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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 17663 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/05/2024 e vertente
TRA
) , nata a BENI (BOLIVIA) in [...] Parte_1 C.F._1
06/12/1983 rappresentata e difesa dagli Avv. MARINGOLO ARES AYMO e LOGLISCI
UGO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a IE AP (BR) in [...] CP_1 C.F._2
29/08/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. MONACO EZIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale dei minori Avv. NADIA BRISTOT Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
24/5/2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
NEL MERITO pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti
CONDIZIONI
1) le parti provvederanno reciprocamente al loro mantenimento e nulla pretenderanno vicendevolmente essendo, allo stato attuale, economicamente autonomi;
2) la casa familiare con quanto l'arreda ubicata in Milano alla Via Pietro Nenni nr. 8, condotta in locazione con contratto intestato al OR , dovrà assegnata alla ORa CP_1
che ci vivrà con i figli;
Parte_1
3) i figli , , e , preso atto dell'ordinanza resa dal Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 per i Minorenni con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle sole attività delegate ai Servizi Sociali ed a quanto emerso relativamente all'atteggiamento del padre nei confronti dei figli (come verbalizzato dai servizi sociali nelle varie relazioni), dovranno essere affidati in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare alla stessa assegnata, ovvero in via subordinata congiuntamente ad entrambi i genitori (cioè, in regime di affidamento condiviso dei figli). Si chiede comunque di mantenere attivo, finché sarà ritenuto necessario, il supporto dei servizi sociali.
4) relativamente al diritto di visita del padre, si chiede che il Tribunale voglia stabilire giorni, orario, eventuale pernottamento, in funzione di quanto i Servizi Sociali andranno a relazionare
(come già richiesto dal Tribunale per i Minorenni) anche in merito alle capacità di esercitare la responsabilità genitoriale da parte del OR;
CP_1
5) stabilire in ogni caso modalità di frequentazione del padre anche per i periodi festivi, estivi e quant'altro connesso.
6) stabilire un mantenimento a carico del OR in favore dei figli pari ad euro 2.000,00 CP_1 mensili per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese (ciò anche in funzione del fatto che il OR ha lasciato l'abitazione familiare lasciando però il figlio CP_1
che dovrà essere accudito dalla ORa;
dunque si chiede un adeguamento Per_5 Pt_1 dell'assegno mensile anche in via provvisionale finché non verrà trasferito presso Per_5 la casa paterna;
si precisa che necessita di assistenza h24 con professionisti e che il Per_5
OR percepisce tutte le indennità in favore del figlio come indicate in ricorso – CP_1
1300+900); stabilire dunque un mantenimento di euro 1.000,00 mensili dal giorno in cui si traferirà presso la casa paterna. Per_5
7) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla ORa Parte_1 come anche l'indennità di accompagnamento erogata in favore di nonché il Per_4 contributo Regionale per la sua disabilità;
8) ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura percentuale del 50%, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il protocollo del
Tribunale di Milano;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente: nel merito:
- pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi Sigg.ri e CP_1 Parte_1
, uniti con matrimonio civile in Milano in data 29.8.2015 (atto n. 1302, parte 1, anno
[...]
2016);
- nel rispetto di quanto disposto con ordinanza 23.4.2024 dal Tribunale per i Minorenni di
Milano (circa la limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed il conseguente affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Milano), affidare congiuntamente ai Sigg.ri CP_1
e i figli minori , e;
[...] Parte_1 Per_3 Per_2 Per_4
- affidare la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
Per_1
- assegnare al Sig. la casa coniugale (sita in Milano, Via Pietro Nenni n. 8); CP_1
- collocare i figli , e presso la madre ( ), la quale Per_2 Per_3 Per_4 Parte_1 dovrà reperire una diversa abitazione, di cui il padre contribuirà al pagamento del canone di locazione mensile nella misura del 50%;
- collocare la figlia presso una struttura idonea designata dai Servizi Sociali, in Per_1 funzione dell'affidamento agli stessi della minore;
- stabilire adeguato e calibrato calendario di visite dei figli;
- in funzione di quanto disposto dal Giudice con ordinanza 13.11.2024, prevedere per il Sig.
