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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2484/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata 27/04/2023 e comunicata in data 28.04.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'avv. Luca Ruggiero (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2
procura allegata al ricorso di primo grado;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. - P. IVA ), in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa in virtù di delibera n. 957 del 17/09/2023 e procura in allegato all'atto di costituzione in appello, dall'Avv. Lydia D'Amore (CF: C.F._3
;
[...]
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma CORTE D'APPELLO ADITA 1) preliminarmente, alla prima udienza di trattazione dell'atto di Appello, sospendere la Esecutività dell'Ordinanza di Rigetto rg n. 611/2020 e rep.
986/2023, stante i motivi di cui all'atto di appello, in quanto il procuratore della parte appellata, potrebbero agire in via esecutiva al fine di ottenere il pagamento per le spese processuali, arrecando un danno grave ed irreparabile all'istante, la quale a dimostrazione del proprio stato di disagio economico è stata ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 2020/291 dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
AVELLINO; 2) dichiarare ammissibile l'appello proposto, ex artt. 348 bis, per i motivi espressi e disporre nella prima udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata ovvero nell'udienza di cui all'art. 351 cpc, previo deposito del successivo ricorso;
3) sempre in via preliminare, in accoglimento del proposto appello, per le motivazioni esposte, riformare integralmente l'Ordinanza del 28/04/2023 R.G.
611/2020, previa dichiarazione di responsabilità della convenuta;
4) in via subordinata, ammettere la prova testimoniale così come dedotta nel primo grado che viene reiterata nel grado di appello, ai sensi dell'art. pag. 2/26 356 cpc;
5) condannare l'appellata, al pagamento della somma richiesta
a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale non minore di €50.000,00 per inabilità temporanea così come stimata dalla
CTU di primo grado, comprensiva del danno non patrimoniale, stante le sofferenze patite nel periodo indicato dai CTU, oltre ancora alla somma di €50.000,00 per violazione del diritto al consenso informato, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre ancora alle competenze legali, spese generali, cnap ed iva sia del primo che del secondo grado di giudizio, con clausola di attribuzione ex art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede, dato che il primo giudicante ha disatteso la relativa richiesta, l'ammissione della prova diretta per testi: Si indicano a sommari informatori i sig.ri residente in [...]
c/da Rosale, Eboli (SA) e residente in [...] alla Testimone_2
via Murri Don Romolo sulle seguenti circostanze: 1) “Vero è che a seguito delle dimissioni dal nosocomio dove le era stato praticato intervento di
“gastroplastica con anastomosi intestinale tenue” in data 8 settembre
2016, il decorso post -operatorio era seguito presso la propria abitazione, attenendosi alle prescrizioni fornite all'atto delle dimissioni.
La sig.ra aveva continui attacchi di vomito e nonostante Pt_1
l'assunzione d'integratori le condizioni di salute peggioravano vistosamente, tanto da recarsi con urgenza in ospedale dopo circa un mese”; 2) “vero che durante il periodo in cui era in ospedale e durante la degenza domiciliare le condizioni di salute della sig.ra non Pt_1
miglioravano anzi era vistosamente disidratata ed emaciata, patendo una grave perdita di peso”; 3) “vero che la sig.ra era costretta a Pt_1
pag. 3/26 rientrare nuovamente in ospedale nel mese di novembre dell'anno 2016, ed era sottoposta a dilatazione gastrica e che alle continue richieste di spiegazioni i sanitari fornivano risposte poco comprensibili, ribadendo esclusivamente la necessità della dilatazione gastrica”; 4) “Vero che, dimessa successivamente, la situazione di salute non migliorava, tanto da dover far rientro in ospedale alla fine del mese di gennaio 2017”; 5)
“vero che la sig.ra preoccupata per le condizioni di salute Pt_1
chiedeva di essere sottoposta ad intervento per il ripristino dello stomaco”; 6) “vero che i medici e il primario del reparto rifiutarono di praticare l'intervento di ripristino e proposero ulteriori tre dilatazioni”;
7) “vero che la sig.ra si dimise volontariamente, perché non volle Pt_1
sottoporsi all'intervento chirurgico di dilatazione gastrica propostole per il mese di febbraio”; 8) “vero che l'intervento di revisione fu poi eseguito presso altra struttura ospedaliera”; 9) “vero che la sig.ra ha Pt_1
residuato, oltre problemi fisici dall'intervento, anche stato d'ansia, che si ripercuote sulla serenità del nucleo familiare”; 10) “vero che i sanitari del nosocomio rassicuravano la sig.ra sulla riuscita Pt_1
dell'intervento propostole, promettendo una sicura e graduale perdita di peso”; 11) “vero che i sanitari nulla riferivano circa le eventuali complicanze post - operatorie”; 12) “vero che la sig.ra chiedeva Pt_1
l'intervento di ripristino del tratto gastroesofageo”; 13) “vero che la sig.ra chiedeva di essere rassicurata dal primario circa Pt_1
l'eventuale esito fausto dell'intervento chirurgico e, rasserenata dalle risposte fornite, si sottopose all'intervento”; 13) “vero che non le era stata prospettata alcuna alternativa all'intervento di by - pass gastrico
pag. 4/26 né tantomeno era stata resa edotta di eventuali alternative chirurgiche meno o più invasive e con diverse complicanze post - chirurgiche”;
per l'appellata: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello, così provvedere:
1) Rigettare l'appello; 2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data
12.2.2020 e notificato in data 24.06.2020 unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Avellino, l' , deducendo che: Controparte_3
“In data 08/09/2016 la sig.ra si sottoponeva ad intervento di Pt_1
“gastroplastica laparoscopica con anastomosi intestinale tenue per obesità grave” presso l'intestata azienda ospedaliera ad opera del Dr.
. Intervento routinario e di facile esecuzione non richiedendo la CP_4
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In data 12/09/2016 era dimessa con la dizione: “paziente in condizioni cliniche che consentono la dimissione ordinaria. Decorso post-operatorio regolare per la patologia trattata. Parametri vitali (FC -PA -SpO2 -FR) nella norma. Paziente senza febbre in completa autonomia per i bisogni personali e normalmente deambulante. Si alimenta con regolare canalizzazione a feci e gas con diuresi spontanea e regolare. Esami ematochimici fondamentali compatibili con il postoperatorio e la dimissione a domicilio. Ferita chirurgica in via di guarigione.”. In data
28/09/2016 la sig.ra era sottoposta a visita presso il medesimo Pt_2
pag. 5/26 reparto, i sanitari diagnosticavano un'infiammazione dello stomaco e prescrivevano farmaci, giusta nota che si deposita in atti, assicurando che, nell'arco di una settimana, sarebbe sopravvenuta la guarigione. In data 09/10/2016, l'attrice era costretta a recarsi al P.S. dell'Ospedale G.
Moscati di e, ricoverata nel reparto, era praticata una CP_1
gastroscopia d'urgenza. Dall'esame risultava che la sonda del gastroscopio non transitava nel tubo digerente in quanto trovava un ostacolo. Veniva quindi sottoposta ad un esame radiografico con liquido di contrasto ma anche il liquido stagnava. Dal referto dell'esame di transito radioattivo risultava: “…. Rallentato il transito della soluzione iodato, l'esofago, ove ristagnano residui alimentari, mostra edema del disegno plicale nel tratto distale e lieve progressiva ectasia, con episodi di vomito. Anche la trancia gastrica tende a distendersi, in relazione ad una sub stenosi dell'ansa alimentare in corrispondenza dell'anastomosi.
