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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 2518 R.G.A.C. ed al n. 2566 R.G.A.C. dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Azzinnaro;
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Paolo Cosentino;
opponenti
E
(già , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.05.2023, in accoglimento del ricorso presentato da e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
, con il quale veniva a lui ingiunto il pagamento della complessiva Parte_3 somma di € 18.077,79, oltre interessi per come richiesti e spese di monitorio, rilevando, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, eccependo la prescrizione del presunto credito azionato, nonché la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dolendosi della nullità e/o invalidità della clausola contenuta nel contratto all'art. 18 che prevede il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento, evidenziando l'inadempimento
1 del fornitore e la mancata consegna della fotocopiatrice oggetto del contratto del credito a consumo, rilevando, altresì, l'usurarietà dei tassi di interessi poiché applicati nella misura del 25% ossia oltre la soglia determinata all'epoca dei fatti dal Ministero delle
Finanze, concludendo, infine, per l'annullamento del decreto opposto con condanna della parte a pagare le spese e le competenze tutte di lite.
Con distinta citazione (R.G. 2566/2023), proponeva anch'essa Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 681/2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito azionato col in d.i. opposto n.
681/2023 RG 1885/2023; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente;
accertare dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatoria di mediazione;
Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della clausola contenuto nel contratto all'art. 18 che prevede il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento. accertare e dichiarare il superamento della soglia dei tassi interessi usura. Per l'effetto, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo e privo di ogni effetto ovvero revocare il d.i. opposto n.
681/2023 RG”;
L'opposta ha chiesto il rigetto delle opposizioni siccome infondate.
All'udienza del 23.05.2024, i procedimenti venivano riuniti.
Tanto premesso, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti di atteso che è ius receptum che, ai fini della sussistenza della Parte_2 condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. Tale enunciato si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
31/03/2023, n. 9102).
Orbene, nel caso di specie, all'udienza del 14.11.2024, fissata per la verifica dell'esperimento della procedura di mediazione, come da ordinanza del 15.6.2024,
2 veniva depositato il verbale di mediazione relativo all'incontro tra l'odierna opposta e e, solo a fronte dell'eccezione di improcedibilità avanzata dal Parte_1 procuratore di in data 28.1.2025, l'opposta ha depositato il Parte_2 relativo verbale di mediazione da cui, tuttavia, si evince che l'incontro di mediazione si
è tenuto in data 16.12.204, a seguito dell'istanza del 15.11.2025, per cui, ut supra rilevato, va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di Parte_2
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della stessa.
[...]
Alla luce di quanto sopra, invece, va ritenuta procedibile la domanda nei confronti di . Parte_1
Tanto premesso, l'opposizione proposta da è fondata, per quanto di Parte_1 ragione, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva ex latere creditoris.
Va infatti premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
Occorre a tal proposito precisare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass.
