Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 69 /2024 da:
L'avv. ABBRUZZESE FABIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DE NOBILI DIANORA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 69 del RGAC d ell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Abbruzzese
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Dianora De Nobili
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza dell'11 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione n. 3851 dell'11.03.2024 della , avente ad oggetto la sanzione amministrativa di euro Controparte_1
145.000,00, applicata ai sensi dell'art. 8, comma 1, l. reg. 48/2012 conseguentement e alla violazione di cui all'art. 4, comma 2 della stessa legge, per aver estirpato 145 piante di ulivo senza autorizzazione sul fondo sito in Corigliano censito al catasto al fg. 37, particelle 63,
164, 211, 214, 658.
Ha dedotto: a) l'insussistenza della violazione contestata e la carenza di istruttoria, in quanto le piante estirpate erano già morte per cause non imputabili al proprietario;
b) il carattere eccessivo della sanzione, in quanto l'importo massimo previsto è 100.000,00 euro.
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2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, si osserva che la l'art. 4 l. reg. 48/2012, prevede che “
1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accert ata la morte fisiologica.
2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:
1) opere di pubblica utilità;
2) opere di miglioramento fondiario;
3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie
…”.
Il successivo art. 8 dispone, invece, che “
1. Chiunque espianta alberi di olivo senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sa nzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.
3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autori zzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della CP_1
in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la
[...] sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
5.000,00.
6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
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7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.
8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso
è della che la e sercita attraverso il settore competente del dipartimento Controparte_1 agricoltura.
9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni”.
E' agevole constatare che la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, applicata nel caso di specie, secondo quanto risulta d al verbale di accertamento, unico atto istruttorio compiuto e depositato, riguarda le ipotesi di estirpazione di piante di ulivo senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2.
Tale sanzione non è, quindi, applicabile alla diversa ipotesi di estirpazion e senza autorizzazione di piante di ulivo morte fisiologicamente, prevista dal comma 1 dell'art. 4.
A questo punto, merita evidenziare che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto del l'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi
o estintivi della pretesa stessa” (Cass. civ., Sez. II, 3 marzo 2011, n. 5122).
Gravava, pertanto, sulla parte resistente l'onere di dimostrare che il fatto sanzionato rientrasse in una delle ipotesi per le quali l'art. 4, comma 2, prevede quella specifica autorizzazione.
Tale prova non è stata fornita , in quanto nessun accertamento è stato compiuto sullo stato delle piante estirpate, essendosi limitati gli operanti a rilevare l'avvenuta estirpazione delle piante senza alcun ulteriore rilievo.
Per tale ragione, in assenza di prova del fatto che per l'estirpazione fosse necessaria l'autorizzazione richiesta dall'art. 4, comma 2, e non da altre disposizioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
E' appena il caso di evidenziare che, in questa sede non è consentito verificare quale fosse l'autorizzazione in concreto richiesta e l'eventuale sanzione applicabile in sua assenza, in quanto “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui oggetto è circoscritto al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, è preclusa ogni valutazione di fatti distinti (nella specie, peraltro, logicamente incompatibili) da quelli contestati, indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità c on la medesima pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella
3 individuazione del comportamento punibile. Ne consegue che non è censurabile il giudice dell'opposizione per non aver indagato sull'eventua le verificarsi di una situazione di fatto, allegata dall'amministrazione, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la relativa questione essere sollevata in corso di causa ne', a maggior ragione, essere rilevata d'uffic io, per la sua esorbitanza dai limiti del giudizio”
(Cass. civ. Sez. 1, 27 settembre 2002, n. 14021).
Di conseguenza, la condotta del ricorrente va valutata in questa sede unicamente sulla base dell'art. 8, comma 1, l. reg. 48/2012, non potendo in alcun m odo essere valutata alla luce di altre disposizioni estranee al provvedimento impugnato.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giu dice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase di trattazione ed euro
2.200,00 per fase di decisione) per compensi professional i, oltre spese generali al 15%
e altri oneri come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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