Regolare morfologia dell'ansa a valle…”. Successivamente l'attrice lamentava disturbi che ne pregiudicavano la qualità della vita in maniera notevole, tanto che in data 11/10/2016 era costretta ad un ricovero d'urgenza presso lo stesso reparto di chirurgia dell'obesità da cui venne dimessa in data 17/10/2016 con la seguente dizione: “stenosi anastomotica gastro - digiunale (ansa alimentare) dopo bypass gastrico per obesità patologica. Complicanza postchirurgica di anastomosi o derivazione intestinale, occlusione intestinale non specificata”. Durante il ricovero le vengono praticate cure farmacologiche ed alimentazione per via endovenosa;
6) Alle dimissioni, le venne prescritta la prosecuzione della terapia con l'assunzione di farmaci cortisonici, con la funzione di
“tenere aperto il canale gastrico nel punto che risultava occluso”. In data
pag. 6/26 23/11/2016, nuovamente ricoverata presso il medesimo reparto del nosocomio di , le venne praticata una dilatazione gastrica per CP_1
via endoscopica. La lettera di dimissione così recita: “…stenosi anastomotica gastrica trattata con dilatazione pneumatica…”. La sig.ra
è stata costretta successivamente ad assumere farmaci a base Pt_1
cortisonica. È da considerare altresì che secondo il programma terapeutico post - intervento, l'attrice avrebbe dovuto perdere progressivamente peso corporeo e, nell'arco di un anno, perdere circa 40
Kg. Al contrario, la sig.ra , la quale alla data del primo ricovero Pt_1
pesava circa 108 Kg, in seguito perdeva vistosamente peso fino ad arrivare a pesare in poco meno di cinque mesi circa 67Kg, perdendo quasi 41 Kg. Anche dopo il su ricordato ricovero, la sig.ra Pt_1
accusava disturbi tali che ne influenzavano gravemente la sua qualità di vita. I medici che la tennero in cura le proposero pertanto un intervento di dilatazione endoscopica dell'anastomosi, intervento al quale l'istante rifiutò di sottoporsi, in quanto non le venne assicurata la risoluzione definitiva dei suoi problemi, chiedendo invece un intervento ripristinatore. 4) In data 21/03/2017 la sig.ra fu ricoverata Pt_1
presso il reparto di chirurgia del P.O. di Mercato San Severino AOU “S.
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”, ove in data 22/03/2017 fu sottoposta ad intervento di revisione stenotica. Fu dimessa in data
27/03/2017”.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente concludeva come segue: “.. in accoglimento del ricorso, accertare la responsabilità esclusiva della convenuta, dovuta a violazione per colpa agli obblighi contrattualmente
pag. 7/26 assunti, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura della somma di €200.000,00 (euro duecentomila/00), ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche sulla scorta di C.T.U. medico legale che fin d'ora si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre la somma di €50.000,00 (euro cinquantamila/00) per violazione del diritto al consenso informato, o a quella somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale, oltre maggiorazione del 15% DM
55/2014, oltre accessori, come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che CP_2
resisteva, per quanto di ragione, alla domanda, sollecitandone il rigetto.
Il Giudice disponeva una CTU medico-legale, che così concludeva:
“L'intervento chirurgico di bypass gastrico fu correttamente indicato;
sebbene la stenosi anastomotica sia una complicanza prevista, da quanto emerso è verosimile sulla base del principio del “più probabile che non” che regola la valutazione del nesso di causa in responsabilità civile (Cass.
Civ. sez. III, 16 Ottobre 2007 n. 21619), anche considerato il così breve lasso di tempo in cui si manifestò che l'anastomosi gastro-intestinale fu confezionata di dimensioni non sufficienti ovvero tali da causare una stenosi precoce anche in ragione dell'inevitabile retrazione, edema e congestione tipici delle anastomosi meccaniche. I medici che la ebbero in cura, posta diagnosi di stenosi anastomotica, si sono attenuti alle buone
pag. 8/26 pratiche clinico-chirurgiche proponendo in prima istanza quale trattamento della complicanza patita dalla Sig.ra la dilatazione Pt_1
endoscopica e in caso di fallimento di questa terapia di ricorrere ad un intervento chirurgico. Allo stato i disturbi gastroenterici sono del tutto assenti e la sig.ra presenta un accettabile e soddisfacente Pt_1
equilibrio clinico che non condiziona un danno biologico suscettibile di essere considerato, essendo i postumi oggi presentati praticamente sovrapponibili per entità e conseguenze a quelli che normalmente sarebbero residuati dopo intervento di by-pass gastrico. In ragione di quanto detto va riconosciuta, tuttavia, come inabilità temporanea, il lasso di tempo di sei mesi trascorso tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, quando la sig.ra presentava disturbi digestivi e vomito e che Pt_1
condizionavano una sua ridotta efficienza psicofisica. Tale lasso di tempo può essere valutato mediamente al 50%. Andranno poi considerati il disagio sofferto e le eventuali spese documentate”.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda procedibile per avere la ricorrente fatto precedere l'instaurazione della causa dalla proposizione della mediazione conclusasi con esito negativo, così decideva: “1. rigetta la domanda della ricorrente;
2. condanna la ricorrente a pagare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. pone le spese di
CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico della ricorrente.”.
pag. 9/26 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.05.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi riportato.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 18.09.2023,
l' nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_2
l'integrale rigetto.
La Corte, con ordinanza del 13.10.2023, accogliendo l'istanza formulata dall'appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e concedeva alle parti i termini perentori previsti dall'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 19.12.2025, poi anticipata al 16.5.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositati, da entrambe le parti, gli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, la causa, con ordinanza emessa in data 16.5.2025, era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rilevato che, in siffatta ipotesi, grava sul danneggiato allegare l'inadempimento e fornire la prova del nesso eziologico tra la condotta del debitore e il danno evento, rammentato che l'accertamento del nesso causale in ambito pag. 10/26 civilistico debba operarsi secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, dava, poi, conto dell'esito dell'espletata CTU, evidenziando come, secondo la stessa, la scelta del trattamento sanitario, consistente nell'intervento di “bypass gastrico”, doveva considerarsi adeguata in ragione della condizione di obesità patologica da cui era affetta la paziente.
Tanto premesso, il Giudice rilevava che, nel caso di specie, si era verificata, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, una stenosi anastomotica che, in base alla letteratura specialistica citata dai CTU, costituiva una delle complicanze del bypass gastrico, con un'incidenza dallo 0,3% al 3,1%, che nel 70% dei casi viene diagnosticata entro i 70 giorni dall'intervento.
Ad avviso del Tribunale, peraltro, non poteva prestarsi adesione all'affermazione dei CTU, nella parte in cui gli stessi avevano ritenuto sussistere il nesso causale, tra la predetta stenosi anastomotica, alla quale erano conseguiti i disturbi sofferti dalla paziente nel periodo dall'ottobre 2016 al marzo 2017, ed una condotta incongrua dei sanitari, ravvisabile per avere i chirurghi dell' Controparte_5
confezionato l'anastomosi di dimensioni non sufficienti.
Sul punto, infatti, il Giudice di primo grado affermava “che nella fattispecie in esame la probabilità logica di un nesso eziologico tra la anastomosi gastro-intestinale confezionata di dimensioni non sufficienti
(condotta del danneggiante) tale da causare una stenosi precoce
(asserito danno) non risulta suffragata da alcun elemento probatorio.
Manca ogni riferimento documentale che possa ricondurre la stenosi
pag. 11/26 precoce, manifestatasi con disturbi digestivi e vomito, alla anastomosi gastro-intestinale praticata dai sanitari, atteso che i CC.TT.UU. non hanno effettuato indagini sulle dimensioni dell'anastomosi eseguita né hanno evidenziato nella ricostruzione della vicenda in esame anomalie nell'esecuzione dell'intervento. Al contrario hanno accertato che
l'intervento di by-pass sia stato correttamente indicato dai sanitari, peraltro nel consenso informato in atti è riportata anche la dimensione del by pass gastrico (volume poco più grande di quello di una siringa 25-
30 cc.; cfr. pag. 2 del consenso informato).
