Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 675/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BERRI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e ALBANI SILVIA e con domicilio eletto in Milano C.so Italia 8
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. PAONE Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e con domicilio eletto in Milano Via B. Ramazzini 7
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 6.4.2023, conveniva Parte_1 in giudizio la esponendo di essere stato assunto a far data Controparte_2 dal 15.01.1992 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di ' Dopo aver svolto per circa 20 anni mansioni di operaio addetto a Parte_2 lavori di manovalanza generica, a decorrere dal 2012 veniva assegnato da parte della convenuta allo svolgimento di mansioni di manutentore addetto all'attività di tracciamento, rilevamento e mappatura dei cavi telefonici e/o tubi presso svariate autostrade, tangenziali e strade statali della Lombardia, e ciò al fine di accertare che la presenza di tali cavi e/o tubi non fosse danneggiata nella realizzazione di scavi e/o opere stradali (ad esempio, guardrail). Nell'ambito del suddetto servizio, a decorrere dal 2012 circa e sino al 30.06.2021, svolgeva le mansioni di manutentore in qualità di 'secondo', lavorando in squadra con il sig. quest'ultimo in qualità di Caposquadra/'primo'. A decorrere Parte_3 dal 1.07.2021 e sino ad oggi di fatto svolgeva e ricopriva con continuità giornaliera, settimanale e mensile mansioni di Caposquadra/'primo' con il compito non solo di
1
individuare il pozzetto per l'alloggiamento dei tubi e/o cavi telefonici, aprirlo, trovare un giunto e collegare allo stesso un apposito macchinario (c.d. cercacavi) che, tramite un rilevatore, permette di individuare in superficie il percorso seguito dai tubi e/o cavi telefonici;
ordinare al collega/'secondo' di lasciare appositi picchetti rossi sul manto stradale al fine di evidenziare la presenza del cavo e/o tubo tracciato con l'apposito rilevatore;
fotografare, utilizzando il telefono aziendale, il tratto percorso al fine di registrare l'attività svolta ed i chilometri percorsi;
in caso di malfunzionamento e/o danneggiamento dei cavi e/o tubi, effettuare, ove possibile, attività di manutenzione e riparazione: in particolare, il ricorrente deve analizzare la problematica, individuare le cause del problema tramite appositi strumenti di diagnostica, scegliere le procedure più indicate per risolvere il malfunzionamento e ripristinare la funzionalità dei tubi e/o cavi telefonici;
compilare, al termine della giornata lavorativa, una scheda di lavorazione (c.d. 'rapportino') contenente tutte le attività svolte nel corso della giornata lavorativa, le zone tracciate ed i chilometri percorsi, che poi deve essere consegnato dallo stesso sig. al suo Pt_1
Responsabile. Precisava che nell'esecuzione delle attività descritte, in qualità di Caposquadra, era, ed è, tuttora responsabile della sicurezza sia propria che del compagno di squadra;
provvedeva e provvede giornalmente ad organizzare i tempi, i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del suo aiutante/'secondo', nonché ad impartirgli le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed i relativi tempi di lavoro;
utilizzava e utilizza appositi strumenti, macchinari e materiali (quali, cercacavi, rilevatore, telefono, strumentazione varia per la riparazione/manutenzione, strumenti di diagnostica, ecc.) necessari per l'esecuzione della sua attività lavorativa. Assumeva che, contrariamente al formale inquadramento nel livello C1 (già 3S) del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti, quantomeno a far data dal 1.07.2021, e sino ad oggi, svolgeva ininterrottamente con continuità giornaliera, settimanale, mensile ed annuale, in favore della convenuta, mansioni ascrivibili al superiore livello C3 o, in subordine, C2 del CCNL applicato. Nel corso del rapporto di lavoro svolgeva sempre le suddette attività lavorative sulla base di un orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali, lavorando tutti i giorni, dal lunedì al venerdì – e talvolta anche il sabato – di regola dalle ore 8:00 alle ore 17:00, svolgendo, altresì, numerose ore di lavoro notturno. Formulava quindi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
all'inquadramento, a far data dal 1.07.2021, ovvero da quella diversa data di
[...] decorrenza che dovesse risultare in corso di causa, nel livello C3 del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto, con contestuale condanna di in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_3 all'inquadramento del ricorrente nel livello C3 del CCNL applicato a decorrere dal 1.07.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ad ogni effetto giuridico ed economico;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere da per il periodo dal 1.07.2021 al 28.02.2023, ovvero per quel Controparte_3 diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, le differenze retributive dovute in virtù del superiore inquadramento nel livello C3 del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti per un importo complessivo pari ad
€ 3.742,09 lordi a titolo di retribuzioni mensili, ovvero quella diversa somma che ai suddetti
2 titoli dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: condannare Controparte_3 in persona del legale rappresentante protempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.742,09 lordi di cui al punto 2) che precede, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento, a far data dal 1.07.2021, ovvero da quella diversa data di decorrenza che dovesse risultare in corso di causa, nel livello C2 del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto, con contestuale condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 all'inquadramento del ricorrente nel livello C2 del CCNL applicato a decorrere dal 1.07.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ad ogni effetto giuridico ed economico;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere da per il periodo dal 1.07.2021 al 28.02.2023, ovvero per quel Controparte_3 diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, le differenze retributive dovute in virtù del superiore inquadramento nel livello C2 del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti per un importo complessivo pari ad
€ 845,31 lordi a titolo di retribuzioni mensili, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: 6) condannare in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 845,31 lordi di cui al punto 5) che precede, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa”.
si costituiva con memoria, nella quale contestava le deduzioni e pretese CP_4 avversarie, cui contrapponeva le seguenti circostanze: il ricorrente veniva assunto nel 1992 con qualifica di operaio per lo svolgimento di mansioni generiche di manovalanza;
le mansioni erano svolte sino al 28.2.2016, e a partire dall'1.3.2016 gli veniva assegnata la diversa mansione di “giuntista” sino al 30.4.2016, dopo di che a partire dal luglio 2018, in qualità di “giuntista reti TLC fibra ottica”, gli veniva riconosciuto il superiore livello C1 del vigente CCNL di settore;
in data 1.10.2022, a seguito di trasferimento del ramo d'azienda, passava alle dipendenze della sua attuale datrice di lavoro, Controparte_5 sicchè la era tenuta a rispondere di quanto avvenuto tra le parti solo fino CP_4 all'ottobre 2022; le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle di tracciamento, rilevamento e mappatura dei cavi telefonici lungo la sede stradale e autostradale della Lombardia;
l'attività veniva svolta singolarmente ovvero con l'intervento di altri colleghi, operando comunque i vari addetti sempre in autonomia, senza un responsabile (“primo”) ed un operativo (“secondo”); il ricorrente non era tenuto ad alcun compito di formazione né del personale in generale né del collega, con il quale operava in coppia. Eccepiva quindi la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo quest'ultimo alle proprie dipendenze, per effetto del trasferimento del ramo di azienda dall'1.10.2022. Quanto agli aspetti giuridici delle mansioni svolte dal ricorrente, fino al 28.2.2015 questi operava all'interno di una squadra di lavoro, in qualità di manovale;
dall' 1.3.2018 in poi assumeva il ruolo di giuntista, e poi di giuntista TLC reti in fibra ottica, senza alcun compito di tipo organizzativo, ovvero formativo nei rapporti con gli altri colleghi. Ogni lavorazione era espressamente e dettagliatamente prevista dalle planimetrie fornite dall'Assistente Tecnico ovvero sulla base di altre procedure aziendali. Correttamente pertanto il ricorrente era stato inquadrato, sulla base delle declaratorie contrattuali previste e applicate, al livello C1, senza alcuna possibilità di accesso e riconoscimento a quelle superiori – invocate in ricorso – corrispondenti ai livelli C2 e C3.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
3 Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'escussione di testimoni indicati da entrambe le parti, e all'udienza del 26.3.2025 era discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e perciò non può essere accolto. Nell'affrontare il tema, posto dalle domande di parte ricorrente, finalizzate al riconoscimento di un inquadramento nel livello superiore del CCNL applicato al rapporto di lavoro con società convenuta, giova richiamare il procedimento ermeneutico, cui la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (e di merito) affida l'accertamento del corretto ed effettivo inquadramento delle attività svolte dal lavoratore. E' stato infatti delineato uno schema cd.
“trifasico”, la cui applicazione comporta la verifica di: “una serie di circostanze di fatto rilevanti ai fini del procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. sez. lav. 19/04/2023 n.10485); “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Trib. Milano 7/1/2021, n.2488). Muovendo dal principio altrettanto radicato per cui l'onere della prova, in ordine allo svolgimento di mansioni superiori, spetta al lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria esperita, la relativa finalità non può ritenersi compiutamente raggiunta. Invero, dalle deposizioni testimoniali acquisite – non contraddette o inficiate da elementi di segno contrario ovvero induttivi di dubbio – non è emerso che il ricorrente abbia svolto, nel periodo di interesse, nonché riconducibile al rapporto di lavoro specificatamente intercorso con la attività implicanti il passaggio CP_4 all'inquadramento nel livello superiore invocato. In particolare, non si è evidenziata quell'attività di organizzazione, coordinamento e programmazione di un lavoro di gruppo, che l'avrebbe visto, con funzioni di addestramento e responsabilità, assumere la veste di caposquadra, come dal medesimo prospettato ai fini dell'attribuzione richiesta. Sul punto, si segnalano dichiarazioni lineari e omogenee rese da tutti i testi, compresi quelli della stessa parte ricorrente.
, subentrato al precedente “capo del sig. ”, ha riferito di aver Controparte_6 Pt_1 collaborato con quest'ultimo in molte attività di manutenzione delle reti telefoniche su autostrade e strade provinciali;
di aver ricevuto inizialmente dal predetto, dotato di maggior esperienza, indicazioni e informazioni utili per un primo orientamento, acquisendo una propria esperienza e autonomia;
precisava che “non c'era un caposquadra, ciascuno operava in autonomia con ripartizioni dei singoli compiti e delle rispettive posizioni. Io seguivo l'aspetto informatico di cui ero più pratico … ci siamo scambiati le rispettive esperienze e anche nel mio capo il sig. ha acquisito competenze”. Pt_1 CP_
ha riferito di essere dipendente della e di lavorare con il Testimone_1 ricorrente, occupandosi entrambi della sorveglianza sulle reti RTN di autostrade e strade provinciali. Escludeva l'operatività di un caposquadra, ciascuno si confrontava con l'altro, ricevendo inizialmente indicazioni da , che aveva più esperienza, e che consistevano Pt_1 nell' “indicare le porzioni di tratti stradali su cui operare … i primi 15 giorni siamo usciti insieme e lui mi indicava le strade, dove dovevamo intervenire”. Precisava di essere stato in seguito inquadrato nel IV livello C2, “avendo avuto un altro percorso, poiché ho diverse esperienze su varie tipologie di lavorazione come giunzione, impiantistica, banda ultralarga,
4 palifiche”. Non riconosceva al ricorrente alcun ruolo di sovraordinazione, ribadendo il concetto del mero scambio di informazioni e competenze, e segnalando altresì la presenza di un assistente tecnico individuato in . Persona_1
, qualificatosi Ragional Manager della Sisti, ha dichiarato che l'attività di Testimone_2
consisteva nella “manutenzione della tubazione del tracciato dei cavi. Come gli altri Pt_1 lavoratori, si occupa delle tratte che gli vengono di volta in volta indicate”. Escludeva la presenza di un caposquadra, limitandosi a fornire indicazioni ai “colleghi- Pt_1 collaboratori” sulle tratte di cui aveva maggiore conoscenza.