un contributo al mantenimento dei figli , , e CP_1 Per_2 Per_3 Per_4
, nella misura dell'importo mensile di EURO 100,00.= (centocinquanta/00) per Per_1 ciascun figlio e/o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da corrispondersi mediante bonifico bancario, in via anticipata entro il 15° giorno di ogni mese;
- prevedere la suddivisione al 50% tra i Sigg.ri e delle CP_1 Parte_1 spese scolastiche, mediche, sia ordinarie che straordinarie, dei figli , , Per_2 Per_3
e ; Per_4 Per_1
- prevedere la suddivisione al 50% tra i Sigg.ri e degli CP_1 Parte_1 assegni familiari.
Precisazione delle conclusioni per curatore speciale:
Nel merito in via principale
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- confermare il decreto del TM in data 23 aprile 2024, e dunque anche l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Milano o al diverso Servizio dell'ente territoriale che dovesse divenire competente in ragione di un mutamento della residenza abituale dei minori stessi;
- collocare i figli minori prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare alla stessa già assegnata con decreto del Tribunale di Milano del 14.11.2024;
- confermare tutti gli altri provvedimenti del richiamato decreto del Tribunale di Milano del
14.11.2024;
- qualora rimanesse nella casa coniugale e se ne prendesse cura Per_5 Parte_1
, stabilire un maggiore contributo economico a carico del padre al fine di non arrecare
[...] pregiudizio economico ai minori , , e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 29/8/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2016 -N 1302- P I) con , CP_1 dalla cui sono nati in data 20/12/2008, in data 14/9/2013, in data Per_1 Per_3 Per_2
2/9/2015, in data 24/1/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Per_4 separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/5/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 30/10/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari anche per gli aspetti istruttori ed ha rinviato, per verifica del procedimento, alla successiva udienza del giorno
11/3/2025.
Alla predetta udienza, sul sostanziale accordo di tutte le parti, il Giudice delegato assegnava i termini di legge e fissava udienza di rimessione in decisione.
La causa veniva rimessa al collegio in data 29/5/2025.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 9/07/2025.
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore de figli minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
La responsabilità genitoriale
Al momento dell'esordio del procedimento era stato emesso decreto da parte del TM in data
23/4/2024 con il quale era stata limitata la responsabilità genitoriale delle parti limitatamente agli incarichi di indagine ed educativi in favore dei minori e di in particolare. Il Per_1 provvedimento era motivato da problematiche comportamentali della figlia maggiore, dalla conflittualità delle parti e dal fatto che non erano state assunte iniziative di separazione.
Il Giudice delegato ha provvisoriamente confermato il provvedimento del TM con il seguente provvedimento: [1]. La responsabilità genitoriale è regolata dal decreto del TM 23 aprile 2024 (ferma restando l'attuale competenza giurisdizionale del TO) al quale lo scrivente intende riportarsi.
Il tema che necessita di una decisione immediata è quello del collocamento dei minori e della correlata assegnazione della casa. Sembra abbastanza pacifico che, della prole, si occupi prevalentemente la madre. Il padre lavora con turni di notte, sette giorni su sette.
Peraltro, la relazione tra e il padre è decisamente complessa. La minore, già Per_1 passata per una comunità, ha verbalizzato un atteggiamento denigrante da parte del padre;
atteggiamento confermato dalle dichiarazioni paterne innanzi allo scrivente (il padre ha raccomandato l'inserimento in comunità, non riponendo alcuna fiducia nella figlia e nella madre e peraltro assumendo un atteggiamento contraddittorio rispetto al generale “fastidio” mostrato rispetto all'intervento dei servizi). Ovviamente il tribunale non intende svalutare i serissimi problemi comportamentali della minore e, probabilmente, anche l'impotenza materna nel contenerli. Tuttavia, sia il servizio NPI che i servizi sociali ritengono preferibile, allo stato, mantenere in casa. Per_1
Soprattutto, la ragazza è già fuggita più volte dalla comunità e, tenuto conto, che le comunità educative non hanno una funzione contenitiva e di controllo, insistere con il collocamento sarebbe vieppiù inutile.
