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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 10725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 10725/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. , e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNO SARA del Foro di Ferrara, C.F._2 presso la quale sono elettivamente domiciliati Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e integrazione depositata il 25.2.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Codigoro (FE) il 05.09.2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Codigoro (FE), al n. 13, Parte I, Ufficio 1; dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
a Ferrara il 19.11.2011, e a Ferrara il 21.11.2017; con decreto del 28.06.2022, Per_1 Persona_2 il Tribunale di Ferrara omologava la separazione consensuale dei coniugi;
a far data dal 23.07.2022 la
Sig.ra si trasferiva a vivere in Bologna unitamente alle figlie, mentre il Sig. Parte_1 Pt_2 continuava ad abitare nella casa coniugale.
Con ricorso congiunto, le parti hanno introdotto il presente procedimento di scioglimento del matrimonio e con note di trattazione scritta per l'udienza davanti al Giudice Relatore hanno confermato di non volersi riconciliare e ribadito le condizioni concordate, precisando i tempi di permanenza delle minori con il padre. Sussistono le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del vincolo.
Tutte le condizioni vanno qui integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra nata a [...] il Parte_1
17.06.1979, e nato a [...] il 15.03.1979 in data [...], matrimonio Parte_2 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Codigoro (FE) al n. 13, Parte I, Ufficio 1; ordinare al Comune di Codigoro (FE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a.affidare congiuntamente ai genitori le figlie minori, con collocazione e stabile residenza presso la madre;
b.il calendario di visita delle figlie minori con il genitore non collocatario, sig. , è Parte_2 previsto nei seguenti termini: durante il periodo non scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi alla settimana fino all'ora di cena o anche dopo cena, con pernottamento previo accordo con la madre, oltre a 2 weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con preavviso fra i genitori e comunque sulla scorta delle esigenze delle figlie minori e dei rispettivi impegni lavorativi.
Durante il periodo scolastico, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un pomeriggio alla settimana fino all'ora di cena o anche dopo cena, con pernottamento previo accordo con la madre, restando invariati 2 weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Relativamente ai periodi di vacanza, durante l'estate il padre potrà tenere con sé le figlie minori 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio dello stesso anno, mentre durante le vacanze natalizie il padre potrà tenerle con sé per una settimana, tenendo presente l'alternanza fra i genitori del giorno di Natale e di Santo Stefano;
medesima alternanza osserveranno i genitori durante le vacanze pasquali per quanto riguarda il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. c. disporre a carico del Sig. il versamento a favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 400,00 ad oggi rivalutati in base agli indici ISTAT ad € 422,00, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse come da Protocollo del
Tribunale di Ferrara da intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
c. le parti concordano che per il pagina 2 di 3 futuro, eventuali nuove figure che potrebbero subentrare nelle loro vite, dovranno essere presentate alle figlie con estrema gradualità e nel rispetto delle figure genitoriali biologiche di riferimento;
d. le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente e ad alcun titolo;
e. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 10725/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. , e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNO SARA del Foro di Ferrara, C.F._2 presso la quale sono elettivamente domiciliati Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e integrazione depositata il 25.2.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Codigoro (FE) il 05.09.2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Codigoro (FE), al n. 13, Parte I, Ufficio 1; dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
a Ferrara il 19.11.2011, e a Ferrara il 21.11.2017; con decreto del 28.06.2022, Per_1 Persona_2 il Tribunale di Ferrara omologava la separazione consensuale dei coniugi;
a far data dal 23.07.2022 la
Sig.ra si trasferiva a vivere in Bologna unitamente alle figlie, mentre il Sig. Parte_1 Pt_2 continuava ad abitare nella casa coniugale.
Con ricorso congiunto, le parti hanno introdotto il presente procedimento di scioglimento del matrimonio e con note di trattazione scritta per l'udienza davanti al Giudice Relatore hanno confermato di non volersi riconciliare e ribadito le condizioni concordate, precisando i tempi di permanenza delle minori con il padre. Sussistono le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del vincolo.
Tutte le condizioni vanno qui integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra nata a [...] il Parte_1
17.06.1979, e nato a [...] il 15.03.1979 in data [...], matrimonio Parte_2 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Codigoro (FE) al n. 13, Parte I, Ufficio 1; ordinare al Comune di Codigoro (FE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a.affidare congiuntamente ai genitori le figlie minori, con collocazione e stabile residenza presso la madre;
b.il calendario di visita delle figlie minori con il genitore non collocatario, sig. , è Parte_2 previsto nei seguenti termini: durante il periodo non scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi alla settimana fino all'ora di cena o anche dopo cena, con pernottamento previo accordo con la madre, oltre a 2 weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con preavviso fra i genitori e comunque sulla scorta delle esigenze delle figlie minori e dei rispettivi impegni lavorativi.
Durante il periodo scolastico, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un pomeriggio alla settimana fino all'ora di cena o anche dopo cena, con pernottamento previo accordo con la madre, restando invariati 2 weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Relativamente ai periodi di vacanza, durante l'estate il padre potrà tenere con sé le figlie minori 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio dello stesso anno, mentre durante le vacanze natalizie il padre potrà tenerle con sé per una settimana, tenendo presente l'alternanza fra i genitori del giorno di Natale e di Santo Stefano;
medesima alternanza osserveranno i genitori durante le vacanze pasquali per quanto riguarda il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. c. disporre a carico del Sig. il versamento a favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 400,00 ad oggi rivalutati in base agli indici ISTAT ad € 422,00, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse come da Protocollo del
Tribunale di Ferrara da intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
c. le parti concordano che per il pagina 2 di 3 futuro, eventuali nuove figure che potrebbero subentrare nelle loro vite, dovranno essere presentate alle figlie con estrema gradualità e nel rispetto delle figure genitoriali biologiche di riferimento;
d. le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente e ad alcun titolo;
e. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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