CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 710/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 19.4.2024, vertente
TRA
c.f./p.i. con sede in Villadose (RO), via Zona Parte_1 P.IVA_1
Industriale n. 110/A, in persona del legale rappresentante, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. stab. , che agisce di intesa con Parte_3
l'avv. Paola Bertoncini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
in Villadose (RO), via De Gasperi n. 5/B, Parte_3 appellante principale/convenuta in primo grado
E
, c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 98, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rigobello e Claudia Giacobbe, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Rovigo, via All'Ara 8, appellata e appellante inc. cond./attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 18.1.2024, notificata a mezzo pec in data 21.3.2024, che ha definito il proc. civ. n. 1010/2021 R.G. Trib. Rovigo, promosso da Controparte_1 nei confronti di con atto di citazione notificato in data 30.4.2021, Parte_1 in punto risoluzione contrattuale e risarcimento del danno;
causa rimessa in decisione al Collegio in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“La parte appellante, come in atti rappresentata e difesa, precisa le proprie conclusioni nei seguenti termini: - in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 67/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo (R.G. 1010/2021), rigettare integralmente le domande attoree, e in particolare la domanda di risoluzione del contratto e quella restitutoria, perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la persistenza del credito di nei confronti di Parte_1 CP_1
pari a € 3.782,00 quale saldo della fattura n. 23 del 17.03.2020; - condannare
[...]
alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.; - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Ove diversamente opinasse la Corte, e ritenesse di confermare la pronuncia di risoluzione contrattuale, si chiede comunque la rideterminazione degli importi dovuti fra le parti, tenendo conto del credito residuo spettante a con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante inc. cond. [ ]: Controparte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. (omessa indicazione del capo della sentenza di primo grado impugnata;
omessa indicazione delle violazioni di legge asseritamente commesse dal primo giudice), sia per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. (manifesta infondatezza dell'impugnazione; 2) in subordine, nel merito, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
3) in ulteriore subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui
è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 03/07/2020, condannare
a restituire a la somma di € 3.200,00 oltre iva, Parte_1 Controparte_1 corrisposta in acconto in data 01.04.2020, oltre interessi e rivalutazione, e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, a mezzo di ditta specializzata, con spese tutte a carico di per i motivi di cui in narrativa;
4) con vittoria Parte_1 di diritti, onorari e spese di primo e secondo grado e con refusione delle spese di
C.T.U.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, la sig.ra , sulla Controparte_1 premessa di aver stipulato nell'agosto del 2019 con la società un Parte_1
2 contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di irrigazione del giardino della propria abitazione (sita in Lusia – RO, via Mazzini n. 98), oltre a diversi altri lavori di sistemazione del medesimo giardino (quali la fornitura di terreno fertile, la rigenerazione del prato, l'eliminazione di arbusti, il collocamento di pacciamature), ma che l'impianto di irrigazione non era stato completato, e non era comunque funzionante, e che anche i lavori di giardinaggio erano stati realizzati in maniera scorretta ed incompleta, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo la ditta appaltatrice, chiedendo l'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di riferimento ex art. 1662 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 1453
c.c., con ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni sofferti a causa e in dipendenza dell'inadempimento della controparte, nello specifico così concludendo:
“Voglia il Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta:
1) Accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 3.7.2020, condannare a restituire a Parte_1 [...]
la somma di € 3.200,00 oltre iva, corrisposta in acconto in data CP_1
1.4.2020 e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico di
per i motivi di cui in narrativa;
2) In subordine, accertare e Parte_1 dichiarare che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto per grave inadempimento di o, in subordine, risolverlo e, per l'effetto, Parte_1 condannare quest'ultima a restituire a la somma di € 3.200,00 Controparte_1 oltre iva, corrisposta in acconto in data 1.4.2020 e a provvedere, con spese a carico di al ripristino dello stato dei luoghi, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
3) In ogni caso, condannare al risarcimento del danno patito da Parte_1
a causa del grave inadempimento della prima alle obbligazioni Controparte_1 assunte, per il mancato godimento del giardino dall'inizio dell'esecuzione dei lavori ad oggi e per tutto il tempo necessario al completamento dell'impianto di irrigazione
a regola d'arte, così come sarà quantificato dal CTU in corso di causa;
4) Qualora talune delle opere parzialmente realizzate da fossero ritenute dal Parte_1
CTU eseguite a regola d'arte e l'istante intenda trattenerle, condannare Parte_1
a risarcire in favore di il danno patito a causa del grave
[...] Controparte_1 inadempimento della prima alle obbligazioni assunte, così come stimato dal CTU in corso di causa, nell'ammontare pari al costo delle opere necessarie a completare
l'impianto a regola d'arte, eventualmente detraendo il valore delle opere che risultassero eseguite a regola d'arte ed utilizzabili dalla committente;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti di Controparte_1
3 della somma di € 6.300,00 oltre iva di cui alla fattura n. 23 del Parte_1
17.3.2020; 6) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
In particolare, a fondamento delle domande così precisate l'attrice dedusse:
i) che nell'estate del 2019 si era rivolta alla società di Villadose Parte_1
(RO), per la progettazione, la costruzione e l'installazione di un impianto per l'irrigazione del giardino antistante la sua abitazione, sita in Lusia (Ro), via Mazzini
n. 98;
ii) che il legale rappresentante di , sig. , al fine di Parte_1 Parte_2 progettare un impianto efficiente e adeguato allo stato dei luoghi, si era recato per due volte, assieme alla figlia , presso l'abitazione della committente: Parte_4 la prima volta per eseguire i rilievi necessari, effettuati alla presenza del sig. CP_2
, figlio della sig.ra , e una seconda volta per scattare le foto al giardino
[...] CP_1 necessarie per la generazione del rendering che avrebbe inviato con il preventivo dei lavori;
iii) che all'esito, con comunicazione mail del 22.8.2019, aveva Parte_1 inviato all'attrice il preventivo dei lavori che avrebbe svolto, completo di rendering, che prevedeva: a) la fornitura e la posa di un impianto automatico di irrigazione con allacciamento alla presa domestica, e cioè l'unica presa idrica esistente in situ, compreso di tubazioni, irrigatori a scomparsa, ala gocciolante per aiuole e siepe, 4/5 elettrovalvole in resina, programmatore elettronico idoneo al controllo di 6 stazioni indipendenti, collaudo, al prezzo corrispettivo di € 2.000,00 calcolato a corpo;
b) la fornitura di terreno fertile e il livellamento dello stesso al prezzo corrispettivo di €
700,00 calcolato a corpo;
c) la rigenerazione di tutto il tappeto erboso e la semina di quest'ultimo al prezzo corrispettivo di € 800,00 calcolato a corpo;
d) l'eliminazione degli arbusti presenti in loco, la pulizia e lo smaltimento degli stessi al prezzo corrispettivo di € 300,00 calcolato a corpo;
e) la creazione di aree pacciamate coperte con ciottoli, o altro materiale, al prezzo corrispettivo da calcolarsi a misura a seconda del materiale prescelto, offerto ad un prezzo variabile da € 18,00 a € 25,00 (doc. 1 di p.a.); iv) che aveva accettato l'offerta di di eseguire i lavori come da Parte_1 preventivo;
v) che in data 18.1.2020 le aveva inviato un estratto conto dei lavori Parte_1 sino ad all'ora eseguiti (doc. 2 di p.a., dal quale emerge che l'impresa: a) non aveva completato i lavori commissionati: la creazione di aree pacciamate era invero indicata come “da realizzare”; b) aveva eseguito i lavori commissionatile in difformità rispetto al preventivo originario. In particolare dichiarava: - di aver realizzato 9 linee di
4 irrigazione, anziché 4/5, come indicato nel preventivo;
- di aver fornito una quantità di terreno agrario fertile pari a 22 mc, anziché a 10 mc;
c) aveva realizzato lavori ulteriori e diversi rispetto al preventivo, per quanto mai ordinatile, indicati in calce all'estratto conto: “extra offerta: potatura e pulizia siepe di lauro, asporto inerti), per un totale corrispettivo di € 6.340,00, iva esclusa, di cui: € 3.300,00 (anziché €
2.000,00), per la realizzazione dell'impianto di irrigazione ed € 1.540,00 (anziché €
700,00) per la fornitura di terreno agrario fertile;
vi) che successivamente, in data 17.3.2020, sulla base di tale estratto conto, nonostante l'incompletezza dei lavori e quantunque i prezzi per la realizzazione dell'impianto di irrigazione e la sistemazione del giardino fossero stati pattuiti “a corpo”, e quindi per l'intera esecuzione dell'opera, e non “a misura”, Parte_1 aveva emesso fattura (la n. 23 del 17.3.2020: doc. 3 di p.a.) di complessivi €
7.686,00 (= € 6.300 + iva al 22%, per € 1.386,00); vii) che in data 1.4.2020, non essendo stata completata la realizzazione dei lavori aveva effettuato il pagamento a titolo di acconto della somma di € 3.904,00 (= €
3.200 + iva al 22%) e con comunicazione email in pari data aveva confermato la contestazione della fattura e degli importi con la stessa richiesti in aggiunta rispetto al preventivo accettato, comunicando che avrebbe eseguito il saldo dell'importo pattuito con l'offerta del 22.8.2020 (e non quindi dell'importo indicato in fattura), solamente quando i lavori sarebbero stati ultimati, risultando l'impianto di irrigazione ancora incompleto e non funzionante, atteso che l'ala gocciolante per aiuole e siepe non era stata realizzata, il programmatore elettronico non era stato fornito, né installato, e il collaudo dell'opera non era stato eseguito;
viii) che , con mail del 2.4.2020 (doc. 4 di p.a.), pur riconoscendo che i Parte_1 lavori non erano stati ultimati, affermava che ciò non era stato possibile perché
l'idraulico di fiducia della committente non aveva ancora predisposto l'allacciamento idrico necessario per far funzionare l'impianto reiterando la richiesta di pagamento del saldo della propria fattura, rendendosi disponibile a terminare il lavoro solo dietro integrale pagamento di quest'ultima; ix) che aveva a propria volta risposto all'obiezione di evidenziando che Parte_1
l'allacciamento non era stato realizzato perché l'idraulico di sua fiducia, effettuato un sopralluogo, aveva verificato che l'allacciamento alla presa domestica così come progettato da non era tecnicamente possibile, poiché l'impianto Parte_1 avrebbe potuto funzionare solamente previa installazione di una vasca di accumulo dell'acqua e di una pompa posta a monte dell'impianto stesso, e ciò in quanto la portata e la pressione dell'acqua proveniente dall'acquedotto di Lusia, a cui era
5 allacciata la rete domestica, non era sufficiente, sicché l'impianto progettato da era irrealizzabile;
aveva inoltre ribadito la non corretta esecuzione del Parte_1 lavoro di copertura del manto erboso, non sviluppato in modo omogeneo, l'assenza di alcune componenti dell'impianto di irrigazione (irrigatori a scomparsa, ale gocciolanti, programmatore elettronico), il mancato livellamento del terreno e la presenza di significativi avvallamenti (doc. 5 di p.a.);
x) che , per il tramite dell'avv. stab. , in data Parte_1 Parte_3
4.6.2020 l'aveva diffidata a provvedere al pagamento integrale della fattura n.
23/2020 (doc. 6 di p.a.); xi) che a tale diffida aveva a propria volta risposto con lettera in data 18.6.2020 sottoscritta dal proprio legale, avv. Rigobello, e da essa stessa controfirmata, indirizzata a e all'avv. con la quale aveva respinto la pretesa Parte_1 Parte_3 di cui alla fattura azionata dall'avversaria, evidenziando nuovamente che i lavori non erano stati ultimati e che quelli eseguiti erano difformi dal progetto, e comunque, non eseguiti a regola d'arte, mai collaudati e, soprattutto, dalla stessa mai accettati.
Inoltre, con la medesima missiva aveva diffidato ex art. 1662 c.c. Parte_1
a completare l'opera a perfetta regola d'arte e a renderla perfettamente funzionante nel termine di giorni 15 dal ricevimento;
xii) che non si era in seguito attivata in conformità, sicché il contratto Parte_1
d'appalto doveva ritenersi risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1662, u.c., c.c.
e di conseguenza necessaria la proposizione della causa per recuperare quanto versato e ottenere il risarcimento dei danni stante la permanente indisponibilità della controparte, rimasta ferma sulle proprie posizioni.
2. si costituiva ritualmente in causa eccependo: Parte_1
i) in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per essere già decorsi i termini di cui all'art. 2226 c.c., dovendo il contratto de quo riguardarsi come contratto d'opera e non già come contratto d'appalto;
ii) nel merito, l'infondatezza della domanda, atteso che la causa delle modifiche dell'impianto di irrigazione e dell'omesso completamento dei lavori e del successivo collaudo era consistita solo ed esclusivamente nella indisponibilità in situ di una fonte adeguata di acqua a scopo irriguo, circostanza nota e alla quale l'attrice, per il tramite del figlio, aveva dichiarato di voler porre rimedio, e che la prima modifica relativa all'aumento delle elettrovalvole da 4/5 a 9 si era resa necessaria proprio per tale motivo ed era stata a tal fine così concordata tra le parti in corso d'opera e mai contestata fino all'anno successivo. Doveva, quindi, ritenersi incontrovertibile che vi era stata da parte della committente l'accettazione, sia della fatturazione, sia delle
6 modifiche rispetto al preventivo, sia dell'opera stessa, nella parte consegnata e completata, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via principale: riconoscere il vincolo tra le parti come contratto d'opera e, di conseguenza, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione legale per decorrenza dei termini;
nel caso in cui la domanda dovesse essere ammissibile: in via ulteriormente principale: rigettarsi tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la non responsabilità della convenuta e la persistenza del credito della nel Parte_1 confronti della di €. 3.782,00, quale somma al saldo della fattura Controparte_1
n. 23 del 17.3.2020. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari”, con la precisazione “che con il presente atto non si propone domanda riconvenzionale/richiesta risarcitoria, non si modificano le domande già proposte, non vi è chiamata in causa di terzi”.
3. La causa venne istruita mediante C.T.U. – svolta in relazione al seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminato lo stato dei luoghi e l'impianto di irrigazione realizzato da 1. quali opere sono state realizzate rispetto al Parte_1 preventivo del 22/08/2019 e se sono state effettuate a regola d'arte;
2. qual è il valore delle opere realizzate;
3. qualora l'opera sia rimasta incompiuta, quali ulteriori interventi sarebbero necessari per ultimarla e quali i costi verosimili;
4. tenti la conciliazione fra le parti” – che restituiva le seguenti conclusioni (v. Relazione, pag.
9: “Per diversi degli interventi effettuati, la principale difficoltà incontrata nello svolgere l'attività peritale di cui il sottoscritto è stato incaricato, è stata rappresentata dal lungo periodo intercorso fra la loro epoca di esecuzione e quella di valutazione.