Presso l'abitazione coniugale vive anche altro figlio del signor , il quale è affetto CP_1 da grave disabilità, con necessità di assistenza costante. La situazione è chiaramente drammatica. Tuttavia, nel presente giudizio, lo scrivente deve tutelare il preminente interesse dei minori sottoposti alla giurisdizione del tribunale ordinario. E questo interesse, come chiaramente esplicitato dalle indagini sociali, è quello di rimanere nell'abitazione attuale. Quindi, alla madre andrà assegnata la casa.
Con sentenza in data 12/6/2025 il TM ha dichiarato la propria incompetenza in favore del presente TO.
Le valutazioni sono state effettuate tutte, così come è in atto il percorso educativo. Si legge nella ultima relazione del Consultorio del 20 febbraio 2025 che l'intervento educativo, di cinque ore settimanali è stato accolto positivamente sia dai genitori che dai minori. Le osservazioni degli educatori sono positive sia nei confronti di entrambi i genitori che si mostrano capaci di gestire i figli nelle loro diversità e di mantenere un clima familiare positivo. I problemi di maggiore portata sono sicuramente quelli di , la quale ha Per_1 manifestato e manifesta comportamenti disfunzionali connotati anche da uso di sostanze (cfr. rel Serd 27/2/2025). Tuttavia i genitori e la madre in particolare, sono ben consci di questi problemi e collaborano attivamente con il servizio.
Altro problema strettamente pratico che ha caratterizzato il giudizio è stato quello relativo all'abitazione coniugale. Come noto, il signor ha altro figlio con grave CP_1 Per_5 disabilità che vive, con assistenza necessaria praticamente costante, presso l'abitazione familiare. Il tribunale si rende ben conto che l'abitazione è un presidio per questo ragazzo e che l'uscita del padre – stante la difficoltà nel trasferire anche il ragazzo – comporta la necessità, per la ricorrente, di assistere costantemente. Per_5
Purtroppo questi problemi non possono essere risolti dal tribunale. La soluzione ottimale sarebbe chiaramente quella di un intervento sociale che mettesse a disposizione di Per_5
e del padre una casa compatibile con lo stato del ragazzo.
Fatte queste premesse, il TO ritiene che non vi sia necessità di conservare le limitazioni indicate dal TM. Ciò anche per la ragione che qualunque intervento disposto dal tribunale sui minori deve avere comunque luogo in ogni caso a prescindere dal consenso dei genitori.
Per tali ragioni, si ritiene di potere disporre affido condiviso con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione.
Quanto alle frequentazioni paterne, il Giudice delegato aveva delegato ai servizi sociali la redazione di un calendario, in accordo con i genitori e tenendo conto della combinazione dei rispettivi impegni lavorativi. I servizi hanno specificato, a febbraio, che questa delega non è stata espletata per la semplice ragione che, a quel momento, non si era ancora verificata l'uscita di casa del padre. Il resistente, come riferito dalla ricorrente, ha effettivamente lasciato l'abitazione e quindi deve rimanere valido l'incarico.
Naturalmente, deve proseguire l'intervento educativo. La situazione della famiglia e di in particolare andrà attentamente monitorata, insistendo anche per la presa in carico Per_1 stabile della ragazza presso il Serd.
Gli aspetti economici
Il giudice delegato ha così disposto:
Dal punto di vista economico, la signora lavora per con una retribuzione di CP_2 circa 1.370 euro al mese. Ella dovrà farsi carico della locazione della casa coniugale, per un costo di circa 650 euro mensili.
