Articolo 6 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 novembre 1978
Art. 6.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.
Il riconoscimento e' disposto su richiesta di piu' associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.
Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.
In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, puo' disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
Entrata in vigore il 22 novembre 1978
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