Inoltre, hanno affermato che la stenosi anastomotica è una complicanza prevista, che i sanitari si sono attenuti alle buone pratiche clinico- chirurgiche nel trattamento di tale complicanza e che la ricorrente ha rifiutato di sottoporsi alle successive necessarie sedute di dilatazione endoscopica dell'anastomosi.
Il rifiuto a sottoporsi alle cure dei sanitari del nosocomio di , CP_1
peraltro, rileva anche ai fini della non riconducibilità dei disturbi lamentati dalla ricorrente, per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017, alla condotta dei sanitari ritenuta dai consulenti di ufficio essere stata improntata alle buone pratiche clinico-chirurgiche nel trattamento della stenosi anastomotica”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di ordinanza, deduceva che il primo Giudice si era, in maniera immotivata, discostato dagli esiti dell'espletata CTU, la pag. 12/26 quale, sulla base degli esiti degli esami strumentali cui la paziente era stata sottoposta presso la convenuta azienda ospedaliera, aveva appurato essere sussistente, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l'insufficienza delle dimensioni dell'anastomosi gastro-intestinale confezionata ed i disturbi manifestatisi a carico dell' . Pt_1
Del resto, nel disattendere il parere degli ausiliari, il primo Giudice non aveva valorizzato risultanze documentali o considerazioni di ordine logico idonee a contraddire le motivate conclusioni dei CTU. Quindi, dovendosi ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra gli episodi di vomito ricorrente, di cui era stata vittima nel periodo indicato, e le non adeguate dimensioni dell'anastomosi gastro- intestinale realizzata in occasione dell'intervento di by-pass gastrico, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Dall'espletata CTU emerge che “La sig.ra nel settembre 2016 Pt_1
poiché affetta da una obesità grave (108 Kg su 158 cm con BMI=43) si ricoverava presso l di per essere Controparte_3 CP_1
sottoposta ad un intervento di Chirurgia Bariatrica ed in particolare di by pass gastrico laparoscopico a seguito del quale, in assenza di complicanze, veniva dimessa in data 12/9/2022.
Detto intervento esitava in una stenosi precoce dell'anastomosi che determinava disfagia ingravescente e vomito che rendevano necessari
pag. 13/26 due successivi e ravvicinati ricoveri nel corso dei quali la paziente veniva trattata con terapia medica prima e successivamente con la dilatazione endoscopica dell'anastomosi.
La paziente, tuttavia, rifiutò di sottoporsi alle successive necessarie sedute di dilatazione endoscopica dell'anastomosi e chiese di essere dimessa contro il parere dei sanitari.
Nel Marzo 2017 la sig.ra a causa del persistere della disfagia e Pt_1
del conseguente repentino dimagrimento fu sottoposta, presso l'Ospedale di Mercato San Severino, a riconversione funzionale del by pass gastrico con risoluzione completa della sintomatologia.
L'intervento chirurgico di bypass gastrico fu correttamente indicato;
sebbene la stenosi anastomotica sia una complicanza prevista, da quanto emerso è verosimile sulla base del principio del “più probabile che non” .. anche considerato il così breve lasso di tempo in cui si manifestò che
l'anastomosi gastro-intestinale fu confezionata di dimensioni non sufficienti ovvero tali da causare una stenosi precoce anche in ragione dell'inevitabile retrazione, edema e congestione tipici delle anastomosi meccaniche.
I medici che la ebbero in cura, posta diagnosi di stenosi anastomotica, si sono attenuti alle buone pratiche clinico-chirurgiche proponendo in prima istanza quale trattamento della complicanza patita dalla Sig.ra
la dilatazione endoscopica e in caso di fallimento di questa Pt_1
terapia di ricorrere ad un intervento chirurgico.
pag. 14/26 Allo stato i disturbi gastroenterici sono del tutto assenti e la sig.ra
presenta un accettabile e soddisfacente equilibrio clinico che non Pt_1
condiziona un danno biologico suscettibile di essere considerato .. In ragione di quanto detto va riconosciuta, tuttavia, come inabilità temporanea, il lasso di tempo di sei mesi trascorso tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, quando la sig.ra presentava disturbi digestivi e Pt_1
vomito e che condizionavano una sua ridotta efficienza psicofisica. Tale lasso di tempo può essere valutato mediamente al 50%”.
Né, del resto, il primo Giudice ha convincentemente argomentato la sua decisione di disattendere l'affermazione dei CTU, relativa alla riconducibilità, sul piano causale, della stenosi alla realizzazione dell'anastomosi gastro-intestinale di dimensioni non sufficienti.
Ed invero, l'affermazione contenuta, sul punto, nell'ordinanza impugnata risulta chiaramente sconfessato dai chiarimenti che gli stessi CTU fornivano in sede di replica alle note critiche trasmesse dall' mediante le quali si era inteso sostenere l'assunto che CP_6
i disturbi riferiti dalla paziente non dipendessero da una stenosi anastomotica, bensì da una torsione dell'anastomosi “determinata da aderenze”.
Invero, in tale ulteriore scritto, ritualmente allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado, gli ausiliari del Tribunale avevano cura di evidenziare che la sintomatologia della paziente era del tutto concreta e non “riferita”, emergendo dall'esito di esami strumentali eseguiti presso la medesima , nel corso di due successivi Controparte_1
pag. 15/26 ricoveri cui l' era stata costretta ad ottobre e novembre del Pt_1
2016 per “vomito ricorrente”.
Pertanto, i CTU rilevavano che la prova delle dimensioni non adeguate dell'anastomosi gastro-intestinale emergeva da elementi concreti, oggettivi e verificabili, quali, appunto: l'esame radiografico dell'esofago, eseguito presso la stessa in data 10 Controparte_1
ottobre 2016, che attestava “ristagno di residui alimentari in esofago che mostrava edema del disegno plicare e lieve ectasia con episodi di vomito”; il diario clinico, nel quale, in data 11 ottobre 2016, era riportata una “disfagia severa per solidi e liquidi in operata di recente
(circa 1mese) di bypass gastrico ed annotata “sospetta stenosi anastomotica gastro-digiunale L-L semimeccanica” ..”; un esame endoscopico eseguito nel corso di un successivo ricovero del novembre
2016, che, dopo aver identificato una piccola tasca gastrica, la cui mucosa era di aspetto normale, rilevava come l'orifizio anastomotico non fosse superabile con l'endoscopio.
Peraltro, gli stesso CTU, nel confutare le note critiche dell CP_5
escludevano che i disturbi lamentati dalla paziente potessero ricondursi non ad una stenosi anastomotica, bensì ad una torsione della tasca gastrica determinata da aderenze post-chirurgiche e, deve soggiungersi, le conclusioni dai medesimi rassegnate appaiono pienamente convincenti, siccome adeguatamente motivate, e nemmeno smentite da ulteriori deduzioni svolte in questo grado di giudizio dall'appellata.
pag. 16/26 In definitiva, l'ordinanza appellata si rivela erronea, atteso che, nella specie, la riconducibilità della severa disfagia lamentata dalla paziente ad una ridotta dimensione dell'anastomosi gastro-intestinale, confezionata in occasione dell'intervento di by-pass gastrico del mese di settembre 2016, è acclarata dagli esiti di indagini strumentali e da referti medici provenienti dalla stessa struttura sanitaria originaria convenuta.
Per altro verso, il Giudice, nel discostarsi dal motivato parere dei CTU, non ha indicato una causa alternativa della descritta condizione patologica supportata da evidenze documentali e riscontri probatori altrettanto attendibili, essendosi limitato a valorizzare, per un verso, la corretta indicazione del trattamento chirurgico di by-pass gastrico, per l'altro, l'inclusione della stenosi tra le possibili complicanze di siffatto trattamento e, da ultimo, il rifiuto della paziente a continuare a sottoporsi alle terapie (dilatazione endoscopica ed eventualmente intervento chirurgico) previste per porre rimedio al danno.