Il signore è guardia giurata, con circa 2.000 euro al mese. Considerando che il resistente dovrà trovare altra abitazione, si ritiene che egli debba contribuire ai figli con un importo complessivo di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra e lasciando l'assegno unico alla ricorrente.
La situazione è obiettivamente immutata. La signora chiede un notevole incremento sostanzialmente per le spese che ella deve affrontare per , rimasto con lei presso Per_5
l'abitazione coniugale. Come già detto, il mantenimento o le spese per non sono Per_5 oggetto del presente giudizio e non possono esserlo. Se la signora ritiene di sostenere delle spese nell'interesse del figlio maggiorenne del signor è in altra sede che deve reclamare CP_1 la restituzione di tali importi.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la reciproca soccombenza sulle restanti domande, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile a Milano in data 29/8/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2016 -N 1302- P I),
2) AFFIDA i figli minori , , e in modo condiviso a Per_1 Per_3 Per_2 Per_4 entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre;
3) DELEGA i servizi sociali del Comune di Milano a proseguire in tutti gli interventi di sostegno necessari – anche con riferimento all'esito delle valutazioni NPI – con specifico e ulteriore incarico di regolamentare le visite tra il padre e i figli, secondo un calendario che tenga conto degli impegni lavorativi del genitore, con prosecuzione dell'intervento educativo e costante monitoraggio del nucleo familiare nonché monitoraggio della presa in carico in collaborazione con il Pt_2 Per_1 relativo servizio;
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano, via Pietro Nenni n. 8 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese successivo al rilascio dell'abitazione coniugale;
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie determinate secondo protocollo del tribunale di Milano sottoscritto in data 10 giugno 2025;
8) COMPENSA le spese di lite;
9) CONDANNA entrambi i genitori a rifondere all'IO l'onorario del curatore speciale nella misura che sarà liquidata con separato decreto;
10) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIlano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché ai servizi sociali di Milano per quanto delegato;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/07/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/05/2024 e vertente
TRA
) , nata a BENI (BOLIVIA) in [...] Parte_1 C.F._1
06/12/1983 rappresentata e difesa dagli Avv. MARINGOLO ARES AYMO e LOGLISCI
UGO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a IE AP (BR) in [...] CP_1 C.F._2
29/08/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. MONACO EZIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale dei minori Avv. NADIA BRISTOT Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
24/5/2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
NEL MERITO pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti
CONDIZIONI
1) le parti provvederanno reciprocamente al loro mantenimento e nulla pretenderanno vicendevolmente essendo, allo stato attuale, economicamente autonomi;
2) la casa familiare con quanto l'arreda ubicata in Milano alla Via Pietro Nenni nr. 8, condotta in locazione con contratto intestato al OR , dovrà assegnata alla ORa CP_1
che ci vivrà con i figli;
Parte_1
3) i figli , , e , preso atto dell'ordinanza resa dal Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 per i Minorenni con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle sole attività delegate ai Servizi Sociali ed a quanto emerso relativamente all'atteggiamento del padre nei confronti dei figli (come verbalizzato dai servizi sociali nelle varie relazioni), dovranno essere affidati in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare alla stessa assegnata, ovvero in via subordinata congiuntamente ad entrambi i genitori (cioè, in regime di affidamento condiviso dei figli). Si chiede comunque di mantenere attivo, finché sarà ritenuto necessario, il supporto dei servizi sociali.
4) relativamente al diritto di visita del padre, si chiede che il Tribunale voglia stabilire giorni, orario, eventuale pernottamento, in funzione di quanto i Servizi Sociali andranno a relazionare
(come già richiesto dal Tribunale per i Minorenni) anche in merito alle capacità di esercitare la responsabilità genitoriale da parte del OR;
CP_1
5) stabilire in ogni caso modalità di frequentazione del padre anche per i periodi festivi, estivi e quant'altro connesso.
