Articolo 13 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 novembre 1967
Art. 13.
L' articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.
La Commissione e' presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed e' composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.
La Commissione e suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.
Ciascuna sezione e' presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei vice presidenti ed e' composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.
Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanita', 1 quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.
Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente.
Il Ministro per il tesoro ha facolta', in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.
Per la validita' delle adunanze di ciascuna sezione e' necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti.
Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.
I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.
Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualita' di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.
Presso la Commissione centrale e' costituita una Segreteria cui e' preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attivita' consultiva per l'attuazione della presente legge".
Entrata in vigore il 12 novembre 1967