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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 477/2024 R.G., promosso da
nata Sant'Agata di Militello il 29.9.1969, residente in [...]Parte_1
(ME), Via Marciante n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via Nizza, 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti
Ciarello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 11.8.1987 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Acquedolci (ME), atto n. 19, p. II, s. A, anno 1987 - che dall'unione erano nati i figli e , ormai entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, che, successivamente, a causa del disinteresse del marito nei propri
1 confronti, l'affectio coniugalis era venuta meno, ha chiesto la pronuncia della separazione, la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.
, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
non ha articolato mezzi di prova nel termine previsto dal codice di Parte_1 rito.
Il Giudice relatore-delegato alla trattazione del procedimento, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti il P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che alla luce delle risultanze processuali deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.”
La pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. n. 7148/92).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
La domanda di separazione deve essere, pertanto, accolta in quanto è dimostrato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
tale circostanza si evince da quanto indicato
2 dalla ricorrente e dalla contumacia del resistente il quale, non costituendosi, con il suo comportamento processuale ha dimostrato disinteresse per il matrimonio.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato – non avendo articolato mezzi istruttori – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio, in violazione dell'art. 2697 c.c. gravando su di lei l'onere della prova.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da
3 accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Inoltre, il tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme (non provato dalla ricorrente) deve essere rapportato anche alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti esistenti al momento della separazione.
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova circa le condizioni Parte_1 economico-reddituali del resistente.
Invero, all'udienza del 9.7.2025 la ricorrente ha dichiarato “…non lavoro e non percepisco alcuna indennità… Mio marito è titolare di un'impresa edile ma non mi ha mai detto quanto guadagna..” (cfr. verbale in atti).
La a supporto della propria incapacità lavorativa, ha dichiarato di avere Pt_1 avuto gravi problemi di salute negli ultimi anni, in particolare, un tumore ma non ha né documentato la patologia di cui è affetta né ha specificato “se” e in che termini la malattia le aveva di fatto impedito l'esercizio di un'attività lavorativa remunerata
Sulla base di quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Di regola l'assegnazione della casa famigliare va decisa in favore del coniuge affidatario della prole, per garantire ai figli un idoneo habitat e tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato quell'ambiente domestico;
pertanto, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore affidatario non è ammissibile un provvedimento di assegnazione in favore del coniuge, anche se più debole economicamente, quale componente “in natura” dell'assegno di mantenimento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e
4 dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi” (Cass. 25604/18).
Nella fattispecie in esame la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto i figli delle parti sono ormai da anni maggiorenni (ciascuno ha oltre 30 anni), pertanto, alla luce del più recente orientamento della Cassazione - e in mancanza di elementi probatori contrari - devono ritenersi economicamente autosufficienti con la conseguenza che, mancando il presupposto per l'assegnazione della casa (figli minorenni o non economicamente autosufficienti) la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti nella misura di 1/2 stante l'accoglimento della sola domanda sul vincolo, mentre per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti del d.m. n. 55/14 per come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 477/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da Pt_1
[...]
5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acquedolci di procedere all'annotazione della presente sentenza;
6) condanna a a corrispondere le spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida - già decurtate nella misura di ½ - in € 1.800,00 Parte_1 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rossella Busacca dott. Mario Samperi
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IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 477/2024 R.G., promosso da
nata Sant'Agata di Militello il 29.9.1969, residente in [...]Parte_1
(ME), Via Marciante n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via Nizza, 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti
Ciarello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 11.8.1987 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Acquedolci (ME), atto n. 19, p. II, s. A, anno 1987 - che dall'unione erano nati i figli e , ormai entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, che, successivamente, a causa del disinteresse del marito nei propri
1 confronti, l'affectio coniugalis era venuta meno, ha chiesto la pronuncia della separazione, la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.
, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
non ha articolato mezzi di prova nel termine previsto dal codice di Parte_1 rito.
Il Giudice relatore-delegato alla trattazione del procedimento, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti il P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che alla luce delle risultanze processuali deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.”
La pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. n. 7148/92).
La giurisprudenza ha evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
La domanda di separazione deve essere, pertanto, accolta in quanto è dimostrato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
tale circostanza si evince da quanto indicato
2 dalla ricorrente e dalla contumacia del resistente il quale, non costituendosi, con il suo comportamento processuale ha dimostrato disinteresse per il matrimonio.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dimostrato – non avendo articolato mezzi istruttori – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio, in violazione dell'art. 2697 c.c. gravando su di lei l'onere della prova.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da
3 accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Inoltre, il tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme (non provato dalla ricorrente) deve essere rapportato anche alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti esistenti al momento della separazione.
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova circa le condizioni Parte_1 economico-reddituali del resistente.
Invero, all'udienza del 9.7.2025 la ricorrente ha dichiarato “…non lavoro e non percepisco alcuna indennità… Mio marito è titolare di un'impresa edile ma non mi ha mai detto quanto guadagna..” (cfr. verbale in atti).
La a supporto della propria incapacità lavorativa, ha dichiarato di avere Pt_1 avuto gravi problemi di salute negli ultimi anni, in particolare, un tumore ma non ha né documentato la patologia di cui è affetta né ha specificato “se” e in che termini la malattia le aveva di fatto impedito l'esercizio di un'attività lavorativa remunerata
Sulla base di quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Di regola l'assegnazione della casa famigliare va decisa in favore del coniuge affidatario della prole, per garantire ai figli un idoneo habitat e tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato quell'ambiente domestico;
pertanto, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore affidatario non è ammissibile un provvedimento di assegnazione in favore del coniuge, anche se più debole economicamente, quale componente “in natura” dell'assegno di mantenimento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e
4 dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi” (Cass. 25604/18).
Nella fattispecie in esame la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto i figli delle parti sono ormai da anni maggiorenni (ciascuno ha oltre 30 anni), pertanto, alla luce del più recente orientamento della Cassazione - e in mancanza di elementi probatori contrari - devono ritenersi economicamente autosufficienti con la conseguenza che, mancando il presupposto per l'assegnazione della casa (figli minorenni o non economicamente autosufficienti) la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti nella misura di 1/2 stante l'accoglimento della sola domanda sul vincolo, mentre per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti del d.m. n. 55/14 per come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 477/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da Pt_1
[...]
5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acquedolci di procedere all'annotazione della presente sentenza;
6) condanna a a corrispondere le spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida - già decurtate nella misura di ½ - in € 1.800,00 Parte_1 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rossella Busacca dott. Mario Samperi
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