6) stabilire un mantenimento a carico del OR in favore dei figli pari ad euro 2.000,00 CP_1 mensili per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese (ciò anche in funzione del fatto che il OR ha lasciato l'abitazione familiare lasciando però il figlio CP_1
che dovrà essere accudito dalla ORa;
dunque si chiede un adeguamento Per_5 Pt_1 dell'assegno mensile anche in via provvisionale finché non verrà trasferito presso Per_5 la casa paterna;
si precisa che necessita di assistenza h24 con professionisti e che il Per_5
OR percepisce tutte le indennità in favore del figlio come indicate in ricorso – CP_1
1300+900); stabilire dunque un mantenimento di euro 1.000,00 mensili dal giorno in cui si traferirà presso la casa paterna. Per_5
7) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla ORa Parte_1 come anche l'indennità di accompagnamento erogata in favore di nonché il Per_4 contributo Regionale per la sua disabilità;
8) ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura percentuale del 50%, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il protocollo del
Tribunale di Milano;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Precisazione delle conclusioni per parte resistente: nel merito:
- pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi Sigg.ri e CP_1 Parte_1
, uniti con matrimonio civile in Milano in data 29.8.2015 (atto n. 1302, parte 1, anno
[...]
2016);
- nel rispetto di quanto disposto con ordinanza 23.4.2024 dal Tribunale per i Minorenni di
Milano (circa la limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed il conseguente affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Milano), affidare congiuntamente ai Sigg.ri CP_1
e i figli minori , e;
[...] Parte_1 Per_3 Per_2 Per_4
- affidare la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
Per_1
- assegnare al Sig. la casa coniugale (sita in Milano, Via Pietro Nenni n. 8); CP_1
- collocare i figli , e presso la madre ( ), la quale Per_2 Per_3 Per_4 Parte_1 dovrà reperire una diversa abitazione, di cui il padre contribuirà al pagamento del canone di locazione mensile nella misura del 50%;
- collocare la figlia presso una struttura idonea designata dai Servizi Sociali, in Per_1 funzione dell'affidamento agli stessi della minore;
- stabilire adeguato e calibrato calendario di visite dei figli;
- in funzione di quanto disposto dal Giudice con ordinanza 13.11.2024, prevedere per il Sig.
un contributo al mantenimento dei figli , , e CP_1 Per_2 Per_3 Per_4
, nella misura dell'importo mensile di EURO 100,00.= (centocinquanta/00) per Per_1 ciascun figlio e/o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da corrispondersi mediante bonifico bancario, in via anticipata entro il 15° giorno di ogni mese;
- prevedere la suddivisione al 50% tra i Sigg.ri e delle CP_1 Parte_1 spese scolastiche, mediche, sia ordinarie che straordinarie, dei figli , , Per_2 Per_3
e ; Per_4 Per_1
- prevedere la suddivisione al 50% tra i Sigg.ri e degli CP_1 Parte_1 assegni familiari.
Precisazione delle conclusioni per curatore speciale:
Nel merito in via principale
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- confermare il decreto del TM in data 23 aprile 2024, e dunque anche l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Milano o al diverso Servizio dell'ente territoriale che dovesse divenire competente in ragione di un mutamento della residenza abituale dei minori stessi;
- collocare i figli minori prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare alla stessa già assegnata con decreto del Tribunale di Milano del 14.11.2024;
- confermare tutti gli altri provvedimenti del richiamato decreto del Tribunale di Milano del
14.11.2024;
- qualora rimanesse nella casa coniugale e se ne prendesse cura Per_5 Parte_1
, stabilire un maggiore contributo economico a carico del padre al fine di non arrecare
[...] pregiudizio economico ai minori , , e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 29/8/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2016 -N 1302- P I) con , CP_1 dalla cui sono nati in data 20/12/2008, in data 14/9/2013, in data Per_1 Per_3 Per_2
2/9/2015, in data 24/1/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Per_4 separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/5/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 30/10/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari anche per gli aspetti istruttori ed ha rinviato, per verifica del procedimento, alla successiva udienza del giorno
11/3/2025.