Tuttavia, alcuno dei riportati argomenti riveste valenza dirimente, in quanto: l'appropriatezza del trattamento, di per sé, è inconferente in relazione all'evento avverso verificatosi, riconducibile ad una parziale non corretta esecuzione dello stesso (quanto alle dimensioni dell'anastomosi); la circostanza che la stenosi rientri, statisticamente, nel novero delle possibili complicanze dell'intervento di by-pass gastrico è giuridicamente irrilevante, alla luce di quel consolidato orientamento secondo cui ”Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente
pag. 17/26 dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“ (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
35024 del 29/11/2022); nella specie, come dinanzi osservato, la stenosi non è qualificabile come evento imprevedibile, essendo stata determinata dalla non corretta realizzazione dell'anastomosi.
Quanto, poi, al rifiuto manifestato dalla paziente di continuare ad osservare la terapia suggerita dai sanitari dell si deve CP_6
evidenziare come lo stesso non possa qualificarsi come fatto sopravvenuto, idoneo ad interrompere il nesso causale tra incongruo trattamento sanitario e danno. Infatti, rientra certamente nella libertà del paziente, di determinarsi in maniera consapevole rispetto alla tutela della propria salute, la scelta di rifiutare le cure di un determinato medico e di affidarsi, come in concreto accaduto, alle prestazioni di altro specialista, nel quale si riponga fiducia.
Del resto, la circostanza che, dopo la sottoposizione all'intervento di by-pass gastrico, la paziente sia stata costretta, per ben due volte, a ricorrere alle cure della medesima a causa del CP_6
manifestarsi di una disfagia ingravescente e vomito, appare idonea a pag. 18/26 minare la fiducia che la paziente deve necessariamente nutrire nei confronti del curante ed a giustificare la decisione della stessa di affidarsi, per il prosieguo delle cure, ad una diversa struttura sanitaria.
In conclusione, quindi, il primo motivo di appello risulta fondato, dovendosi affermare la responsabilità dell'originaria resistente in relazione al danno come in concreto accertato dai CTU.
§ 6.
Venendo al quantum, la liquidazione di tale pregiudizio deve essere operata facendo applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024. Tanto, invero, in ragione del rilievo per cui, nella specie, si tratta di un danno da invalidità temporanea, come tale contenuto nel limite del 9%, conseguente ad attività medico chirurgica (cfr. art. 7 della legge n. 24 del 2017).
Quindi, considerato il periodo di ITP al 50% della durata di sei mesi, tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, stimato dai CTU, considerata l'indennità giornaliera pari ad euro 27,62 (ottenuta riducendo del 50% quella di euro 55,24, contemplata dall'art. 139 D. Lgs. 209 del 2005 per ciascun giorno di ITT), si avrà il seguente importo: euro 27,62 x 180 giorni (periodo equiparabile a sei mesi) = euro 4.971,6.
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano poi all'appellante, che, sin dal ricorso introduttivo, formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardato pag. 19/26 adempimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al 09/10/2016, data di verificazione del primo episodio grave di disfagia che costringeva la ricorrente a fare ricorso alle cure del P.S. di , ed anno per anno CP_1
rivalutata, a decorrere dal 09/10/2017, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento nel quale si determina la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 7.
Con l'ordinanza impugnata veniva, poi, rigettato il capo di domanda mediante il quale era stato chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Al riguardo il Giudice osservava che era presente in atti valido e completo consenso informato in ordine all'intervento per obesità grave e che, comunque, nel caso di specie, la paziente non aveva “dedotto né chiesto di provare di aver subito, dalla lesione del diritto alla autodeterminazione, danni non patrimoniali o patrimoniali, ontologicamente distinti dalle voci di danno lamentate come conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione del diritto alla salute per negligenza, imprudenza ed imperizia dei chirurghi”. Di conseguenza,
“non potendo dare luogo la violazione del consenso informato – come ipotizzato dalla ricorrente – ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-
pag. 20/26 conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto)”, la domanda andava rigettata.
§ 8.
Nell'impugnare, con il secondo motivo, tale capo di ordinanza,
l'appellante deduceva che la mera sottoscrizione del modulo prestampato non consentiva di considerare assolto l'onere probatorio relativo alla prestazione di un'idonea informazione e che, al riguardo, aveva, in primo grado, articolato dei capi di prova testimoniale, finalizzati a dimostrare l'omissione di una valida e corretta informazione circa i rischi dell'intervento praticato. Asseriva, inoltre, di avere documentato il grave stato di ansia e di depressione instauratosi a seguito dell'intervento subito e di avere allegato la sua contrarietà all'intervento medesimo qualora fosse stata correttamente informata.
§ 9.
Il motivo è infondato, dovendosi, in parte qua, l'ordinanza impugnata ritenere correttamente motivata.
Come ritenuto da una consolidata giurisprudenza, cui anche il primo
Giudice si è riferito, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
24471 del 04/11/2020).
pag. 21/26 Ciò premesso, nel ricorso introduttivo, la paziente, nel sostenere di non avere ricevuto adeguate informazioni in ordine ai possibili rischi del trattamento, lamentava che la condotta omissiva dei sanitari aveva provocato la lesione del suo diritto a ricevere un'informazione completa, ma, tuttavia, non aveva allegato quali pregiudizi ulteriori, diversi da quello appena descritto, le erano stati cagionati. Né, invero, il ricorso conteneva, sul punto, alcun riferimento allo stato di ansia e depressione conseguito all'intervento non correttamente eseguito, trattandosi di un'allegazione operata solo in appello e fermo restando che, comunque, quello in questione andrebbe inteso quale danno morale connesso alla non corretta esecuzione dell'intervento di by- pass gastrico e non, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Discende da quanto osservato che, a prescindere da ogni apprezzamento circa l'idoneità del modulo di consenso pacificamente sottoscritto dalla paziente a dimostrare la prestazione di un'informazione esaustiva, difettando la prova del danno, la pretesa risarcitoria debba, in parte qua, rigettarsi.
§ 10.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pag. 22/26 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbano seguire la soccombenza dell' CP_6
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Riguardo alle spese processuali del primo grado, siccome dalle risultanze di causa emerge che l' veniva ammessa, con delibera Pt_1
del COA di Avellino Prot. n. 2020/291, del 04/02/2020, al beneficio del gratuito patrocinio, la relativa liquidazione deve essere operata in favore dello Stato, dovendosi provvedere, con separato decreto ed in esito all'eventuale successiva richiesta del difensore del non abbiente, alla liquidazione del compenso allo stesso dovuto.
Per quanto riguarda le spese relative alla CTU, che il primo Giudice aveva posto a carico della ricorrente, le stesse debbono, ovviamente, porsi a definitivo carico dell' in quanto parte ritenuta CP_6
pag. 23/26 soccombente, e, qualora anticipate dallo Stato, ove prenotate a debito, potranno essere ripetute dall'erario nei confronti della parte appellata.
Le spese processuali del grado di appello, invece, per le quali non risulta documentata l'ammissione al suddetto beneficio, vanno distratte in favore dell'avv. Luca Ruggiero, dichiaratosi antistatario, senza riconoscimento del costo del contributo unificato, di cui è documentato il mancato versamento (cfr. avviso di recupero del
25.5.2023, allegato al fascicolo d'ufficio telematico).
Infine, la richiesta dell'appellante di rimborso delle spese anticipate per la redazione della consulenza di parte deve essere rigettata, difettando qualsivoglia prova documentale dell'ammontare di esse e del relativo esborso (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del
06/07/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_1
c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata 27/04/2023, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna
[...]
Controparte_1
a pagare, in favore di , a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 4.971,6, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 09/10/2016,
pag. 24/26 da calcolarsi sul medesimo importo previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutato, dal 09/10/2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna Controparte_1
alla rifusione, in
[...]
favore dello Stato, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e oltre spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, ove prenotati a debito;
c) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
d) condanna Controparte_1
alla rifusione, in
[...]
favore dell'avv. Luca Ruggiero, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2484/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata 27/04/2023 e comunicata in data 28.04.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'avv. Luca Ruggiero (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2
procura allegata al ricorso di primo grado;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. - P. IVA ), in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa in virtù di delibera n. 957 del 17/09/2023 e procura in allegato all'atto di costituzione in appello, dall'Avv. Lydia D'Amore (CF: C.F._3
;
[...]
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma CORTE D'APPELLO ADITA 1) preliminarmente, alla prima udienza di trattazione dell'atto di Appello, sospendere la Esecutività dell'Ordinanza di Rigetto rg n. 611/2020 e rep.
986/2023, stante i motivi di cui all'atto di appello, in quanto il procuratore della parte appellata, potrebbero agire in via esecutiva al fine di ottenere il pagamento per le spese processuali, arrecando un danno grave ed irreparabile all'istante, la quale a dimostrazione del proprio stato di disagio economico è stata ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 2020/291 dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
AVELLINO; 2) dichiarare ammissibile l'appello proposto, ex artt. 348 bis, per i motivi espressi e disporre nella prima udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata ovvero nell'udienza di cui all'art. 351 cpc, previo deposito del successivo ricorso;
3) sempre in via preliminare, in accoglimento del proposto appello, per le motivazioni esposte, riformare integralmente l'Ordinanza del 28/04/2023 R.G.
611/2020, previa dichiarazione di responsabilità della convenuta;
4) in via subordinata, ammettere la prova testimoniale così come dedotta nel primo grado che viene reiterata nel grado di appello, ai sensi dell'art. pag. 2/26 356 cpc;
5) condannare l'appellata, al pagamento della somma richiesta
a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale non minore di €50.000,00 per inabilità temporanea così come stimata dalla
CTU di primo grado, comprensiva del danno non patrimoniale, stante le sofferenze patite nel periodo indicato dai CTU, oltre ancora alla somma di €50.000,00 per violazione del diritto al consenso informato, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre ancora alle competenze legali, spese generali, cnap ed iva sia del primo che del secondo grado di giudizio, con clausola di attribuzione ex art. 93 cpc. In via istruttoria si chiede, dato che il primo giudicante ha disatteso la relativa richiesta, l'ammissione della prova diretta per testi: Si indicano a sommari informatori i sig.ri residente in [...]
c/da Rosale, Eboli (SA) e residente in [...] alla Testimone_2
via Murri Don Romolo sulle seguenti circostanze: 1) “Vero è che a seguito delle dimissioni dal nosocomio dove le era stato praticato intervento di
“gastroplastica con anastomosi intestinale tenue” in data 8 settembre
2016, il decorso post -operatorio era seguito presso la propria abitazione, attenendosi alle prescrizioni fornite all'atto delle dimissioni.
La sig.ra aveva continui attacchi di vomito e nonostante Pt_1
l'assunzione d'integratori le condizioni di salute peggioravano vistosamente, tanto da recarsi con urgenza in ospedale dopo circa un mese”; 2) “vero che durante il periodo in cui era in ospedale e durante la degenza domiciliare le condizioni di salute della sig.ra non Pt_1
miglioravano anzi era vistosamente disidratata ed emaciata, patendo una grave perdita di peso”; 3) “vero che la sig.ra era costretta a Pt_1
pag. 3/26 rientrare nuovamente in ospedale nel mese di novembre dell'anno 2016, ed era sottoposta a dilatazione gastrica e che alle continue richieste di spiegazioni i sanitari fornivano risposte poco comprensibili, ribadendo esclusivamente la necessità della dilatazione gastrica”; 4) “Vero che, dimessa successivamente, la situazione di salute non migliorava, tanto da dover far rientro in ospedale alla fine del mese di gennaio 2017”; 5)
“vero che la sig.ra preoccupata per le condizioni di salute Pt_1
chiedeva di essere sottoposta ad intervento per il ripristino dello stomaco”; 6) “vero che i medici e il primario del reparto rifiutarono di praticare l'intervento di ripristino e proposero ulteriori tre dilatazioni”;
7) “vero che la sig.ra si dimise volontariamente, perché non volle Pt_1
sottoporsi all'intervento chirurgico di dilatazione gastrica propostole per il mese di febbraio”; 8) “vero che l'intervento di revisione fu poi eseguito presso altra struttura ospedaliera”; 9) “vero che la sig.ra ha Pt_1
residuato, oltre problemi fisici dall'intervento, anche stato d'ansia, che si ripercuote sulla serenità del nucleo familiare”; 10) “vero che i sanitari del nosocomio rassicuravano la sig.ra sulla riuscita Pt_1
dell'intervento propostole, promettendo una sicura e graduale perdita di peso”; 11) “vero che i sanitari nulla riferivano circa le eventuali complicanze post - operatorie”; 12) “vero che la sig.ra chiedeva Pt_1
l'intervento di ripristino del tratto gastroesofageo”; 13) “vero che la sig.ra chiedeva di essere rassicurata dal primario circa Pt_1
l'eventuale esito fausto dell'intervento chirurgico e, rasserenata dalle risposte fornite, si sottopose all'intervento”; 13) “vero che non le era stata prospettata alcuna alternativa all'intervento di by - pass gastrico
pag. 4/26 né tantomeno era stata resa edotta di eventuali alternative chirurgiche meno o più invasive e con diverse complicanze post - chirurgiche”;
per l'appellata: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello, così provvedere:
1) Rigettare l'appello; 2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data
12.2.2020 e notificato in data 24.06.2020 unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Avellino, l' , deducendo che: Controparte_3
“In data 08/09/2016 la sig.ra si sottoponeva ad intervento di Pt_1
“gastroplastica laparoscopica con anastomosi intestinale tenue per obesità grave” presso l'intestata azienda ospedaliera ad opera del Dr.
. Intervento routinario e di facile esecuzione non richiedendo la CP_4
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In data 12/09/2016 era dimessa con la dizione: “paziente in condizioni cliniche che consentono la dimissione ordinaria. Decorso post-operatorio regolare per la patologia trattata. Parametri vitali (FC -PA -SpO2 -FR) nella norma. Paziente senza febbre in completa autonomia per i bisogni personali e normalmente deambulante. Si alimenta con regolare canalizzazione a feci e gas con diuresi spontanea e regolare. Esami ematochimici fondamentali compatibili con il postoperatorio e la dimissione a domicilio. Ferita chirurgica in via di guarigione.”. In data
28/09/2016 la sig.ra era sottoposta a visita presso il medesimo Pt_2
pag. 5/26 reparto, i sanitari diagnosticavano un'infiammazione dello stomaco e prescrivevano farmaci, giusta nota che si deposita in atti, assicurando che, nell'arco di una settimana, sarebbe sopravvenuta la guarigione. In data 09/10/2016, l'attrice era costretta a recarsi al P.S. dell'Ospedale G.
Moscati di e, ricoverata nel reparto, era praticata una CP_1
gastroscopia d'urgenza. Dall'esame risultava che la sonda del gastroscopio non transitava nel tubo digerente in quanto trovava un ostacolo. Veniva quindi sottoposta ad un esame radiografico con liquido di contrasto ma anche il liquido stagnava. Dal referto dell'esame di transito radioattivo risultava: “…. Rallentato il transito della soluzione iodato, l'esofago, ove ristagnano residui alimentari, mostra edema del disegno plicale nel tratto distale e lieve progressiva ectasia, con episodi di vomito. Anche la trancia gastrica tende a distendersi, in relazione ad una sub stenosi dell'ansa alimentare in corrispondenza dell'anastomosi.
