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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA FERRERO Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA B. Parte_1 C.F._1
CELLINI 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MICELI SERENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
VIA B. CELLINI 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MICELI SERENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
GASPARE CAVALLINI N. 5 PAVIA presso lo studio dell'avv. GAVONI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, espletati i provvedimenti di rito, in riforma della Sentenza n. 1347/2024 emessa dal Tribunale di Pavia sezione civile pubblicata il 09.10.2024 e mai notificata, disponga:
1.In via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., laddove ritenuto necessario;
2.In via principale, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere integralmente il diritto delle appellanti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, comprensivo di tutti i beni sottratti e dei danni arrecati all'immobile nella complessiva somma di € 31.990,00 oltre ai danni esistenziali e morali da valutarsi equitativamente;
3.Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per CP_1
-in via principale e nel merito confermare la sentenza di primo grado appellata. Con vittoria di spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e citavano in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 Parte_2 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per il fatto illecito dello spoglio da loro subito ad opera del convenuto della detenzione dell'immobile a loro locato dal medesimo. Assumevano le attrici che, dopo essere state reimmesse nella detenzione dell'appartamento, in seguito all'esperimento dell'azione di reintegrazione, constatavano l'assenza di beni di loro proprietà prima presenti nello stesso – nello specifico: vestiti, utensili della cucina, vini, liquori, tappeti, tende, zanzariere, orologi, gioielli, la somma di € 5.000 in contanti, l'impianto di videosorveglianza-. Constatavano, inoltre, il danneggiamento dei mobili di loro proprietà. Domandavano, quindi, il risarcimento dei danni pari al valore dei beni perduti e dei costi sostenuti per rendere nuovamente pagina 2 di 7 abitabile l'immobile, oltre a quelli conseguenti al mancato godimento dello stesso e al danno esistenziale per il disagio causato dal mutamento delle condizioni di vita in seguito allo spoglio.
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle attrici al pagamento dei canoni non CP_1 corrisposti, nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno costituito dai costi sostenuti per gli interventi di ripristino dello stabile.
2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1347/24 pubblicata in data 9.10.2024, accoglieva parzialmente la domanda delle attrici. In particolare, il tribunale riteneva provato che, al momento della reintegra nella detenzione dell'immobile, lo stesso fosse privo di infissi, di zanzariere, di porta d'ingresso, di stoviglie e di biancheria riacquistate dalle attrici. Tuttavia, riteneva che le stesse avessero provato esclusivamente gli esborsi per l'acquisto di una zanzariera - € 50- e della biancheria -€ 159-. Riteneva, altresì, provato -stante le condizioni in cui era stato rinvenuto l'appartamento- il danno costituito dal costo di soggiorno per inagibilità dell'alloggio per il periodo dal 15.6.2021 al 15.7.2021, per l'importo di € 800. Riteneva, infine, che, per effetto dello spoglio subito, per un periodo di 6 mesi e per effetto della dispersione dei beni di proprietà, avessero patito un “turbamento psichico non trascurabile” -pag.5 sentenza- che liquidava, sulla base dell'art. 139 d.lgs 209/05 che per il danno biologico temporaneo assoluto prevede un importo di € 54,80, un importo di € 20 al giorno per ciascuna delle due attrici, per la durata di 6 mesi, pari a € 3.600 cadauno e a complessivi € 7.200. Determinava, quindi, il credito risarcitorio delle attrici -comprensivo di rivalutazione e interessi- in complessivi € 10.241,65. Il tribunale accoglieva anche parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto, limitatamente al mancato pagamento dei canoni per i mesi di marzo - luglio 2020 e di indennità di occupazione - liquidata in € 400 al mese- per il periodo agosto-dicembre 2020 e luglio 2021-gennaio 2022-, per un importo complessivo determinato in € 10.800, pari a € 12.549,95, comprensivo di rivalutazione e interessi. Compensati i reciproci controcrediti, condannava le attrici a pagare al convenuto la somma di residua di € 2.308,30. Compensava le spese nella misura dell'80% e condannava le attrici a pagare il residuo 20%.
