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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3985 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.24 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Rodelli e Teresa Di Chio;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Palmieri;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attore, premesso di avere intrattenuto una relazione con , dalla quale è nato CP_1
in data 9.7.20 AR, ha chiesto di essere autorizzato a riconoscere il minore come proprio figlio ed adottare le statuizioni relative al cognome, all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dello stesso.
ha chiesto disporsi, all'esito del riconoscimento del minore da parte del CP_1 ricorrente, che AR aggiunga il cognome paterno a quello materno, l'affido esclusivo, il collocamento presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio. Ha chiesto inoltre disporsi che il padre versi, a decorrere dalla nascita del minore, la somma mensile di €
pagina 1 di 6 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cosenza.
In corso di causa l'istante ha proceduto, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di stato civile di Cosenza in data 29.5.23, al riconoscimento del minore AR come proprio figlio.
Va pertanto dichiarata, come da convergenti richieste conclusive delle parti, la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale.
Le parti concordano sull'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Non ravvisandosi ragioni ostative, deve disporsi in conformità.
Deve essere inoltre recepito, perchè conforme agli interessi del minore, l'accordo delle parti riguardo all'affido condiviso, al collocamento prevalente presso la madre, nonché alle frequentazioni con il padre. A quest'ultimo riguardo, il regime concordato alle udienze del
27.9.23 e del 28.11.23 va integrato nei termini indicati dalla resistente in comparsa conclusionale, che hanno trovato condivisione da parte del ricorrente in sede di memoria di replica. Pertanto, il potrà tenere con sé AR a Cosenza per due weekend al Pt_1
mese, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 15,30 della domenica;
ad anni alterni, uno dei weekend mensili coinciderà con la Pasqua;
nell'ipotesi in cui AR sia indisponibile, per malattia o altre ragioni debitamente comunicate e riscontrate, nel week-end di pertinenza del
, quest'ultimo potrà recuperare il fine settimana entro il termine massimo dei due mesi Pt_1
successivi; per quanto attiene alle festività natalizie, negli anni pari il padre terrà con sé il minore dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 15,30 del 1° gennaio, mentre negli anni dispari lo terrà con sé dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre, oppure,
a sua scelta, dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 15,30 del 26 dicembre (il ricorrente comunicherà alla resistente il periodo prescelto almeno trenta giorni prima); in difetto di diverso accordo, AR trascorrerà con il padre il giorno del proprio compleanno ad anni alterni;
nel periodo estivo il padre lo terrà con sé per cinque giorni consecutivi nel mese di luglio o in quello di agosto. Al riguardo, considerata l'assoluta prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso la madre, appare opportuno rimettere la scelta dello specifico periodo estivo di sua pertinenza al padre, il quale ne dovrà dare comunicazione alla CP_1
entro il 15 maggio di ogni anno. La tipologia di struttura ricettiva che ospiterà AR e il padre non può essere predeterminata dal Tribunale, non dubitandosi, peraltro, della capacità del , al quale il minore viene affidato in regime condiviso, di scegliere una soluzione Pt_1
adeguata alle esigenze del figlio.
pagina 2 di 6 Ciò detto, l'unico aspetto residuo controverso concerne l'entità del contributo al mantenimento del minore, incontestato nell'an, da versare da parte del ricorrente.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve seguire il criterio di proporzionalità quando è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. Cass. 2536/24).
Nella specie, il Tribunale dispone dei seguenti elementi di valutazione.
Per quanto attiene alla situazione economica del ricorrente, l'estratto conto previdenziale versato in atti riscontra che, nel periodo di interesse ai fini della decisione, lo stesso ha percepito i seguenti redditi lordi: € 33.169 nell'anno 2020, € 30.832,00 nell'anno 2021, €
34.491,00 nell'anno 2022, € 44.589,00 nell'anno 2023.
A decorrere dal 2.9.24 il ricorrente ha intrapreso nuova attività lavorativa per la quale percepisce uno stipendio di € 45.000,00 annui lordi (comprensivi dell'importo di € 7.500,00 erogato quale corrispettivo per il patto di non concorrenza), cui si aggiungono un “incentivo vendite” per un importo “target annuo lordo” pari ad € 10.000,00, riconosciuto sulla base degli obiettivi definiti annualmente, e la concessione di auto aziendale in “fringe benefit” (cfr. proposta di assunzione datata 10.7.24).
Ai fini della valutazione della capacità contributiva del ricorrente, deve però tenersi conto degli ulteriori oneri familiari sullo stesso gravanti. Il è infatti padre di altro figlio in età Pt_1
adolescenziale, per il mantenimento del quale è obbligato a versare alla ex coniuge la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. sentenza del Tribunale di
Lecce del 23.7.21).
Occorre considerare inoltre che il ricorrente vive in abitazione condotta in locazione per la quale sostiene un esborso, a titolo di canone, di € 470,00 mensili, oltre oneri condominiali (cfr. contratto del 5.1.22), e che è gravato da una esposizione debitoria, per ripianare la quale versa attualmente, secondo quanto previsto con sentenza del Tribunale di Lecce del 6.5.24, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata, la somma di € 300,00 mensili. In precedenza, subiva delle trattenute mensili sullo stipendio dell'importo, da ultimo, di € 450,68.
pagina 3 di 6 La resistente, dipendente di banca, non ha documentato i redditi più recenti. Secondo quanto emerge dall'estratto conto bancario versato in atti, lo stipendio ammontava negli ultimi mesi del 2019 a circa 1.650,00 euro. La stessa è madre di altro figlio ed è gravata dalle rate del mutuo (di € 457,34 mensili) contratto, nel mese di marzo 2021, per l'acquisto della casa in cui vive unitamente al coniuge (con il quale deve ritenersi condivida le spese di gestione), nonché da quelle (€ 209,02 mensili) di un finanziamento contratto nel mese di agosto 2021.
Dunque, tenuto conto delle risorse economiche delle parti, delle presumibili esigenze del minore correlate all'età, delle spese di viaggio e di permanenza a Cosenza che il ricorrente deve sostenere per l'esercizio del diritto di visita, del contenuto contributo in termini di mantenimento diretto (attesa la distanza geografica che necessariamente limita le frequentazioni con AR), si ritiene di quantificare il contributo paterno in € 250,00 mensili per il periodo compreso tra la proposizione della domanda della ricorrente (gennaio 2023) e il mese di agosto 2024, in € 300,00 mensili a decorrere dal mese di settembre 2024, implicando la nuova attività lavorativa, intrapresa a decorrere, come detto, dal 2.9.24, e la riduzione dell'esborso mensile correlato all'esposizione debitoria un miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato.
Le spese straordinarie, da individuare sulla base delle linee-guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017, dovranno essere suddivise in misura paritetica, come richiesto dalla resistente.
Avuto riguardo alle illustrate disponibilità economiche delle parti, la diversa ripartizione pretesa dal ricorrente, sbilanciata in danno della , non è infatti coerente con il criterio CP_1
di proporzionalità di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne il periodo compreso tra la nascita di AR e il mese di dicembre
2022, la pretesa della resistente deve essere intesa come domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore.
Si osserva al riguardo che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c.,
pagina 4 di 6 (v. oggi l'art. 316 bis c.c.) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. 16657/14). ll diritto al rimborso, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (cfr., tra le altre, Cass. 19009/22).
Nella specie, in difetto di riscontro degli esborsi sostenuti, avuto riguardo alle esigenze di
AR, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente negli anni 2020, 2021 e 2022, degli altri oneri sullo stesso gravanti, della percezione, da parte della resistente, dell'intero importo dell'assegno unico a decorrere dal mese di marzo 2022 (per un totale di € 1.650,20 nell'anno
2022), si reputa equo quantificare in € 6.000,00 (corrispondente ad € 200,00 mensili) la quota dovuta dall'obbligato, da cui va detratto l'importo di € 150,00 mensili versato dal a Pt_1 decorrere dal mese di marzo 2021 (la circostanza è incontroversa) per un totale di €
3.300,00.
Pertanto, l'importo residuo dovuto è di € 2.700,00.
La definizione su base consensuale di tutte le questioni diverse dal contributo per il mantenimento del minore ed il tenore della decisione su tale profilo, difforme dalle richieste di entrambe le parti, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di autorizzazione al riconoscimento del minore;
- dispone che il minore AR, nato a [...] il [...], aggiunga al cognome materno
“ ” quello paterno “Morale”; CP_1
- dispone l'affido condiviso del minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del minore, un Parte_1 assegno di € 250,00 mensili per il periodo gennaio 2023-agosto 2024, di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e pagina 5 di 6 impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica a decorrere dal mese di marzo 2026, dal mese di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pone a carico del ricorrente l'ulteriore importo di € 2.700,00 da versare alla resistente;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3985 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.24 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Rodelli e Teresa Di Chio;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Palmieri;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attore, premesso di avere intrattenuto una relazione con , dalla quale è nato CP_1
in data 9.7.20 AR, ha chiesto di essere autorizzato a riconoscere il minore come proprio figlio ed adottare le statuizioni relative al cognome, all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dello stesso.