Regolare morfologia dell'ansa a valle…”. Successivamente l'attrice lamentava disturbi che ne pregiudicavano la qualità della vita in maniera notevole, tanto che in data 11/10/2016 era costretta ad un ricovero d'urgenza presso lo stesso reparto di chirurgia dell'obesità da cui venne dimessa in data 17/10/2016 con la seguente dizione: “stenosi anastomotica gastro - digiunale (ansa alimentare) dopo bypass gastrico per obesità patologica. Complicanza postchirurgica di anastomosi o derivazione intestinale, occlusione intestinale non specificata”. Durante il ricovero le vengono praticate cure farmacologiche ed alimentazione per via endovenosa;
6) Alle dimissioni, le venne prescritta la prosecuzione della terapia con l'assunzione di farmaci cortisonici, con la funzione di
“tenere aperto il canale gastrico nel punto che risultava occluso”. In data
pag. 6/26 23/11/2016, nuovamente ricoverata presso il medesimo reparto del nosocomio di , le venne praticata una dilatazione gastrica per CP_1
via endoscopica. La lettera di dimissione così recita: “…stenosi anastomotica gastrica trattata con dilatazione pneumatica…”. La sig.ra
è stata costretta successivamente ad assumere farmaci a base Pt_1
cortisonica. È da considerare altresì che secondo il programma terapeutico post - intervento, l'attrice avrebbe dovuto perdere progressivamente peso corporeo e, nell'arco di un anno, perdere circa 40
Kg. Al contrario, la sig.ra , la quale alla data del primo ricovero Pt_1
pesava circa 108 Kg, in seguito perdeva vistosamente peso fino ad arrivare a pesare in poco meno di cinque mesi circa 67Kg, perdendo quasi 41 Kg. Anche dopo il su ricordato ricovero, la sig.ra Pt_1
accusava disturbi tali che ne influenzavano gravemente la sua qualità di vita. I medici che la tennero in cura le proposero pertanto un intervento di dilatazione endoscopica dell'anastomosi, intervento al quale l'istante rifiutò di sottoporsi, in quanto non le venne assicurata la risoluzione definitiva dei suoi problemi, chiedendo invece un intervento ripristinatore. 4) In data 21/03/2017 la sig.ra fu ricoverata Pt_1
presso il reparto di chirurgia del P.O. di Mercato San Severino AOU “S.
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”, ove in data 22/03/2017 fu sottoposta ad intervento di revisione stenotica. Fu dimessa in data
27/03/2017”.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente concludeva come segue: “.. in accoglimento del ricorso, accertare la responsabilità esclusiva della convenuta, dovuta a violazione per colpa agli obblighi contrattualmente
pag. 7/26 assunti, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura della somma di €200.000,00 (euro duecentomila/00), ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche sulla scorta di C.T.U. medico legale che fin d'ora si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre la somma di €50.000,00 (euro cinquantamila/00) per violazione del diritto al consenso informato, o a quella somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale, oltre maggiorazione del 15% DM
55/2014, oltre accessori, come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che CP_2
resisteva, per quanto di ragione, alla domanda, sollecitandone il rigetto.
Il Giudice disponeva una CTU medico-legale, che così concludeva:
“L'intervento chirurgico di bypass gastrico fu correttamente indicato;
sebbene la stenosi anastomotica sia una complicanza prevista, da quanto emerso è verosimile sulla base del principio del “più probabile che non” che regola la valutazione del nesso di causa in responsabilità civile (Cass.
Civ. sez. III, 16 Ottobre 2007 n. 21619), anche considerato il così breve lasso di tempo in cui si manifestò che l'anastomosi gastro-intestinale fu confezionata di dimensioni non sufficienti ovvero tali da causare una stenosi precoce anche in ragione dell'inevitabile retrazione, edema e congestione tipici delle anastomosi meccaniche. I medici che la ebbero in cura, posta diagnosi di stenosi anastomotica, si sono attenuti alle buone
pag. 8/26 pratiche clinico-chirurgiche proponendo in prima istanza quale trattamento della complicanza patita dalla Sig.ra la dilatazione Pt_1
endoscopica e in caso di fallimento di questa terapia di ricorrere ad un intervento chirurgico. Allo stato i disturbi gastroenterici sono del tutto assenti e la sig.ra presenta un accettabile e soddisfacente Pt_1
equilibrio clinico che non condiziona un danno biologico suscettibile di essere considerato, essendo i postumi oggi presentati praticamente sovrapponibili per entità e conseguenze a quelli che normalmente sarebbero residuati dopo intervento di by-pass gastrico. In ragione di quanto detto va riconosciuta, tuttavia, come inabilità temporanea, il lasso di tempo di sei mesi trascorso tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, quando la sig.ra presentava disturbi digestivi e vomito e che Pt_1
condizionavano una sua ridotta efficienza psicofisica. Tale lasso di tempo può essere valutato mediamente al 50%. Andranno poi considerati il disagio sofferto e le eventuali spese documentate”.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda procedibile per avere la ricorrente fatto precedere l'instaurazione della causa dalla proposizione della mediazione conclusasi con esito negativo, così decideva: “1. rigetta la domanda della ricorrente;
2. condanna la ricorrente a pagare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. pone le spese di
CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico della ricorrente.”.
pag. 9/26 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.05.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi riportato.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 18.09.2023,
l' nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_2
l'integrale rigetto.
La Corte, con ordinanza del 13.10.2023, accogliendo l'istanza formulata dall'appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e concedeva alle parti i termini perentori previsti dall'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 19.12.2025, poi anticipata al 16.5.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositati, da entrambe le parti, gli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, la causa, con ordinanza emessa in data 16.5.2025, era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rilevato che, in siffatta ipotesi, grava sul danneggiato allegare l'inadempimento e fornire la prova del nesso eziologico tra la condotta del debitore e il danno evento, rammentato che l'accertamento del nesso causale in ambito pag. 10/26 civilistico debba operarsi secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, dava, poi, conto dell'esito dell'espletata CTU, evidenziando come, secondo la stessa, la scelta del trattamento sanitario, consistente nell'intervento di “bypass gastrico”, doveva considerarsi adeguata in ragione della condizione di obesità patologica da cui era affetta la paziente.
Tanto premesso, il Giudice rilevava che, nel caso di specie, si era verificata, dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, una stenosi anastomotica che, in base alla letteratura specialistica citata dai CTU, costituiva una delle complicanze del bypass gastrico, con un'incidenza dallo 0,3% al 3,1%, che nel 70% dei casi viene diagnosticata entro i 70 giorni dall'intervento.
Ad avviso del Tribunale, peraltro, non poteva prestarsi adesione all'affermazione dei CTU, nella parte in cui gli stessi avevano ritenuto sussistere il nesso causale, tra la predetta stenosi anastomotica, alla quale erano conseguiti i disturbi sofferti dalla paziente nel periodo dall'ottobre 2016 al marzo 2017, ed una condotta incongrua dei sanitari, ravvisabile per avere i chirurghi dell' Controparte_5
confezionato l'anastomosi di dimensioni non sufficienti.
Sul punto, infatti, il Giudice di primo grado affermava “che nella fattispecie in esame la probabilità logica di un nesso eziologico tra la anastomosi gastro-intestinale confezionata di dimensioni non sufficienti
(condotta del danneggiante) tale da causare una stenosi precoce
(asserito danno) non risulta suffragata da alcun elemento probatorio.
Manca ogni riferimento documentale che possa ricondurre la stenosi
pag. 11/26 precoce, manifestatasi con disturbi digestivi e vomito, alla anastomosi gastro-intestinale praticata dai sanitari, atteso che i CC.TT.UU. non hanno effettuato indagini sulle dimensioni dell'anastomosi eseguita né hanno evidenziato nella ricostruzione della vicenda in esame anomalie nell'esecuzione dell'intervento. Al contrario hanno accertato che
l'intervento di by-pass sia stato correttamente indicato dai sanitari, peraltro nel consenso informato in atti è riportata anche la dimensione del by pass gastrico (volume poco più grande di quello di una siringa 25-
30 cc.; cfr. pag. 2 del consenso informato).
Inoltre, hanno affermato che la stenosi anastomotica è una complicanza prevista, che i sanitari si sono attenuti alle buone pratiche clinico- chirurgiche nel trattamento di tale complicanza e che la ricorrente ha rifiutato di sottoporsi alle successive necessarie sedute di dilatazione endoscopica dell'anastomosi.