Sostanzialmente, fatta eccezione per l'impianto di irrigazione, per gli altri interventi
è stato oltremodo difficoltoso raccogliere elementi di indiscutibile oggettività che consentissero di esprimere un giudizio definitivo sulla loro esecuzione “a regola
d'arte” che, di conseguenza, in diversi casi è stato possibile solo presumere. Ciò premesso, è indiscutibilmente possibile concludere che: a) L'impianto di irrigazione, per poter svolgere il compito a cui è deputato, deve necessariamente essere integrato con gli interventi descritti in maniera analitica al paragrafo precedente;
b) Il manto erboso deve essere ricostituito per garantire una copertura uniforme della superficie del giardino e per rispondere alle esigenze estetiche desiderate. I costi dei suddetti interventi sono stati analiticamente calcolati nell'allegato 2”, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, qualificato il contratto di riferimento come contratto d'appalto (e non già come contratto d'opera, come sostenuto dalla difesa della convenuta), ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione del contratto
7 per grave inadempimento dell'appaltatrice, attesa l'inidoneità dell'impianto di irrigazione ad assolvere alla funzione promessa (e cioè irrigare efficacemente l'intero giardino dell'attrice); fondata anche la domanda di rimessione in pristino dei luoghi, con relativo obbligo a carico dell'appaltatrice, salva la facoltà di recuperare e ritenere le attrezzature rimosse;
ripetibile soltanto in parte la somma versata dall'attrice a titolo di pagamento, dovendo scomputarsi, al fine di evitare un indebito arricchimento della committente, il corrispettivo per l'eliminazione degli arbusti (di € 300, trattandosi di attività effettivamente svolta) e per la fornitura del terreno per il livellamento del giardino (€ 1.540, non sussistendo sul punto specifiche contestazioni); infondata la domanda di realizzazione di un nuovo prato, finendo diversamente per avvantaggiarsi ingiustificatamente l'attrice; infondata anche l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del giardino, difettando un apprezzabile pregiudizio al valore d'uso del bene (cfr. la sentenza impugnata, in motivazione, pag. 8 – 12: “(omissis)
7. La domanda di risoluzione del contratto è fondata. Va premesso, anzitutto, che la diligenza nell'adempimento richiesta all'appaltatore è quella di cui all'art. 1176, secondo comma c.c., ai sensi del quale il professionista è tenuto alla diligenza che ci si può legittimamente attendere dalla natura dell'attività esercitata. Nel caso di specie, si tratta di società che, come riportato supra, ha diversi dipendenti e che fattura diverse centinaia di migliaia di euro l'anno. Come emerge dagli atti di causa, il preventivo su cui fonda l'attività svolta è stato fornito dall'appaltatore a seguito di sopralluogo presso l'abitazione della convenuta, dal che si ricava che la inidoneità del progetto a raggiungere le finalità proposte vada imputato all'azienda che non ha speso la necessaria diligenza. Parte convenuta afferma che vi sarebbero state modifiche contrattuali in corso d'opera, ma di tali accordi, che ai sensi dell'art. 1659 c.c. devono essere provati per iscritto, non vi è una traccia espressa, tentando la società resistente di inferirli, per implicito e in senso negativo, dallo scambio di mail tra le parti, e in particolare dal fatto che il figlio dell'attrice non avrebbe immediatamente contestato la fattura. Tale circostanza, tuttavia, non appare univoca, in quanto nella corrispondenza vi sono anche espresse contestazioni circa il fatto che modifiche poi ritenute necessarie non sarebbero mai state prospettate dall'appaltatore, il quale avrebbe poi fatturato attività ulteriori rispetto a quelle pattuite, peraltro neppure del tutto eseguite. Non si ritiene raggiunta, pertanto, sussistente la prova piena e rassicurante della modifica del contratto, rispetto al preventivo originalmente concordato. 8. È stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'impianto di causa, per verificare la qualità delle opere effettuate. Il consulente d'ufficio, previ plurimi accessi sui luoghi, ha tentato di
8 fornire, nei limiti del possibile -stante il non irrilevante lasso di tempo trascorso – una ricostruzione esaustiva delle opere effettuate, nonché di quelle necessarie al fine di completare l'opera, esame, questo, effettuato al fine di agevolare la conciliazione tra le parti. L'elaborato del consulente risulta accurato e adeguatamente motivato, motivo per cui questo giudicante ritiene di far proprie le conclusioni raggiunte. Dalla lettura della consulenza (pag. 5 e seguenti), emerge sostanzialmente che: -
l'eliminazione degli arbusti è stata certamente effettuata (prezzo di € 300,00, ritenuto congruo); - Sul livellamento del terreno, è difficile dirsi, in quanto non è stata effettuata in seguito la dovuta manutenzione (prezzo di € 1.540,00, ritenuto congruo); - l'impianto di irrigazione realizzato non corrisponde al progetto e non è in grado di irrigare l'intera area del giardino, sebbene gli irrigatori testati siano funzionanti (prezzo € 2.000,00, congruo per il lavoro effettuato). Ne deriva che
l'appaltatore non ha esattamente adempiuto la prestazione, non avendo raggiunto il risultato finale preventivato, sebbene alcune attività prodromiche siano state effettuate certamente (eliminazione arbusti) o verosimilmente (livellamento terreno, non sussistendo, malgrado l'odierna difficoltà di accertamento, specifiche contestazioni sul punto). Andrà pertanto pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento.
9. Quanto agli effetti della risoluzione, si ritiene che non possa essere disposta la restituzione, anzitutto, delle somme versate e riferibili ad attività utile certamente svolta, con particolare riferimento alla rimozione arbusti e al livellamento del terreno. Ciò in quanto, a opinare diversamente, si produrrebbe un indebito arricchimento a vantaggio del committente. Con riguardo, invece all'impianto di irrigazione, allo stato non utile allo scopo, vista la connessa domanda di remissione in pristino dei luoghi, è possibile disporre la restituzione del prezzo versato, fermo restando che l'appaltatore avrà diritto di asportare e recuperare ogni utile componente dell'impianto. L'originaria domanda alternativa che ipotizzava il trattenimento della parte utile dell'opera (cfr. pt. 4 delle originarie conclusioni) risulta invece ormai abbandonata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni finali. In definitiva, la domanda di remissione in pristino va accolta, dovendo, a seguito della risoluzione del contratto, essere la parte attrice posta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della stipulazione del contratto, fatto che implica la rimozione dell'opera non utile realizzata;
tale ripristino dei luoghi, ovviamente, non importerà l'obbligo di realizzare un nuovo prato, in quanto ciò avvantaggerebbe ingiustificatamente l'attore. Nel caso che qui impegna, è stato infatti accertato dal consulente che il giardino versava in sostanziale stato di abbandono, motivo per cui, onde non avvantaggiare indebitamente parte attrice, la società convenuta sarà al più
9 tenuta a rimuovere l'impianto ritenuto inutile. 10.Su tali somme sono dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.p.c., dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo. Non è invece dovuta rivalutazione monetaria, e ciò in quanto, “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224
c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del
04/06/2018). 11. Va invece respinta la domanda risarcitoria per mancato godimento del giardino, difettando un apprezzabile pregiudizio al valore d'uso del bene, e non avendo, peraltro, la parte fornito alcun utile parametro per evidenziare e quantificare il danno asseritamente patito. 12.Vista la risoluzione del contratto e le ragioni della stessa, va inoltre accertata l'assenza di ogni ulteriore pretesa economica da parte della a danno della società attrice. Le spese seguono la soccombenza e Parte_1 sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, compensate in ragione di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice. 14. Le spese di CTU andranno, in via definitiva, poste a carico di parte convenuta”, e quindi, in dispositivo:
“
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: a) accoglie la domanda di risoluzione, e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto di cui in motivazione e, conseguentemente, condanna parte convenuta alla restituzione a parte attrice della somma di € 1.360.00
+ IVA, oltre interessi ex art. 1284, IV co c.p.c. come in motivazione, e al ripristino dello stato dei luoghi, con diritto di ritenzione delle attrezzature rimosse in capo alla convenuta;
b) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
c) accerta che nessuna ulteriore somma è dovuta da parte attrice a parte convenuta in forza del contratto per cui è causa;
d) condanna il convento al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida, previa compensazione per ¼, in complessivi
€ 1.914,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche. e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale,
10 viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011. Così deciso il
17.1.2024”).
4. Ha proposto appello sulla base di due motivi, lamentando: Parte_1
i) con il primo, l'errata interpretazione delle prove: in particolare, il giudice non avrebbe correttamente valutato la portata e il significato dello scambio epistolare intervenuto (via mail) tra il figlio dell'attrice (che pacificamente agiva in nome e per conto della madre, ) e , nonché le risultanze della Controparte_1 Parte_1
C.T.U., dal quale si evince che la non idoneità dell'impianto di irrigazione ad assolvere correttamente alla sua funzione è data, non dalla sua errata progettazione, e/o messa in opera, ma dalla mancanza di un adeguato allacciamento idrico, allacciamento che, come affermato dal sig. nella sua mail dell'1.4.2020, era in procinto di essere CP_2 posto in essere, ma che poi nei fatti non venne più realizzato. Per l'effetto, considerato che l'allacciamento idrico e la conseguente installazione della pompa era a carico della committente, che non si è però adoperata per farlo realizzare, la responsabilità non può essere imputata a;
Parte_1
ii) con il secondo, il vizio di motivazione soltanto apparente della sentenza, non essendo assolutamente chiaro sulla base di quale ragione il giudice avrebbe ritenuto di affermare la responsabilità per inadempimento della società appellata, non risultando adeguatamente illustrato l'iter logico sul quale è stato fondato il relativo convincimento, limitato al vago assunto che non sarebbe stato raggiunto il risultato finale preventivato (sentenza, pag. 10, rigo 11), senza tuttavia spiegarne le motivazioni, né indicare e sviluppare un apprezzabile ragionamento basato sui fatti di causa. Anche l'assunto contenuto a pag. 9 della sentenza non darebbe modo di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter seguito per pervenire da essi al risultato enunciato,
e quindi chiedendo, previa inibitoria, in riforma integrale della sentenza di primo grado, il rigetto di tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, dichiarando la non responsabilità di e la persistenza del credito di Parte_1
€ 3.782,00 quale somma dovuta a saldo della fattura n. 23 del 17.3.2020, e la conseguente condanna dell'attrice, sig.ra , alla restituzione degli Controparte_1 importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo e al pagamento delle spese di C.T.U., oltre alle spese del doppio grado.
5. L'attrice si è costituita ritualmente prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e sull'istanza di inibitoria, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, e per la denegata ipotesi in cui l'appello
11 principale fosse ritenuto ammissibile e fondato, proponendo a propria volta appello incidentale condizionato sulla base di tre motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili: - primo motivo: omessa pronuncia di accertamento della avvenuta risoluzione negoziale del contratto d'appalto ex art. 1662 c.c.; - secondo motivo: omessa dichiarazione di ritenzione delle parti utili eseguite dall'appaltatore; - terzo motivo: onorari di causa, errata individuazione del D.M. di riferimento, errata individuazione dello scaglione, errata parziale compensazione, concludendo, quindi, chiedendo: 1) preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (per omessa indicazione del capo della sentenza;
omessa indicazione delle violazioni di legge asseritamente commesse dal giudice) e dell'art. 348 bis c.p.c. (manifesta infondatezza dell'impugnazione); 3) in subordine, nel merito, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
4) in ulteriore subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 3.7.2020, condannare a Parte_1 restituire ad la somma di € 3.200,00 oltre iva, corrisposta in Controparte_1 acconto in data 1.4.2020, oltre interessi e rivalutazione, e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, a mezzo di ditta specializzata, con spese tutte a carico di per i motivi di cui in narrativa;
5) con vittoria di diritti, onorari e Parte_1 spese di primo e secondo grado e con refusione delle spese di CTU.
6. Accolta parzialmente l'istanza di inibitoria;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025
(tenutasi in forma cartolare davanti al C.I.) e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
7. L'appellata ha sollevato in via pregiudiziale di rito l'eccezione di inammissibilità del gravame principale sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 348bis e 342
c.p.c.
L'eccezione è infondata in relazione a entrambi i profili.
Quella basata sul richiamo dell'art. 348bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo d'appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14696/2016).
12 Quella basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. è, del pari, infondata, in quanto, anche tenuto conto dell'insegnamento di Cass. S.U. n.
27199/2017, l'atto di citazione d'appello presenta in maniera adeguatamente chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sul punto. Invero, il vigente testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
8. Nel merito l'appello di è infondato e va conseguentemente Parte_1 confermata la sentenza appellata essendo l'appello incidentale di parte attrice proposto in via solo condizionata all'accoglimento di quello principale.
9. Deve innanzitutto escludersi che il primo giudice abbia fornito del convincimento posto a fondamento della decisione impugnata una motivazione solo apparente.
La decisione è invece lineare, sviluppandosi nei seguenti termini:
a) partendo dal presupposto che il contratto stipulato inter partes (e segnatamente tra , in nome e per conto di sua madre, l'attrice Controparte_2 [...]
