Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 2 luglio
2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 224/2023 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Angelo Parte_1
Candido, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, dall'avv. Controparte_1
Raffaele Daniele presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in L'Aquila, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente
SENTENZA
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna il ricorrente, alla rifusione, in favore della delle Controparte_1 spese del giudizio che si liquidano in €.2.695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2023, il ricorrente, , assunto alle dipendenze Parte_1 con contratto a tempo indeterminato dal 01.10.21 come medico di Controparte_1 medicina generale convenzionato per il settore di Continuità Assistenziale presso la Circoscrizione – sede di
Sulmona, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'azienda sanitaria, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “…accertare e dichiarare l'illegittimità della deliberazione del Direttore generale della convenuta del 28.01.22 e degli atti/presupposto e conseguenti, disponendone la Parte_2 disapplicazione;
- dichiarare la nullità dei relativi effetti giuridici ed economici;
- ordinare alla convenuta Con di ripristinare il rapporto di lavoro di cui trattasi con effetto dal giorno in cui sono cessati i Con provvedimenti restrittivi della libertà personale. - condannare la convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari e delle spese generali di causa...”
Con memoria difensiva depositata in data 17.01.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda di Controparte_2 annullamento della delibera di revoca in quanto azionata decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della
1
nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
I fatti di causa, come risulta dalla documentazione in atti, possono essere così ricostruiti:
- con nota prot. n. 247500/21 del 16 novembre 2021, la attivava a Controparte_2
carico del dr. - medico di Medicina Generale incaricato nel settore della Parte_1
Continuità Assistenziale operante presso la sede di Sulmona -, l'apertura di un procedimento disciplinare presso il Collegio Arbitrale ex art. 30, comma 2, dell' dei medici di medicina CP_3 generale, dopo aver appreso da notizie apparse sui mezzi di stampa che il dr. dal Parte_1
23.10.2021 risultava essere sottoposto a misure cautelari per fatti commessi in costanza di rapporto convenzionale consistenti, nello specifico, nell'aver preteso ed ottenuto da un assistito indebite somme di denaro a fronte di prestazioni sanitarie;
- con verbale n. 3/14 del 11.01.22 il Collegio Arbitrale proponeva la sanzione della revoca del rapporto per “infrazioni particolarmente gravi”;
- in data 10.01.2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona comunicava ex art. 129 c.p.p. all'azienda l'esercizio dell'azione penale nei confronti del dr. per il Parte_3 Parte_1 reato ex art. 317 c.p. aggravato dall'approfittamento delle gravi condizioni di salute della persona offesa nonché del reato ex art. 314 c.p.;
- con deliberazione n. 118 del 28.01.22, in ottemperanza a quanto statuito dal Collegio Arbitrale, la irrogava, ai sensi dell'art. 30, comma 7, lettera c) dell' la Controparte_1 CP_3 sanzione della revoca del rapporto convenzionale, per comportamenti lesivi dei doveri minimi di diligenza, buona fede, correttezza, lealtà, imparzialità, onestà e buona condotta così come stabiliti nell'Accordo Collettivo Nazionale (in specie all'art. 13 bis), nel DPR 16 aprile 2013, n 62 (in specie all'art. 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5) e nelle norme imperative del Codice Civile.
Per consolidata giurisprudenza, il rapporto tra il medico convenzionato e l di appartenenza – CP_1 instaurato sulla base delle disposizioni dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e disciplinato dall'art. 8 del d.lgs.
n. 502/1992 e dagli accordi collettivi nazionali in attuazione di tale norma – pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Sistema Sanitario Nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ha natura privatistica di rapporto di prestazione d'opera professionale, svolta con i caratteri della para-subordinazione, che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. (ex multis, Consiglio di Stato, sez.
III, 4 giugno 2012 n. 3291; Cassazione civile, Sez. Un., 18 dicembre 2009 n. 26633).
2 Parte ricorrente lamenta in sostanza il difetto di autonomia delle valutazioni disciplinari e di istruttoria ed in particolare sulla sproporzione fra fatto e sanzione irrogata in relazione alla richiesta "particolare gravità" che permette di punire il comportamento con la sanzione più grave. Cont Non è in discussione che nel caso specifico la sanzione disciplinare de qua sia stata adottata dalla in osservanza della procedura regolata dall'art. 30 dell' ed in conformità al parere del Collegio CP_3
Arbitrale.
Orbene, il giudizio del collegio arbitrale non ha natura giurisdizionale sicché ad esso non sono riferibili gli oneri di motivazione propri della sentenza. Valgono per detto deliberato i principi affermati dalla
Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav., 21/01/2015, n. 1026) in relazione al rapporto di lavoro subordinato, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia è dato dalla contestazione dell'addebito mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione
"penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali. (cfr. Cass. n.7672 del 2022)
Nella specie, la proposta del Collegio Arbitrale di revoca del rapporto convenzionale esprime il giudizio di particolare gravità dell'infrazione mettendo in evidenza come la mancanza di qualsiasi riscontro o articolazione di presupposti difensivi da parte del dr. in merito a quanto gli era fatto oggetto di Parte_1 puntuale contestazione, “nonostante reiterate notifiche e sollecitazioni”, abbia inciso “…non solo nel rapporto contrattuale ma anche nella prestazione dei servizi per gli utenti così determinando ed aggravando una situazione di disagio che necessita di opportuno superamento e rimozione”, dovendosi peraltro considerare che, già in data 5.11.2021, l'Ordine del Medici comunicava all'azienda sanitaria la sospensione temporanea del dr. dall'esercizio della professione medica in applicazione del provvedimento Parte_1 dell'Autorità Giudiziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 2 luglio 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3