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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 190/2024 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in NIGERIA, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Pt_2
D'AMICO ANTONELLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del Ministro in carica e l , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Con ricorso depositato il giorno 10.01.2024, il ricorrente come sopra identificato, ha adito il Tribunale al fine di ottenere il rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI comma 1.1 e segg., a seguito di richiesta avanzata alla Questura di in data 1.10.2022, la quale rimaneva inerte a tale richiesta. CP_2
Il si costituiva in giudizio con memoria del 01.07.2024 e Controparte_3 chiedeva il rigetto del ricorso asserendo che la comunicazione di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche, notificata all'interessato in data
14.10.2023, non è andata a buon fine, avendo la controparte trasferito la sua dimora abituale senza nulla comunicare alla Questura competente, con conseguente violazione dell'art. 6, co. 8, del T.U.I.
All'udienza del 10-7-2025, previa discussione orale della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il procuratore del ricorrente all'udienza del 12.07.204 ha chiesto dichiararsi la materia del contendere atteso che il provvedimento di diniego della protezione speciale è stato emesso e notificato al ricorrente nelle more del presente provvedimento, in data 26.04.2024. Alla luce di tanto, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese.
In via generale si deve rilevare come il giudice debba, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 2.8.2004, n. 14775; Cass. 1.4.2004, n. 6393).
Si determina, dunque, una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. 28.7.2004, n. 14194).
L'avere il ricorrente avuto conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di diniego della protezione speciale da lui a suo tempo richiesta (cfr in atti allegato), nelle more del presente giudizio (dopo l'iscrizione a ruolo del predetto), elimina le ragioni del contendere delle parti.
Spese di giudizio
Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr.
Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. non luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-7-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 190/2024 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in NIGERIA, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Pt_2
D'AMICO ANTONELLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del Ministro in carica e l , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Con ricorso depositato il giorno 10.01.2024, il ricorrente come sopra identificato, ha adito il Tribunale al fine di ottenere il rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI comma 1.1 e segg., a seguito di richiesta avanzata alla Questura di in data 1.10.2022, la quale rimaneva inerte a tale richiesta. CP_2
Il si costituiva in giudizio con memoria del 01.07.2024 e Controparte_3 chiedeva il rigetto del ricorso asserendo che la comunicazione di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche, notificata all'interessato in data
14.10.2023, non è andata a buon fine, avendo la controparte trasferito la sua dimora abituale senza nulla comunicare alla Questura competente, con conseguente violazione dell'art. 6, co. 8, del T.U.I.
All'udienza del 10-7-2025, previa discussione orale della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il procuratore del ricorrente all'udienza del 12.07.204 ha chiesto dichiararsi la materia del contendere atteso che il provvedimento di diniego della protezione speciale è stato emesso e notificato al ricorrente nelle more del presente provvedimento, in data 26.04.2024. Alla luce di tanto, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese.
In via generale si deve rilevare come il giudice debba, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto - anche d'ufficio - della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 2.8.2004, n. 14775; Cass. 1.4.2004, n. 6393).
Si determina, dunque, una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. 28.7.2004, n. 14194).
L'avere il ricorrente avuto conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di diniego della protezione speciale da lui a suo tempo richiesta (cfr in atti allegato), nelle more del presente giudizio (dopo l'iscrizione a ruolo del predetto), elimina le ragioni del contendere delle parti.
Spese di giudizio
Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr.
Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. non luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-7-2025
Il Presidente Relatore
Dr. Mario Cigna