Il rifiuto a sottoporsi alle cure dei sanitari del nosocomio di , CP_1
peraltro, rileva anche ai fini della non riconducibilità dei disturbi lamentati dalla ricorrente, per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017, alla condotta dei sanitari ritenuta dai consulenti di ufficio essere stata improntata alle buone pratiche clinico-chirurgiche nel trattamento della stenosi anastomotica”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di ordinanza, deduceva che il primo Giudice si era, in maniera immotivata, discostato dagli esiti dell'espletata CTU, la pag. 12/26 quale, sulla base degli esiti degli esami strumentali cui la paziente era stata sottoposta presso la convenuta azienda ospedaliera, aveva appurato essere sussistente, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l'insufficienza delle dimensioni dell'anastomosi gastro-intestinale confezionata ed i disturbi manifestatisi a carico dell' . Pt_1
Del resto, nel disattendere il parere degli ausiliari, il primo Giudice non aveva valorizzato risultanze documentali o considerazioni di ordine logico idonee a contraddire le motivate conclusioni dei CTU. Quindi, dovendosi ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra gli episodi di vomito ricorrente, di cui era stata vittima nel periodo indicato, e le non adeguate dimensioni dell'anastomosi gastro- intestinale realizzata in occasione dell'intervento di by-pass gastrico, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Dall'espletata CTU emerge che “La sig.ra nel settembre 2016 Pt_1
poiché affetta da una obesità grave (108 Kg su 158 cm con BMI=43) si ricoverava presso l di per essere Controparte_3 CP_1
sottoposta ad un intervento di Chirurgia Bariatrica ed in particolare di by pass gastrico laparoscopico a seguito del quale, in assenza di complicanze, veniva dimessa in data 12/9/2022.
Detto intervento esitava in una stenosi precoce dell'anastomosi che determinava disfagia ingravescente e vomito che rendevano necessari
pag. 13/26 due successivi e ravvicinati ricoveri nel corso dei quali la paziente veniva trattata con terapia medica prima e successivamente con la dilatazione endoscopica dell'anastomosi.
La paziente, tuttavia, rifiutò di sottoporsi alle successive necessarie sedute di dilatazione endoscopica dell'anastomosi e chiese di essere dimessa contro il parere dei sanitari.
Nel Marzo 2017 la sig.ra a causa del persistere della disfagia e Pt_1
del conseguente repentino dimagrimento fu sottoposta, presso l'Ospedale di Mercato San Severino, a riconversione funzionale del by pass gastrico con risoluzione completa della sintomatologia.
L'intervento chirurgico di bypass gastrico fu correttamente indicato;
sebbene la stenosi anastomotica sia una complicanza prevista, da quanto emerso è verosimile sulla base del principio del “più probabile che non” .. anche considerato il così breve lasso di tempo in cui si manifestò che
l'anastomosi gastro-intestinale fu confezionata di dimensioni non sufficienti ovvero tali da causare una stenosi precoce anche in ragione dell'inevitabile retrazione, edema e congestione tipici delle anastomosi meccaniche.
I medici che la ebbero in cura, posta diagnosi di stenosi anastomotica, si sono attenuti alle buone pratiche clinico-chirurgiche proponendo in prima istanza quale trattamento della complicanza patita dalla Sig.ra
la dilatazione endoscopica e in caso di fallimento di questa Pt_1
terapia di ricorrere ad un intervento chirurgico.
pag. 14/26 Allo stato i disturbi gastroenterici sono del tutto assenti e la sig.ra
presenta un accettabile e soddisfacente equilibrio clinico che non Pt_1
condiziona un danno biologico suscettibile di essere considerato .. In ragione di quanto detto va riconosciuta, tuttavia, come inabilità temporanea, il lasso di tempo di sei mesi trascorso tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, quando la sig.ra presentava disturbi digestivi e Pt_1
vomito e che condizionavano una sua ridotta efficienza psicofisica. Tale lasso di tempo può essere valutato mediamente al 50%”.
Né, del resto, il primo Giudice ha convincentemente argomentato la sua decisione di disattendere l'affermazione dei CTU, relativa alla riconducibilità, sul piano causale, della stenosi alla realizzazione dell'anastomosi gastro-intestinale di dimensioni non sufficienti.
Ed invero, l'affermazione contenuta, sul punto, nell'ordinanza impugnata risulta chiaramente sconfessato dai chiarimenti che gli stessi CTU fornivano in sede di replica alle note critiche trasmesse dall' mediante le quali si era inteso sostenere l'assunto che CP_6
i disturbi riferiti dalla paziente non dipendessero da una stenosi anastomotica, bensì da una torsione dell'anastomosi “determinata da aderenze”.
Invero, in tale ulteriore scritto, ritualmente allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado, gli ausiliari del Tribunale avevano cura di evidenziare che la sintomatologia della paziente era del tutto concreta e non “riferita”, emergendo dall'esito di esami strumentali eseguiti presso la medesima , nel corso di due successivi Controparte_1
pag. 15/26 ricoveri cui l' era stata costretta ad ottobre e novembre del Pt_1
2016 per “vomito ricorrente”.
Pertanto, i CTU rilevavano che la prova delle dimensioni non adeguate dell'anastomosi gastro-intestinale emergeva da elementi concreti, oggettivi e verificabili, quali, appunto: l'esame radiografico dell'esofago, eseguito presso la stessa in data 10 Controparte_1
ottobre 2016, che attestava “ristagno di residui alimentari in esofago che mostrava edema del disegno plicare e lieve ectasia con episodi di vomito”; il diario clinico, nel quale, in data 11 ottobre 2016, era riportata una “disfagia severa per solidi e liquidi in operata di recente
(circa 1mese) di bypass gastrico ed annotata “sospetta stenosi anastomotica gastro-digiunale L-L semimeccanica” ..”; un esame endoscopico eseguito nel corso di un successivo ricovero del novembre
2016, che, dopo aver identificato una piccola tasca gastrica, la cui mucosa era di aspetto normale, rilevava come l'orifizio anastomotico non fosse superabile con l'endoscopio.
Peraltro, gli stesso CTU, nel confutare le note critiche dell CP_5
escludevano che i disturbi lamentati dalla paziente potessero ricondursi non ad una stenosi anastomotica, bensì ad una torsione della tasca gastrica determinata da aderenze post-chirurgiche e, deve soggiungersi, le conclusioni dai medesimi rassegnate appaiono pienamente convincenti, siccome adeguatamente motivate, e nemmeno smentite da ulteriori deduzioni svolte in questo grado di giudizio dall'appellata.
pag. 16/26 In definitiva, l'ordinanza appellata si rivela erronea, atteso che, nella specie, la riconducibilità della severa disfagia lamentata dalla paziente ad una ridotta dimensione dell'anastomosi gastro-intestinale, confezionata in occasione dell'intervento di by-pass gastrico del mese di settembre 2016, è acclarata dagli esiti di indagini strumentali e da referti medici provenienti dalla stessa struttura sanitaria originaria convenuta.
Per altro verso, il Giudice, nel discostarsi dal motivato parere dei CTU, non ha indicato una causa alternativa della descritta condizione patologica supportata da evidenze documentali e riscontri probatori altrettanto attendibili, essendosi limitato a valorizzare, per un verso, la corretta indicazione del trattamento chirurgico di by-pass gastrico, per l'altro, l'inclusione della stenosi tra le possibili complicanze di siffatto trattamento e, da ultimo, il rifiuto della paziente a continuare a sottoporsi alle terapie (dilatazione endoscopica ed eventualmente intervento chirurgico) previste per porre rimedio al danno.