S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. sentenza cit.), dal che si ricava, altresì, l'interesse dell'opponente ad eccepire la carenza di titolarità del diritto, tanto più che, ex art. 1188 c.c., il pagamento va fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
3 Nel caso di specie parte opposta, a seguito di specifica eccezione da parte dell'opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato di aver offerto, a sostegno della propria legittimazione, il contratto di finanziamento originariamente intervenuto tra e parte opponente (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte Parte_4 opposta), l'avviso pubblicato in G.U. relativo all'atto di cessione del credito intervenuto tra e (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opposta), il Parte_4 CP_2 successivo atto di cessione con il quale ha ceduto il medesimo credito CP_2
a (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta), la nota con la quale ha CP_1 CP_1 comunicato a parte opponente di essere divenuta titolare del credito in esame (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Orbene, va rilevato che il contratto versato in atti di cessione di crediti da a CP_2
(cfr. all. n. 6 del fascicolo di parte opposta), all'art. 1, prevede che “Le premesse CP_1 di cui sopra (le "Premesse") e gli allegati (gli "Allegati") costituiscono parte integrante del presente contratto di cessione (il "Contratto"). Il presente Contratto contiene i seguenti allegati: A. l'elenco dei Crediti ceduti dal Cedente ai sensi del presente
Contratto (Allegato A - "Elenco dei Crediti"); B. l'elenco dei Criteri (come di seguito definiti) (Allegato B - "Criteri")”, all'art. 2 che “2. CESSIONE DEI CREDITI
2.1 Il Cedente, a partire dalla Data di Efficacia, fermo restando il soddisfacimento della condizione sospensiva di cui alla successiva Clausola 4.3, trasferisce con efficacia traslativa a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, ai sensi dell' articolo 58 del Testo
Unico Bancario, al Cessionario, che, con effetti economici, alla Data di Valutazione, acquista dal Cedente a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, ogni pretesa pecuniaria del
Cedente, esistente alla Data di Efficacia, o maturata successivamente, derivante dai
Crediti, che soddisfi i (congiuntamente, i "Crediti"), inclusi, a titolo Pt_5 esemplificativo: (a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei Finanziamenti alla Data di Valutazione;
(b) tutti i crediti relativi agli interessi (compresi gli interessi di mora) maturati fino alla Data di Valutazione e che matureranno ai sensi dei Finanziamenti a partire dalla Data di Valutazione;
(c) tutti i reclami relativi a commissioni, penali, danni e indennizzi relativi ai Finanziamenti;
e (d) tutte le richieste di rimborso delle spese
(comprese le spese legali e giudiziali) sostenute in relazione a qualsiasi attività di recupero in relazione ai Crediti, insieme a tutte le Garanzie Collaterali, tutti i privilegi e tutti i diritti accessori in relazione ad essi, nonché, nella misura consentita dalle leggi
4 applicabili, qualsiasi altro diritto e azione esperibile dal Cedente ai sensi di qualsiasi legge o accordo in relazione ai Finanziamenti e a tutte le Garanzie Collaterali. 2.2
L'Allegato A contiene l'elenco dei Crediti con le seguenti informazioni nella colonna denominata "Elenco dei Crediti": (a) il numero di pratica, (b) il codice identificativo del relativo Debitore Ceduto e l'indicazione delle caratteristiche dei Crediti, (c) l'Importo
Dovuto di tali Crediti alla Data di Valutazione - anch'esso suddiviso in capitale, interessi e spese, (d) il Cluster di ciascun Credito, (e) lo Stato Giuridico di ciascun
Credito, (f) lo stato di qualsiasi azione legale relativa alle Pretese Giuridiche, (g)
l'originator di ciascun Credito e (h) i Singoli Prezzi di Acquisto relativi a tali Crediti” e, all'art. 3, che “3. CRITERI DI SELEZIONE 3.1 Le Parti convengono che i Crediti ceduti dal Cedente al Cessionario ai sensi del presente Contratto sono stati selezionati sulla base dei criteri elencati nell'Allegato B (i "Criteri") alla Data di Valutazione (o alla diversa data specifica indicata in relazione al relativo Criterio), in modo da garantire l'omogeneità economica e giuridica degli stessi”.
Tuttavia, non risulta depositato in atti né l'allegato A, da cui evincere il nominativo del debitore o, quantomeno “il codice identificativo del relativo Debitore Ceduto”, né
l'allegato B, da cui trarre indicazioni utili sui criteri utilizzati per la selezione dei crediti ceduti.
Dunque, il contratto di cui trattasi risulta monco proprio nella parte in cui sono indicati gli elementi utili per inferire l'inclusione del credito vantato col monitorio nell'operazione di cessione, tanto più che lo stesso contratto recita testualmente, ut supra riportato, che “Le premesse di cui sopra (le "Premesse") e gli allegati (gli
"Allegati") costituiscono parte integrante del presente contratto di cessione (il
"Contratto")” e, di conseguenza, è preclusa la possibilità di riscontrare la deduzione contenuta nelle allegazioni dell'opposta in base alla quale avrebbe CP_2 ceduto il credito acquistato da a con atto di cessione del Parte_4 CP_1
28.10.2021.