3. e hanno proposto appello articolato in sei motivi: Pt_1 Pt_2
3.1 Con il primo motivo -rubricato come secondo- censurano la ritenuta inammissibilità della deposizione della teste nella parte in cui riferiva il mancato reperimento del denaro e dei Tes_1 gioielli presenti nell'abitazione, in quanto tale circostanza era stata appresa esclusivamente da parte attrice. Secondo le appellanti questa parte della deposizione della teste era invece riscontrata dalla accertata assenza di infissi, della porta di ingresso e della biancheria, circostanze da cui desumere -sulla base della deposizione- anche la sottrazione dei gioielli e del denaro presenti nell'appartamento;
3.2 Con il secondo motivo -rubricato come terzo- censurano l'omessa valutazione delle fotografie prodotte dalle appellanti sub doc. z -di cui 27 scattate dall'ufficiale giudiziario in data 15.6.2021
pagina 3 di 7 al momento della riconsegna dell'appartamento alle medesime-, da cui si evince il danneggiamento e l'assenza di numerosi beni;
3.3 Con il terzo motivo -rubricato come quarto-, sotto un primo profilo, si dolgono della ritenuta assenza di prova dei costi sostenuti per il ripristino degli infissi e della porta di ingresso documentati dai documenti prodotti in appello, da ritenersi ammissibili, in quanto prova da ritenersi indispensabile per eliminare ogni incertezza. Lamentano, inoltre la liquidazione dei danni ritenuti sussistenti, in quanto non corrispondente al costo effettivo dei beni. Sotto un secondo profilo, lamentano la erronea liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata applicando analogicamente l'art. 139 del d.lgs n. 209/05, che regola esclusivamente la liquidazione del danno in materia di sinistri stradali, anziché operando una liquidazione equitativa dello stesso ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3.4 Con il quarto motivo -rubricato come cinque- lamentano la mancata ammissione della ctu per determinare i danni;
3.5 Con il quinto motivo -rubricato come sesto- lamentano l'erroneo computo della somma da corrispondere in accoglimento della domanda riconvenzionale, erroneamente determinata sulla base di un canone mensili di 800 €, anziché di 600 €, in quanto 200 € mensili erano stati pattuiti a titolo di corrispettivo per il servizio di manutenzione del giardino mai espletata dal locatore. Pertanto, per i periodi giugno 2020-dicembre 2020 e giugno 2021- gennaio 2022, l'importo dovuto deve essere quantificato in complessivi € 7.200 -pari a € 600 x 12 mensilità-;
3.6 Con il sesto motivo -rubricato come settimo- censurano la compensazione delle spese di lite, in quanto priva di motivazione.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
La testa nipote della riferiva di aver visto, nel momento in cui aveva fatto Tes_1 Pt_2 ingresso nell'appartamento, la sera stessa in cui le appellanti erano state reimmesse nella detenzione del medesimo, l'assenza di infissi, delle zanzariere e della porta di ingresso, i mobili danneggianti, e di aver appreso dalla zia che mancavano i gioielli e il denaro. Quindi, l'assenza di denaro e gioielli è una circostanza appresa de relato dalla zia parte attrice. Tuttavia, non vi è alcuna prova della presenza dei gioielli e del denaro nell'abitazione al momento dell'avvenuto spoglio perpetrato da CP_1 Infatti, il teste impiegato di un'agenzia immobiliare, non ha neppure fatto accesso Tes_2 all'appartamento. Si limitava a vedere un video in cui constatava le condizioni dell'appartamento come descritte dalla Tes_1
pagina 4 di 7 Precisava che la presenza nello stesso di determinati beni gli era stata riferita dalle appellanti. Le fotografie prodotta dalle stesse sub doc. z – esaminate dal tribunale, diversamente da quanto prospettato nel secondo motivo di appello- sono rappresentative esclusivamente delle condizioni dell'immobile al momento della riammissione nella detenzione da parte delle appellanti. Nessuna delle foto prodotte dalle appellanti è rappresentativa dell'appartamento prima dello spoglio e in nessuna sono presenti denaro o gioielli. La deposizione della testa -in assenza di specifici riscontri in ordine alla presenza dei Tes_1 predetti beni nell'abitazione- è priva di qualsiasi valore probatorio, posto che la circostanza è stata appresa da una delle attrici. Nè, in assenza di prova della loro presenza nell'appartamento, non si può neppure desumere - come prospettato nel motivo di appello- che siano stati sottratti come altri oggetti di cui è stata riscontrata l'assenza. Conclusivamente, non vi è alcuna prova della asportazione di denaro e gioielli dall'appartamento. Parimenti, è infondato il motivo con cui le appellanti si dolgono della mancata liquidazione di alcuni danni patrimoniali. I documenti prodotti con l'atto di appello – che dovrebbero provare il danno- sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo neppure gli appellanti