TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 569/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
Parte_1
e
Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto congiuntamente ricorso al Parte_1 Parte_2
fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il padre, avrà la facoltà di tenere la figlia, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, quando vorrà previo accordo con la madre e con la figlia;
per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie, il padre terrà con sé la figlia quando vorrà compatibilmente con i suoi impegni.
C) Il signor si impegna a corrispondere la somma di euro 250,00 (tale somma veniva già Parte_1
versata da gennaio 2021 però per la somma di euro 200,00), a titolo di mantenimento, tramite bonifico bancario entro il 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat,
D) Per quanto concerne le spese straordinarie, entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50%;
E) Le detrazioni fiscali saranno al 50% mentre l'assegno unico sarà a favore della madre signora Pt_2
”.
[...]
Il P.M. è intervenuto.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando: - Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca