti di NO LA titolare della pescheria “Le meraviglie del mare” di Arbus.
Occorre, inoltre, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo (2019) e non alla data della domanda (30 gennaio 2020).
In questo caso, l’attività di impresa è iniziata il 16 gennaio 2019; la licenza di pesca per l’imbarcazione “Santa Rosalia” OS1291 è del 31 maggio 2019, mentre l’attestazione provvisoria è del 3 gennaio 2019.
Appare, quindi, evidente, che l’impresa individuale non abbia potuto svolgere attività di pesca professionale nei due anni precedenti per il numero di giornate richiesto.
La difesa ha rappresentato le difficoltà e le incertezze che condizionano l’attività della pesca, nonché la presenza della pandemia da COVID 19 che ha interessato parte del periodo in esame, oltre alla circostanza che gli accordi tra SA CU e il personale imbarcato prevedevano la divisione del pescato tra gli stessi.
Orbene, il numero delle giornate nelle quali risultano i conferimenti del pescato e, soprattutto l’esiguità dello stesso, che si rileva dalle fatture esibite, appaiono incompatibili con l’attività di pesca professionale, che è alla base del riconoscimento degli indennizzi, oltre al fatto che risalgono agli ultimi mesi del 2019 e non agli anni precedenti.
Con riferimento alla regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi, per i marittimi imbarcati il convenuto aveva dichiarato che si trattava di dipendenti assunti con contratto verbale ai sensi dell’art. 330 del codice della navigazione.
Mentre appare corretto quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, ossia che il Protocollo d’intesa riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi nella misura rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine, tuttavia, nel caso in esame, appare difficile sostenere che il sig. CU e gli imbarcati svolgessero attività di pesca professionale marittima, prerequisito per ottenere le misure di indennizzo.
La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l’armatore dell’imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest’ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall’Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.
Alla luce degli elementi sopra delineati appare irrilevante la circostanza che l’imbarcazione fosse ormeggiata o posta su un carrello a terra.
Il Collegio ritiene, quindi, di non dover ammettere la prova per testi dedotta dalla difesa alla luce della presenza di prove sufficienti a supportarne la decisione.
Per quanto riguarda il quantum del danno, il sig. SA CU in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale deve essere considerato responsabile del danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici in questione, come indicato in citazione e risultante dagli accertamenti della Guardia di Finanza, tenendo conto che si tratta di importi al lordo alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nella sentenza n. 13/QM del 2021 alla cui motivazione si fa integrale rimando, hanno stabilito il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del D.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al sig. SA CU, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Impresa individuale, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di euro 91.725,02.
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna SA CU in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 91.725,02 (novantunomilasettecentoventicinque/02), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 74,47 (diconsi euro settantaquattro/47).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 03/12/2025 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus