Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Liccarblock S.a.s. di DO NU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- del decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. PG/2025/0010637 del 9.1.2025 – comunicato a mezzo pec in pari data – recante il rigetto /archiviazione definitiva dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 11.6.2024 prot. n. 290037 per il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/2006 per il progetto “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 189 del 15/9/2021 per l’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi con sede in Quarto (NA) alla Via Spinelli Brindisi 10”;
- della nota della G.R. Campania – Ufficio Genio Civile prot. n. 477191 del 10/10/2024 e della successiva nota del medesimo Ufficio Genio Civile prot. n. 604550 del 18.12.2024, citate nel provvedimento di cui sopra;
- di tutti gli atti istruttori, ivi compreso il preavviso di rigetto dell’istanza della ricorrente recante prot. n. 481708 del 14.10.2024;
- degli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente
II) con i motivi aggiunti:
- della nota della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, prot. n. PG/2025/00128255 del 13.3.2025 – comunicato a mezzo pec in pari data – con la quale la Regione contesta il mancato possesso della Valutazione Ambientale con riferimento all’impianto, di proprietà della ricorrente, di messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi con sede in Quarto (NA);
- se ed in quanto possa occorrere, della nota della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli – prot. n. PG/2025/00160457 del 28.3.2025 – comunicata a mezzo pec in pari data – con la quale la Regione comunica alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dalla stessa presentata in data 25.3.2025, di variante non sostanziale per l’adeguamento dell’impianto alla disciplina “End of Waste” secondo il DM 28.6.2024 n. 127;
- se ed in quanto possa occorrere, della nota della Regione Campania – prot. n. 128082 del 11/3/2024 nella parte in cui si afferma che il Decreto Dirigenziale n. 189 del 15/9/2021 sarebbe stato rilasciato senza la preventiva sottoposizione alla procedura ambientale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CA Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto G.R. Campania n. 189 del 15.9.2021 la società ricorrente conseguiva l'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, da realizzare nel Comune di Quarto, all’interno di un’area di cava censita nel piano regionale delle attività estrattive (Prae) della Regione Campania.
Nel provvedimento si dava atto che, con decreto dirigenziale n. 789 del 19.12.2011, l’impianto in questione era stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Nel 2023 la società presentava istanza ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 (richiesta di valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedura da avviare per le modifiche dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del codice dell’ambiente) per un progetto di modifica sostanziale della citata autorizzazione che consisteva nella introduzione in detto impianto, sempre dedito alla frantumazione di inerti edili e realizzazione di materiale da costruzione, della fase di lavaggio della granulometria della sabbia tramite realizzazione di alcuni interventi (tra i quali, completamento della recinzione, realizzazione di superficie pavimentata e di una tettoia a copertura dell’area di messa in riserva, di una nuova strada di accesso, attivazione di cabina elettrica, realizzazione di un ulteriore impianto di trattamento delle acque di dilavamento piazzali con scarico sul suolo, inserimento di nuovi punti di autocontrollo delle emissioni, inserimento di nuovi ugelli nebulizzatori) che, come riferito dalla istante, dovrebbero consentire di ottenere un aggregato recuperato con dimensioni comprese tra 0 e 6 mm, caratterizzato da una qualità superiore rispetto a quello attualmente prodotto, privo di impurità, con maggiore possibilità di commercializzazione rispetto alle condizioni attuali.
Sul presupposto della scadenza della valutazione di assoggettabilità a VIA di cui al citato d.d. n. 789/2011 per decorso del termine quinquennale, veniva avviata la procedura sanzionatoria di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 (secondo cui, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge).
Espletata la conferenza di servizi finalizzata ad escludere rischi immediati ambientali, sanitari e per i beni culturali, veniva accordato all’impresa un termine di 90 giorni per presentare domanda di VIA postuma di cui all’art. 29, comma 3, del codice dell’ambiente (“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA … l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità …”).
Nelle more della nuova verifica di assoggettabilità a VIA, veniva consentita la prosecuzione dell’attività in essere presso l’impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, autorizzato con delibera G.R. n. 189 del 2021 con espresso avviso che tale consenso aveva una validità temporale limitata circoscritta alla definizione del procedimento di VIA ex post.
In adempimento di tale deliberato, in data 11.6.2024 la società presentava istanza di verifica postuma di assoggettabilità a VIA ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale dell’autorizzazione sopra descritta.
Tuttavia, tale istanza veniva rigettata, previo preavviso di rigetto, con provvedimento in epigrafe prot. n. 10637 del 9.1.2025.
La ragione ostativa addotta dall’amministrazione si fonda sulla circostanza che l’impianto di trattamento rifiuti, non essendo funzionalmente connesso all’attività estrattiva e non potendo essere qualificato come pertinenza di cava, potrebbe essere realizzato all’interno della stessa soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale ai sensi del capitolo IV, artt. 66, 67 e 73 del piano regionale delle attività estrattive (Prae) e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell’art. 23 della L.Reg. 54/1985.
Sul presupposto della mancata definizione con esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex post ex art. 29, comma 3, del codice dell’ambiente e, quindi, del mancato possesso della valutazione di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a VIA (per essere divenuta inefficace la valutazione positiva di cui al decreto G.R. n. 789 del 2011 per decorso del termine di cinque anni), con successivo provvedimento prot. 128255 del 13.3.2025 l’amministrazione dava atto che l’impianto non era in possesso di alcuna valutazione ambientale invitando l’UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti e la D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile a predisporre, anche attraverso sopralluoghi, le opportune verifiche per i profili di rispettiva competenza in regime autorizzativo.
Inoltre, con nota del 28.3.2025 l’amministrazione, sul presupposto che la ricorrente non sarebbe in possesso di valutazione ambientale, ha preannunciato ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, il rigetto della domanda di variante non sostanziale per l’adeguamento dell’impianto esistente alla disciplina “End of Waste” secondo il DM 28.6.2024 n. 127.
Tanto premesso, con il ricorso introduttivo la società impugna il provvedimento in epigrafe prot. n. 10637 del 9.1.2025 recante rigetto della richiesta di verifica di assoggettabilità ex post alla VIA ex art. 29, comma 3, del codice dell’ambiente, svolgendo le seguenti censure:
- violazione di legge: l’art. 23 della L. Reg. n. 54/1985 non recherebbe alcun divieto di utilizzare la cava dopo l’esaurimento dell’attività estrattiva, nelle more della ricomposizione ambientale, per lo svolgimento di attività connesse, tra cui quella di trattamento e frantumazione inerti;
- l’attività estrattiva è terminata nel 2008/2009 e la società avrebbe già provveduto alla ricomposizione dandone comunicazione all’amministrazione come da documentazione versata in atti, con cui rendeva edotta la Regione circa l’esaurimento del sito estrattivo e il compimento dell’attività di ricomposizione ambientale ex L. Reg. n. 54/1985, chiedendo di proseguire l’attività estrattiva su altre particelle e chiariva di aver provveduto al recupero ambientale delle aree già sfruttate con riempimento parziale del vuoto di cava, allegando anche una relazione tecnica;
- in base al Prae, il recupero ambientale potrebbe avvenire tramite il “riuso” dei siti dismessi per attività diverse da quelle estrattive che ricomprenderebbe le attività industriali a basso impatto, ivi compresa la realizzazione di laterizi o altri elementi di costruzione, pertanto la dichiarazione di estinzione potrebbe essere sostituita dal procedimento autorizzativo dell’impianto da ritenersi quale formale riconoscimento di un legittimo riuso del sito cava dismesso;
- l’amministrazione non avrebbe potuto denegare la modifica dell’autorizzazione unica rilasciata con decreto G.R. n. 189/2021 in quanto la variante non avrebbe alcun significativo impatto sull’ambiente, visto che non è prevista alcuna modifica circa la quantità massima dei rifiuti e l’innovazione riguarderebbe solo l’introduzione di opere e di un macchinario per migliorare la qualità dei materiali da estrazione;
- i profili ostativi della mancata ricomposizione ambientale e della omessa formale estinzione del sito/cava erano chiaramente evincibili fin dal rilascio della valutazione di non assoggettabilità a VIA (decreto dirigenziale n. 789 del 2011) e dell’autorizzazione unica (decreto G.R. n. 189 del 2021), quindi l’amministrazione non potrebbe opporre la mancata “ricomposizione” avendo già accertato da tempo la regolarità del sito;
- il diniego di approvazione della variante sostanziale richiesta dalla ricorrente, per effetto della presunta mancata ricomposizione del sito e della omessa adozione del provvedimento di formale estinzione della cava, si sostanzierebbe in un provvedimento di annullamento d’ufficio implicito dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione con decreto n. 189/2021 ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e, tuttavia, l’atto di ritiro sarebbe illegittimo per violazione del termine entro il quale doveva essere esercitato il potere di autotutela.
La Regione si è costituita, replicando alle censure e ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente insorge avverso il provvedimento della Regione Campania del 13.3.2025 (presa d’atto del mancato completamento della verifica di assoggettabilità a VIA ex post) e la successiva nota del 28.3.2025 (preavviso di rigetto della domanda di variante per l’adeguamento dell’impianto alla disciplina “End of Waste”) con cui, in sintesi:
- assume l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con l’autorizzazione unica ex art. 208 rilasciata con provvedimento n. 189/2021 che ha assentito l’impianto sotto il profilo ambientale, atto mai annullato in autotutela aggiungendo che, in ogni caso, sarebbe elasso il termine previsto dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela;
- contesta il presupposto sul quale si fonda il procedimento sanzionatorio avviato dall’amministrazione, circa la durata “a tempo” ex art. 26 (quinquennale) del procedimento di screening del 2011 di cui al decreto regionale n. 789 del 2011.
Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza del 16.12.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
In ordine logico si impone il previo scrutinio della censura articolata con motivi aggiunti con cui la parte ricorrente contesta l’efficacia quinquennale della valutazione di non assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”) del progetto di realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero di materiali inerti (decreto dirigenziale n. 789 del 19.12.2011), richiamato nel provvedimento di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (decreto G.R. n. 189 del 2021).
Difatti, accedendo alla tesi di parte ricorrente, si dovrebbe concludere per la declaratoria di illegittimità della gravata attività provvedimentale in quanto fondata sul presupposto erroneo della necessaria riedizione del provvedimento di compatibilità ambientale mediante lo strumento della Via postuma di cui all’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
Invero, la conseguenza logica che potrebbe trarsi dall’accoglimento della censura è che non occorreva alcuna verifica di assoggettabilità ex post in quanto la realizzazione dell’impianto dovrebbe essere considerata compatibile con l’ambiente in quanto legittimamente fondata sul provvedimento di esclusione dalla VIA adottato nel 2011 avente efficacia perdurante.
Il ragionamento di parte ricorrente non ha pregio per le ragioni di seguito illustrate.
La tesi difensiva dell’amministrazione regionale è che la valutazione di assoggettabilità a Via ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella formulazione vigente ratione temporis alla data di adozione del decreto dirigenziale n. 789 del 19.12.2011) abbia una efficacia limitata; ciò in quanto lo screening deve essere rapportato ad un bene complesso come l’ambiente, nel quale vengono in considerazione diversi fattori soggetti a continuo mutamento, anche nelle loro interrelazioni.
Tale tesi trova riscontro nel precedente di questa Sezione n. 2370/2022 secondo cui:
- con riguardo alle opere per le quali non sia obbligatoriamente prescritta la VIA, la valutazione dell’impatto ambientale deve avvenire nell’ambito di un articolato modulo procedimentale, la cui fase introduttiva è segnata dalla presentazione dell'istanza di assoggettabilità all'autorità competente, con allegato lo studio preliminare ambientale, mentre quella decisoria è incentrata sulla verifica demandata all’autorità procedente in ordine ai possibili impatti ambientali significativi, il cui positivo riscontro impone la prosecuzione dell’iter procedimentale mediante la sottoposizione del progetto presentato alla VIA (art. 19 del codice dell’ambiente);
- la verifica dell'assoggettabilità a VIA, pur rappresentando un vero e proprio subprocedimento che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione, è comunque teleologicamente avvinto alla fase successiva, condizionando il suo esito, a seconda che il progetto sia in grado o meno di produrre significativi impatti ambientali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5092/2014);
- secondo l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 5379/2020), il rapporto tra i due procedimenti (di screening e di VIA) appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull’ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa;
- la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti.
Pertanto, atteso il nesso esistente tra i due procedimenti, l’atto instaurativo del procedimento di VIA va individuato nell’istanza di screening sicché non vi sono ragioni per escludere la verifica di assoggettabilità dall’ambito applicativo dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione vigente ratione temporis (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1327/2021);
- tale disposizione prescriveva la riedizione del procedimento di VIA in caso di mancata realizzazione, entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo, dei progetti già sottoposti alla fase di verifica (“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”);
- non è quindi revocabile in dubbio che, una volta decorso il predetto quinquennio, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovesse essere rinnovato mediante verifica attuale dell’impatto ambientale del progetto;
- giova, al riguardo, rammentare che l’art. 19, comma 5, del codice dell’ambiente prevede che la verifica di assoggettabilità deve essere compiuta, tra l’altro, “sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto”; l’allegato V, rubricato “Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20”, nella formulazione antecedente la novella di cui al D.Lgs. n. 104/2017, disponeva al paragrafo 2 (“Localizzazione dei progetti”) che “Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: - dell'utilizzazione attuale del territorio…”, imponendo quindi di tener conto della situazione del concreto utilizzo del territorio interessato, secondo le condizioni esistenti in quel momento, senza possibilità di limitarsi a quelle presenti anni prima (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 2297/2018);
- a sostegno di una ermeneutica attenta alla verifica attuale dell’impatto ambientale soccorre anche la normativa eurounitaria; ed invero, la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede, al considerando 2, che, a norma dell'articolo 191 del TFUE, la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”, aggiungendo, per quanto di interesse, che “in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente”;
- l’art. 4, paragrafo 1, della direttiva richiama l’allegato I per individuare i progetti da sottoporre a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10;
- l’art. 8-bis (inserito dalla direttiva 2014/52/UE), al paragrafo 6, precisa che: “Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo”;
- da tali previsioni si ricava, quindi, che il richiamo alla verifica dell’attualità della decisione è un pilastro nell’assetto disciplinare imposto dalla direttiva, che riguarda sia la valutazione di impatto ambientale sia la decisione di cui al paragrafo 3; quest’ultimo regolamenta le “procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2”, il quale, a sua volta, contempla espressamente le “procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva”, tra cui va considerata, appunto, all’art. 4, paragrafi 2 e seguenti, la verifica di assoggettabilità a VIA (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 2297/2018).
Va poi aggiunto che le argomentazioni riportate nel precedente di questa Sezione appena riportato sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 7158/2025 con cui si è ritenuto che:
- secondo la giurisprudenza prevalente, l’attuale disciplina non dispone nulla in ordine alla durata del provvedimento che esclude l’assoggabilità a VIA;
- la necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale di cui sopra (cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1904/2017; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1796/2023);
- il principio è in linea con l’indirizzo espresso alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la previsione della durata di efficacia della VIA di cui all’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione vigente ratione temporis, riferita al termine minimo quinquennale, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (in materia di emissione industriali) e delle successive (direttiva 2014/52/UE in tema di VIA), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle “migliori tecniche disponibili”, necessariamente mutevoli nel tempo, in relazione all’evoluzione dei progetti (Consiglio di Stato, sez. IV n. 5466/2025; sez. II, n. 5379/2020; sez. IV, n. 4611/2013);
- i provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni, le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la VIA, sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto;
- in altri termini, la valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni;
- ciò in quanto, ai sensi del quadro normativo comunitario e nazionale vigente, ogni valutazione in materia ambientale anche di assoggettabilità a VIA deve essere attuale e dunque parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo; inoltre va necessariamente rinnovata la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Sezione che legittimamente l’amministrazione abbia proceduto alla verifica di assoggettamento a VIA ex post, trattandosi di adempimento imprescindibile tenuto conto sia della scadenza della precedente valutazione favorevole risalente al 2011 per le ragioni illustrate, sia della modifica sostanziale dell’autorizzazione richiesta dalla società che ha proposto la realizzazione di nuovi interventi non previsti o realizzati all’epoca della valutazione ambientale i quali, nel complesso, integrano mutamenti dell’opera, con un intervento significativamente diverso da quello già esaminato che potrebbe in tesi rivestire un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.
Sul punto va rammentato che l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce all’amministrazione procedente il potere di valutare - secondo canoni di discrezionalità tecnico-scientifica applicati, nel caso concreto, ai possibili rischi di natura sanitaria, ambientale o per il patrimonio culturale - la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’adozione di un provvedimento di assenso esplicito alla prosecuzione dei lavori o delle attività in corso nei casi in cui, tra l’altro, sia mancata il preventivo screening o la Via.
Riprendendo la distinzione formulata dal Ministero della Transizione ecologica in risposta a un interpello ambientale (nota del 4.4.2022, n. 43387), può distinguersi in materia tra una Via postuma “patologica” e “fisiologica”.
La prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa valutazione ambientale, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis.
La seconda attiene, viceversa, ai casi in cui il progetto è stato realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento di valutazioni ambientali, e pertanto è stato realizzato in piena e totale legittimità ma si pone il problema della applicabilità della disciplina e di applicabilità della Via, ad esempio, in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo.
Nella presente controversia, viene in considerazione la prima fattispecie della Via postuma c.d. “patologica” alla quale può essere ascritta la valutazione di non assoggettabilità a VIA che sia divenuta inefficace per decorso del termine di 5 anni ex art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 vigente ratione temporis che, come si è visto, pur dettato in materia di VIA, si applica anche alla valutazione preliminare di assoggettabilità.
In tal caso il comma in esame prevede che l’autorità competente “può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”. In tale ipotesi la valutazione dovrà essere del tutto indifferente all'avvenuta realizzazione dell'opera considerando anche un possibile esito negativo: in altri termini, il fatto che il progetto sia già stato realizzato non deve incidere in modo determinante sulla nuova valutazione (Corte di giustizia UE, 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16).