, qualificatosi Cluster Manager della Sisti, confermava tale quadro descrittivo, Testimone_3 dichiarando che al ricorrente non era stato affidato alcun compito di formazione, “limitandosi solo a dare indicazioni al meno esperto, facendogli vedere cosa doveva fare”, senza alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori, ovvero assunzione di funzioni di preposto. Precisava che – come per gli altri - gli venivano assegnate specifiche tratte sulle quali effettuare i controlli, seguendo le istruzioni dettate da . Parte_4 Sulla base dei dati conoscitivi così acquisiti e suscettibili di apprezzamento, all'attività continuativamente svolta dal ricorrente non può attribuirsi nessuna delle connotazioni idonee a ricadere nei differenti e superiori differenti contrattuali, posti a fondamento della domanda. In particolare, non sono emerse prestazioni contrassegnate da profili di responsabilità e sovraordinazione gerarchica all'interno di un gruppo o squadra;
da piena o anche solo rilevante autonomia operativa;
da conoscenze tecniche specifiche e sufficientemente specializzate;
da compiti di formazione del personale opportunamente istituzionalizzati, che non si siano risolti in mere indicazioni contingenti e occasionali di carattere orientativo, rivolte al nuovo collega che lo doveva affiancare. Il ricorrente operava singolarmente ovvero affiancato da altro collega, senza l'assunzione né l'esercizio concreto di attività e posizioni riconducibili a quello di caposquadra, da tutti i testi percepito e riferito come inesistente;
era anzi sottoposto a direttive impartite dalla figura di colui, che si qualificava come Assistente Tecnico e in tale veste operava;
non assumeva alcuna decisione autonoma, intervenendo ai fini della verifica e manutenzione su “tratte” preventivamente assegnate;
non manifestava né gli erano richieste peculiari competenze tecniche, tanto che il collega , per conseguire il livello C2, aveva dovuto seguire Persona_2 un apposito e differente percorso formativo, acquisendo esperienza su altre tipologie lavorative, non ravvisate nell'operato del ricorrente. Alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL applicato, destinato ai lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla installazione di impianti, si profila la piena compatibilità delle mansioni svolte con quanto previsto in relazione al livello C1, cui
“appartengono i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente che svolgono le attività di un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo funzionale con polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico- specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo. In funzione dei contesti aziendali svolgono con carattere di continuità attività di collegamento operativo non gerarchico all'interno del team o con i team connessi, di tutoraggio e formazione in affiancamento ai colleghi secondo piani e modalità definiti. Propongono interventi di semplici modifiche e adattamenti e forniscono un apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell' applicazione delle metodologie disponibili”. Mansioni diverse, e non riscontrabili in quelle svolte dal ricorrente, prevedono i livelli superiori C2 e C3, cui appartengono, in relazione al primo: “i lavoratori che apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse
e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e
5 strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione. Nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori”; in relazione al secondo: “i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i risultati di specifiche attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio con le opportune autonomie di iniziativa nell'ambito delle previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. Nell'ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano gruppi o squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni. Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà, anche non ricorrenti, ed effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti nell'ambito di direttive generali, con l'utilizzo di dispositivi ed applicazioni digitali, specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgono con autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi, comunicando gli avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi adeguati anche utilizzando strumenti di comunicazione, reperimento dell'informazione ed elaborazione digitale”. La lettura che precede, idonea a dare conto di prestazioni, compiti, funzioni e ruoli specifici risultati completamente estranei alla concreta sfera di operatività del ricorrente, convince, all'esito dei dati omogenei e convergenti scaturiti dall'istruttoria esperita, del difetto di qualsivoglia riscontro in ordine all'attribuzione e all'esercizio effettivo di attività lavorativa non riconducibile al livello di appartenenza, conseguito e mantenuto dal predetto nel corso del rapporto di lavoro a far tempo dall'1.7.2021 (decorrenza indicata in ricorso). Le domande formulate, nel presupposto del superiore inquadramento contrattuale e perciò implicanti il pagamento delle corrispondenti differenze retributive, non possono che essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro
1314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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