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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 534/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Parte_1
Annunziata;
ricorrente E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava Persona_1 dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità disciplinata dalla L. 118/71, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
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b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: L'indagine anamnestica, l'esame clinico e la documentazione sanitaria descritta, mi hanno permesso di rilevare quanto segue: La signora è affetta da: Parte_1
1) Glicogenosi tipo 1° con iniziale coinvolgimento renale, iperuricemia e steatosi epatica. La glicogenosi 1a è una malattia rara del metabolismo del glicogeno, molecola di deposito e riserva del glucosio in eccesso nel sangue;
tale molecola che si accumula regolarmente nel fegato, in caso di necessità (ipoglicemia), viene scissa mediante l'azione dell'enzima G6P-fosfatasi presente nel fegato e trasformata in glucosio pronto per essere utilizzato per il metabolismo cellulare. Negli individui affetti da glicogenosi tipo 1a c'è mancanza o grave carenza di questo enzima per cui non si procede alla trasformazione del glicogeno accumulato in glucosio pronto all'utilizzo ed i pazienti devono sopperire con ingestione di glucosio attraverso gli alimenti. La mancanza dell'enzima è causata da difetti genetici trasmissibili per via ereditaria. Non esiste terapia eradicante la patologia ma solo controlli e cure atti a prevenire e curare le complicanze a carico degli organi in cui si accumula il glicogeno non utilizzato, soprattutto fegato, rene e muscoli. Nel caso in esame sono presenti iniziali complicanze a carico del rene e del fegato con iperuricemia e statosi. Tali minorazioni inducono, al momento, una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 75% in riferimento ai codici 9310 e 9311 per analogia indiretta e valutazione proporzionale. In considerazione della documentazione sanitaria agli atti, tale stato di riduzione della capacità lavorativa generica è da ritenersi presente a decorrere dal MAGGIO 2023, data della domanda amministrativa. CONCLUSIONI Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la signora si trova Parte_1 in stato di riduzione della capacità lavorativa generica. Per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali, la suddetta è da ritenersi invalida con riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 75% (SETTANTACINQUE per cento) a decorrere dal MAGGIO 2023, data della domanda amministrativa. Fin da tale epoca l'istante non necessita di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita. Dalla stessa epoca l'istante è da ritenersi persona portatrice di handicap come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge 104/92”.
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Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico:
“E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
3 4
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 534/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Parte_1
Annunziata;
ricorrente E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava Persona_1 dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità disciplinata dalla L. 118/71, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
1 2
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: L'indagine anamnestica, l'esame clinico e la documentazione sanitaria descritta, mi hanno permesso di rilevare quanto segue: La signora è affetta da: Parte_1
1) Glicogenosi tipo 1° con iniziale coinvolgimento renale, iperuricemia e steatosi epatica. La glicogenosi 1a è una malattia rara del metabolismo del glicogeno, molecola di deposito e riserva del glucosio in eccesso nel sangue;
tale molecola che si accumula regolarmente nel fegato, in caso di necessità (ipoglicemia), viene scissa mediante l'azione dell'enzima G6P-fosfatasi presente nel fegato e trasformata in glucosio pronto per essere utilizzato per il metabolismo cellulare. Negli individui affetti da glicogenosi tipo 1a c'è mancanza o grave carenza di questo enzima per cui non si procede alla trasformazione del glicogeno accumulato in glucosio pronto all'utilizzo ed i pazienti devono sopperire con ingestione di glucosio attraverso gli alimenti. La mancanza dell'enzima è causata da difetti genetici trasmissibili per via ereditaria. Non esiste terapia eradicante la patologia ma solo controlli e cure atti a prevenire e curare le complicanze a carico degli organi in cui si accumula il glicogeno non utilizzato, soprattutto fegato, rene e muscoli. Nel caso in esame sono presenti iniziali complicanze a carico del rene e del fegato con iperuricemia e statosi. Tali minorazioni inducono, al momento, una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 75% in riferimento ai codici 9310 e 9311 per analogia indiretta e valutazione proporzionale. In considerazione della documentazione sanitaria agli atti, tale stato di riduzione della capacità lavorativa generica è da ritenersi presente a decorrere dal MAGGIO 2023, data della domanda amministrativa. CONCLUSIONI Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la signora si trova Parte_1 in stato di riduzione della capacità lavorativa generica. Per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali, la suddetta è da ritenersi invalida con riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 75% (SETTANTACINQUE per cento) a decorrere dal MAGGIO 2023, data della domanda amministrativa. Fin da tale epoca l'istante non necessita di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita. Dalla stessa epoca l'istante è da ritenersi persona portatrice di handicap come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge 104/92”.
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Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico:
“E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
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-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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