ha chiesto disporsi, all'esito del riconoscimento del minore da parte del CP_1 ricorrente, che AR aggiunga il cognome paterno a quello materno, l'affido esclusivo, il collocamento presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio. Ha chiesto inoltre disporsi che il padre versi, a decorrere dalla nascita del minore, la somma mensile di €
pagina 1 di 6 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cosenza.
In corso di causa l'istante ha proceduto, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di stato civile di Cosenza in data 29.5.23, al riconoscimento del minore AR come proprio figlio.
Va pertanto dichiarata, come da convergenti richieste conclusive delle parti, la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale.
Le parti concordano sull'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Non ravvisandosi ragioni ostative, deve disporsi in conformità.
Deve essere inoltre recepito, perchè conforme agli interessi del minore, l'accordo delle parti riguardo all'affido condiviso, al collocamento prevalente presso la madre, nonché alle frequentazioni con il padre. A quest'ultimo riguardo, il regime concordato alle udienze del
27.9.23 e del 28.11.23 va integrato nei termini indicati dalla resistente in comparsa conclusionale, che hanno trovato condivisione da parte del ricorrente in sede di memoria di replica. Pertanto, il potrà tenere con sé AR a Cosenza per due weekend al Pt_1
mese, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 15,30 della domenica;
ad anni alterni, uno dei weekend mensili coinciderà con la Pasqua;
nell'ipotesi in cui AR sia indisponibile, per malattia o altre ragioni debitamente comunicate e riscontrate, nel week-end di pertinenza del
, quest'ultimo potrà recuperare il fine settimana entro il termine massimo dei due mesi Pt_1
successivi; per quanto attiene alle festività natalizie, negli anni pari il padre terrà con sé il minore dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 15,30 del 1° gennaio, mentre negli anni dispari lo terrà con sé dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre, oppure,
a sua scelta, dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 15,30 del 26 dicembre (il ricorrente comunicherà alla resistente il periodo prescelto almeno trenta giorni prima); in difetto di diverso accordo, AR trascorrerà con il padre il giorno del proprio compleanno ad anni alterni;
nel periodo estivo il padre lo terrà con sé per cinque giorni consecutivi nel mese di luglio o in quello di agosto. Al riguardo, considerata l'assoluta prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso la madre, appare opportuno rimettere la scelta dello specifico periodo estivo di sua pertinenza al padre, il quale ne dovrà dare comunicazione alla CP_1
entro il 15 maggio di ogni anno. La tipologia di struttura ricettiva che ospiterà AR e il padre non può essere predeterminata dal Tribunale, non dubitandosi, peraltro, della capacità del , al quale il minore viene affidato in regime condiviso, di scegliere una soluzione Pt_1
adeguata alle esigenze del figlio.
pagina 2 di 6 Ciò detto, l'unico aspetto residuo controverso concerne l'entità del contributo al mantenimento del minore, incontestato nell'an, da versare da parte del ricorrente.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve seguire il criterio di proporzionalità quando è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. Cass. 2536/24).
Nella specie, il Tribunale dispone dei seguenti elementi di valutazione.
Per quanto attiene alla situazione economica del ricorrente, l'estratto conto previdenziale versato in atti riscontra che, nel periodo di interesse ai fini della decisione, lo stesso ha percepito i seguenti redditi lordi: € 33.169 nell'anno 2020, € 30.832,00 nell'anno 2021, €
34.491,00 nell'anno 2022, € 44.589,00 nell'anno 2023.
A decorrere dal 2.9.24 il ricorrente ha intrapreso nuova attività lavorativa per la quale percepisce uno stipendio di € 45.000,00 annui lordi (comprensivi dell'importo di € 7.500,00 erogato quale corrispettivo per il patto di non concorrenza), cui si aggiungono un “incentivo vendite” per un importo “target annuo lordo” pari ad € 10.000,00, riconosciuto sulla base degli obiettivi definiti annualmente, e la concessione di auto aziendale in “fringe benefit” (cfr. proposta di assunzione datata 10.7.24).
