Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 04 56/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SU Eggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 15694/98 Consigliere Cron.830 Dott. Guido VIDIRI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Ud.10/10/00 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta ISO 2 per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: dal Sig. NAVALI ITALIANI SPA, in persona 5 GEN. 2001 FINCANTIERI CANTIERI IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e Richiesta copia studio dal Sig. REPPUBBLICA difende unitamente agli avvocati SPAGNUOLO VIGORITA per diritti L. 6000 #1 15:01.01 LUCIANO, LUZZATO GUERRINI FABIO, giusta procura IL CANCELLIERE speciale per atto notaio Massimo Paparo di Trieste, del 24.8.1998, rep. n. 42818; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS contro per diritti L. 6000 elettivamente2000 IN GRAZIANO, domiciliato in ROMA #15.01.01 IL CANCELLIERE 4055 VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente COSSU BRUNO, Richiesta copia studio_ dal Sig. D'AMATI all'avvocato DONOLATO FRANCESCO, giusta procura per diritti L. 6000 # 15 GEN 2001.. speciale atto notar VINCENZO CIRROTA di Cervignano del IL CANCELLIERE Friuli, del 29.10.98, rep. n. 11652; - controricorrente CANCELLERIA nonchè
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 172/98 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 7/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale STILE;
al Sig. 1720 udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;
per diritti L. ZEEB78 FEB. 2001 udito l'Avvocato BRUNO COSSU;
IL CANCELLERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il CORTE SUPREMA DIC rigetto del ricorso. Rilast al St per CANCELLERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copla esecutivel dal Sig. Coss. per diritti L. il 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 dicembre 1995 NO RU, dipendente della AN Cantieri Navali Italiani S.p.A., esponeva che il giorno 3 dicembre - 1990 aveva subito un grave infortunio al ginocchio destro,mentre stava spostando un grosso tubo del peso di 85-90 kg., su ordine del capo officina Franco Deiuri, che pur conosceva le sue precarie condizioni di salute e, in particolare, la sua ridotta resistenza a ogni tipo di sforzo per essere stato il suo ginocchio sinistro più volte sottoposto ad intervento chirurgico. Aggiungeva che in conseguenza di tale incidente aveva riportato la sospetta rottura del menisco mediale del ginocchio destro. Soggiungeva che la responsabilità dell'incidente de quo doveva ricondursi, stante la violazione della generale norma antinfortunistica di cui all'art. 2087 c.c., alla società datrice di lavoro. Tanto premesso, chiedeva al Pretore di Monfalcone la condanna di quest'ultima al M risarcimento del danno biologico e di quello morale ed al rimborso delle spese mediche per un importo complessivo di lire 71.474.020. Si costituiva la AN, contestando la domanda sotto diversi profili e chiedendo altresì, ed ottenendo, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle Assicurazioni Generali S.p.A. per esserne tenuta indenne nel caso di accoglimento delle avverse pretese. Si costituiva quest'ultima, richiamandosi alle argomentazioni già svolte dalla AN ed osservando che la copertura assicurativa riguardava i soli danni non coperti dall'assicurazione INAIL, che avessero cagionato lesioni personali dalle quali fosse derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11%, calcolata in base alle tabelle allegate al d.P.R. 1124/65. Interrogate le parti ed espletata la richiesta prova per testi, all'esito della disposta consulenza medico-legale, il Pretore condannava la AN S.p.A. -ritenuta 1 responsabile in relazione all'infortunio de quo- al pagamento in favore del ricorrente della somma di lire 15.837.800, con interessi e rivalutazione dal 12 dicembre 1996 (data di decisione della causa) al saldo e rigettava la domanda proposta dalla AN nei confronti della terza chiamata, stante l'accertata inoperatività dell'obbligazione di garanzia. Avverso tale decisione proponeva appello la AN sotto diversi profili, cui resisteva il RU, chiedendone il rigetto. Si costituivano anche le Assicurazioni generali S.p.A., che richiamavano le argomentazioni già esposte dall'appellante, ribadendo l'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie e contestando la regolamentazione delle spese operata dal Pretore. Con sentenza del 21 maggio-18 giugno 1998, l'adito Tribunale di Gorizia rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Osservava il Tribunale, in relazione ai motivi di gravame ed a sostegno della propria decisione, che le risultanze istruttorie ed, in particolare, l'espletata prova per testi, inducevano a ritenere -conformemente a quanto ritenuto dal Pretore- che l'incidente de quo era stato cagionato dall'ordine, impartito al RU dal capo officina Deiuri, di spostare manualmente, in considerazione dell'urgenza del caso, un tubo, di peso sicuramente superiore ai 30 kg., per il quale era previsto l'uso di apposite macchine, che però in quel momento erano guaste. Di qui la violazione della norma di cui all'art.2087 c.c. della quale, ai