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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AI RN, Presidente DI GIOACCHINO AN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5189/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Ssd Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR3500097 2022 ATTO DI RECUPER
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La funzionaria dell'Ufficio si riporta all'appello depositato, chiedendo la riforma della sentenza di I Grado.
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la conferma della sentenza di I Grado e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma propone appello per la riforma della sentenza n. 4056/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata in data 26.03.2024, che ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso della contribuente annullando, di conseguenza, l'atto di recupero n. TK7CR3500097 notificato alla società Resistente_1 società sportiva dilettantistica. per € 12.045,00, oltre sanzioni ex art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/1997 e interessi.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugnava il citato atto di recupero dei contributi a fondo perduto ex art. 25 comma 4 e 5 del DL 34/2020 e dell'art. 1 del DL 137/2020 ritenuti non spettanti eccependo: - l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo;
- la violazione e la falsa applicazione dello statuto del contribuente;
-la nullità per gravi errori di calcolo per violazione dell'art. 42 comma 2 e 3 del DPR 600/1973; -mancato computo analitico degli interessi.
L'Ufficio, in via preliminare, censura la sentenza lamentandone il carattere generico senza un effettivo approfondimento delle ragioni che ne hanno comportato l'accoglimento, mancando, così, all'obbligo della motivazione. Sostiene che il Ente_Religioso_1 di prime cure abbia trascurato quanto sostenuto dall'Ufficio allorché lo stesso aveva chiarito che il contributo, tra gli altri requisiti, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 34/2020 “spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019”. Nel raffronto tra il fatturato di Aprile 2019 ed Aprile 2020, occorreva, quindi, far riferimento esclusivamente alle fatture relative all'attività commerciale e non a tutti i proventi conseguiti nel medesimo periodo d'imposta come sostenuto dalla società.
Conclude per la riforma della sentenza e, per l'effetto, conferma integrale del contestato atto di recupero. Vinte le spese del giudizio. Si costituisce l'appellata società, contrastando l'interpretazione normativa fornita dall'Ufficio ribadendo la linea difensiva assunta nel ricorso introduttivo.
Insiste per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. In subordine, chiede dichiararsi non dovuti gli interessi e sanzioni, stante la totale buona fede, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 124 depositata il 24 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie relative al recupero dei contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19.
La Corte ha escluso che i detti contributi a fondo perduto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, presentino natura tributaria. E ciò in quanto : 1) le agevolazioni fiscali presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario che invece, nel caso di specie, manca;
2) il fatto che l'an e il quantum del contributo siano parametrati a dati fiscali (quali la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi) non ne implica la natura tributaria, poiché non si traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi;
3) la circostanza che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo siano demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura;
4) neanche il richiamo, nelle norme censurate, alle sanzioni amministrative (previste dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997) e agli interessi dovuti (ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973), in caso di ritiro del contributo illegittimamente conseguito, è idoneo a suffragare la natura tributaria del rapporto instaurato tra amministrazione e privato dalla richiesta e dalla successiva erogazione del contributo stesso.
Trattandosi di un contributo che sostanzialmente Banca_1 “una misura di aiuto e sostegno economico
a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi”, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto, le controversie in materia rimangono di esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria.
Nulla per le spese, stante l'intervenuta sentenza della Consulta, dirimente della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per l'atto di recupero TK7CR3500097 in favore del
Giudice Ordinario, con termine di legge per la riassunzione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma alla data del 21 novembre 2025
Il Relatore Giudice est. La Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AI RN, Presidente DI GIOACCHINO AN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5189/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Ssd Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4056/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7CR3500097 2022 ATTO DI RECUPER
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La funzionaria dell'Ufficio si riporta all'appello depositato, chiedendo la riforma della sentenza di I Grado.
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la conferma della sentenza di I Grado e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP III di Roma propone appello per la riforma della sentenza n. 4056/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata in data 26.03.2024, che ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso della contribuente annullando, di conseguenza, l'atto di recupero n. TK7CR3500097 notificato alla società Resistente_1 società sportiva dilettantistica. per € 12.045,00, oltre sanzioni ex art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/1997 e interessi.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugnava il citato atto di recupero dei contributi a fondo perduto ex art. 25 comma 4 e 5 del DL 34/2020 e dell'art. 1 del DL 137/2020 ritenuti non spettanti eccependo: - l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo;
- la violazione e la falsa applicazione dello statuto del contribuente;
-la nullità per gravi errori di calcolo per violazione dell'art. 42 comma 2 e 3 del DPR 600/1973; -mancato computo analitico degli interessi.
L'Ufficio, in via preliminare, censura la sentenza lamentandone il carattere generico senza un effettivo approfondimento delle ragioni che ne hanno comportato l'accoglimento, mancando, così, all'obbligo della motivazione. Sostiene che il Ente_Religioso_1 di prime cure abbia trascurato quanto sostenuto dall'Ufficio allorché lo stesso aveva chiarito che il contributo, tra gli altri requisiti, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 34/2020 “spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019”. Nel raffronto tra il fatturato di Aprile 2019 ed Aprile 2020, occorreva, quindi, far riferimento esclusivamente alle fatture relative all'attività commerciale e non a tutti i proventi conseguiti nel medesimo periodo d'imposta come sostenuto dalla società.
Conclude per la riforma della sentenza e, per l'effetto, conferma integrale del contestato atto di recupero. Vinte le spese del giudizio. Si costituisce l'appellata società, contrastando l'interpretazione normativa fornita dall'Ufficio ribadendo la linea difensiva assunta nel ricorso introduttivo.
Insiste per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. In subordine, chiede dichiararsi non dovuti gli interessi e sanzioni, stante la totale buona fede, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 124 depositata il 24 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie relative al recupero dei contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19.
La Corte ha escluso che i detti contributi a fondo perduto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, presentino natura tributaria. E ciò in quanto : 1) le agevolazioni fiscali presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario che invece, nel caso di specie, manca;
2) il fatto che l'an e il quantum del contributo siano parametrati a dati fiscali (quali la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi) non ne implica la natura tributaria, poiché non si traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi;
3) la circostanza che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo siano demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura;
4) neanche il richiamo, nelle norme censurate, alle sanzioni amministrative (previste dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997) e agli interessi dovuti (ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973), in caso di ritiro del contributo illegittimamente conseguito, è idoneo a suffragare la natura tributaria del rapporto instaurato tra amministrazione e privato dalla richiesta e dalla successiva erogazione del contributo stesso.
Trattandosi di un contributo che sostanzialmente Banca_1 “una misura di aiuto e sostegno economico
a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi”, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto, le controversie in materia rimangono di esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria.
Nulla per le spese, stante l'intervenuta sentenza della Consulta, dirimente della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per l'atto di recupero TK7CR3500097 in favore del
Giudice Ordinario, con termine di legge per la riassunzione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma alla data del 21 novembre 2025
Il Relatore Giudice est. La Presidente