, da un lato, e dall'altro) debba intendersi quale CP_1 Parte_1 contratto d'appalto e che la società appaltatrice abbia agito a titolo professionale, donde la necessaria valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1176, comma
2, c.c. [“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”] dell'attività (progettuale ed esecutiva) a questa commessa e dalla medesima di seguito posta in essere, deve escludersi che il progetto realizzato da per la realizzazione dell'impianto di irrigazione proposto alla sig.ra Parte_1 CP_1 sia idoneo allo scopo per il quale era stato richiesto, e cioè irrigare in maniera efficiente (e cioè completa) l'intero giardino della committente (cfr. sentenza, pag. 8, ultimo cpv., e 9, primo cpv.: “(omissis)
7. La domanda di risoluzione del contratto è fondata. Va premesso, anzitutto, che la diligenza nell'adempimento richiesta all'appaltatore è quella di cui all'art. 1176, secondo comma c.c., ai sensi del quale il professionista è tenuto alla diligenza che ci si può legittimamente attendere dalla
13 natura dell'attività esercitata. Nel caso di specie, si tratta di società che, come riportato supra, ha diversi dipendenti e che fattura diverse centinaia di migliaia di euro l'anno. Come emerge dagli atti di causa, il preventivo su cui fonda l'attività svolta è stato fornito dall'appaltatore a seguito di sopralluogo presso l'abitazione della convenuta, dal che si ricava che la inidoneità del progetto a raggiungere le finalità proposte vada imputato all'azienda che non ha speso la necessaria diligenza”);
b) non risultano efficacemente concordate modifiche del progetto, non emergendo queste in termini univoci e apprezzabili dalle email scambiate tra le parti, da ritenersi in realtà di contenuto equivoco, contenendo anche il rilievo che le modifiche dell'intervento necessarie per ottenere la piena funzionalità dell'impianto di irrigazione non erano state rappresentate dall'impresa appaltatrice, che aveva, anzi, proceduto autonomamente all'aggiunta di componenti non previamente autorizzati
(cfr. sentenza, pag. 9, secondo e terzo cpv: “Parte convenuta afferma che vi sarebbero state modifiche contrattuali in corso d'opera, ma di tali accordi, che ai sensi dell'art. 1659 c.c. devono essere provati per iscritto, non vi è una traccia espressa, tentando la società resistente di inferirli, per implicito e in senso negativo, dallo scambio di mail tra le parti, e in particolare dal fatto che il figlio dell'attrice non avrebbe immediatamente contestato la fattura. Tale circostanza, tuttavia, non appare univoca, in quanto nella corrispondenza vi sono anche espresse contestazioni circa il fatto che modifiche poi ritenute necessarie non sarebbero mai state prospettate dall'appaltatore, il quale avrebbe poi fatturato attività ulteriori rispetto a quelle pattuite, peraltro neppure del tutto eseguite. Non si ritiene raggiunta, pertanto, sussistente la prova piena e rassicurante della modifica del contratto, rispetto al preventivo originalmente concordato”);
c) la svolta C.T.U. ha accertato (tra l'altro) che l'impianto di irrigazione, così come
è stato realizzato, non funziona in maniera corretta, in quanto, anche se gli irrigatori testati risultano funzionanti, tuttavia, non consente di irrigare l'intera area del giardino, obbiettivo che costituisce indubbiamente lo scopo avuto a mente dalla committente quando ha commissionato l'opera (cfr. sentenza, pag. 9, quarto e quinto cpv.; 10, primo e secondo cpv.: “8. È stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'impianto di causa, per verificare la qualità delle opere effettuate. Il consulente
d'ufficio, previ plurimi accessi sui luoghi, ha tentato di fornire, nei limiti del possibile
– stante il non irrilevante lasso di tempo trascorso – una ricostruzione esaustiva delle opere effettuate, nonché di quelle necessarie al fine di completare l'opera, esame, questo, effettuato al fine di agevolare la conciliazione tra le parti. L'elaborato del consulente risulta accurato e adeguatamente motivato, motivo per cui questo
14 giudicante ritiene di far proprie le conclusioni raggiunte. Dalla lettura della consulenza
(pag. 5 e seguenti), emerge sostanzialmente che: - l'eliminazione degli arbusti è stata certamente effettuata (prezzo di € 300,00, ritenuto congruo); - sul livellamento del terreno è difficile dirsi, in quanto non è stata effettuata in seguito la dovuta manutenzione (prezzo di € 1.540,00, ritenuto congruo); - l'impianto di irrigazione realizzato non corrisponde al progetto e non è in grado di irrigare l'intera area del giardino, sebbene gli irrigatori testati siano funzionanti (prezzo € 2.000,00, congruo per il lavoro effettuato). Ne deriva che l'appaltatore non ha esattamente adempiuto la prestazione, non avendo raggiunto il risultato finale preventivato, sebbene alcune attività prodromiche siano state effettuate certamente (eliminazione arbusti) o verosimilmente (livellamento terreno, non sussistendo, malgrado l'odierna difficoltà di accertamento, specifiche contestazioni sul punto)”);
d) la conseguenza del rilevato inadempimento del contratto è la sua risoluzione
(disposta con sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c.), con i conseguenti effetti restitutori di legge (non avendo la committente manifestato interesse a trattenere le parti dell'impianto già realizzate), impregiudicati solo gli effetti delle lavorazioni correttamente eseguite e completate, e segnatamente la rimozione e l'asportazione degli arbusti e il livellamento del terreno (cfr. sentenza, pag. 10, terzo, quarto e quinto cpv.; 11 primo cpv.: “Andrà pertanto pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento.
9. Quanto agli effetti della risoluzione, si ritiene che non possa essere disposta la restituzione, anzitutto, delle somme versate e riferibili ad attività utile certamente svolta, con particolare riferimento alla rimozione arbusti e al livellamento del terreno. Ciò in quanto, a opinare diversamente, si produrrebbe un indebito arricchimento a vantaggio del committente. Con riguardo, invece all'impianto di irrigazione, allo stato non utile allo scopo, vista la connessa domanda di remissione in pristino dei luoghi, è possibile disporre la restituzione del prezzo versato, fermo restando che l'appaltatore avrà diritto di asportare e recuperare ogni utile componente dell'impianto. L'originaria domanda alternativa che ipotizzava il trattenimento della parte utile dell'opera (cfr. pt. 4 delle originarie conclusioni) risulta invece ormai abbandonata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni finali. In definitiva, la domanda di remissione in pristino va accolta, dovendo, a seguito della risoluzione del contratto, essere la parte attrice posta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della stipulazione del contratto, fatto che implica la rimozione dell'opera non utile realizzata;
tale ripristino dei luoghi, ovviamente, non importerà l'obbligo di realizzare un nuovo prato, in quanto ciò avvantaggerebbe ingiustificatamente l'attore. Nel caso che qui impegna, è stato infatti accertato dal
15 consulente che il giardino versava in sostanziale stato di abbandono, motivo per cui, onde non avvantaggiare indebitamente parte attrice, la società convenuta sarà al più tenuta a rimuovere l'impianto ritenuto inutile”);
e) disposta la risoluzione del contratto, nulla è ulteriormente dovuto dall'attrice alla società convenuta.
10. Escluso che il primo giudice non abbia assunto una decisione motivata e comprensibile in relazione alla domanda attorea, deve parimenti escludersi che abbia erroneamente interpretato le prove disponibili, e segnatamente il contenuto delle e- mail scambiate tra e e quello della C.T.U. disposta in Controparte_2 Parte_1 corso di causa.
Nella sostanza, la tesi sostenuta da – che la stessa assume non essere Parte_1 stata esattamente colta dal primo giudice – è che l'impianto di irrigazione dalla stessa realizzato, a prescindere dalla sua incompletezza, non è stato completato solo a causa e in dipendenza dell'inerzia della controparte contrattuale, che non si è fattivamente attivata per far installare un allacciamento idrico adeguato alle esigenze dell'impianto, e questo pur dopo aver dichiarato di voler proseguire i lavori affidatile e di essersi interfacciata con il proprio idraulico per la realizzazione di un collettore di alimentazione e di una pompa, poi però non fatti realizzare, sicché la disponibilità di a completare la realizzazione dell'opera è stata di fatto preclusa Parte_1 dall'inadempimento della stessa committente a provvedere a quanto aveva promesso di far realizzare.
Tale essendo il contenuto sostanziale dell'obiezione, va innanzitutto puntualizzato che la situazione di fatto esistente al momento della stipulazione del contratto (nell'agosto del 2019) era quella della presenza nella proprietà dell'attrice solo di una presa idrica collegata all'acquedotto pubblico servente il . Controparte_3
La circostanza deve ritenersi pacifica, atteso che non ha trovato alcun efficace riscontro probatorio la tesi inizialmente sostenuta da – ma negata Parte_1 dall'attrice – secondo cui già al momento della stipulazione del contratto d'appalto le parti si sarebbero accordate nel senso che l'impianto di irrigazione sarebbe stato collegato a una diversa, e nuova, fonte di alimentazione idrica, che sarebbe stata fatta realizzare dalla committente a propria cura e spese.
Invero, nella comparsa di risposta di primo grado ha affermato Parte_1
[pag. 4-5] che: “L'impianto di irrigazione doveva essere allacciato a una presa idrica collegata a un pozzo artesiano e che di tali lavori se ne erano fatti carico la sig.ra
e il figlio [lo stesso preventivo di del 13 agosto 2019 non prevede CP_1 Parte_1 assolutamente il posizionamento di vasche o pompe elettriche – attività anche
16 usualmente propria di un idraulico o di un pozzista – ma indica correttamente la dicitura “allacciamento Vs. presa idrica”]. La stessa signora , congiuntamente CP_1 al figlio , avevano manifestato, durante i lavori, l'intenzione di far realizzare il CP_2 pozzo proprio per tale scopo”, ma tale circostanza è stata recisamente negata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nella quale [a pag. 3] si legge: “il mancato completamento dell'opera, diversamente da quanto ex adverso dedotto, è dipeso unicamente dall'erronea progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di che progettò e realizzò – parzialmente – un impianto di Parte_1 irrigazione senza previamente verificare l'adeguatezza della presa idrica esistente.
Non corrisponde, infatti, al vero che il preventivo fosse stato eseguito con l'accordo che la parte committente avrebbe realizzato un pozzo a cui collegare la presa idrica.
È vero, invece, che il pozzo fu eseguito nell'autunno 2020 e, quindi, quando i lavori avrebbero già dovuto essere ultimati secondo il progetto, a norma dell'art. 1227 c.c., proprio per consentire all'impianto di funzionare, evitando l'aggravamento dei danni causati dall'inadempimento contrattuale dell'appaltatore”.
A tale smentita non ha in seguito ulteriormente replicato, né è riuscita a Parte_1 dimostrare la propria allegazione, che pertanto è rimasta tale (le prove orali articolate dalla difesa di nella seconda memoria non affrontavano nello specifico la Parte_1 problematica de qua e non sono state comunque reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Peraltro, tale scelta – di chiara natura progettuale, e come tale comunque di competenza dell'appaltatrice società specializzata nella Parte_1 realizzazione di giardini e di impianti di irrigazione (v. visura camerale in atti), e come tale perfettamente in grado di valutarne la pertinenza e la fattibilità, tanto più considerato che aveva sede a circa 20 km dal luogo di residenza dell'attrice, dove sarebbero stati eseguiti i lavori, sicchè non è ragionevole ritenere che non conoscesse le specificità della situazione idrica locale, della quale doveva in ogni caso informarsi debitamente – si è rivelata comunque inidonea, come ammesso dalla stessa
, che lo avrebbe accertato già nell'autunno del 2019 (v. comparsa di Parte_1 risposta di primo grado di parte convenuta: “(omissis) Tale realizzazione fu infatti da loro eseguita nel corso dell'autunno 2020, ma l'acqua prelevata si è dimostrata idonea per scopi irrigui in quanto eccessivamente salina (l'analisi eseguita da tecnici
in autunno 2019 evidenzia un valore di ca 3500 ms)”. Parte_1
Il preventivo predisposto da è in ogni caso chiaro e fa indubbiamente Parte_1 riferimento a un impianto studiato come adatto a funzionare con la presa idrica domestica collegata all'acquedotto pubblico (cfr. doc. 1 di p.a. e doc. 1 di p.c. di 1°
17 grado: “Oggetto: Offerta prezzi per sistemazione giardino. Con la presente, a seguito
Vs. gentile richiesta e ns sopralluogo, Vi proponiamo la migliore offerta relativa all'oggetto, ringraziandoVi fin d'ora per la cortese attenzione prestataci.
1. Impianto irriguo. Fornitura e posa in opera impianto automatico di irrigazione a servizio dell'area giardino, compreso ogni onere per scavi e rinterri e passaggi, manodopera
e attrezzatura, tubazioni in polietilene A.D. e B.D. di vari diametri;
staffe e prolunghe di raccordo;
irrigatori a scomparsa, dinamici e statici;
ala gocciolante auto compensante ed autopulente a servizio delle aiuole e della siepe;
4/5 elettrovalvole da 1'' in resina a 24V con regolatore di flusso, da agganciare a collettore predisposto, un programmatore elettronico idoneo al controllo delle 6 stazioni a programmi indipendenti, memoria non volatile e tempi d'intervallo selezionabili da porsi all'interno di Vs spazio preposto, lavori di assemblaggio, collaudo e quant'altro occorra, con allacciamento a Vs. presa idrica. A corpo 2000,00”).
Così stando le cose, l'inadeguatezza dell'impianto progettato, e quindi realizzato, da
(del tutto verosimilmente subito dopo il conferimento dell'incarico, atteso Parte_1 che, pur non avendo le parti chiarito quando i lavori vennero iniziati, è in atti, quale doc. 2 di p.a., il consuntivo dei lavori dichiaratamente eseguiti, datato 6.11.2019 e trasmesso via email al il 18.1.2020) deve ritenersi originario, nel senso che CP_2
è dipeso, innanzitutto da un imperito, e comunque negligente, sopralluogo (eppure ne vennero fatti almeno due, come ammesso dalla stessa impresa, da parte dello stesso titolare della società) e quindi da una conseguente inidonea progettazione, che non poteva portare – come in effetti non ha portato – a realizzare un impianto di irrigazione come quello promesso, e cioè un impianto efficace e idoneo in ogni caso allo scopo di irrigare compiutamente tutta l'area di riferimento.
Invero, per quanto sia astrattamente condivisibile la tesi sostenuta dalla convenuta/appellante che non sarebbe spettato alla stessa di realizzare opere di adeguamento idraulico (quali vasche e pompe di alimentazione) e che il preventivo non le prevedeva, deve ritenersi indubbio che spettasse alla stessa (in quanto, appunto, società specializzata nella realizzazione di impianti di irrigazione) studiare, progettare e realizzare un impianto di irrigazione pienamente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della committente, che erano all'evidenza quelle di disporre di un sistema di irrigazione automatico che innaffiasse il giardino nella sua totalità e con la giusta quantità d'acqua, dandosi per scontato, come peraltro sottolineato dallo stesso C.T.U. “che un impianto di irrigazione è progettato per distribuire acqua in quantità sufficiente e in modo da coprire l'intera area interessata”
(v. Relazione, pag. 14), ovvero, in ipotesi di riscontrata inidoneità dell'allacciamento
18 idraulico (idoneità che spettava certamente alla stessa di accertare e verificare come prima cosa, siccome funzionale alla acquisizione di un dato indispensabile per procedere a un'efficace preventivazione e progettazione, e trattandosi comunque di un rilievo di agevole acquisizione, bastando applicare all'erogatore un manometro, dispositivo del costo di poche decine di euro), comunicare immediatamente l'evenienza alla cliente in maniera tale da porla nella condizione di valutare compiutamente il da farsi e determinarsi di conseguenza (non stipulando il contratto, ovvero recedervi senza aggravio di costi ingiustificati).