sensi dell'art.2049 c.c., era chiamata civilmente a rispondere la società datrice di lavoro. Osservava, inoltre, che la consulenza tecnica medico-legale disposta dal Pretore consentiva anche di ritenere la sussistenza del nesso causale tra l'incidente in parola ed il lamentato danno biologico, concettualmente non limitato al solo danno alla vita di relazione ma comprendente tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sé considerata, quale violazione del diritto della 2 propria persona alla pienezza della vita fisica e all'esplicazione della personalità nella società in cui vive ed opera. Riteneva poi adeguata l'entità del risarcimento liquidato dal primo Giudice a tale titolo al RU, evidenziando come l'indennità garantita dall'INAIL non copriva i postumi, quali quelli in oggetto, inferiori all' 11%. Affermava, infine, quanto al danno morale, che ben poteva il giudice civile, chiamato a pronunciarsi in ordine alla relativa richiesta risarcitoria, accertare, incidenter tantum, se il fatto illecito, oggetto della sua cognizione, integrasse o meno gli estremi di un reato. Pertanto sul punto correttamente il Pretore si era pronunciato, provvedendo a determinare, altrettanto correttamente, l'entità del danno. Dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Compagnia assicuratrice in ordine alla regolamentazione delle spese. Per la cassazione di tale decisione ricorre la AN -Cantieri Navali Italiani S.p.A. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste NO RU con controricorso. La società assicuratrice non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la Società ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Gorizia, come in precedenza il Pretore, avrebbe completamente travisato le risultanze istruttorie, ponendo a fondamento della sua motivazione una serie di affermazioni incongrue ed illogiche. In particolare -secondo la ricorrente- l'operata valutazione sarebbe viziata dall'arbitraria adozione di una errata prospettiva di fondo, che vede nel teste ON l'unico meritevole di attendibilità circa l'accadimento dei fatti. 3 ד' Per contro, una più attenta considerazione anche delle altre testimonianze, avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse. Il motivo va disatteso. Va, in via generale e preliminarmente, rammentato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. 18 marzo 1995 n.3205). Nel caso in esame, il Tribunale di Gorizia, condividendo le ragioni che avevano indotto il Pretore a fondare la propria decisione principalmente sulla deposizione resa da LI ON, dipendente della AN, ha tenuto ad evidenziare come tale "preferenza” derivava dal fatto che questi, pacificamente, era stato l'unico tra i testi che aveva assistito all'incidente, essendo impegnato insieme al RU a compiere le operazioni di spostamento del tubo. Ha aggiunto che detta deposizione, in quanto precisa, dettagliata e resa da soggetto che non aveva alcun interesse, neppure di mero fatto, all'esito della controversia, ben poteva integrare prova della riconducibilità del sinistro in oggetto all'ordine impartito dal capo officina della AN e quindi, ex art.2049 c.c., a quest'ultima. A tale conclusione è pervenuto sia attraverso il dettagliato esame delle dichiarazioni del ON -il quale, oltre a riferire di avere affiancato il RU allorché questi, spostando manualmente un tubo, subì l'infortunio per cui è causa, ha precisato anche che l'ordine di spostare manualmente il tubo venne impartito espressamente dal capo officina Franco Deiuri, che lo giustificò sulla base del mancato funzionamento delle gru ed in considerazione dell'urgenza richiesta da tale lavoro sia mediante il confronto delle stesse con le deposizioni degli altri testi escussi. Del tutto priva di rilevanza appare poi l'assunto della ricorrente secondo cui dall'istruttoria non era emerso nulla che potesse far presumere una più o meno diffusa prassi elusiva delle procedure dettate a riguardo, rilevando nella fattispecie -come correttamente osservato dal Giudice a quo- non l'usuale rispetto, da parte della AN, di dette procedure e neppure la sensibilità dimostrata nei confronti del RU in occasione degli infortuni extralavorativi da lui subiti, bensì il fatto che, in occasione dell'episodio del 3 dicembre 1990, le procedure non furono rispettate in seguito ad un ordine specifico impartito dal capo officina, la cui esecuzione, da parte del lavoratore, determinò l'infortunio ed il conseguente lamentato danno. La motivazione del Giudice d'appello, risultando, dunque, congrua e corretta sul versante logico-giuridico, non è suscettibile, in questa sede di legittimità, di alcuna censura. Con il secondo mezzo d'impugnazione, la ricorrente, demunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., si duole che il Tribunale, in osservanza a tale disposto, non abbia tenuto conto che era la controparte a dover provare non solo la sussistenza del lamentato danno biologico, ma anche e soprattutto la sua riferibilità immediata e diretta all'asserito comportamento inadempiente del datore di lavoro. Anche tale motivo è infondato. E' ormai opinione unanimemente condivisa che il c.d. danno biologico è rappresentato dalle lesioni all'integrità psico-fisica