Conseguentemente, l'opposta non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale.
Ne consegue che la pretesa creditoria, in quanto improvata, deve essere integralmente rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e che la mancanza di prova
5 della titolarità attiva del diritto preclude, altresì, anche l'accoglimento delle domande formulate in via subordinata.
Né può, ai fini di cui trattasi, giovare la produzione documentale di cui al procedimento riunito, considerato che la riunione di cause connesse ai sensi dell'art. 274 non intacca, in modo sostanziale, l'autonomia dei giudizi per tutto quanto attiene la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi. Ne deriva, dunque, che gli atti e le statuizioni riferiti a un processo non si ripercuotono nell'ambito dell'altro processo solo perché questo sia stato riunito al primo, poiché l'art. 274 disciplina solo l'ordine del procedimento, tanto più che la riunione è avvenuta allorquando erano già maturate le preclusioni processuali, risultando inibita ogni interlocuzione in ordine ai documenti prodotti in seno all'altro procedimento, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, nel procedimento riunito risulta depositato l'allegato al contratto di cessione, da cui l'opposta fonderebbe ivi la propria pretesa, ma quanto riportato a pag. 469 di detto elenco, “ CP_2
PL0282698 PLCO112578 Consumer Loans Extra Judicial NO Repayment plan
18.077,8 7.694,4 9.895,4 235,8 - - 252,2” contiene altresì l'incompatibile riferimento, quale “Cedente originario”, di anziché di Plusvalore. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 681/2023 nei suoi confronti;
- dichiara improcedibile la domanda monitoria avanzata nei confronti di Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, nei confronti di
[...] quest'ultima;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. per la posizione di ed in euro Parte_1
2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. per la posizione di Parte_2 Pt_2
da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di entrambi al patrocinio a
[...] spese dello Stato.
Cosenza, 4.9.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 2518 R.G.A.C. ed al n. 2566 R.G.A.C. dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Azzinnaro;
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Paolo Cosentino;
opponenti
E
(già , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.05.2023, in accoglimento del ricorso presentato da e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
, con il quale veniva a lui ingiunto il pagamento della complessiva Parte_3 somma di € 18.077,79, oltre interessi per come richiesti e spese di monitorio, rilevando, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, eccependo la prescrizione del presunto credito azionato, nonché la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dolendosi della nullità e/o invalidità della clausola contenuta nel contratto all'art. 18 che prevede il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento, evidenziando l'inadempimento
1 del fornitore e la mancata consegna della fotocopiatrice oggetto del contratto del credito a consumo, rilevando, altresì, l'usurarietà dei tassi di interessi poiché applicati nella misura del 25% ossia oltre la soglia determinata all'epoca dei fatti dal Ministero delle
Finanze, concludendo, infine, per l'annullamento del decreto opposto con condanna della parte a pagare le spese e le competenze tutte di lite.
Con distinta citazione (R.G. 2566/2023), proponeva anch'essa Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 681/2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito azionato col in d.i. opposto n.
681/2023 RG 1885/2023; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente;
accertare dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatoria di mediazione;
Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della clausola contenuto nel contratto all'art. 18 che prevede il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento. accertare e dichiarare il superamento della soglia dei tassi interessi usura. Per l'effetto, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo e privo di ogni effetto ovvero revocare il d.i. opposto n.
681/2023 RG”;
L'opposta ha chiesto il rigetto delle opposizioni siccome infondate.
All'udienza del 23.05.2024, i procedimenti venivano riuniti.
Tanto premesso, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti di atteso che è ius receptum che, ai fini della sussistenza della Parte_2 condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. Tale enunciato si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
31/03/2023, n. 9102).
Orbene, nel caso di specie, all'udienza del 14.11.2024, fissata per la verifica dell'esperimento della procedura di mediazione, come da ordinanza del 15.6.2024,
2 veniva depositato il verbale di mediazione relativo all'incontro tra l'odierna opposta e e, solo a fronte dell'eccezione di improcedibilità avanzata dal Parte_1 procuratore di in data 28.1.2025, l'opposta ha depositato il Parte_2 relativo verbale di mediazione da cui, tuttavia, si evince che l'incontro di mediazione si
è tenuto in data 16.12.204, a seguito dell'istanza del 15.11.2025, per cui, ut supra rilevato, va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di Parte_2
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della stessa.
[...]
Alla luce di quanto sopra, invece, va ritenuta procedibile la domanda nei confronti di . Parte_1
Tanto premesso, l'opposizione proposta da è fondata, per quanto di Parte_1 ragione, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva ex latere creditoris.
Va infatti premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
Occorre a tal proposito precisare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass.
S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. sentenza cit.), dal che si ricava, altresì, l'interesse dell'opponente ad eccepire la carenza di titolarità del diritto, tanto più che, ex art. 1188 c.c., il pagamento va fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
3 Nel caso di specie parte opposta, a seguito di specifica eccezione da parte dell'opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato di aver offerto, a sostegno della propria legittimazione, il contratto di finanziamento originariamente intervenuto tra e parte opponente (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte Parte_4 opposta), l'avviso pubblicato in G.U. relativo all'atto di cessione del credito intervenuto tra e (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opposta), il Parte_4 CP_2 successivo atto di cessione con il quale ha ceduto il medesimo credito CP_2
a (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta), la nota con la quale ha CP_1 CP_1 comunicato a parte opponente di essere divenuta titolare del credito in esame (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte opposta).
Orbene, va rilevato che il contratto versato in atti di cessione di crediti da a CP_2
(cfr. all. n. 6 del fascicolo di parte opposta), all'art. 1, prevede che “Le premesse CP_1 di cui sopra (le "Premesse") e gli allegati (gli "Allegati") costituiscono parte integrante del presente contratto di cessione (il "Contratto"). Il presente Contratto contiene i seguenti allegati: A. l'elenco dei Crediti ceduti dal Cedente ai sensi del presente
Contratto (Allegato A - "Elenco dei Crediti"); B. l'elenco dei Criteri (come di seguito definiti) (Allegato B - "Criteri")”, all'art. 2 che “2. CESSIONE DEI CREDITI
2.1 Il Cedente, a partire dalla Data di Efficacia, fermo restando il soddisfacimento della condizione sospensiva di cui alla successiva Clausola 4.3, trasferisce con efficacia traslativa a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, ai sensi dell' articolo 58 del Testo
Unico Bancario, al Cessionario, che, con effetti economici, alla Data di Valutazione, acquista dal Cedente a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, ogni pretesa pecuniaria del
Cedente, esistente alla Data di Efficacia, o maturata successivamente, derivante dai
Crediti, che soddisfi i (congiuntamente, i "Crediti"), inclusi, a titolo Pt_5 esemplificativo: (a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei Finanziamenti alla Data di Valutazione;
(b) tutti i crediti relativi agli interessi (compresi gli interessi di mora) maturati fino alla Data di Valutazione e che matureranno ai sensi dei Finanziamenti a partire dalla Data di Valutazione;
(c) tutti i reclami relativi a commissioni, penali, danni e indennizzi relativi ai Finanziamenti;
e (d) tutte le richieste di rimborso delle spese
(comprese le spese legali e giudiziali) sostenute in relazione a qualsiasi attività di recupero in relazione ai Crediti, insieme a tutte le Garanzie Collaterali, tutti i privilegi e tutti i diritti accessori in relazione ad essi, nonché, nella misura consentita dalle leggi
4 applicabili, qualsiasi altro diritto e azione esperibile dal Cedente ai sensi di qualsiasi legge o accordo in relazione ai Finanziamenti e a tutte le Garanzie Collaterali. 2.2
L'Allegato A contiene l'elenco dei Crediti con le seguenti informazioni nella colonna denominata "Elenco dei Crediti": (a) il numero di pratica, (b) il codice identificativo del relativo Debitore Ceduto e l'indicazione delle caratteristiche dei Crediti, (c) l'Importo
Dovuto di tali Crediti alla Data di Valutazione - anch'esso suddiviso in capitale, interessi e spese, (d) il Cluster di ciascun Credito, (e) lo Stato Giuridico di ciascun
Credito, (f) lo stato di qualsiasi azione legale relativa alle Pretese Giuridiche, (g)
l'originator di ciascun Credito e (h) i Singoli Prezzi di Acquisto relativi a tali Crediti” e, all'art. 3, che “3. CRITERI DI SELEZIONE 3.1 Le Parti convengono che i Crediti ceduti dal Cedente al Cessionario ai sensi del presente Contratto sono stati selezionati sulla base dei criteri elencati nell'Allegato B (i "Criteri") alla Data di Valutazione (o alla diversa data specifica indicata in relazione al relativo Criterio), in modo da garantire l'omogeneità economica e giuridica degli stessi”.