Ebbene, l'avere predisposto un progetto prevedente quale fonte esclusiva Parte_1 di alimentazione idrica la presa esistente in sito, chiaramente condizionata nel suo concreto funzionamento dalla pressione di esercizio dell'acqua dell'acquedotto
(ritenuta inadeguata per ammissione della stessa e comunque riscontrata Parte_1 come tale dallo stesso C.T.U.); il non aver reso contestualmente edotta la committente della ragionevole impossibilità di un corretto funzionamento dell'impianto volta che la pressione dell'acqua dell'acquedotto pubblico fosse risultata insufficiente (circostanza questa rilevata dalla stessa appaltatrice nel corso dei lavori, che ha omesso di completare giustificandosi con l'affermare che servisse una fonte di alimentazione stabile di tipo diverso per far funzionare l'impianto); l'aver ugualmente proceduto a installare la parte interrata dell'impianto nonostante la
(indubbia) consapevolezza della carenza dei rilievi eseguiti sul posto e delle conseguenti proprie carenze progettuali;
l'aver omesso di completare l'installazione dell'impianto, dapprima condizionandone il completamento al pagamento del saldo
(fatto, questo, chiaramente privo di giustificazione e violativo dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto), e poi attribuendo l'impossibilità di procedervi all'inerzia della committente nel procurare l'installazione di un più efficiente allacciamento idrico, comporta da parte dell'appaltatrice l'inadempimento all'obbligazione di predisporre un impianto di irrigazione conforme a quanto all'evidenza promesso, non potendo ragionevolmente ritenersi che la sig.ra
(ovvero, per essa, il figlio, sig. ) avesse inteso commissionare CP_1 Controparte_2
a la realizzazione di un impianto di irrigazione non funzionante, ovvero Parte_1 in grado di funzionare solo in maniera parziale, ovvero solo saltuariamente.
Quanto all'unica variazione apportata da al progetto iniziale (inizialmente Parte_1 prevedente quattro/cinque linee, poi portate a nove di lunghezza inferiore nella evidente speranza, poi rivelatasi fallace, che ciò bastasse a consentire all'impianto di funzionare correttamente anche se alimentato alla presa idrica collegata all'acquedotto), è irrilevante che la sig.ra (e per essa il figlio, sig. CP_1 CP_2
19 ) possa avere in qualche modo acconsentito alla variazione di quanto CP_2 originariamente preventivato, atteso che – in disparte il rilievo che a ben vedere non risulta essere stato partecipato alla committente il funzionamento dell'impianto, né quello della modifica del numero delle linee – si è trattato in ogni caso di una variante rivelatasi inefficace. Con l'ulteriore considerazione che essendo stato convenuto il prezzo dell'impianto “a corpo”, nessun maggior corrispettivo sarebbe stato comunque pretendibile da (arg. ex art. 1659, co, 3, c.c.: “L'appaltatore non può Parte_1 apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”).
Con riguardo, invece, alla disponibilità inizialmente affacciata dal a studiare CP_2 con il proprio idraulico una soluzione alternativa, poi in concreto non realizzata (del tutto verosimilmente in ragione degli elevati costi che ciò avrebbe comunque comportato, come è stato accertato dal C.T.U.: v. allegato 2 alla Relazione, che ha quantificato l'intervento necessario per alimentare efficacemente l'impianto in complessivi € 2.277,20, in ipotesi di tank/serbatoio fuori suolo, e in € 10.323,48, in ipotesi di tank/serbatoio interrato, importi pari a oltre il 100% del valore dell'impianto di irrigazione nel primo caso e a oltre il 500% nel secondo), non si tratta chiaramente, né di una variazione del progetto autorizzata ex art. 1659 c.c., né di una variazione ordinata dalla committente ex art. 1661 c.c., posto che la modifica non avrebbe dovuto essere realizzata dall'appaltatrice.
E' opportuno aggiungere che tali sviluppi si collocano temporalmente a partire dal mese di marzo del 2020 (e cioè, notoriamente, nel periodo del lock-down pandemico), quando, pertanto, ogni possibilità di far intervenire in loco personale tecnico e acquisire un adeguato quadro informativo circa l'effettiva possibilità di modificare la rete idrica e i relativi costi era legalmente precluso, se non gravemente ostacolato, sicché è del tutto ragionevole ipotizzare che l'attrice possa aver acquisito una prima apprezzabile “risposta tecnica” circa l'infattibilità dell'opera nei termini inizialmente progettati da e della estrema difficoltà di aggiornare Parte_1 efficacemente il quadro realizzativo dell'impianto di irrigazione se non attraverso una assai costosa implementazione del sistema di erogazione dell'acqua per le esigenze del giardino solo a partire dal mese di maggio del 2020, mentre l'impianto avrebbe dovuto essere completato, al più tardi, nell'autunno del 2019 (v. email da a CP_2
del 4 maggio 2020: doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.: “Egr. sig. Parte_1
20 , con la presente sono a inviarle le mie note in merito alla Vs. mail, Parte_2 correggendo quanto da Voi asserito che non corrisponde al vero. A tutt'oggi non è stato ancora eseguito l'allacciamento idrico da parte mia perché - oltre al periodo di lock-down dovuto dalla situazione sanitaria in corso che è durata per 2 mesi -
l'idraulico mi ha indicato l'impossibilità di eseguire l'allacciamento idrico poiché necessita di un serbatoio a monte dell'allacciamento stesso, cosa che non è mai stata da Lei indicata nel progetto di esecuzione del giardino;
il suo progetto di impianto idrico con allacciato direttamente alla rete domestica non è fattibile come indicato dall'idraulico, e necessita di un serbatoio di acqua, cosa che - ripeto - non è mai stata da Lei contemplata e che mi comporta un cambio dei tempi di fornitura idrica al giardino e quindi di prosecuzione dei lavori stessi. Ho quindi optato per la costruzione di una vasca di recupero acqua piovana, ed ho contattato sia la società di scavo che il rappresentante per l'impianto di recupero acqua piovana che mi informa la non immediatezza dei lavori. Con la presente comunque voglio evidenziare la non correttezza di quanto da Lei affermato e di come sono andati i lavori: (omissis) 3) La corretta ultimazione e collaudo de l'impianto irriguo non dipende dai mancati lavori di allacciamento alla rete idrica domestica, perché il Vs. progetto di giardino non può esser fattibile - ripeto - senza una vasca a monte della pompa come asserito dall'idraulico, cosa che non era stata da Lei prevista nel progetto e che mi porta a ritardare l'allacciamento stesso” e la relazione informativa formulata dalla ditta di impiantistica idraulica contattata dal : v. doc. 10 del fasc. di 1° grado di p.a.: CP_2
“In riferimento all'impianto irriguo in essere allo stato attuale, dopo il sopralluogo effettuato presso l'abitazione di effettuato in data di oggi 16 Controparte_1 giugno '20, con la presente dichiaro che l'impianto stesso non può esser utilizzato in assenza di una vasca di accumulo acqua e di una pompa a monte dell'impianto stesso.
Considerata l'ubicazione dell'immobile, non adiacente ad una torre piezometrica, e alle condizioni attuali del servizio di fornitura acqua da parte dell'acquedotto, per problemi di portata e pressione dell'acqua non è possibile collegare l'impianto di irrigazione visionato ad una presa della rete idrica domestica esistente, poiché per il funzionamento dell'impianto stesso è necessario il collegamento ad una vasca di accumulo acqua e ad una pompa per garantire portata e pressione”).
Con l'ulteriore considerazione, come già detto, che l'installazione delle parti mancanti, pur indicate come installate nel computo consuntivo del 6.11.2019, e cioè l'ala gocciolante e la centralina di controllo, non richiedeva all'evidenza il previo collegamento con la presa idrica, condizionante semmai il collaudo definitivo, sicché la loro omessa installazione, espressamente subordinata da al Parte_1
21 pagamento della propria fattura n. 23 del 17.3.2020, risulta del tutto ingiustificata,
e nella sostanza configurante un ulteriore, infedele, inadempimento del contratto, in contrasto, oltretutto, con il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
In definitiva, risulta confermato, sia per ammissione della stessa impresa convenuta, sia sulla base dei rilievi e delle valutazioni fatti dal C.T.U., che l'impianto di irrigazione, per come progettato e per le caratteristiche della presa idrica esistente – alla quale aveva progettato di collegare l'impianto – non poteva funzionare (cfr. in Parte_1 particolare, la Relazione di C.T.U., punto 3, pag. 6 – 8: “
3. Relativamente all'impianto irriguo, i sopraluoghi effettuati in data 27/09/2022 e 16/11/2022, con la messa in funzione del manufatto, hanno consentito di verificare che: (omissis) c) Fatta eccezione per le linee dotate di irrigatori di minore portata, allacciato alla rete idrica domestica l'impianto non è in grado di irrigare l'intera superficie servita (allegati 5 e
6). (omissis) Tuttavia, affinché l'impianto di irrigazione sia in grado di svolgere in maniera efficace il compito per cui è stato progettato, bisogna necessariamente prevedere un'integrazione dell'intervento già effettuato. In primis, è necessario allacciare e stendere la linea dedicata all'irrigazione “a goccia” a servizio della siepe di piracanta già esistente sul lato est del giardino e di eventuali aiuole previste nel progetto iniziale e non realizzate. Inoltre, è necessario dotare l'impianto di una riserva di acqua adeguata, da cui attingere allorché entra in funzione, che gli consenta di irrigare in maniera efficace e senza interruzioni, per ciascun ciclo programmato,
l'intera area del giardino, e di una pompa adeguatamente dimensionata per garantire il corretto funzionamento delle singole linee. La pompa deve essere, ovviamente, corredata di tutto quanto necessario per un corretto funzionamento dell'impianto servito: pressostato, vaso di espansione, filtro, ecc. Ai fini realizzativi dell'integrazione appena descritta, il sottoscritto si sente di proporre due soluzioni:
a) Con deposito per l'acqua (tank) “fuori suolo”; b) Con deposito per l'acqua (tank)
“interrato”. Ai fini dell'efficienza nell'alimentazione dell'impianto di irrigazione, le due soluzioni si possono ritenere equivalenti. La soluzione “interrata” viene proposta essenzialmente per rispondere ad esigenze di natura estetica;
al contempo, però, risulta decisamente più costosa, dal punto di vista realizzativo, rispetto alla soluzione
“fuori suolo”. Innanzitutto, perché, a seguito di un'indagine svolta presso professionisti che operano nel territorio di Lusia, si è concretizzata la possibilità di trovarsi in presenza di falde acquifere spesso poco profonde e questo impone di adottare un contenitore (tank) con caratteristiche costruttive più performanti (tripla parete) e di prevedere la costruzione di un alloggio in cemento per il contenitore ed
22 i componenti di distribuzione dell'acqua. Inoltre, la pompa non può più essere una semplice autoclave ma deve essere necessariamente di tipo autoadescante. Infine, per garantire la completa automazione dell'impianto di irrigazione, è necessario che venga dotato (come, del resto, previsto anche dalla ditta in fase di Parte_1 progettazione) di centralina automatizzata in grado di gestire almeno 9 linee. Il calcolo delle spese realizzative delle integrazioni descritte, effettuato sulla base dei prezzi desunti da operatori della zona, è riportato in allegato 2. Ai costi in tal modo esplicitati devono essere aggiunti quelli per il collegamento ad una fonte di energia elettrica che, in fase preventiva, sono di difficile valutazione, in quanto dipendenti dalla soluzione più efficiente e, possibilmente, meno costosa, che solo in fase pre- realizzativa sarà possibile individuare e quantificare. Inoltre, potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di almeno un irrigatore per “coprire” alcune zone non adeguatamente servite;
eventualità che risulterà evidente in fase di collaudo dell'impianto”).
L'assenza di un'adeguata presa di alimentazione dell'acqua è, quindi, attribuibile esclusivamente a un errore di progettazione da parte di che non Parte_1 ha così correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte di progettare e realizzare un'opera a regola d'arte, completa in ogni sua parte, perfettamente funzionante e funzionale allo scopo a cui era destinata, pur avendone le competenze professionali, come rilevato dallo stesso C.T.U. (“occupandosi fattivamente della progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione per aree verdi, dovrebbe avere al suo interno anche le professionalità in grado di affrontare aspetti di natura squisitamente idraulica”). Costituisce, invero, principio noto (comunque non contestato in causa), che anche la progettazione è a carico dell'appaltatore (“Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso”, ex multis, Cass. civ. sez. 1^, Ord. 26.2.2020, n. 5144).
Il risultato non è stato, quindi, raggiunto – né avrebbe potuto esserlo a causa dell'erronea progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di – se non Parte_1
a costo di rilevanti e costose modifiche di cui si sarebbe dovuta fare direttamente carico la committente, non previamente rappresentate dall'impresa in sede di sopralluogo, né di preventivazione, né, ancora, prima ancora di iniziare i lavori.
Così stando le cose, la sentenza è corretta, avendo sottolineato in prima battuta come l'incarico fosse stato conferito a una società specializzata del settore, che avrebbe
23 pertanto dovuto adempiere all'incarico (progettuale e realizzativo) con la perizia richiesta e dovuta dal professionista, e quindi che non essendo stato raggiunto il risultato richiesto (e promesso) il contratto doveva dichiararsi risolto per grave inadempimento della appaltatrice.
Per contro, l'obiezione sulla base della quale ha fondato l'impugnazione Parte_1
– e cioè che non sarebbe spettato a lei provvedere ad adeguare l'allacciamento idrico
– non è, da un lato, pertinente, né, dall'altro, comunque conclusiva, alla luce del complesso delle esposte considerazioni.
Per completezza di disamina è appena il caso di sottolineare come nessuna delle parti abbia mai invocato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1660, 1672 c.c., da ritenersi in ogni caso inapplicabili presupponendo la non imputabilità dell'inadempimento alla parte appaltatrice, nella specie invece certamente sussistente per quanto si è detto.
Inammissibile è, infine, l'ultima domanda contenuta nelle conclusioni definitivamente precisate da (“Ove diversamente opinasse la Corte, e ritenesse di Parte_1 confermare la pronuncia di risoluzione contrattuale, si chiede comunque la rideterminazione degli importi dovuti fra le parti, tenendo conto del credito residuo spettante a con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”).
Invero, in disparte il rilievo che non ha direttamente provato il proprio Parte_1 preteso credito residuo, va debitamente considerato che costituendosi in primo grado l'impresa non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale (cfr. comparsa di risposta di primo grado, pag. 9: “Si dichiara che, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002, così come modificato dalla legge 183/2011, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con il presente atto non si propone domanda riconvenzionale/richiesta risarcitoria, non si modificano le domande già proposte, non vi è chiamata in causa di terzi”), sicché la relativa domanda non è proponibile per la prima volta in questa sede di gravame.
11. In conseguenza del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale dell'attrice resta assorbito, siccome esplicitamente proposto in via condizionata all'accoglimento di quello principale.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 CP_1
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di
[...]