e, cioè, alla salute della 5 "persona" in sé e per sé considerata, in quanto ricadente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di detto danno menomazioni, deturpazioni, impotenze sessuali, malattie nervose, insonnia, malattie mentali ed ogni altro genere di lesioni (importanti o meno invalidità) dell'integrità corporale e mentale della persona. E risulta altrettanto pacifico l'ulteriore assunto secondo cui il danno biologico va risarcito quale danno rilevante in se', e distinto sia rispetto ai danni morali propriamente detti sia rispetto alle conseguenze negative di carattere patrimoniale che da esso possono scaturire e che, se riscontrabili nella realtà fattuale, vanno liquidati in via autonoma. Come e' stato precisato dal Giudice delle leggi, il danno biologico costituisce l'evento pregiudizievole alla salute, configurando cioè un danno-evento interno alla struttura della fattispecie lesiva, mentre i danni morali subiettivi (consistenti in ingiuste perturbazioni dell'animo ed in sensazioni dolorose) ed i danni patrimoniali appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. In tale ottica, l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente risarcibilita' sono fatti dipendere dal collegamento tra l'art. 32 Cost. (che tutela la salute come fondamentale diritto della persona umana) e l'art. 2043 C.C., e piu' specificamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione, costituente "norma in bianco", con il suddetto precetto costituzionale. I danni morali subiettivi, invece, conseguenziali al danno biologico, trovano la loro fonte di risarcibilita' nel disposto dell'art. 2059 c.c., che prevede, appunto, la risarcibilita' in presenza, nel fatto generatore, dei caratteri del reato (cfr. al riguardo Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184). L'attinenza del danno biologico ai pregiudizi subiti dalla "persona", e la sua autonomia rispetto ai riflessi della lesione sul piano economico reddituale, giustificano le difficoltà che in sede applicativa si avvertono nel tradurre in termini patrimoniali detto danno e che hanno portato la dottrina e la giurisprudenza a porre l'accento sul ruolo che l'equità riveste in materia, e ad osservare che ogni scelta, purché basata su congrua e ragionevole motivazione, risulta condivisibile (in particolare, Cass. 23 febbraio 2000 n.2037). Orbene, in ordine alla prova del danno biologico, nella impugnata sentenza viene evidenziato e così confortando le allegazioni del RU relative alla sussistenza del nesso causale tra fatto illecito e danno- come il consulente tecnico d'ufficio avesse accertato che il lavoratore, in conseguenza dell'incidente in oggetto, ebbe a riportare una distorsione del ginocchio destro, già colpito nel 1985 da un trauma distorsivo, precisando altresì che la distorsione lamentata successivamente all'incidente e per la quale il RU fu ricoverato dal 4 al 7 febbraio 1991 e sottoposto dapprima ad artroscopia, nel corso della quale vennero riscontrate lesione del legamento crociato anteriore e patologia degenerativa cartilaginea, e quindi ad intervento di ricostruzione del legamento- fu conseguenza proprio dell'infortunio lavorativo per cui è causa, e non invece delle pregresse condizioni patologiche, riacutizzatesi in occasione del lavoro. Il Tribunale, dopo avere -così motivando- rimarcato la sussistenza del nesso causale tra incidente e lesioni lamentate dal RU, ha anche correttamente osservato che contrariamente a quanto dedotto dalla società la menomazione all'integrità psico-fisica che integra il c.d. danno biologico, non poteva essere circoscritta al solo danno alla vita di relazione, dovendosi il concetto estendersi a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sé considerata, quale violazione del diritto della persona alla pienezza della vita fisica a all'esplicazione della personalità nella società in cui vive ed opera. Ha, quindi, accertato, sulla scorta della consulenza tecnica, che, per effetto dell'infortunio, permanevano postumi permanenti, sia pur modesti (dolore, lassità del legamento), che integravano quella menomazione agli organi e alle funzioni psicofisiche in cui consiste il danno biologico;
onde correttamente il C.T.U., proprio in virtù della loro modestia, aveva qualificato tali postumi quali micropermanenti ("2% della totale"), ed il Pretore aveva conseguentemente adeguato in modo congruo il risarcimento spettante a tale titolo al RU. Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione del richiamato art. 1223 c.c. nel percorso argomentativo adottato dal Tribunale in relazione sia al primo profilo di censura sia all'altro concernente la riferibilità della responsabilità dell'illecito al datore di lavoro, trovando applicazione -come ancora rilevato dal Giudice di merito- il disposto di cui all'art. 2049 c.c. Privo di fondamento è anche il terzo motivo con cui la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., lamenta che il Giudice d'appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia condannato essa società al risarcimento del danno morale in favore del RU, illegittimamente procedendo, in via incidentale, alla valutazione sull'esistenza di un fatto illecito che integri gli estremi di un reato;