Tuttavia, alcuno dei riportati argomenti riveste valenza dirimente, in quanto: l'appropriatezza del trattamento, di per sé, è inconferente in relazione all'evento avverso verificatosi, riconducibile ad una parziale non corretta esecuzione dello stesso (quanto alle dimensioni dell'anastomosi); la circostanza che la stenosi rientri, statisticamente, nel novero delle possibili complicanze dell'intervento di by-pass gastrico è giuridicamente irrilevante, alla luce di quel consolidato orientamento secondo cui ”Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente
pag. 17/26 dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“ (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
35024 del 29/11/2022); nella specie, come dinanzi osservato, la stenosi non è qualificabile come evento imprevedibile, essendo stata determinata dalla non corretta realizzazione dell'anastomosi.
Quanto, poi, al rifiuto manifestato dalla paziente di continuare ad osservare la terapia suggerita dai sanitari dell si deve CP_6
evidenziare come lo stesso non possa qualificarsi come fatto sopravvenuto, idoneo ad interrompere il nesso causale tra incongruo trattamento sanitario e danno. Infatti, rientra certamente nella libertà del paziente, di determinarsi in maniera consapevole rispetto alla tutela della propria salute, la scelta di rifiutare le cure di un determinato medico e di affidarsi, come in concreto accaduto, alle prestazioni di altro specialista, nel quale si riponga fiducia.
Del resto, la circostanza che, dopo la sottoposizione all'intervento di by-pass gastrico, la paziente sia stata costretta, per ben due volte, a ricorrere alle cure della medesima a causa del CP_6
manifestarsi di una disfagia ingravescente e vomito, appare idonea a pag. 18/26 minare la fiducia che la paziente deve necessariamente nutrire nei confronti del curante ed a giustificare la decisione della stessa di affidarsi, per il prosieguo delle cure, ad una diversa struttura sanitaria.
In conclusione, quindi, il primo motivo di appello risulta fondato, dovendosi affermare la responsabilità dell'originaria resistente in relazione al danno come in concreto accertato dai CTU.
§ 6.
Venendo al quantum, la liquidazione di tale pregiudizio deve essere operata facendo applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024. Tanto, invero, in ragione del rilievo per cui, nella specie, si tratta di un danno da invalidità temporanea, come tale contenuto nel limite del 9%, conseguente ad attività medico chirurgica (cfr. art. 7 della legge n. 24 del 2017).
Quindi, considerato il periodo di ITP al 50% della durata di sei mesi, tra l'ottobre 2016 ed il marzo 2017, stimato dai CTU, considerata l'indennità giornaliera pari ad euro 27,62 (ottenuta riducendo del 50% quella di euro 55,24, contemplata dall'art. 139 D. Lgs. 209 del 2005 per ciascun giorno di ITT), si avrà il seguente importo: euro 27,62 x 180 giorni (periodo equiparabile a sei mesi) = euro 4.971,6.
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano poi all'appellante, che, sin dal ricorso introduttivo, formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardato pag. 19/26 adempimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al 09/10/2016, data di verificazione del primo episodio grave di disfagia che costringeva la ricorrente a fare ricorso alle cure del P.S. di , ed anno per anno CP_1
rivalutata, a decorrere dal 09/10/2017, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento nel quale si determina la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 7.
Con l'ordinanza impugnata veniva, poi, rigettato il capo di domanda mediante il quale era stato chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Al riguardo il Giudice osservava che era presente in atti valido e completo consenso informato in ordine all'intervento per obesità grave e che, comunque, nel caso di specie, la paziente non aveva “dedotto né chiesto di provare di aver subito, dalla lesione del diritto alla autodeterminazione, danni non patrimoniali o patrimoniali, ontologicamente distinti dalle voci di danno lamentate come conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione del diritto alla salute per negligenza, imprudenza ed imperizia dei chirurghi”. Di conseguenza,
“non potendo dare luogo la violazione del consenso informato – come ipotizzato dalla ricorrente – ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-
pag. 20/26 conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto)”, la domanda andava rigettata.
§ 8.
Nell'impugnare, con il secondo motivo, tale capo di ordinanza,
l'appellante deduceva che la mera sottoscrizione del modulo prestampato non consentiva di considerare assolto l'onere probatorio relativo alla prestazione di un'idonea informazione e che, al riguardo, aveva, in primo grado, articolato dei capi di prova testimoniale, finalizzati a dimostrare l'omissione di una valida e corretta informazione circa i rischi dell'intervento praticato. Asseriva, inoltre, di avere documentato il grave stato di ansia e di depressione instauratosi a seguito dell'intervento subito e di avere allegato la sua contrarietà all'intervento medesimo qualora fosse stata correttamente informata.
§ 9.
Il motivo è infondato, dovendosi, in parte qua, l'ordinanza impugnata ritenere correttamente motivata.
Come ritenuto da una consolidata giurisprudenza, cui anche il primo
Giudice si è riferito, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
24471 del 04/11/2020).
pag. 21/26 Ciò premesso, nel ricorso introduttivo, la paziente, nel sostenere di non avere ricevuto adeguate informazioni in ordine ai possibili rischi del trattamento, lamentava che la condotta omissiva dei sanitari aveva provocato la lesione del suo diritto a ricevere un'informazione completa, ma, tuttavia, non aveva allegato quali pregiudizi ulteriori, diversi da quello appena descritto, le erano stati cagionati. Né, invero, il ricorso conteneva, sul punto, alcun riferimento allo stato di ansia e depressione conseguito all'intervento non correttamente eseguito, trattandosi di un'allegazione operata solo in appello e fermo restando che, comunque, quello in questione andrebbe inteso quale danno morale connesso alla non corretta esecuzione dell'intervento di by- pass gastrico e non, invece, alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Discende da quanto osservato che, a prescindere da ogni apprezzamento circa l'idoneità del modulo di consenso pacificamente sottoscritto dalla paziente a dimostrare la prestazione di un'informazione esaustiva, difettando la prova del danno, la pretesa risarcitoria debba, in parte qua, rigettarsi.
§ 10.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pag. 22/26 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbano seguire la soccombenza dell' CP_6
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Riguardo alle spese processuali del primo grado, siccome dalle risultanze di causa emerge che l' veniva ammessa, con delibera Pt_1
del COA di Avellino Prot. n. 2020/291, del 04/02/2020, al beneficio del gratuito patrocinio, la relativa liquidazione deve essere operata in favore dello Stato, dovendosi provvedere, con separato decreto ed in esito all'eventuale successiva richiesta del difensore del non abbiente, alla liquidazione del compenso allo stesso dovuto.
Per quanto riguarda le spese relative alla CTU, che il primo Giudice aveva posto a carico della ricorrente, le stesse debbono, ovviamente, porsi a definitivo carico dell' in quanto parte ritenuta CP_6
pag. 23/26 soccombente, e, qualora anticipate dallo Stato, ove prenotate a debito, potranno essere ripetute dall'erario nei confronti della parte appellata.
Le spese processuali del grado di appello, invece, per le quali non risulta documentata l'ammissione al suddetto beneficio, vanno distratte in favore dell'avv. Luca Ruggiero, dichiaratosi antistatario, senza riconoscimento del costo del contributo unificato, di cui è documentato il mancato versamento (cfr. avviso di recupero del
25.5.2023, allegato al fascicolo d'ufficio telematico).
Infine, la richiesta dell'appellante di rimborso delle spese anticipate per la redazione della consulenza di parte deve essere rigettata, difettando qualsivoglia prova documentale dell'ammontare di esse e del relativo esborso (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del
06/07/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_1
c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata 27/04/2023, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna
[...]
Controparte_1
a pagare, in favore di , a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 4.971,6, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 09/10/2016,
pag. 24/26 da calcolarsi sul medesimo importo previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutato, dal 09/10/2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna Controparte_1
alla rifusione, in
[...]
favore dello Stato, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e oltre spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, ove prenotati a debito;
c) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
d) condanna Controparte_1
alla rifusione, in
[...]
favore dell'avv. Luca Ruggiero, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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