Ebbene, nel caso in esame viene in rilievo un procedimento di assoggettabilità a VIA ex post che è stato posto in essere in relazione ad una attività già iniziata e durante il quale è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività, coerentemente con l’ambito applicativo della disposizione scrutinata.
Ribadita dunque la legittimità della procedura di screening ex post, vanno esaminate le argomentazioni con cui la società ricorrente contesta nel merito il provvedimento di rigetto della istanza ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione dell’intervento di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica.
La tesi attorea è fondata.
Si è visto che il provvedimento impugnato del 9.1.2025 trae argomenti dalla mancata ricomposizione ambientale e dalla omessa declaratoria di estinzione della cava ai sensi dell’art. 23 della L. Reg. n. 54/1985, ciò che precluderebbe in tesi l’esercizio di una attività non funzionalmente connessa alla attività estrattiva, come quella che intende esercitare la istante.
Ebbene, ai sensi dell’art. 60 delle Norme di Attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (Prae), la “ricomposizione naturale ed ambientale” rappresenta una modalità di recupero del sito estrattivo, insieme al “riuso”.
La differenza tra “ricomposizione” e “riuso” consiste nel fatto che: i) la prima deve tendere a costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto più possibile a quello presente precedentemente all’attività estrattiva nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa (art. 60, comma 2, del Prae); ii) il secondo fa riferimento ad un intervento tendente ad un utilizzo dell’area diverso da quello antecedente, mediante modalità di uso del suolo innovative, purché compatibili con il contesto ambientale e paesistico, con l’identità dei luoghi e con i caratteri delle risorse presenti nell’intorno.
L’art. 66 del Prae prevede che “Il recupero dei siti di cava può avvenire con la possibilità di modalità di uso del suolo interessato innovative, purché compatibili con il contesto ambientale e paesistico, con l’identità dei luoghi e con i caratteri delle risorse presenti nell’intorno. Tutti quegli interventi, eventualmente estesi alle pertinenze e alle immediate vicinanze della cava, che prevedono nuove destinazioni d’uso sono classificati nella categoria del riuso del sito di cava”.
L’art. 67 del Prae dispone che “Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte alle seguenti categorie, compatibili con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali o con quelle destinazioni previste nelle varianti introdotte con le procedure di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/2004: …f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie”).
Ebbene, dall’esame degli atti di causa emerge che l’attuale utilizzo dell’area è stata ritenuta coerente con tale nozione di “riuso” dalla stessa amministrazione procedente (nota della Regione Campania del 6.5.2022 - doc. n. 7 allegato al ricorso) secondo cui l’attività svolta dalla ricorrente è assimilabile a “attività artigianale/commerciale/industriale” di cui alla lett. f).
A corroborare tale conclusione milita anche la direttiva della Giunta Regionale della Campania del 20.1.2009 (lett. ‘E”, “Pertinenze e riuso dei siti di cava; cfr. allegato n. 19 al ricorso) versata in atti, secondo cui gli impianti (come quelli della ricorrente) “non rientranti tra quelli citati dal D.Lgs. 624/96, quali quelli per il confezionamento del calcestruzzo, per la produzione di laterizi, maioliche, piastrelle, cementi, calcifici, ecc., non sono pertinenza di cava. Ove tali ultimi impianti siano stati realizzati sul piazzale nell’ambito del perimetro cava, questi possono essere ritenuti ammissibili come possibile riuso del sito di cava ai sensi dell’art. 67 delle N.d.A. del Prae, compatibilmente con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali”.
Ne consegue che, anche in assenza di formale provvedimento di estinzione, l’attività commerciale svolta dalla società ricorrente deve ritenersi coerente con il quadro normativo descritto (L.Reg. n. 54/1985, Prae) che consente, in alternativa alla ricomposizione ambientale della cava dismessa, anche il riuso mediante attività secondaria sostenibile, come riconosciuto dalla stessa amministrazione con propri atti e delibere.
Ribadita dunque la compatibilità dell’attività svolta dalla ricorrente con il sito-cava in cui essa è svolta, ne consegue la illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e dei quali si impone, pertanto, la giudiziale caducazione: fa eccezione la impugnazione della nota della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli – prot. n. PG/2025/00160457 del 28.3.2025 che, in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale non lesivo ex se (preavviso di rigetto), si palesa inammissibile per carenza di interesse.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della peculiare natura e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ed in parte li dichiara inammissibili per carenza di interesse, in riferimento alla impugnazione della nota della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli – prot. n. PG/2025/00160457 del 28.3.2025;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
CA Di TA, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di TA | IA UZ |
IL SEGRETARIO