Articolo 21 della Legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 20Articolo 22
Versione
10 agosto 2000
Art. 21. Estensione ai magistrati amministrativi
della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario 1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 , si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , nonche' dei magistrati della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 10 agosto 2000
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