allegato nulla in ordine all'impossibilità a loro non imputabile di produrli nel giudizio di primo grado entro i termini preclusivi. Quindi, le appellanti non hanno provato altri esborsi rispetto a quelli già considerati dal tribunale. Né potrebbe essere disposta una ctu -a prescindere dalla concreta fattibilità della stessa- per sopperire ad un onere probatorio delle appellanti. Né le stesse hanno chiesto una liquidazione equitativa del danno, né lo stesso sarebbe liquidabile equitativamente non essendo, nel caso specifico, impossibile o obiettivamente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Infine, le appellanti si dolgono del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale in quanto quello utilizzato dal tribunale sarebbe applicabile ai soli sinistri stradali e quindi non al fatto illecito patito dalle medesime. Le stesse invocano una liquidazione equitativa dello stesso ex art. 1226 c.c. sulla base di una percentuale del valore reddituale dell'immobile. In proposito si osserva che il tribunale ha liquidato il danno da sofferenza soggettiva interiore patita in conseguenza del fatto illecito del Chiesa in complessivi € 7.200, così determinato: € 3.600 per ciascuna delle due appellanti calcolato sulla base di € 20 al giorni x per il periodo di 6 mesi, parametrato al danno temporaneo previsto dall'art. 139 d.lgs n.209/05. Il tribunale ha utilizzato un parametro errato per la liquidazione del danno morale, in quanto ha fatto riferimento agli importi giornalieri previsti per il danno biologico temporaneo dall'art. 139 cod. ass. non conferente e non applicabile alla presente fattispecie. Tuttavia, la liquidazione operata dal tribunale può essere confermata.
pagina 5 di 7 Infatti, il criterio invocato dalle appellanti è applicabile alla liquidazione del danno patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile che il tribunale ha separatamente liquidato e non è oggetto di impugnazione – Cass. n. 31353 del 04/12/2018 La privazione del possesso conseguente all'occupazione di un immobile altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli ed idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, ben potendo il giudice successivamente liquidare in concreto il detto danno per mezzo di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che tenga conto, quale parametro di quantificazione, del valore reddituale del bene. Tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da sofferenza soggettiva derivante da fatto illecito. Posto che il tribunale ha determinato in € 400 mensili il danno da occupazione senza titolo dell'immobile riconosciuto al locatore per il periodo in cui le appellanti lo hanno CP_1 occupato scaduto il contratto di locazione, il danno morale liquidato dal tribunale, pari a 600 € mensili per ciascuna delle due appellanti [€ 3.600:6], è congruo per ristorare la sofferenza soggettiva patita in quanto superiore di un terzo al danno patrimoniale astrattamente riconoscibile per il mancato godimento dell'immobile nello stesso lasso temporale.
1.2 Il quinto motivo è infondato.
La censura proposta con il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza. Infatti, le appellanti lamentano che il canone di locazione dovuto era di 600 € al mese e non di 800 € al mese come ritenuto dal tribunale, in quanto 200 € mensili erano stati pattuiti per il servizio di manutenzione del giardino mai espletato dal locatore. Il tribunale, ha invece ritenuto che “la somma era stata convenuta non solo per la manutenzione del giardino ma anche per quella generale dell'immobile (ad es. impianto idrico, di riscaldamento, cancello automatico)” -pag. 7 sentenza-. Infine, le appellanti indicano apoditticamente un diverso lasso temporale per il computo dell'importo dovuto a titolo di canone di locazione dell'immobile senza censurare in alcun modo il diverso e articolato computo effettuato dal tribunale -che aveva previsto per i mesi successivi alla scadenza del contratto il pagamento di un importo ridotto a titolo di indennità di occupazione dell'immobile-.
1.3 Il sesto motivo è infondato.
Infatti, il tribunale aveva implicitamente motivato la compensazione parziale delle spese - peraltro, nella percentuale dell'80%- con la soccombenza reciproca, effetto della significativa compensazione dei due crediti contrapposti.
2. Le appellanti, secondo il principio della soccombenza, devono essere condannato a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, secondo il disputatum, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1347/24 pubblicata in data 9.10.2024;
3. condanna e a le spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti e Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_2 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 7.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
NA RE
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