24 riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi
(di studio e di introduzione) e minimo per le seconde due (di trattazione e decisoria, in cui sono state nella sostanza ripetute le medesime considerazioni già dedotte e sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 710/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Rovigo;
b) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per CP_1 compensi, in € 6.734,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 710/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 19.4.2024, vertente
TRA
c.f./p.i. con sede in Villadose (RO), via Zona Parte_1 P.IVA_1
Industriale n. 110/A, in persona del legale rappresentante, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. stab. , che agisce di intesa con Parte_3
l'avv. Paola Bertoncini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
in Villadose (RO), via De Gasperi n. 5/B, Parte_3 appellante principale/convenuta in primo grado
E
, c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 98, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rigobello e Claudia Giacobbe, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Rovigo, via All'Ara 8, appellata e appellante inc. cond./attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 18.1.2024, notificata a mezzo pec in data 21.3.2024, che ha definito il proc. civ. n. 1010/2021 R.G. Trib. Rovigo, promosso da Controparte_1 nei confronti di con atto di citazione notificato in data 30.4.2021, Parte_1 in punto risoluzione contrattuale e risarcimento del danno;
causa rimessa in decisione al Collegio in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“La parte appellante, come in atti rappresentata e difesa, precisa le proprie conclusioni nei seguenti termini: - in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 67/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo (R.G. 1010/2021), rigettare integralmente le domande attoree, e in particolare la domanda di risoluzione del contratto e quella restitutoria, perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la persistenza del credito di nei confronti di Parte_1 CP_1
pari a € 3.782,00 quale saldo della fattura n. 23 del 17.03.2020; - condannare
[...]
alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.; - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Ove diversamente opinasse la Corte, e ritenesse di confermare la pronuncia di risoluzione contrattuale, si chiede comunque la rideterminazione degli importi dovuti fra le parti, tenendo conto del credito residuo spettante a con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante inc. cond. [ ]: Controparte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. (omessa indicazione del capo della sentenza di primo grado impugnata;
omessa indicazione delle violazioni di legge asseritamente commesse dal primo giudice), sia per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. (manifesta infondatezza dell'impugnazione; 2) in subordine, nel merito, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
3) in ulteriore subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui
è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 03/07/2020, condannare
a restituire a la somma di € 3.200,00 oltre iva, Parte_1 Controparte_1 corrisposta in acconto in data 01.04.2020, oltre interessi e rivalutazione, e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, a mezzo di ditta specializzata, con spese tutte a carico di per i motivi di cui in narrativa;
4) con vittoria Parte_1 di diritti, onorari e spese di primo e secondo grado e con refusione delle spese di
C.T.U.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, la sig.ra , sulla Controparte_1 premessa di aver stipulato nell'agosto del 2019 con la società un Parte_1
2 contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di irrigazione del giardino della propria abitazione (sita in Lusia – RO, via Mazzini n. 98), oltre a diversi altri lavori di sistemazione del medesimo giardino (quali la fornitura di terreno fertile, la rigenerazione del prato, l'eliminazione di arbusti, il collocamento di pacciamature), ma che l'impianto di irrigazione non era stato completato, e non era comunque funzionante, e che anche i lavori di giardinaggio erano stati realizzati in maniera scorretta ed incompleta, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo la ditta appaltatrice, chiedendo l'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di riferimento ex art. 1662 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 1453
c.c., con ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni sofferti a causa e in dipendenza dell'inadempimento della controparte, nello specifico così concludendo:
“Voglia il Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta:
1) Accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 3.7.2020, condannare a restituire a Parte_1 [...]
la somma di € 3.200,00 oltre iva, corrisposta in acconto in data CP_1
1.4.2020 e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico di
per i motivi di cui in narrativa;
2) In subordine, accertare e Parte_1 dichiarare che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto per grave inadempimento di o, in subordine, risolverlo e, per l'effetto, Parte_1 condannare quest'ultima a restituire a la somma di € 3.200,00 Controparte_1 oltre iva, corrisposta in acconto in data 1.4.2020 e a provvedere, con spese a carico di al ripristino dello stato dei luoghi, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
3) In ogni caso, condannare al risarcimento del danno patito da Parte_1
a causa del grave inadempimento della prima alle obbligazioni Controparte_1 assunte, per il mancato godimento del giardino dall'inizio dell'esecuzione dei lavori ad oggi e per tutto il tempo necessario al completamento dell'impianto di irrigazione
a regola d'arte, così come sarà quantificato dal CTU in corso di causa;
4) Qualora talune delle opere parzialmente realizzate da fossero ritenute dal Parte_1
CTU eseguite a regola d'arte e l'istante intenda trattenerle, condannare Parte_1
a risarcire in favore di il danno patito a causa del grave
[...] Controparte_1 inadempimento della prima alle obbligazioni assunte, così come stimato dal CTU in corso di causa, nell'ammontare pari al costo delle opere necessarie a completare
l'impianto a regola d'arte, eventualmente detraendo il valore delle opere che risultassero eseguite a regola d'arte ed utilizzabili dalla committente;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti di Controparte_1
3 della somma di € 6.300,00 oltre iva di cui alla fattura n. 23 del Parte_1
17.3.2020; 6) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
In particolare, a fondamento delle domande così precisate l'attrice dedusse:
i) che nell'estate del 2019 si era rivolta alla società di Villadose Parte_1
(RO), per la progettazione, la costruzione e l'installazione di un impianto per l'irrigazione del giardino antistante la sua abitazione, sita in Lusia (Ro), via Mazzini
n. 98;
ii) che il legale rappresentante di , sig. , al fine di Parte_1 Parte_2 progettare un impianto efficiente e adeguato allo stato dei luoghi, si era recato per due volte, assieme alla figlia , presso l'abitazione della committente: Parte_4 la prima volta per eseguire i rilievi necessari, effettuati alla presenza del sig. CP_2
, figlio della sig.ra , e una seconda volta per scattare le foto al giardino
[...] CP_1 necessarie per la generazione del rendering che avrebbe inviato con il preventivo dei lavori;
iii) che all'esito, con comunicazione mail del 22.8.2019, aveva Parte_1 inviato all'attrice il preventivo dei lavori che avrebbe svolto, completo di rendering, che prevedeva: a) la fornitura e la posa di un impianto automatico di irrigazione con allacciamento alla presa domestica, e cioè l'unica presa idrica esistente in situ, compreso di tubazioni, irrigatori a scomparsa, ala gocciolante per aiuole e siepe, 4/5 elettrovalvole in resina, programmatore elettronico idoneo al controllo di 6 stazioni indipendenti, collaudo, al prezzo corrispettivo di € 2.000,00 calcolato a corpo;
b) la fornitura di terreno fertile e il livellamento dello stesso al prezzo corrispettivo di €
700,00 calcolato a corpo;
c) la rigenerazione di tutto il tappeto erboso e la semina di quest'ultimo al prezzo corrispettivo di € 800,00 calcolato a corpo;
d) l'eliminazione degli arbusti presenti in loco, la pulizia e lo smaltimento degli stessi al prezzo corrispettivo di € 300,00 calcolato a corpo;
e) la creazione di aree pacciamate coperte con ciottoli, o altro materiale, al prezzo corrispettivo da calcolarsi a misura a seconda del materiale prescelto, offerto ad un prezzo variabile da € 18,00 a € 25,00 (doc. 1 di p.a.); iv) che aveva accettato l'offerta di di eseguire i lavori come da Parte_1 preventivo;
v) che in data 18.1.2020 le aveva inviato un estratto conto dei lavori Parte_1 sino ad all'ora eseguiti (doc. 2 di p.a., dal quale emerge che l'impresa: a) non aveva completato i lavori commissionati: la creazione di aree pacciamate era invero indicata come “da realizzare”; b) aveva eseguito i lavori commissionatile in difformità rispetto al preventivo originario. In particolare dichiarava: - di aver realizzato 9 linee di
4 irrigazione, anziché 4/5, come indicato nel preventivo;
- di aver fornito una quantità di terreno agrario fertile pari a 22 mc, anziché a 10 mc;
c) aveva realizzato lavori ulteriori e diversi rispetto al preventivo, per quanto mai ordinatile, indicati in calce all'estratto conto: “extra offerta: potatura e pulizia siepe di lauro, asporto inerti), per un totale corrispettivo di € 6.340,00, iva esclusa, di cui: € 3.300,00 (anziché €
2.000,00), per la realizzazione dell'impianto di irrigazione ed € 1.540,00 (anziché €
700,00) per la fornitura di terreno agrario fertile;
vi) che successivamente, in data 17.3.2020, sulla base di tale estratto conto, nonostante l'incompletezza dei lavori e quantunque i prezzi per la realizzazione dell'impianto di irrigazione e la sistemazione del giardino fossero stati pattuiti “a corpo”, e quindi per l'intera esecuzione dell'opera, e non “a misura”, Parte_1 aveva emesso fattura (la n. 23 del 17.3.2020: doc. 3 di p.a.) di complessivi €
7.686,00 (= € 6.300 + iva al 22%, per € 1.386,00); vii) che in data 1.4.2020, non essendo stata completata la realizzazione dei lavori aveva effettuato il pagamento a titolo di acconto della somma di € 3.904,00 (= €
3.200 + iva al 22%) e con comunicazione email in pari data aveva confermato la contestazione della fattura e degli importi con la stessa richiesti in aggiunta rispetto al preventivo accettato, comunicando che avrebbe eseguito il saldo dell'importo pattuito con l'offerta del 22.8.2020 (e non quindi dell'importo indicato in fattura), solamente quando i lavori sarebbero stati ultimati, risultando l'impianto di irrigazione ancora incompleto e non funzionante, atteso che l'ala gocciolante per aiuole e siepe non era stata realizzata, il programmatore elettronico non era stato fornito, né installato, e il collaudo dell'opera non era stato eseguito;
viii) che , con mail del 2.4.2020 (doc. 4 di p.a.), pur riconoscendo che i Parte_1 lavori non erano stati ultimati, affermava che ciò non era stato possibile perché
l'idraulico di fiducia della committente non aveva ancora predisposto l'allacciamento idrico necessario per far funzionare l'impianto reiterando la richiesta di pagamento del saldo della propria fattura, rendendosi disponibile a terminare il lavoro solo dietro integrale pagamento di quest'ultima; ix) che aveva a propria volta risposto all'obiezione di evidenziando che Parte_1
l'allacciamento non era stato realizzato perché l'idraulico di sua fiducia, effettuato un sopralluogo, aveva verificato che l'allacciamento alla presa domestica così come progettato da non era tecnicamente possibile, poiché l'impianto Parte_1 avrebbe potuto funzionare solamente previa installazione di una vasca di accumulo dell'acqua e di una pompa posta a monte dell'impianto stesso, e ciò in quanto la portata e la pressione dell'acqua proveniente dall'acquedotto di Lusia, a cui era
5 allacciata la rete domestica, non era sufficiente, sicché l'impianto progettato da era irrealizzabile;
aveva inoltre ribadito la non corretta esecuzione del Parte_1 lavoro di copertura del manto erboso, non sviluppato in modo omogeneo, l'assenza di alcune componenti dell'impianto di irrigazione (irrigatori a scomparsa, ale gocciolanti, programmatore elettronico), il mancato livellamento del terreno e la presenza di significativi avvallamenti (doc. 5 di p.a.);
x) che , per il tramite dell'avv. stab. , in data Parte_1 Parte_3
4.6.2020 l'aveva diffidata a provvedere al pagamento integrale della fattura n.
23/2020 (doc. 6 di p.a.); xi) che a tale diffida aveva a propria volta risposto con lettera in data 18.6.2020 sottoscritta dal proprio legale, avv. Rigobello, e da essa stessa controfirmata, indirizzata a e all'avv. con la quale aveva respinto la pretesa Parte_1 Parte_3 di cui alla fattura azionata dall'avversaria, evidenziando nuovamente che i lavori non erano stati ultimati e che quelli eseguiti erano difformi dal progetto, e comunque, non eseguiti a regola d'arte, mai collaudati e, soprattutto, dalla stessa mai accettati.
Inoltre, con la medesima missiva aveva diffidato ex art. 1662 c.c. Parte_1
a completare l'opera a perfetta regola d'arte e a renderla perfettamente funzionante nel termine di giorni 15 dal ricevimento;
xii) che non si era in seguito attivata in conformità, sicché il contratto Parte_1
d'appalto doveva ritenersi risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1662, u.c., c.c.
e di conseguenza necessaria la proposizione della causa per recuperare quanto versato e ottenere il risarcimento dei danni stante la permanente indisponibilità della controparte, rimasta ferma sulle proprie posizioni.
2. si costituiva ritualmente in causa eccependo: Parte_1
i) in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per essere già decorsi i termini di cui all'art. 2226 c.c., dovendo il contratto de quo riguardarsi come contratto d'opera e non già come contratto d'appalto;
ii) nel merito, l'infondatezza della domanda, atteso che la causa delle modifiche dell'impianto di irrigazione e dell'omesso completamento dei lavori e del successivo collaudo era consistita solo ed esclusivamente nella indisponibilità in situ di una fonte adeguata di acqua a scopo irriguo, circostanza nota e alla quale l'attrice, per il tramite del figlio, aveva dichiarato di voler porre rimedio, e che la prima modifica relativa all'aumento delle elettrovalvole da 4/5 a 9 si era resa necessaria proprio per tale motivo ed era stata a tal fine così concordata tra le parti in corso d'opera e mai contestata fino all'anno successivo. Doveva, quindi, ritenersi incontrovertibile che vi era stata da parte della committente l'accettazione, sia della fatturazione, sia delle
6 modifiche rispetto al preventivo, sia dell'opera stessa, nella parte consegnata e completata, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via principale: riconoscere il vincolo tra le parti come contratto d'opera e, di conseguenza, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione legale per decorrenza dei termini;
nel caso in cui la domanda dovesse essere ammissibile: in via ulteriormente principale: rigettarsi tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la non responsabilità della convenuta e la persistenza del credito della nel Parte_1 confronti della di €. 3.782,00, quale somma al saldo della fattura Controparte_1
n. 23 del 17.3.2020. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari”, con la precisazione “che con il presente atto non si propone domanda riconvenzionale/richiesta risarcitoria, non si modificano le domande già proposte, non vi è chiamata in causa di terzi”.
3. La causa venne istruita mediante C.T.U. – svolta in relazione al seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminato lo stato dei luoghi e l'impianto di irrigazione realizzato da 1. quali opere sono state realizzate rispetto al Parte_1 preventivo del 22/08/2019 e se sono state effettuate a regola d'arte;
2. qual è il valore delle opere realizzate;
3. qualora l'opera sia rimasta incompiuta, quali ulteriori interventi sarebbero necessari per ultimarla e quali i costi verosimili;
4. tenti la conciliazione fra le parti” – che restituiva le seguenti conclusioni (v. Relazione, pag.
9: “Per diversi degli interventi effettuati, la principale difficoltà incontrata nello svolgere l'attività peritale di cui il sottoscritto è stato incaricato, è stata rappresentata dal lungo periodo intercorso fra la loro epoca di esecuzione e quella di valutazione.