Tuttavia, non risulta depositato in atti né l'allegato A, da cui evincere il nominativo del debitore o, quantomeno “il codice identificativo del relativo Debitore Ceduto”, né
l'allegato B, da cui trarre indicazioni utili sui criteri utilizzati per la selezione dei crediti ceduti.
Dunque, il contratto di cui trattasi risulta monco proprio nella parte in cui sono indicati gli elementi utili per inferire l'inclusione del credito vantato col monitorio nell'operazione di cessione, tanto più che lo stesso contratto recita testualmente, ut supra riportato, che “Le premesse di cui sopra (le "Premesse") e gli allegati (gli
"Allegati") costituiscono parte integrante del presente contratto di cessione (il
"Contratto")” e, di conseguenza, è preclusa la possibilità di riscontrare la deduzione contenuta nelle allegazioni dell'opposta in base alla quale avrebbe CP_2 ceduto il credito acquistato da a con atto di cessione del Parte_4 CP_1
28.10.2021.
Conseguentemente, l'opposta non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale.
Ne consegue che la pretesa creditoria, in quanto improvata, deve essere integralmente rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e che la mancanza di prova
5 della titolarità attiva del diritto preclude, altresì, anche l'accoglimento delle domande formulate in via subordinata.
Né può, ai fini di cui trattasi, giovare la produzione documentale di cui al procedimento riunito, considerato che la riunione di cause connesse ai sensi dell'art. 274 non intacca, in modo sostanziale, l'autonomia dei giudizi per tutto quanto attiene la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi. Ne deriva, dunque, che gli atti e le statuizioni riferiti a un processo non si ripercuotono nell'ambito dell'altro processo solo perché questo sia stato riunito al primo, poiché l'art. 274 disciplina solo l'ordine del procedimento, tanto più che la riunione è avvenuta allorquando erano già maturate le preclusioni processuali, risultando inibita ogni interlocuzione in ordine ai documenti prodotti in seno all'altro procedimento, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, nel procedimento riunito risulta depositato l'allegato al contratto di cessione, da cui l'opposta fonderebbe ivi la propria pretesa, ma quanto riportato a pag. 469 di detto elenco, “ CP_2
PL0282698 PLCO112578 Consumer Loans Extra Judicial NO Repayment plan
18.077,8 7.694,4 9.895,4 235,8 - - 252,2” contiene altresì l'incompatibile riferimento, quale “Cedente originario”, di anziché di Plusvalore. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 681/2023 nei suoi confronti;
- dichiara improcedibile la domanda monitoria avanzata nei confronti di Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, nei confronti di
[...] quest'ultima;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. per la posizione di ed in euro Parte_1
2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. per la posizione di Parte_2 Pt_2
da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di entrambi al patrocinio a
[...] spese dello Stato.
Cosenza, 4.9.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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