reato, in ogni caso, non sussistente. Invero, sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato costituiva dato incontestato sia in dottrina che in giurisprudenza la operatività del principio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, manifestantesi sotto forma di un vincolo del giudice civile agli accertamenti contenuti nella sentenza penale, unitamente alla sospensione necessaria del processo civile tutte le volte in cui la cognizione del reato influisse sulla decisione di esso e fosse già iniziata l'azione penale. Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata più riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, posta a base della suddetta prevalenza del giudizio penale, né sono state reiterate le altre - disposizioni alla stessa collegate e contenute nel Capo II del Titolo I del Libro I del medesimo codice, con conseguente soppressione operata dalla novella n. 353 del 1990, nel testo dell'art. 295 c.p.c., di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio (cfr. Cass.27 febbraio M 1996 n. 1501). Correttamente pertanto, il Giudice a quo, ispirandosi a tale condivisibile ' orientamento, ha ritenuto di potersi promunciare in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, accertando -naturalmente incidenter tantum- se il fatto illecito oggetto della sua cognizione integrasse o no gli estremi di un reato, stante la previsione dell'art.2059 c.c., che limita la risarcibilità di tale danno alle sole ipotesi previste tassativamente dalla legge, tra le quali -appunto- quella in cui il danno derivi da reato ex art. 185 c.p. Lo stesso Giudice, inoltre, ha dato adeguato riscontro all'assunto -reiterato in questa sede della AN, secondo cui il danno morale non potrebbe considerarsi distintamente da quello biologico, essendo quest'ultimo comprensivo della intera sfera personale e relazionale del soggetto danneggiato. In proposito il Tribunale, richiamando i concetti già sopra esposti ed espressi anche da Corte Cost. 30 giugno 1986 n. 184, ha precisato che il primo, previsto dall'art. 2059 c.c., di natura non patrimoniale, consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita, ed appartiene alla categoria giuridica del danno-conseguenza in senso stretto, esterno al fatto illecito globalmente inteso;
il secondo, da ritenersi invece compreso nella generica previsione dell'art. 2043 c.c., è un tipo di danno identificantesi con l'evento stesso, e ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé e per sé considerato. Ha poi soggiunto con specifico riferimento alla concreta sussistenza, nella fattispecie in esame, degli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose- che l'illecito penale trovava il suo fondamento nell'ordine, impartito al RU dal Deiuri, di spostare manualmente il tubo, integrante violazione della norma cautelare generale di cui all'art.2087 c.c. -oltre, è il caso di aggiungere, лу dell'art. 170 del d.P.R. 27 aprile 1955 n.547-, laddove prescrive di adottare quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Tenuto conto del delineato contesto in cui ebbe a svolgersi l'accaduto e del quadro normativo di riferimento, non appare sostenibile la tesi dell'assenza di responsabilità della società, spettando al lavoratore valutare di volta in volta la legittimità o meno dell'ordine impartito dal superiore gerarchico e quindi, ricorrendo all'autotutela individuale, non ottemperare all'ordine stesso, ove ritenuto illegittimo. Trattasi, quella del ricorso all'autotutela, di una facoltà del lavoratore -che gli interventi legislativi succedutisi nel tempo, e richiamati dalla stessa ricorrente, tendono a rendere sempre più effettiva-, ma non di certo di un obbligo, che, trovando il suo fondamento in una valutazione, da parte del dipendente, circa la illegittimità del comando datoriale, comporterebbe inevitabili rischi a carico del lavoratore medesimo (il quale, accanto ad una valutazione di legittimità 10 dell'ordine, si troverebbe gravato da una ben più complessa valutazione di "opportunità” in ordine alla sua esecuzione o meno), ed altrettanti risvolti negativi in danno dello stesso ordinato svolgimento della vita aziendale. Deve, pertanto, confermarsi il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso (Cass. pen. 3.10.1990, Mandala;
11.2.1991, Lapi) e che e' pertanto esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormita' ed inopinabilita', dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, dell'atipicita' ed eccezionalita' (Cass. pen.17.11.1992, Beddini;
1.6.1993, Vannicelli), cosi' da porsi - puo' aggiungersi - quale causa esclusiva dell'evento (art. 41 cpv. cod. pen.). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NO RU, delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 45.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari. Roma, 10 ottobre 2000. fffr Consigliere@st. Viicruro Cresse Il Presidente Cresse Dhill ба я e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria oggi, 15 GEN. 2001 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL LABORATORE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 CANCELLERIA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533