Sostanzialmente, fatta eccezione per l'impianto di irrigazione, per gli altri interventi
è stato oltremodo difficoltoso raccogliere elementi di indiscutibile oggettività che consentissero di esprimere un giudizio definitivo sulla loro esecuzione “a regola
d'arte” che, di conseguenza, in diversi casi è stato possibile solo presumere. Ciò premesso, è indiscutibilmente possibile concludere che: a) L'impianto di irrigazione, per poter svolgere il compito a cui è deputato, deve necessariamente essere integrato con gli interventi descritti in maniera analitica al paragrafo precedente;
b) Il manto erboso deve essere ricostituito per garantire una copertura uniforme della superficie del giardino e per rispondere alle esigenze estetiche desiderate. I costi dei suddetti interventi sono stati analiticamente calcolati nell'allegato 2”, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, qualificato il contratto di riferimento come contratto d'appalto (e non già come contratto d'opera, come sostenuto dalla difesa della convenuta), ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione del contratto
7 per grave inadempimento dell'appaltatrice, attesa l'inidoneità dell'impianto di irrigazione ad assolvere alla funzione promessa (e cioè irrigare efficacemente l'intero giardino dell'attrice); fondata anche la domanda di rimessione in pristino dei luoghi, con relativo obbligo a carico dell'appaltatrice, salva la facoltà di recuperare e ritenere le attrezzature rimosse;
ripetibile soltanto in parte la somma versata dall'attrice a titolo di pagamento, dovendo scomputarsi, al fine di evitare un indebito arricchimento della committente, il corrispettivo per l'eliminazione degli arbusti (di € 300, trattandosi di attività effettivamente svolta) e per la fornitura del terreno per il livellamento del giardino (€ 1.540, non sussistendo sul punto specifiche contestazioni); infondata la domanda di realizzazione di un nuovo prato, finendo diversamente per avvantaggiarsi ingiustificatamente l'attrice; infondata anche l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del giardino, difettando un apprezzabile pregiudizio al valore d'uso del bene (cfr. la sentenza impugnata, in motivazione, pag. 8 – 12: “(omissis)
7. La domanda di risoluzione del contratto è fondata. Va premesso, anzitutto, che la diligenza nell'adempimento richiesta all'appaltatore è quella di cui all'art. 1176, secondo comma c.c., ai sensi del quale il professionista è tenuto alla diligenza che ci si può legittimamente attendere dalla natura dell'attività esercitata. Nel caso di specie, si tratta di società che, come riportato supra, ha diversi dipendenti e che fattura diverse centinaia di migliaia di euro l'anno. Come emerge dagli atti di causa, il preventivo su cui fonda l'attività svolta è stato fornito dall'appaltatore a seguito di sopralluogo presso l'abitazione della convenuta, dal che si ricava che la inidoneità del progetto a raggiungere le finalità proposte vada imputato all'azienda che non ha speso la necessaria diligenza. Parte convenuta afferma che vi sarebbero state modifiche contrattuali in corso d'opera, ma di tali accordi, che ai sensi dell'art. 1659 c.c. devono essere provati per iscritto, non vi è una traccia espressa, tentando la società resistente di inferirli, per implicito e in senso negativo, dallo scambio di mail tra le parti, e in particolare dal fatto che il figlio dell'attrice non avrebbe immediatamente contestato la fattura. Tale circostanza, tuttavia, non appare univoca, in quanto nella corrispondenza vi sono anche espresse contestazioni circa il fatto che modifiche poi ritenute necessarie non sarebbero mai state prospettate dall'appaltatore, il quale avrebbe poi fatturato attività ulteriori rispetto a quelle pattuite, peraltro neppure del tutto eseguite. Non si ritiene raggiunta, pertanto, sussistente la prova piena e rassicurante della modifica del contratto, rispetto al preventivo originalmente concordato. 8. È stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'impianto di causa, per verificare la qualità delle opere effettuate. Il consulente d'ufficio, previ plurimi accessi sui luoghi, ha tentato di
8 fornire, nei limiti del possibile -stante il non irrilevante lasso di tempo trascorso – una ricostruzione esaustiva delle opere effettuate, nonché di quelle necessarie al fine di completare l'opera, esame, questo, effettuato al fine di agevolare la conciliazione tra le parti. L'elaborato del consulente risulta accurato e adeguatamente motivato, motivo per cui questo giudicante ritiene di far proprie le conclusioni raggiunte. Dalla lettura della consulenza (pag. 5 e seguenti), emerge sostanzialmente che: -
l'eliminazione degli arbusti è stata certamente effettuata (prezzo di € 300,00, ritenuto congruo); - Sul livellamento del terreno, è difficile dirsi, in quanto non è stata effettuata in seguito la dovuta manutenzione (prezzo di € 1.540,00, ritenuto congruo); - l'impianto di irrigazione realizzato non corrisponde al progetto e non è in grado di irrigare l'intera area del giardino, sebbene gli irrigatori testati siano funzionanti (prezzo € 2.000,00, congruo per il lavoro effettuato). Ne deriva che
l'appaltatore non ha esattamente adempiuto la prestazione, non avendo raggiunto il risultato finale preventivato, sebbene alcune attività prodromiche siano state effettuate certamente (eliminazione arbusti) o verosimilmente (livellamento terreno, non sussistendo, malgrado l'odierna difficoltà di accertamento, specifiche contestazioni sul punto). Andrà pertanto pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento.
9. Quanto agli effetti della risoluzione, si ritiene che non possa essere disposta la restituzione, anzitutto, delle somme versate e riferibili ad attività utile certamente svolta, con particolare riferimento alla rimozione arbusti e al livellamento del terreno. Ciò in quanto, a opinare diversamente, si produrrebbe un indebito arricchimento a vantaggio del committente. Con riguardo, invece all'impianto di irrigazione, allo stato non utile allo scopo, vista la connessa domanda di remissione in pristino dei luoghi, è possibile disporre la restituzione del prezzo versato, fermo restando che l'appaltatore avrà diritto di asportare e recuperare ogni utile componente dell'impianto. L'originaria domanda alternativa che ipotizzava il trattenimento della parte utile dell'opera (cfr. pt. 4 delle originarie conclusioni) risulta invece ormai abbandonata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni finali. In definitiva, la domanda di remissione in pristino va accolta, dovendo, a seguito della risoluzione del contratto, essere la parte attrice posta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della stipulazione del contratto, fatto che implica la rimozione dell'opera non utile realizzata;
tale ripristino dei luoghi, ovviamente, non importerà l'obbligo di realizzare un nuovo prato, in quanto ciò avvantaggerebbe ingiustificatamente l'attore. Nel caso che qui impegna, è stato infatti accertato dal consulente che il giardino versava in sostanziale stato di abbandono, motivo per cui, onde non avvantaggiare indebitamente parte attrice, la società convenuta sarà al più
9 tenuta a rimuovere l'impianto ritenuto inutile. 10.Su tali somme sono dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.p.c., dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo. Non è invece dovuta rivalutazione monetaria, e ciò in quanto, “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224
c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del
04/06/2018). 11. Va invece respinta la domanda risarcitoria per mancato godimento del giardino, difettando un apprezzabile pregiudizio al valore d'uso del bene, e non avendo, peraltro, la parte fornito alcun utile parametro per evidenziare e quantificare il danno asseritamente patito. 12.Vista la risoluzione del contratto e le ragioni della stessa, va inoltre accertata l'assenza di ogni ulteriore pretesa economica da parte della a danno della società attrice. Le spese seguono la soccombenza e Parte_1 sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, compensate in ragione di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice. 14. Le spese di CTU andranno, in via definitiva, poste a carico di parte convenuta”, e quindi, in dispositivo:
“
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: a) accoglie la domanda di risoluzione, e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto di cui in motivazione e, conseguentemente, condanna parte convenuta alla restituzione a parte attrice della somma di € 1.360.00
+ IVA, oltre interessi ex art. 1284, IV co c.p.c. come in motivazione, e al ripristino dello stato dei luoghi, con diritto di ritenzione delle attrezzature rimosse in capo alla convenuta;
b) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
c) accerta che nessuna ulteriore somma è dovuta da parte attrice a parte convenuta in forza del contratto per cui è causa;
d) condanna il convento al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida, previa compensazione per ¼, in complessivi
€ 1.914,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche. e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale,
10 viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011. Così deciso il
17.1.2024”).
4. Ha proposto appello sulla base di due motivi, lamentando: Parte_1
i) con il primo, l'errata interpretazione delle prove: in particolare, il giudice non avrebbe correttamente valutato la portata e il significato dello scambio epistolare intervenuto (via mail) tra il figlio dell'attrice (che pacificamente agiva in nome e per conto della madre, ) e , nonché le risultanze della Controparte_1 Parte_1
C.T.U., dal quale si evince che la non idoneità dell'impianto di irrigazione ad assolvere correttamente alla sua funzione è data, non dalla sua errata progettazione, e/o messa in opera, ma dalla mancanza di un adeguato allacciamento idrico, allacciamento che, come affermato dal sig. nella sua mail dell'1.4.2020, era in procinto di essere CP_2 posto in essere, ma che poi nei fatti non venne più realizzato. Per l'effetto, considerato che l'allacciamento idrico e la conseguente installazione della pompa era a carico della committente, che non si è però adoperata per farlo realizzare, la responsabilità non può essere imputata a;
Parte_1
ii) con il secondo, il vizio di motivazione soltanto apparente della sentenza, non essendo assolutamente chiaro sulla base di quale ragione il giudice avrebbe ritenuto di affermare la responsabilità per inadempimento della società appellata, non risultando adeguatamente illustrato l'iter logico sul quale è stato fondato il relativo convincimento, limitato al vago assunto che non sarebbe stato raggiunto il risultato finale preventivato (sentenza, pag. 10, rigo 11), senza tuttavia spiegarne le motivazioni, né indicare e sviluppare un apprezzabile ragionamento basato sui fatti di causa. Anche l'assunto contenuto a pag. 9 della sentenza non darebbe modo di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter seguito per pervenire da essi al risultato enunciato,
e quindi chiedendo, previa inibitoria, in riforma integrale della sentenza di primo grado, il rigetto di tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, dichiarando la non responsabilità di e la persistenza del credito di Parte_1
€ 3.782,00 quale somma dovuta a saldo della fattura n. 23 del 17.3.2020, e la conseguente condanna dell'attrice, sig.ra , alla restituzione degli Controparte_1 importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo e al pagamento delle spese di C.T.U., oltre alle spese del doppio grado.
5. L'attrice si è costituita ritualmente prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e sull'istanza di inibitoria, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, e per la denegata ipotesi in cui l'appello
11 principale fosse ritenuto ammissibile e fondato, proponendo a propria volta appello incidentale condizionato sulla base di tre motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili: - primo motivo: omessa pronuncia di accertamento della avvenuta risoluzione negoziale del contratto d'appalto ex art. 1662 c.c.; - secondo motivo: omessa dichiarazione di ritenzione delle parti utili eseguite dall'appaltatore; - terzo motivo: onorari di causa, errata individuazione del D.M. di riferimento, errata individuazione dello scaglione, errata parziale compensazione, concludendo, quindi, chiedendo: 1) preliminarmente, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (per omessa indicazione del capo della sentenza;
omessa indicazione delle violazioni di legge asseritamente commesse dal giudice) e dell'art. 348 bis c.p.c. (manifesta infondatezza dell'impugnazione); 3) in subordine, nel merito, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
4) in ulteriore subordine, accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertato e dichiarato che il contratto d'appalto per cui è causa si è risolto a norma dell'art. 1662 c.c. in data 3.7.2020, condannare a Parte_1 restituire ad la somma di € 3.200,00 oltre iva, corrisposta in Controparte_1 acconto in data 1.4.2020, oltre interessi e rivalutazione, e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, a mezzo di ditta specializzata, con spese tutte a carico di per i motivi di cui in narrativa;
5) con vittoria di diritti, onorari e Parte_1 spese di primo e secondo grado e con refusione delle spese di CTU.
6. Accolta parzialmente l'istanza di inibitoria;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025
(tenutasi in forma cartolare davanti al C.I.) e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
7. L'appellata ha sollevato in via pregiudiziale di rito l'eccezione di inammissibilità del gravame principale sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 348bis e 342
c.p.c.
L'eccezione è infondata in relazione a entrambi i profili.
Quella basata sul richiamo dell'art. 348bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo d'appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14696/2016).
12 Quella basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. è, del pari, infondata, in quanto, anche tenuto conto dell'insegnamento di Cass. S.U. n.
27199/2017, l'atto di citazione d'appello presenta in maniera adeguatamente chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sul punto. Invero, il vigente testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
8. Nel merito l'appello di è infondato e va conseguentemente Parte_1 confermata la sentenza appellata essendo l'appello incidentale di parte attrice proposto in via solo condizionata all'accoglimento di quello principale.
9. Deve innanzitutto escludersi che il primo giudice abbia fornito del convincimento posto a fondamento della decisione impugnata una motivazione solo apparente.
La decisione è invece lineare, sviluppandosi nei seguenti termini:
a) partendo dal presupposto che il contratto stipulato inter partes (e segnatamente tra , in nome e per conto di sua madre, l'attrice Controparte_2 [...]