Ai fini della valutazione della capacità contributiva del ricorrente, deve però tenersi conto degli ulteriori oneri familiari sullo stesso gravanti. Il è infatti padre di altro figlio in età Pt_1
adolescenziale, per il mantenimento del quale è obbligato a versare alla ex coniuge la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. sentenza del Tribunale di
Lecce del 23.7.21).
Occorre considerare inoltre che il ricorrente vive in abitazione condotta in locazione per la quale sostiene un esborso, a titolo di canone, di € 470,00 mensili, oltre oneri condominiali (cfr. contratto del 5.1.22), e che è gravato da una esposizione debitoria, per ripianare la quale versa attualmente, secondo quanto previsto con sentenza del Tribunale di Lecce del 6.5.24, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata, la somma di € 300,00 mensili. In precedenza, subiva delle trattenute mensili sullo stipendio dell'importo, da ultimo, di € 450,68.
pagina 3 di 6 La resistente, dipendente di banca, non ha documentato i redditi più recenti. Secondo quanto emerge dall'estratto conto bancario versato in atti, lo stipendio ammontava negli ultimi mesi del 2019 a circa 1.650,00 euro. La stessa è madre di altro figlio ed è gravata dalle rate del mutuo (di € 457,34 mensili) contratto, nel mese di marzo 2021, per l'acquisto della casa in cui vive unitamente al coniuge (con il quale deve ritenersi condivida le spese di gestione), nonché da quelle (€ 209,02 mensili) di un finanziamento contratto nel mese di agosto 2021.
Dunque, tenuto conto delle risorse economiche delle parti, delle presumibili esigenze del minore correlate all'età, delle spese di viaggio e di permanenza a Cosenza che il ricorrente deve sostenere per l'esercizio del diritto di visita, del contenuto contributo in termini di mantenimento diretto (attesa la distanza geografica che necessariamente limita le frequentazioni con AR), si ritiene di quantificare il contributo paterno in € 250,00 mensili per il periodo compreso tra la proposizione della domanda della ricorrente (gennaio 2023) e il mese di agosto 2024, in € 300,00 mensili a decorrere dal mese di settembre 2024, implicando la nuova attività lavorativa, intrapresa a decorrere, come detto, dal 2.9.24, e la riduzione dell'esborso mensile correlato all'esposizione debitoria un miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato.
Le spese straordinarie, da individuare sulla base delle linee-guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense nel 2017, dovranno essere suddivise in misura paritetica, come richiesto dalla resistente.
Avuto riguardo alle illustrate disponibilità economiche delle parti, la diversa ripartizione pretesa dal ricorrente, sbilanciata in danno della , non è infatti coerente con il criterio CP_1
di proporzionalità di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne il periodo compreso tra la nascita di AR e il mese di dicembre
2022, la pretesa della resistente deve essere intesa come domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore.
Si osserva al riguardo che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c.,
pagina 4 di 6 (v. oggi l'art. 316 bis c.c.) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. 16657/14). ll diritto al rimborso, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (cfr., tra le altre, Cass. 19009/22).
Nella specie, in difetto di riscontro degli esborsi sostenuti, avuto riguardo alle esigenze di
AR, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente negli anni 2020, 2021 e 2022, degli altri oneri sullo stesso gravanti, della percezione, da parte della resistente, dell'intero importo dell'assegno unico a decorrere dal mese di marzo 2022 (per un totale di € 1.650,20 nell'anno
2022), si reputa equo quantificare in € 6.000,00 (corrispondente ad € 200,00 mensili) la quota dovuta dall'obbligato, da cui va detratto l'importo di € 150,00 mensili versato dal a Pt_1 decorrere dal mese di marzo 2021 (la circostanza è incontroversa) per un totale di €
3.300,00.
Pertanto, l'importo residuo dovuto è di € 2.700,00.
La definizione su base consensuale di tutte le questioni diverse dal contributo per il mantenimento del minore ed il tenore della decisione su tale profilo, difforme dalle richieste di entrambe le parti, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di autorizzazione al riconoscimento del minore;
- dispone che il minore AR, nato a [...] il [...], aggiunga al cognome materno
“ ” quello paterno “Morale”; CP_1
- dispone l'affido condiviso del minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del minore, un Parte_1 assegno di € 250,00 mensili per il periodo gennaio 2023-agosto 2024, di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e pagina 5 di 6 impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica a decorrere dal mese di marzo 2026, dal mese di settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pone a carico del ricorrente l'ulteriore importo di € 2.700,00 da versare alla resistente;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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