Art. 21. Estensione ai magistrati amministrativi
della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario 1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 , si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , nonche' dei magistrati della Corte dei conti.
della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario 1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 , si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , nonche' dei magistrati della Corte dei conti.