, da un lato, e dall'altro) debba intendersi quale CP_1 Parte_1 contratto d'appalto e che la società appaltatrice abbia agito a titolo professionale, donde la necessaria valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1176, comma
2, c.c. [“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”] dell'attività (progettuale ed esecutiva) a questa commessa e dalla medesima di seguito posta in essere, deve escludersi che il progetto realizzato da per la realizzazione dell'impianto di irrigazione proposto alla sig.ra Parte_1 CP_1 sia idoneo allo scopo per il quale era stato richiesto, e cioè irrigare in maniera efficiente (e cioè completa) l'intero giardino della committente (cfr. sentenza, pag. 8, ultimo cpv., e 9, primo cpv.: “(omissis)
7. La domanda di risoluzione del contratto è fondata. Va premesso, anzitutto, che la diligenza nell'adempimento richiesta all'appaltatore è quella di cui all'art. 1176, secondo comma c.c., ai sensi del quale il professionista è tenuto alla diligenza che ci si può legittimamente attendere dalla
13 natura dell'attività esercitata. Nel caso di specie, si tratta di società che, come riportato supra, ha diversi dipendenti e che fattura diverse centinaia di migliaia di euro l'anno. Come emerge dagli atti di causa, il preventivo su cui fonda l'attività svolta è stato fornito dall'appaltatore a seguito di sopralluogo presso l'abitazione della convenuta, dal che si ricava che la inidoneità del progetto a raggiungere le finalità proposte vada imputato all'azienda che non ha speso la necessaria diligenza”);
b) non risultano efficacemente concordate modifiche del progetto, non emergendo queste in termini univoci e apprezzabili dalle email scambiate tra le parti, da ritenersi in realtà di contenuto equivoco, contenendo anche il rilievo che le modifiche dell'intervento necessarie per ottenere la piena funzionalità dell'impianto di irrigazione non erano state rappresentate dall'impresa appaltatrice, che aveva, anzi, proceduto autonomamente all'aggiunta di componenti non previamente autorizzati
(cfr. sentenza, pag. 9, secondo e terzo cpv: “Parte convenuta afferma che vi sarebbero state modifiche contrattuali in corso d'opera, ma di tali accordi, che ai sensi dell'art. 1659 c.c. devono essere provati per iscritto, non vi è una traccia espressa, tentando la società resistente di inferirli, per implicito e in senso negativo, dallo scambio di mail tra le parti, e in particolare dal fatto che il figlio dell'attrice non avrebbe immediatamente contestato la fattura. Tale circostanza, tuttavia, non appare univoca, in quanto nella corrispondenza vi sono anche espresse contestazioni circa il fatto che modifiche poi ritenute necessarie non sarebbero mai state prospettate dall'appaltatore, il quale avrebbe poi fatturato attività ulteriori rispetto a quelle pattuite, peraltro neppure del tutto eseguite. Non si ritiene raggiunta, pertanto, sussistente la prova piena e rassicurante della modifica del contratto, rispetto al preventivo originalmente concordato”);
c) la svolta C.T.U. ha accertato (tra l'altro) che l'impianto di irrigazione, così come
è stato realizzato, non funziona in maniera corretta, in quanto, anche se gli irrigatori testati risultano funzionanti, tuttavia, non consente di irrigare l'intera area del giardino, obbiettivo che costituisce indubbiamente lo scopo avuto a mente dalla committente quando ha commissionato l'opera (cfr. sentenza, pag. 9, quarto e quinto cpv.; 10, primo e secondo cpv.: “8. È stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'impianto di causa, per verificare la qualità delle opere effettuate. Il consulente
d'ufficio, previ plurimi accessi sui luoghi, ha tentato di fornire, nei limiti del possibile
– stante il non irrilevante lasso di tempo trascorso – una ricostruzione esaustiva delle opere effettuate, nonché di quelle necessarie al fine di completare l'opera, esame, questo, effettuato al fine di agevolare la conciliazione tra le parti. L'elaborato del consulente risulta accurato e adeguatamente motivato, motivo per cui questo
14 giudicante ritiene di far proprie le conclusioni raggiunte. Dalla lettura della consulenza
(pag. 5 e seguenti), emerge sostanzialmente che: - l'eliminazione degli arbusti è stata certamente effettuata (prezzo di € 300,00, ritenuto congruo); - sul livellamento del terreno è difficile dirsi, in quanto non è stata effettuata in seguito la dovuta manutenzione (prezzo di € 1.540,00, ritenuto congruo); - l'impianto di irrigazione realizzato non corrisponde al progetto e non è in grado di irrigare l'intera area del giardino, sebbene gli irrigatori testati siano funzionanti (prezzo € 2.000,00, congruo per il lavoro effettuato). Ne deriva che l'appaltatore non ha esattamente adempiuto la prestazione, non avendo raggiunto il risultato finale preventivato, sebbene alcune attività prodromiche siano state effettuate certamente (eliminazione arbusti) o verosimilmente (livellamento terreno, non sussistendo, malgrado l'odierna difficoltà di accertamento, specifiche contestazioni sul punto)”);
d) la conseguenza del rilevato inadempimento del contratto è la sua risoluzione
(disposta con sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c.), con i conseguenti effetti restitutori di legge (non avendo la committente manifestato interesse a trattenere le parti dell'impianto già realizzate), impregiudicati solo gli effetti delle lavorazioni correttamente eseguite e completate, e segnatamente la rimozione e l'asportazione degli arbusti e il livellamento del terreno (cfr. sentenza, pag. 10, terzo, quarto e quinto cpv.; 11 primo cpv.: “Andrà pertanto pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento.
9. Quanto agli effetti della risoluzione, si ritiene che non possa essere disposta la restituzione, anzitutto, delle somme versate e riferibili ad attività utile certamente svolta, con particolare riferimento alla rimozione arbusti e al livellamento del terreno. Ciò in quanto, a opinare diversamente, si produrrebbe un indebito arricchimento a vantaggio del committente. Con riguardo, invece all'impianto di irrigazione, allo stato non utile allo scopo, vista la connessa domanda di remissione in pristino dei luoghi, è possibile disporre la restituzione del prezzo versato, fermo restando che l'appaltatore avrà diritto di asportare e recuperare ogni utile componente dell'impianto. L'originaria domanda alternativa che ipotizzava il trattenimento della parte utile dell'opera (cfr. pt. 4 delle originarie conclusioni) risulta invece ormai abbandonata, non essendo stata reiterata nelle conclusioni finali. In definitiva, la domanda di remissione in pristino va accolta, dovendo, a seguito della risoluzione del contratto, essere la parte attrice posta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della stipulazione del contratto, fatto che implica la rimozione dell'opera non utile realizzata;
tale ripristino dei luoghi, ovviamente, non importerà l'obbligo di realizzare un nuovo prato, in quanto ciò avvantaggerebbe ingiustificatamente l'attore. Nel caso che qui impegna, è stato infatti accertato dal
15 consulente che il giardino versava in sostanziale stato di abbandono, motivo per cui, onde non avvantaggiare indebitamente parte attrice, la società convenuta sarà al più tenuta a rimuovere l'impianto ritenuto inutile”);
e) disposta la risoluzione del contratto, nulla è ulteriormente dovuto dall'attrice alla società convenuta.
10. Escluso che il primo giudice non abbia assunto una decisione motivata e comprensibile in relazione alla domanda attorea, deve parimenti escludersi che abbia erroneamente interpretato le prove disponibili, e segnatamente il contenuto delle e- mail scambiate tra e e quello della C.T.U. disposta in Controparte_2 Parte_1 corso di causa.
Nella sostanza, la tesi sostenuta da – che la stessa assume non essere Parte_1 stata esattamente colta dal primo giudice – è che l'impianto di irrigazione dalla stessa realizzato, a prescindere dalla sua incompletezza, non è stato completato solo a causa e in dipendenza dell'inerzia della controparte contrattuale, che non si è fattivamente attivata per far installare un allacciamento idrico adeguato alle esigenze dell'impianto, e questo pur dopo aver dichiarato di voler proseguire i lavori affidatile e di essersi interfacciata con il proprio idraulico per la realizzazione di un collettore di alimentazione e di una pompa, poi però non fatti realizzare, sicché la disponibilità di a completare la realizzazione dell'opera è stata di fatto preclusa Parte_1 dall'inadempimento della stessa committente a provvedere a quanto aveva promesso di far realizzare.
Tale essendo il contenuto sostanziale dell'obiezione, va innanzitutto puntualizzato che la situazione di fatto esistente al momento della stipulazione del contratto (nell'agosto del 2019) era quella della presenza nella proprietà dell'attrice solo di una presa idrica collegata all'acquedotto pubblico servente il . Controparte_3
La circostanza deve ritenersi pacifica, atteso che non ha trovato alcun efficace riscontro probatorio la tesi inizialmente sostenuta da – ma negata Parte_1 dall'attrice – secondo cui già al momento della stipulazione del contratto d'appalto le parti si sarebbero accordate nel senso che l'impianto di irrigazione sarebbe stato collegato a una diversa, e nuova, fonte di alimentazione idrica, che sarebbe stata fatta realizzare dalla committente a propria cura e spese.
Invero, nella comparsa di risposta di primo grado ha affermato Parte_1
[pag. 4-5] che: “L'impianto di irrigazione doveva essere allacciato a una presa idrica collegata a un pozzo artesiano e che di tali lavori se ne erano fatti carico la sig.ra
e il figlio [lo stesso preventivo di del 13 agosto 2019 non prevede CP_1 Parte_1 assolutamente il posizionamento di vasche o pompe elettriche – attività anche
16 usualmente propria di un idraulico o di un pozzista – ma indica correttamente la dicitura “allacciamento Vs. presa idrica”]. La stessa signora , congiuntamente CP_1 al figlio , avevano manifestato, durante i lavori, l'intenzione di far realizzare il CP_2 pozzo proprio per tale scopo”, ma tale circostanza è stata recisamente negata dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nella quale [a pag. 3] si legge: “il mancato completamento dell'opera, diversamente da quanto ex adverso dedotto, è dipeso unicamente dall'erronea progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di che progettò e realizzò – parzialmente – un impianto di Parte_1 irrigazione senza previamente verificare l'adeguatezza della presa idrica esistente.
Non corrisponde, infatti, al vero che il preventivo fosse stato eseguito con l'accordo che la parte committente avrebbe realizzato un pozzo a cui collegare la presa idrica.
È vero, invece, che il pozzo fu eseguito nell'autunno 2020 e, quindi, quando i lavori avrebbero già dovuto essere ultimati secondo il progetto, a norma dell'art. 1227 c.c., proprio per consentire all'impianto di funzionare, evitando l'aggravamento dei danni causati dall'inadempimento contrattuale dell'appaltatore”.
A tale smentita non ha in seguito ulteriormente replicato, né è riuscita a Parte_1 dimostrare la propria allegazione, che pertanto è rimasta tale (le prove orali articolate dalla difesa di nella seconda memoria non affrontavano nello specifico la Parte_1 problematica de qua e non sono state comunque reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Peraltro, tale scelta – di chiara natura progettuale, e come tale comunque di competenza dell'appaltatrice società specializzata nella Parte_1 realizzazione di giardini e di impianti di irrigazione (v. visura camerale in atti), e come tale perfettamente in grado di valutarne la pertinenza e la fattibilità, tanto più considerato che aveva sede a circa 20 km dal luogo di residenza dell'attrice, dove sarebbero stati eseguiti i lavori, sicchè non è ragionevole ritenere che non conoscesse le specificità della situazione idrica locale, della quale doveva in ogni caso informarsi debitamente – si è rivelata comunque inidonea, come ammesso dalla stessa
, che lo avrebbe accertato già nell'autunno del 2019 (v. comparsa di Parte_1 risposta di primo grado di parte convenuta: “(omissis) Tale realizzazione fu infatti da loro eseguita nel corso dell'autunno 2020, ma l'acqua prelevata si è dimostrata idonea per scopi irrigui in quanto eccessivamente salina (l'analisi eseguita da tecnici
in autunno 2019 evidenzia un valore di ca 3500 ms)”. Parte_1
Il preventivo predisposto da è in ogni caso chiaro e fa indubbiamente Parte_1 riferimento a un impianto studiato come adatto a funzionare con la presa idrica domestica collegata all'acquedotto pubblico (cfr. doc. 1 di p.a. e doc. 1 di p.c. di 1°
17 grado: “Oggetto: Offerta prezzi per sistemazione giardino. Con la presente, a seguito
Vs. gentile richiesta e ns sopralluogo, Vi proponiamo la migliore offerta relativa all'oggetto, ringraziandoVi fin d'ora per la cortese attenzione prestataci.
1. Impianto irriguo. Fornitura e posa in opera impianto automatico di irrigazione a servizio dell'area giardino, compreso ogni onere per scavi e rinterri e passaggi, manodopera
e attrezzatura, tubazioni in polietilene A.D. e B.D. di vari diametri;
staffe e prolunghe di raccordo;
irrigatori a scomparsa, dinamici e statici;
ala gocciolante auto compensante ed autopulente a servizio delle aiuole e della siepe;
4/5 elettrovalvole da 1'' in resina a 24V con regolatore di flusso, da agganciare a collettore predisposto, un programmatore elettronico idoneo al controllo delle 6 stazioni a programmi indipendenti, memoria non volatile e tempi d'intervallo selezionabili da porsi all'interno di Vs spazio preposto, lavori di assemblaggio, collaudo e quant'altro occorra, con allacciamento a Vs. presa idrica. A corpo 2000,00”).
Così stando le cose, l'inadeguatezza dell'impianto progettato, e quindi realizzato, da
(del tutto verosimilmente subito dopo il conferimento dell'incarico, atteso Parte_1 che, pur non avendo le parti chiarito quando i lavori vennero iniziati, è in atti, quale doc. 2 di p.a., il consuntivo dei lavori dichiaratamente eseguiti, datato 6.11.2019 e trasmesso via email al il 18.1.2020) deve ritenersi originario, nel senso che CP_2
è dipeso, innanzitutto da un imperito, e comunque negligente, sopralluogo (eppure ne vennero fatti almeno due, come ammesso dalla stessa impresa, da parte dello stesso titolare della società) e quindi da una conseguente inidonea progettazione, che non poteva portare – come in effetti non ha portato – a realizzare un impianto di irrigazione come quello promesso, e cioè un impianto efficace e idoneo in ogni caso allo scopo di irrigare compiutamente tutta l'area di riferimento.
Invero, per quanto sia astrattamente condivisibile la tesi sostenuta dalla convenuta/appellante che non sarebbe spettato alla stessa di realizzare opere di adeguamento idraulico (quali vasche e pompe di alimentazione) e che il preventivo non le prevedeva, deve ritenersi indubbio che spettasse alla stessa (in quanto, appunto, società specializzata nella realizzazione di impianti di irrigazione) studiare, progettare e realizzare un impianto di irrigazione pienamente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della committente, che erano all'evidenza quelle di disporre di un sistema di irrigazione automatico che innaffiasse il giardino nella sua totalità e con la giusta quantità d'acqua, dandosi per scontato, come peraltro sottolineato dallo stesso C.T.U. “che un impianto di irrigazione è progettato per distribuire acqua in quantità sufficiente e in modo da coprire l'intera area interessata”
(v. Relazione, pag. 14), ovvero, in ipotesi di riscontrata inidoneità dell'allacciamento
18 idraulico (idoneità che spettava certamente alla stessa di accertare e verificare come prima cosa, siccome funzionale alla acquisizione di un dato indispensabile per procedere a un'efficace preventivazione e progettazione, e trattandosi comunque di un rilievo di agevole acquisizione, bastando applicare all'erogatore un manometro, dispositivo del costo di poche decine di euro), comunicare immediatamente l'evenienza alla cliente in maniera tale da porla nella condizione di valutare compiutamente il da farsi e determinarsi di conseguenza (non stipulando il contratto, ovvero recedervi senza aggravio di costi ingiustificati).