Alla predetta udienza, sul sostanziale accordo di tutte le parti, il Giudice delegato assegnava i termini di legge e fissava udienza di rimessione in decisione.
La causa veniva rimessa al collegio in data 29/5/2025.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 9/07/2025.
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore de figli minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
La responsabilità genitoriale
Al momento dell'esordio del procedimento era stato emesso decreto da parte del TM in data
23/4/2024 con il quale era stata limitata la responsabilità genitoriale delle parti limitatamente agli incarichi di indagine ed educativi in favore dei minori e di in particolare. Il Per_1 provvedimento era motivato da problematiche comportamentali della figlia maggiore, dalla conflittualità delle parti e dal fatto che non erano state assunte iniziative di separazione.
Il Giudice delegato ha provvisoriamente confermato il provvedimento del TM con il seguente provvedimento: [1]. La responsabilità genitoriale è regolata dal decreto del TM 23 aprile 2024 (ferma restando l'attuale competenza giurisdizionale del TO) al quale lo scrivente intende riportarsi.
Il tema che necessita di una decisione immediata è quello del collocamento dei minori e della correlata assegnazione della casa. Sembra abbastanza pacifico che, della prole, si occupi prevalentemente la madre. Il padre lavora con turni di notte, sette giorni su sette.
Peraltro, la relazione tra e il padre è decisamente complessa. La minore, già Per_1 passata per una comunità, ha verbalizzato un atteggiamento denigrante da parte del padre;
atteggiamento confermato dalle dichiarazioni paterne innanzi allo scrivente (il padre ha raccomandato l'inserimento in comunità, non riponendo alcuna fiducia nella figlia e nella madre e peraltro assumendo un atteggiamento contraddittorio rispetto al generale “fastidio” mostrato rispetto all'intervento dei servizi). Ovviamente il tribunale non intende svalutare i serissimi problemi comportamentali della minore e, probabilmente, anche l'impotenza materna nel contenerli. Tuttavia, sia il servizio NPI che i servizi sociali ritengono preferibile, allo stato, mantenere in casa. Per_1
Soprattutto, la ragazza è già fuggita più volte dalla comunità e, tenuto conto, che le comunità educative non hanno una funzione contenitiva e di controllo, insistere con il collocamento sarebbe vieppiù inutile.
Presso l'abitazione coniugale vive anche altro figlio del signor , il quale è affetto CP_1 da grave disabilità, con necessità di assistenza costante. La situazione è chiaramente drammatica. Tuttavia, nel presente giudizio, lo scrivente deve tutelare il preminente interesse dei minori sottoposti alla giurisdizione del tribunale ordinario. E questo interesse, come chiaramente esplicitato dalle indagini sociali, è quello di rimanere nell'abitazione attuale. Quindi, alla madre andrà assegnata la casa.
Con sentenza in data 12/6/2025 il TM ha dichiarato la propria incompetenza in favore del presente TO.
Le valutazioni sono state effettuate tutte, così come è in atto il percorso educativo. Si legge nella ultima relazione del Consultorio del 20 febbraio 2025 che l'intervento educativo, di cinque ore settimanali è stato accolto positivamente sia dai genitori che dai minori. Le osservazioni degli educatori sono positive sia nei confronti di entrambi i genitori che si mostrano capaci di gestire i figli nelle loro diversità e di mantenere un clima familiare positivo. I problemi di maggiore portata sono sicuramente quelli di , la quale ha Per_1 manifestato e manifesta comportamenti disfunzionali connotati anche da uso di sostanze (cfr. rel Serd 27/2/2025). Tuttavia i genitori e la madre in particolare, sono ben consci di questi problemi e collaborano attivamente con il servizio.