Ebbene, l'avere predisposto un progetto prevedente quale fonte esclusiva Parte_1 di alimentazione idrica la presa esistente in sito, chiaramente condizionata nel suo concreto funzionamento dalla pressione di esercizio dell'acqua dell'acquedotto
(ritenuta inadeguata per ammissione della stessa e comunque riscontrata Parte_1 come tale dallo stesso C.T.U.); il non aver reso contestualmente edotta la committente della ragionevole impossibilità di un corretto funzionamento dell'impianto volta che la pressione dell'acqua dell'acquedotto pubblico fosse risultata insufficiente (circostanza questa rilevata dalla stessa appaltatrice nel corso dei lavori, che ha omesso di completare giustificandosi con l'affermare che servisse una fonte di alimentazione stabile di tipo diverso per far funzionare l'impianto); l'aver ugualmente proceduto a installare la parte interrata dell'impianto nonostante la
(indubbia) consapevolezza della carenza dei rilievi eseguiti sul posto e delle conseguenti proprie carenze progettuali;
l'aver omesso di completare l'installazione dell'impianto, dapprima condizionandone il completamento al pagamento del saldo
(fatto, questo, chiaramente privo di giustificazione e violativo dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto), e poi attribuendo l'impossibilità di procedervi all'inerzia della committente nel procurare l'installazione di un più efficiente allacciamento idrico, comporta da parte dell'appaltatrice l'inadempimento all'obbligazione di predisporre un impianto di irrigazione conforme a quanto all'evidenza promesso, non potendo ragionevolmente ritenersi che la sig.ra
(ovvero, per essa, il figlio, sig. ) avesse inteso commissionare CP_1 Controparte_2
a la realizzazione di un impianto di irrigazione non funzionante, ovvero Parte_1 in grado di funzionare solo in maniera parziale, ovvero solo saltuariamente.
Quanto all'unica variazione apportata da al progetto iniziale (inizialmente Parte_1 prevedente quattro/cinque linee, poi portate a nove di lunghezza inferiore nella evidente speranza, poi rivelatasi fallace, che ciò bastasse a consentire all'impianto di funzionare correttamente anche se alimentato alla presa idrica collegata all'acquedotto), è irrilevante che la sig.ra (e per essa il figlio, sig. CP_1 CP_2
19 ) possa avere in qualche modo acconsentito alla variazione di quanto CP_2 originariamente preventivato, atteso che – in disparte il rilievo che a ben vedere non risulta essere stato partecipato alla committente il funzionamento dell'impianto, né quello della modifica del numero delle linee – si è trattato in ogni caso di una variante rivelatasi inefficace. Con l'ulteriore considerazione che essendo stato convenuto il prezzo dell'impianto “a corpo”, nessun maggior corrispettivo sarebbe stato comunque pretendibile da (arg. ex art. 1659, co, 3, c.c.: “L'appaltatore non può Parte_1 apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”).
Con riguardo, invece, alla disponibilità inizialmente affacciata dal a studiare CP_2 con il proprio idraulico una soluzione alternativa, poi in concreto non realizzata (del tutto verosimilmente in ragione degli elevati costi che ciò avrebbe comunque comportato, come è stato accertato dal C.T.U.: v. allegato 2 alla Relazione, che ha quantificato l'intervento necessario per alimentare efficacemente l'impianto in complessivi € 2.277,20, in ipotesi di tank/serbatoio fuori suolo, e in € 10.323,48, in ipotesi di tank/serbatoio interrato, importi pari a oltre il 100% del valore dell'impianto di irrigazione nel primo caso e a oltre il 500% nel secondo), non si tratta chiaramente, né di una variazione del progetto autorizzata ex art. 1659 c.c., né di una variazione ordinata dalla committente ex art. 1661 c.c., posto che la modifica non avrebbe dovuto essere realizzata dall'appaltatrice.
E' opportuno aggiungere che tali sviluppi si collocano temporalmente a partire dal mese di marzo del 2020 (e cioè, notoriamente, nel periodo del lock-down pandemico), quando, pertanto, ogni possibilità di far intervenire in loco personale tecnico e acquisire un adeguato quadro informativo circa l'effettiva possibilità di modificare la rete idrica e i relativi costi era legalmente precluso, se non gravemente ostacolato, sicché è del tutto ragionevole ipotizzare che l'attrice possa aver acquisito una prima apprezzabile “risposta tecnica” circa l'infattibilità dell'opera nei termini inizialmente progettati da e della estrema difficoltà di aggiornare Parte_1 efficacemente il quadro realizzativo dell'impianto di irrigazione se non attraverso una assai costosa implementazione del sistema di erogazione dell'acqua per le esigenze del giardino solo a partire dal mese di maggio del 2020, mentre l'impianto avrebbe dovuto essere completato, al più tardi, nell'autunno del 2019 (v. email da a CP_2
del 4 maggio 2020: doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.: “Egr. sig. Parte_1
20 , con la presente sono a inviarle le mie note in merito alla Vs. mail, Parte_2 correggendo quanto da Voi asserito che non corrisponde al vero. A tutt'oggi non è stato ancora eseguito l'allacciamento idrico da parte mia perché - oltre al periodo di lock-down dovuto dalla situazione sanitaria in corso che è durata per 2 mesi -
l'idraulico mi ha indicato l'impossibilità di eseguire l'allacciamento idrico poiché necessita di un serbatoio a monte dell'allacciamento stesso, cosa che non è mai stata da Lei indicata nel progetto di esecuzione del giardino;
il suo progetto di impianto idrico con allacciato direttamente alla rete domestica non è fattibile come indicato dall'idraulico, e necessita di un serbatoio di acqua, cosa che - ripeto - non è mai stata da Lei contemplata e che mi comporta un cambio dei tempi di fornitura idrica al giardino e quindi di prosecuzione dei lavori stessi. Ho quindi optato per la costruzione di una vasca di recupero acqua piovana, ed ho contattato sia la società di scavo che il rappresentante per l'impianto di recupero acqua piovana che mi informa la non immediatezza dei lavori. Con la presente comunque voglio evidenziare la non correttezza di quanto da Lei affermato e di come sono andati i lavori: (omissis) 3) La corretta ultimazione e collaudo de l'impianto irriguo non dipende dai mancati lavori di allacciamento alla rete idrica domestica, perché il Vs. progetto di giardino non può esser fattibile - ripeto - senza una vasca a monte della pompa come asserito dall'idraulico, cosa che non era stata da Lei prevista nel progetto e che mi porta a ritardare l'allacciamento stesso” e la relazione informativa formulata dalla ditta di impiantistica idraulica contattata dal : v. doc. 10 del fasc. di 1° grado di p.a.: CP_2
“In riferimento all'impianto irriguo in essere allo stato attuale, dopo il sopralluogo effettuato presso l'abitazione di effettuato in data di oggi 16 Controparte_1 giugno '20, con la presente dichiaro che l'impianto stesso non può esser utilizzato in assenza di una vasca di accumulo acqua e di una pompa a monte dell'impianto stesso.
Considerata l'ubicazione dell'immobile, non adiacente ad una torre piezometrica, e alle condizioni attuali del servizio di fornitura acqua da parte dell'acquedotto, per problemi di portata e pressione dell'acqua non è possibile collegare l'impianto di irrigazione visionato ad una presa della rete idrica domestica esistente, poiché per il funzionamento dell'impianto stesso è necessario il collegamento ad una vasca di accumulo acqua e ad una pompa per garantire portata e pressione”).
Con l'ulteriore considerazione, come già detto, che l'installazione delle parti mancanti, pur indicate come installate nel computo consuntivo del 6.11.2019, e cioè l'ala gocciolante e la centralina di controllo, non richiedeva all'evidenza il previo collegamento con la presa idrica, condizionante semmai il collaudo definitivo, sicché la loro omessa installazione, espressamente subordinata da al Parte_1
21 pagamento della propria fattura n. 23 del 17.3.2020, risulta del tutto ingiustificata,
e nella sostanza configurante un ulteriore, infedele, inadempimento del contratto, in contrasto, oltretutto, con il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
In definitiva, risulta confermato, sia per ammissione della stessa impresa convenuta, sia sulla base dei rilievi e delle valutazioni fatti dal C.T.U., che l'impianto di irrigazione, per come progettato e per le caratteristiche della presa idrica esistente – alla quale aveva progettato di collegare l'impianto – non poteva funzionare (cfr. in Parte_1 particolare, la Relazione di C.T.U., punto 3, pag. 6 – 8: “
3. Relativamente all'impianto irriguo, i sopraluoghi effettuati in data 27/09/2022 e 16/11/2022, con la messa in funzione del manufatto, hanno consentito di verificare che: (omissis) c) Fatta eccezione per le linee dotate di irrigatori di minore portata, allacciato alla rete idrica domestica l'impianto non è in grado di irrigare l'intera superficie servita (allegati 5 e
6). (omissis) Tuttavia, affinché l'impianto di irrigazione sia in grado di svolgere in maniera efficace il compito per cui è stato progettato, bisogna necessariamente prevedere un'integrazione dell'intervento già effettuato. In primis, è necessario allacciare e stendere la linea dedicata all'irrigazione “a goccia” a servizio della siepe di piracanta già esistente sul lato est del giardino e di eventuali aiuole previste nel progetto iniziale e non realizzate. Inoltre, è necessario dotare l'impianto di una riserva di acqua adeguata, da cui attingere allorché entra in funzione, che gli consenta di irrigare in maniera efficace e senza interruzioni, per ciascun ciclo programmato,
l'intera area del giardino, e di una pompa adeguatamente dimensionata per garantire il corretto funzionamento delle singole linee. La pompa deve essere, ovviamente, corredata di tutto quanto necessario per un corretto funzionamento dell'impianto servito: pressostato, vaso di espansione, filtro, ecc. Ai fini realizzativi dell'integrazione appena descritta, il sottoscritto si sente di proporre due soluzioni:
a) Con deposito per l'acqua (tank) “fuori suolo”; b) Con deposito per l'acqua (tank)
“interrato”. Ai fini dell'efficienza nell'alimentazione dell'impianto di irrigazione, le due soluzioni si possono ritenere equivalenti. La soluzione “interrata” viene proposta essenzialmente per rispondere ad esigenze di natura estetica;
al contempo, però, risulta decisamente più costosa, dal punto di vista realizzativo, rispetto alla soluzione
“fuori suolo”. Innanzitutto, perché, a seguito di un'indagine svolta presso professionisti che operano nel territorio di Lusia, si è concretizzata la possibilità di trovarsi in presenza di falde acquifere spesso poco profonde e questo impone di adottare un contenitore (tank) con caratteristiche costruttive più performanti (tripla parete) e di prevedere la costruzione di un alloggio in cemento per il contenitore ed
22 i componenti di distribuzione dell'acqua. Inoltre, la pompa non può più essere una semplice autoclave ma deve essere necessariamente di tipo autoadescante. Infine, per garantire la completa automazione dell'impianto di irrigazione, è necessario che venga dotato (come, del resto, previsto anche dalla ditta in fase di Parte_1 progettazione) di centralina automatizzata in grado di gestire almeno 9 linee. Il calcolo delle spese realizzative delle integrazioni descritte, effettuato sulla base dei prezzi desunti da operatori della zona, è riportato in allegato 2. Ai costi in tal modo esplicitati devono essere aggiunti quelli per il collegamento ad una fonte di energia elettrica che, in fase preventiva, sono di difficile valutazione, in quanto dipendenti dalla soluzione più efficiente e, possibilmente, meno costosa, che solo in fase pre- realizzativa sarà possibile individuare e quantificare. Inoltre, potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di almeno un irrigatore per “coprire” alcune zone non adeguatamente servite;
eventualità che risulterà evidente in fase di collaudo dell'impianto”).
L'assenza di un'adeguata presa di alimentazione dell'acqua è, quindi, attribuibile esclusivamente a un errore di progettazione da parte di che non Parte_1 ha così correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte di progettare e realizzare un'opera a regola d'arte, completa in ogni sua parte, perfettamente funzionante e funzionale allo scopo a cui era destinata, pur avendone le competenze professionali, come rilevato dallo stesso C.T.U. (“occupandosi fattivamente della progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione per aree verdi, dovrebbe avere al suo interno anche le professionalità in grado di affrontare aspetti di natura squisitamente idraulica”). Costituisce, invero, principio noto (comunque non contestato in causa), che anche la progettazione è a carico dell'appaltatore (“Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso”, ex multis, Cass. civ. sez. 1^, Ord. 26.2.2020, n. 5144).
Il risultato non è stato, quindi, raggiunto – né avrebbe potuto esserlo a causa dell'erronea progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di – se non Parte_1
a costo di rilevanti e costose modifiche di cui si sarebbe dovuta fare direttamente carico la committente, non previamente rappresentate dall'impresa in sede di sopralluogo, né di preventivazione, né, ancora, prima ancora di iniziare i lavori.
Così stando le cose, la sentenza è corretta, avendo sottolineato in prima battuta come l'incarico fosse stato conferito a una società specializzata del settore, che avrebbe
23 pertanto dovuto adempiere all'incarico (progettuale e realizzativo) con la perizia richiesta e dovuta dal professionista, e quindi che non essendo stato raggiunto il risultato richiesto (e promesso) il contratto doveva dichiararsi risolto per grave inadempimento della appaltatrice.
Per contro, l'obiezione sulla base della quale ha fondato l'impugnazione Parte_1
– e cioè che non sarebbe spettato a lei provvedere ad adeguare l'allacciamento idrico
– non è, da un lato, pertinente, né, dall'altro, comunque conclusiva, alla luce del complesso delle esposte considerazioni.
Per completezza di disamina è appena il caso di sottolineare come nessuna delle parti abbia mai invocato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1660, 1672 c.c., da ritenersi in ogni caso inapplicabili presupponendo la non imputabilità dell'inadempimento alla parte appaltatrice, nella specie invece certamente sussistente per quanto si è detto.
Inammissibile è, infine, l'ultima domanda contenuta nelle conclusioni definitivamente precisate da (“Ove diversamente opinasse la Corte, e ritenesse di Parte_1 confermare la pronuncia di risoluzione contrattuale, si chiede comunque la rideterminazione degli importi dovuti fra le parti, tenendo conto del credito residuo spettante a con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”).
Invero, in disparte il rilievo che non ha direttamente provato il proprio Parte_1 preteso credito residuo, va debitamente considerato che costituendosi in primo grado l'impresa non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale (cfr. comparsa di risposta di primo grado, pag. 9: “Si dichiara che, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002, così come modificato dalla legge 183/2011, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con il presente atto non si propone domanda riconvenzionale/richiesta risarcitoria, non si modificano le domande già proposte, non vi è chiamata in causa di terzi”), sicché la relativa domanda non è proponibile per la prima volta in questa sede di gravame.
11. In conseguenza del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale dell'attrice resta assorbito, siccome esplicitamente proposto in via condizionata all'accoglimento di quello principale.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della appellata Parte_1 CP_1
con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di
[...]
24 riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi
(di studio e di introduzione) e minimo per le seconde due (di trattazione e decisoria, in cui sono state nella sostanza ripetute le medesime considerazioni già dedotte e sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 710/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Rovigo;
b) condanna l'appellante società a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per CP_1 compensi, in € 6.734,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
25