Altro problema strettamente pratico che ha caratterizzato il giudizio è stato quello relativo all'abitazione coniugale. Come noto, il signor ha altro figlio con grave CP_1 Per_5 disabilità che vive, con assistenza necessaria praticamente costante, presso l'abitazione familiare. Il tribunale si rende ben conto che l'abitazione è un presidio per questo ragazzo e che l'uscita del padre – stante la difficoltà nel trasferire anche il ragazzo – comporta la necessità, per la ricorrente, di assistere costantemente. Per_5
Purtroppo questi problemi non possono essere risolti dal tribunale. La soluzione ottimale sarebbe chiaramente quella di un intervento sociale che mettesse a disposizione di Per_5
e del padre una casa compatibile con lo stato del ragazzo.
Fatte queste premesse, il TO ritiene che non vi sia necessità di conservare le limitazioni indicate dal TM. Ciò anche per la ragione che qualunque intervento disposto dal tribunale sui minori deve avere comunque luogo in ogni caso a prescindere dal consenso dei genitori.
Per tali ragioni, si ritiene di potere disporre affido condiviso con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione.
Quanto alle frequentazioni paterne, il Giudice delegato aveva delegato ai servizi sociali la redazione di un calendario, in accordo con i genitori e tenendo conto della combinazione dei rispettivi impegni lavorativi. I servizi hanno specificato, a febbraio, che questa delega non è stata espletata per la semplice ragione che, a quel momento, non si era ancora verificata l'uscita di casa del padre. Il resistente, come riferito dalla ricorrente, ha effettivamente lasciato l'abitazione e quindi deve rimanere valido l'incarico.
Naturalmente, deve proseguire l'intervento educativo. La situazione della famiglia e di in particolare andrà attentamente monitorata, insistendo anche per la presa in carico Per_1 stabile della ragazza presso il Serd.
Gli aspetti economici
Il giudice delegato ha così disposto:
Dal punto di vista economico, la signora lavora per con una retribuzione di CP_2 circa 1.370 euro al mese. Ella dovrà farsi carico della locazione della casa coniugale, per un costo di circa 650 euro mensili.
Il signore è guardia giurata, con circa 2.000 euro al mese. Considerando che il resistente dovrà trovare altra abitazione, si ritiene che egli debba contribuire ai figli con un importo complessivo di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra e lasciando l'assegno unico alla ricorrente.
La situazione è obiettivamente immutata. La signora chiede un notevole incremento sostanzialmente per le spese che ella deve affrontare per , rimasto con lei presso Per_5
l'abitazione coniugale. Come già detto, il mantenimento o le spese per non sono Per_5 oggetto del presente giudizio e non possono esserlo. Se la signora ritiene di sostenere delle spese nell'interesse del figlio maggiorenne del signor è in altra sede che deve reclamare CP_1 la restituzione di tali importi.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la reciproca soccombenza sulle restanti domande, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile a Milano in data 29/8/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2016 -N 1302- P I),
2) AFFIDA i figli minori , , e in modo condiviso a Per_1 Per_3 Per_2 Per_4 entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre;
3) DELEGA i servizi sociali del Comune di Milano a proseguire in tutti gli interventi di sostegno necessari – anche con riferimento all'esito delle valutazioni NPI – con specifico e ulteriore incarico di regolamentare le visite tra il padre e i figli, secondo un calendario che tenga conto degli impegni lavorativi del genitore, con prosecuzione dell'intervento educativo e costante monitoraggio del nucleo familiare nonché monitoraggio della presa in carico in collaborazione con il Pt_2 Per_1 relativo servizio;
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano, via Pietro Nenni n. 8 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese successivo al rilascio dell'abitazione coniugale;
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie determinate secondo protocollo del tribunale di Milano sottoscritto in data 10 giugno 2025;
8) COMPENSA le spese di lite;
9) CONDANNA entrambi i genitori a rifondere all'IO l'onorario del curatore speciale nella misura che sarà liquidata con separato decreto;
10) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIlano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché ai servizi sociali di Milano per quanto delegato;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/07/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai